Bruxelles, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole

e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I responsabili politici hanno necessità di maggiori informazioni statistiche sull'agricoltura per poter programmare, monitorare e valutare l'impatto e l'efficacia delle politiche attuali e delle loro eventuali modifiche, ad esempio per quanto riguarda l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e le pratiche agricole sostenibili. Da una valutazione a cura del Sistema europeo di statistiche agricole (European Agricultural Statistics System - EASS) risulta che i principali utilizzatori delle statistiche agricole, per quanto piuttosto soddisfatti del livello di dettaglio e qualitativo di tali statistiche, lamentano la scarsità di informazioni su temi specifici (bilanci di approvvigionamento, prezzi e canoni di affitto dei terreni, flussi di nutrienti, dati concernenti l'ambiente ed altri), ritenendo inoltre il sistema troppo rigido e incapace di assicurare l'immissione rapida di nuove raccolte di dati.

Le statistiche agricole utilizzate a livello di Unione sono ricavate da una varietà di fonti: indagini statistiche, dati amministrativi, dati comunicati da aziende agricole e da altre imprese, oltre a dati a livello di azienda agricola ricavati da censimenti e campioni. La presente proposta fa riferimento a quest'ultima fonte di dati statistici sull'agricoltura.

L'attuale sistema di produzione di statistiche europee a livello di famiglie e aziende agricole si fonda sul regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . I dati sono ricavati da campioni e ogni dieci anni da un censimento. L'ultima indagine svolta ai sensi di tale regolamento è stata l'indagine sulla struttura delle aziende agricole del 2016.

La presente iniziativa rientra nel Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e costituisce la prima tappa della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre, il cui obiettivo è razionalizzare l'EASS nel suo complesso e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente. Le due proposte di regolamento previste dalla strategia, una delle quali contenuta nel presente documento, dovrebbero assicurare a lungo termine la comparabilità e la coerenza dei dati relativi all'agricoltura. L'EASS dovrebbe essere sufficientemente solido ed efficiente e garantire che sia mantenuta una qualità elevata delle statistiche, il che può risultare difficile dato che il settore è in continua trasformazione. Il primo regolamento dovrebbe garantire che non si interrompa la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole, assicurando in tal modo serie temporali coerenti e soddisfacendo le nuove e le future esigenze di dati a livello delle singole aziende.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Esiste una forte necessità di statistiche affidabili e di elevata qualità affinché i responsabili politici, le imprese e i cittadini possano prendere decisioni adeguate e basate su dati concreti. Fornire statistiche di tale qualità rappresenta però una sfida per il sistema statistico europeo (SSE): la produzione di statistiche si trova sottoposta alle sollecitazioni congiunte della domanda di dati in costante aumento e della pressione affinché sia ridotto il relativo onere, emanante dai rispondenti alle indagini statistiche. Recenti iniziative in campo statistico hanno pertanto puntato a semplificare e migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno dell'SSE, al fine di rendere più efficiente la produzione di statistiche europee e di ridurre l'onere che grava sui rispondenti. Ne è un esempio il regolamento (CE) n. 223/2009 2 relativo alle statistiche europee, modificato nel 2015 per precisare la governance dell'SSE e rafforzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione a livello sia nazionale che dell'Unione. Rientrano nell'iniziativa REFIT della Commissione anche altre iniziative di modernizzazione, quali la presente proposta, che mirano a semplificare e a razionalizzare la produzione di statistiche europee nei settori interessati.

La strategia relativa alle statistiche agricole, elaborata da Eurostat e concordata con il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), persegue i seguenti obiettivi specifici:

produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le necessità degli utenti;

accrescere la flessibilità e la velocità di reazione del sistema di statistiche agricole;

migliorare l'integrazione tra le statistiche relative ad agricoltura, silvicoltura, utilizzo del suolo e ambiente;

elaborare una struttura reattiva e responsabile di governance delle statistiche agricole;

aumentare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee;

produrre più statistiche, riducendo al contempo l'onere sui rispondenti grazie all'esame di fonti alternative di dati e di possibili miglioramenti dell'efficienza.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La principale ambizione del programma statistico europeo 2013-2017 è fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche a livello europeo; le statistiche ambientali e agricole costituiscono appunto uno dei tre filoni della produzione statistica curata dal programma, che conta tra le proprie principali finalità "la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull'agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013 e la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura, in particolare con l'obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti". La presente iniziativa realizza tale obiettivo.

Il futuro sistema europeo di statistiche agricole contribuirà a perseguire almeno quattro delle dieci priorità della Commissione:

"1. Rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti";

"3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici";

"4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida";

"9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale".

Il contributo consisterà nella produzione di dati migliori in materia di occupazione, crescita, investimenti, politiche di prevenzione e mitigazione in agricoltura, cambiamenti climatici, azioni nei settori della bioenergia e dell'ambiente, oltre ad offrire una comprensione approfondita rispettivamente dei flussi, degli sviluppi e dei rischi nel settore dell'alimentazione a livello mondiale. Le statistiche agricole possono essere di ausilio anche in relazione ad altre priorità, dell'Unione o degli Stati membri, che incidono sull'agricoltura e lo sviluppo rurale o ne sono influenzate.

Le statistiche agricole forniscono dati statistici di elevata qualità per l'attuazione ed il monitoraggio nel periodo 2014-2020 della politica agricola comune (PAC), che costituisce un importante fattore propulsivo per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione; è parte integrante della PAC la politica di sviluppo rurale, che oltre a perseguire obiettivi sociali punta a migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione in agricoltura. La PAC rappresenta oltre il 37 % del bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Le statistiche agricole sono quindi sempre più necessarie anche ad altri temi vitali per l'Unione quali la politica sociale, le politiche incentrate sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, la politica commerciale e quella regionale ecc.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee presenti i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione. L'SSE offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per rispondere alle esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata con l'obiettivo di tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE migliorando nel contempo l'efficienza e facendo in modo di evitare, per quanto possibile, modifiche e duplicazioni del lavoro inutili.

La rilevazione delle statistiche oggetto della proposta avviene attualmente secondo regole diverse a livello dell'Unione. La presente proposta intende razionalizzare e rendere più moderna la rilevazione delle statistiche a livello di aziende agricole, integrandola in unico quadro di riferimento, mentre tutte le altre statistiche agricole sarebbero disciplinate da un altro regolamento quadro. Soltanto con un'azione a livello dell'Unione è possibile ottenere statistiche comparabili su scala europea per le politiche da perseguire.

Tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono conseguire la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e le norme di qualità comuni.

L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire la razionalizzazione delle statistiche agricole europee, non può essere conseguito in misura sufficiente da azioni separate degli Stati membri. Può essere molto più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche a livello dell'UE nei settori statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati in sé, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.

L'Unione può pertanto adottare misure in questo settore in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

Garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole europee ricavate da campioni poiché in tutti gli Stati membri saranno adottati gli stessi principi. Analogamente, assicurerà che le statistiche agricole europee rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche e rispetterà al tempo stesso le specificità dei sistemi degli Stati membri.

La legislazione dell'Unione sulle statistiche agricole attualmente in vigore è stata elaborata a partire dagli anni '50. Da una valutazione a cura del Sistema europeo di statistiche agricole (EASS) risulta che un quadro comune di riferimento per i processi di rilevazione, trattamento e diffusione di dati statistici sul settore dell'agricoltura potrebbe rendere tali processi più efficienti (rapporto costi-benefici) e più efficaci, nonché ridurre i problemi di qualità individuati.

Si prevede che il regolamento proposto ridurrà gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali e locali, sulle imprese e sui cittadini, in particolare perché consentirà di standardizzare concetti e metodi, eliminare duplicazioni, ridurre la frequenza di trasmissione dei dati in alcuni ambiti e ricorrere in maggior misura ad una pluralità di fonti a complemento delle indagini.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato. Alcune importanti politiche dell'Unione, come la PAC, comportano un'esigenza intrinseca di statistiche comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello paneuropeo. Gli strumenti più idonei a garantirne la produzione sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nella normativa nazionale; consentono inoltre la rilevazione dei dati allo stesso livello di dettaglio in tutti gli Stati membri e impongono l'applicazione di norme, definizioni e metodologie comuni. Si assicura in tal modo la produzione efficiente e tempestiva di statistiche comparabili di alta qualità al servizio delle politiche dell'UE. Con il ricorso ad una direttiva non si potrebbe assicurare lo stesso livello di armonizzazione auspicata poiché la qualità dei dati dipenderebbe dalle decisioni di 28 legislatori diversi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Sebbene la presente iniziativa sia stata avviata prima dell'adozione dei nuovi orientamenti per legiferare meglio [COM(2015) 215], è stata effettuata una valutazione della situazione attuale sulla scorta delle informazioni e della documentazione già disponibili. Un elemento essenziale dell'intero processo è inoltre costituito dal sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente 3 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Eurostat persegue lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nel settore dell'agricoltura mediante una cooperazione stretta, coordinata e regolare nell'ambito del sistema statistico europeo, che è il frutto di un partenariato di lunga data tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità preposte.

Le categorie principali di portatori di interessi in relazione alle statistiche agricole europee sono i produttori di dati (INS e altre autorità preposte insieme a Eurostat), i rispondenti (agricoltori, associazioni degli agricoltori e aziende) e gli utenti dei dati (decisori in ambito pubblico e privato, in particolare le altre direzioni generali della Commissione, ma anche ricercatori e pubblicisti). Tutte queste categorie sono state consultate ampiamente in merito ai problemi dello status quo e ai cambiamenti auspicati, alle loro esigenze di dati e alle loro priorità, alle possibili opzioni da adottare per risolvere i problemi, all'impatto delle azioni proposte e specificamente in ordine alla formulazione della strategia, come indicato nella tabella riepilogativa di seguito. Le principali sedi di consultazione sono stati le riunioni e i seminari in seno al comitato permanente di statistica agraria (CPSA) e al gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) che lo ha sostituito (per i direttori delle statistiche agricole presso gli INS, le organizzazioni internazionali, le associazioni degli agricoltori, i rispondenti e gli utenti dei dati ed altri); le riunioni del comitato dell'SSE (per i direttori generali degli INS); le consultazioni e le audizioni tenutesi a cadenze regolari (per le direzioni generali della Commissione).

Panoramica delle consultazioni di portatori di interesse in merito alla strategia per le statistiche agricole 2020

Consultazione in merito a difficoltà e cambiamenti

Consultazione in merito a esigenze e priorità

Consultazione in merito a opzioni e impatto

Produttori

Riunione del comitato dell'SSE nel maggio 2014

Riunioni e seminari del CPSA a partire dal 2009

Riunione del DGAS nel luglio 2015, riunione del comitato dell'SSE nel novembre 2015

Rispondenti

Seminari del CPSA a partire dal 2009

Consultazione pubblica aperta (agosto-novembre 2015)

Utenti

Consultazione pubblica aperta (agosto-novembre 2015)    
Consultazioni scritte e audizioni a partire dal 2014

La consultazione pubblica aperta si è tenuta da agosto a novembre 2015 e i suoi risultati sono descritti con dovizia di particolari in una relazione apposita 4 .

I principali risultati di tali consultazioni, che costituiscono l'essenza della strategia per le statistiche agricole 2020 e pertanto del regolamento qui proposto, si possono riassumere in tre punti:

L'attuale normativa dell'Unione sulle statistiche agricole non soddisfa le nuove esigenze di dati perché la fornitura di dati non è inclusa negli atti legislativi e gli atti non sono sufficientemente flessibili ed integrati per soddisfare tempestivamente le nuove esigenze. Oltre a ciò il regolamento (CE) n. 1166/2008, che costituisce l'ossatura dell'EASS nella sua forma attuale, non assicurerà più la fornitura di informazioni statistiche a partire dal 2018.

Tali nuove esigenze di dati sono dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, in particolare alla recente riforma della PAC.

Le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti perché sorgono nuove esigenze in materia di dati, la legislazione da molti anni si evolve in direzioni divergenti e in diversi settori delle statistiche agricole sono applicati definizioni e concetti parzialmente diversi.

L'onere di fornire i dati viene percepito come eccessivo perché le esigenze di dati sono in aumento, le rilevazioni dei dati non sono armonizzate e le risorse continuano a ridursi a livello sia dell'Unione che nazionale. È assodato che tale onere va a discapito della rilevazione dei dati e della loro qualità.

Assunzione e uso di perizie

Eurostat ha tenuto ampie discussioni con gli INS in merito alla proposta e ha istituito gruppi di lavoro, task force e gruppi di direttori che si sono riuniti regolarmente per consultazioni al riguardo. La proposta è stata presentata anche al comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto che individua i problemi attuali, illustra una serie di opzioni strategiche che potrebbero essere utilizzate per affrontare tali problemi e valuta l'impatto socioeconomico di ciascuna opzione.

Nel marzo 2016 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo in merito alla valutazione d'impatto.

In essa sono stati individuati tre fattori principali alla base dei problemi individuati per l'EASS:

1)non sono adeguatamente soddisfatte le nuove esigenze di dati;

2)le rilevazioni dei dati non sono sufficientemente armonizzate e coerenti;

3)l'onere di fornire i dati è percepito come eccessivo.

Per affrontare i problemi individuati sono state prese in considerazione le opzioni di seguito descritte.

Opzione

Descrizione

1.    Scenario di base: nessun intervento dell'Unione in merito ai dati strutturali nel settore agricolo

In assenza di intervento dell'Unione si giungerà alla decadenza del regolamento (CE) n. 1166/2008 e la rilevazione dei dati strutturali nel settore agricolo rimarrà a discrezione degli Stati membri. Le altre disposizioni legislative sulle statistiche agricole resterebbero in vigore ma con minori garanzie di qualità poiché si ricorre spesso a censimenti dell'agricoltura per aggiornare i registri delle aziende agricole, necessari alla stratificazione nelle indagini campionarie.

2.    Proroga del regolamento (CE) n. 1166/2008

Proroga della validità del regolamento (CE) n. 1166/2008 che scade nel 2018. In tal caso il sistema attuale, in vigore dal 1966, continuerebbe a valere senza integrare i cambiamenti sopravvenuti. Le altre disposizioni in materia di statistiche agricole resterebbero in vigore e continuerebbe lo status quo.

3.    Quadro normativo complessivo per tutte le statistiche agricole

Creazione di un quadro normativo completamente nuovo per tutte le statistiche agricole dell'Unione. Tutte le disposizioni relative alle statistiche agricole sarebbero integrate in un regolamento quadro unico.

4.    Integrazione in due fasi delle statistiche agricole

Un'integrazione in due fasi delle statistiche agricole garantirebbe la continuità e al contempo la modernizzazione delle statistiche sulle strutture nel settore dell'agricoltura. Verrebbero introdotti in due passaggi successivi due nuovi regolamenti quadro: un regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole e un altro regolamento quadro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura.

In seguito ad una valutazione dettagliata dell'impatto delle diverse opzioni sono state raggiunte le seguenti conclusioni:

L'opzione 1 "Scenario di base" offre i risultati peggiori sotto quasi tutti gli aspetti, in particolare a lungo termine, in quanto le esigenze di dati e i vincoli di risorse diventano sempre più pressanti. L'opzione 2 "Proroga" presenta solo benefici limitati a breve termine e pone gravi problemi a lungo termine al funzionamento dell'EASS, in quanto esso diventerà sempre più obsoleto e farraginoso. Le opzioni 3 "Regolamento quadro unico" e 4 "Integrazione in due fasi", sebbene richiedano alcuni investimenti iniziali e nuovi regolamenti dell'UE, presentano le migliori possibilità di conseguire gli obiettivi precedentemente formulati in un modo efficiente sul piano dei costi, comportano rischi relativamente minori, hanno le ripercussioni indirette più positive e soddisfano al meglio le necessità dei portatori di interessi. Esse rispondono anche agli obiettivi posti dall'iniziativa REFIT: modernizzazione della normativa dell'Unione, miglioramento del rapporto costi-benefici e riduzione dell'onere per le piccole e medie imprese (PMI). Un altro vantaggio dell'opzione 4 è che presenta il minor rischio di slittamento nel processo legislativo (poiché un nuovo regolamento sui censimenti nell'agricoltura deve essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento almeno entro la fine del 2018) ed ha un grado leggermente maggiore di flessibilità, grazie ad un'architettura legislativa meno macchinosa. Per tutti questi motivi Eurostat preferisce l'opzione 4 all'opzione 3.

I principali portatori di interessi nel caso dell'EASS, ossia la Commissione in quanto utente dei dati, gli INS e le altre autorità nazionali in quanto produttori dei dati, nonché gli agricoltori in quanto rispondenti, sono anch'essi a favore dell'opzione 4.

Efficienza normativa e semplificazione

L'obiettivo della proposta nel quadro dell'iniziativa REFIT è ottimizzare l'uso delle informazioni fornite e soddisfare le esigenze attuali e future in materia di statistiche agricole europee, limitando però l'onere della risposta. La semplificazione sarà ottenuta attraverso il raggruppamento in un unico quadro delle diverse attività di rilevazione statistica di dati in Europa, attualmente disciplinate da regolamenti distinti.

Per i dettagli relativi alla riduzione dei costi per i produttori e i fornitori di dati (costi calcolati in base a scenari modello) si rinvia alla valutazione d'impatto (sezione 5 "Analisi dell'incidenza" e allegato IV, "Metodologia dell'analisi dell'impatto").

La proposta è volta a ridurre l'onere per le microimprese e le PMI istituendo soglie minime più alte per la partecipazione all'indagine.

La proposta promuove l'interoperabilità e la riutilizzabilità delle informazioni di base e delle tecnologie della comunicazione in quanto utilizza:

specifiche tecniche identiche per i set di dati; tali specifiche comprendono il numero e la descrizione delle variabili, le classificazioni statistiche, le caratteristiche delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e dei rispondenti, le date e i periodi di riferimento, nonché le prescrizioni in materia di copertura geografica, caratteristiche del campione, aspetti tecnici della rilevazione sul campo, editing e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;

norme identiche per la trasmissione dei dati e lo scambio e la condivisione delle informazioni tra Eurostat e gli Stati membri. Le norme riguarderanno concetti, processi e prodotti, compresi dati e metadati.

Quando la qualità dei relativi dati è conforme ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire dati provenienti da più fonti differenti, tra cui metodi o approcci innovativi, purché sia assicurata la produzione di dati comparabili e conformi alle prescrizioni specifiche previste dal regolamento.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali. Le considerazioni più pertinenti in merito alla presente proposta riguardano i possibili effetti sulla protezione dei dati personali (i relativi diritti sono sanciti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto derivato 5 ). Nessuna delle opzioni selezionate prevede tuttavia modifiche delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. La normativa nazionale e dell'Unione in materia di statistiche stabilisce che gli INS assicurino la protezione dei dati. Essi dispongono di robusti codici di condotta al riguardo, ad esempio per tutelare la riservatezza dei rispondenti, anonimizzare i dati e proteggere le risposte ai questionari.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza finanziaria che si esplica negli anni 2019 e 2020 (è possibile che l'incidenza si presenti fino al 2028 se così verrà deciso nel prossimo QFP).

Il totale degli stanziamenti a valere sul QFP in corso è stimato in 40 milioni di EUR. Il dettaglio dell'incidenza sul bilancio è indicato nella scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017 e successivamente la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2022.

L'atto legislativo proposto è una parte dell'EASS che sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

Verifica annuale della conformità delle statistiche prodotte

Eurostat effettua valutazioni della conformità annuali. Queste comprendono un riesame della disponibilità, della qualità e della puntualità dei dati, oltre ad azioni di follow-up qualora si riscontrino casi di non conformità.

In osservanza alla normativa dell'Unione gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati quantitativi rilevanti per le statistiche agricole. Il tutto entro scadenze perentorie per la trasmissione dei dati, che vanno rispettate per salvaguardare la sana gestione, la diffusione e il grado di utilità delle statistiche dell'Unione: dati mancanti o incompleti causerebbero lacune nelle informazioni disponibili (sarebbe quindi impossibile calcolare i dati aggregati a livello dell'Unione e pubblicare le informazioni secondo i calendari previsti).

Il regolamento (CE) n. 223/2009, che costituisce la base giuridica del funzionamento del sistema statistico europeo e di tutta la normativa settoriale riguardante la produzione delle statistiche europee, è stato modificato il 29 aprile 2015.

Fermo restando che tempestività, puntualità e completezza sono già fattori importanti nelle valutazioni annuali di conformità, per garantire la diffusione tempestiva delle statistiche agricole si presterà maggiore attenzione a tali aspetti e ad altri aspetti inerenti alla qualità, in modo da garantire l'affidabilità delle statistiche prodotte dall'SSE.

Migliorare continuamente l'EASS: riconoscere le nuove esigenze in fatto di dati e nuove fonti di dati, migliorare la coerenza, ridurre l'onere

Eurostat ha in corso audizioni annuali con altri servizi della Commissione. In tali occasioni un elemento importante è lo scambio di informazioni sui rispettivi programmi di lavoro. Tali incontri forniscono una base formale per esplicitare le future esigenze in fatto di statistiche nuove e per esaminare il grado di utilità delle statistiche disponibili.

L'ulteriore collaborazione con gli altri servizi della Commissione, con gli INS e le altre autorità nazionali avrà luogo a vari livelli gerarchici nel contesto di riunioni regolari del gruppo di lavoro e di seminari, di riunioni del gruppo dei direttori, di riunioni del comitato dell'SSE e tramite frequenti scambi bilaterali. Riceverà un'attenzione particolare l'individuazione dei dati amministrativi e delle altre fonti di informazione esistenti in forza della normativa dell'Unione, nonché la valutazione se essi siano idonei alla produzione di statistiche, nell'intento di stabilire misure che ne garantiscano la stabilità, l'accessibilità e l'eventuale adattamento ai bisogni della statistica. Saranno inoltre effettuate indagini e analisi periodiche per determinare il potenziale di miglioramento delle statistiche agricole europee e le possibilità di riduzione dell'onere per i rispondenti, ad esempio abolendo le variabili con un basso rapporto costi-benefici. Il nuovo quadro legale renderà possibili tali adeguamenti in quanto sarà più flessibile.

Tali adeguamenti e il funzionamento complessivo del quadro legislativo saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, in particolare in relazione agli obiettivi strategici elencati in precedenza.

Relazioni di monitoraggio triennali

Per monitorare il funzionamento dell'EASS rinnovato e assicurare il perseguimento degli obiettivi, posti dall'iniziativa REFIT, di semplificazione e riduzione dell'onere, si redigeranno relazioni regolari sul funzionamento complessivo del sistema a cadenza triennale.

Valutazione

La seconda relazione triennale di monitoraggio sarà sostituita da una valutazione retrospettiva dell'EASS rinnovato, da svolgere secondo gli orientamenti della Commissione sulla valutazione. Se necessario, potrebbe costituire la base per ulteriori revisioni della normativa.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto consta di 19 articoli e di cinque allegati.

Come enunciato nell'articolo 1, l'obiettivo del regolamento è stabilire un quadro di riferimento per le statistiche agricole europee a livello di azienda agricola e prevedere l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni, quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e di altro tipo. Le definizioni principali figurano nell'articolo 2. L'ambito di applicazione e la copertura figurano nell'articolo 3. La proposta permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi e le nuove fonti di dati (articolo 4).

Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono le statistiche oggetto del regolamento per gli anni e i periodi di riferimento specifici (articolo 10). Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le caratteristiche di base figuranti nell'allegato III (articolo 5), limitatamente all'allineamento con i registri amministrativi, nonché le tematiche dettagliate dei moduli figuranti all'allegato IV (articolo 8) in modo che i dati da rilevare possano essere adattati alle esigenze degli utenti futuri, e infine per soddisfare esigenze specifiche degli utenti nelle indagini ad hoc (articolo 9).

Alla Commissione dovrebbe essere inoltre conferito il potere di adottare misure di esecuzione in merito alle specifiche tecniche dei set di dati (articolo 8) e alle relazioni sulla qualità (articolo 11). Le prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità sono conformi al regolamento (CE) n. 223/2009, che costituisce il quadro di riferimento e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità specificati in tale regolamento.

I dati sono da trasmettere entro scadenze predefinite (articolo 12).

La proposta di regolamento comprende disposizioni di sostegno finanziario agli Stati membri (articoli 13 e 14) per:

il rispetto dei requisiti tecnici dei dati e l'elaborazione di metodologie che perseguano una qualità superiore e/o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la rilevazione e la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole,

il costo della rilevazione dei dati,

la rilevazione di dati ad hoc.

Il regolamento contiene inoltre le necessarie disposizioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 15) e sull'esercizio della delega (articolo 16).

Gli ultimi articoli si riferiscono alla procedura di comitato (articolo 17) e all'abrogazione di due regolamenti in vigore che saranno sostituiti integralmente dal regolamento (articolo 18).

I cinque allegati stabiliscono le informazioni dettagliate sui coefficienti per le unità di bestiame, l'elenco delle soglie fisiche, l'elenco delle caratteristiche dei dati strutturali di base, le caratteristiche che devono figurare nei moduli e le prescrizioni in materia di accuratezza.

2016/0389 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole

e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Superata tale data, il regolamento (CE) n. 1166/2008 dovrebbe essere abrogato.

(2)Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare e valutare le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune e le politiche incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla mitigazione dei loro effetti.

(3)Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.

(4)Si dovrebbe istituire un programma polivalente di indagini sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti.

(5)La Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, ad eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.

(6)A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione del mercato unico, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023. Superata tale data, il regolamento (CE) n. 1337/2011 dovrebbe essere abrogato.

(7)Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della politica agricola comune. Si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni delle caratteristiche dell'indagine.

(8)Per aggiornare i registri basilari delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.

(9)Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, per le unità di base oggetto della rilevazione dei dati si dovrebbero definire soglie che escludano le unità di indagine non rilevanti.

(10)Le statistiche agricole dovrebbero abbracciare l'estensione completa delle superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono sfruttate da diverse aziende.

(11)Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

(12)Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee, e nell'interesse della semplificazione e dell'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di rilevazione (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.

(13)La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole andrebbe migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indici agroambientali.

(14)Per la georeferenziazione delle aziende andrebbe usato come quadro di riferimento comune il sistema standard europeo di griglie geografiche in conformità all'allegato I della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(15)La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . Andrebbe assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni.

(16)Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE e le rispettive disposizioni nazionali di attuazione e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 a seconda dei casi.

(17)Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.

(18)A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(19)Per lo svolgimento dell'indagine sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma di indagini, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(20)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per la durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 13 . Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future indagini nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.

(21)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per motivi di coerenza e comparabilità, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, spetta all'Unione adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità ivi enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo indicato.

(22)Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(23)È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma di indagini definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma.

(24)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché possa specificare le descrizioni delle caratteristiche figuranti nell'allegato III e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, come anche definire le informazioni da presentare occasionalmente (ad hoc) e disporre le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 del 16 febbraio 2011.

(25)Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle caratteristiche figuranti nell'allegato III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 15 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati.

(27)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)"azienda agricola": una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure "attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali" appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di "allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi" (ad eccezione dell'allevamento di insetti) e "apicoltura e produzione di miele e di cera d'api";

b)"unità agricola su terreni collettivi": unità su terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da diverse aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;

c)    "regione": unità territoriale ai sensi della nomenclatura comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;

d)    "unità di bestiame": un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;

e)    "anno di riferimento dell'indagine": anno civile al quale si rapporta il periodo di riferimento;

f)    "orto familiare": superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo.

Articolo 3

Copertura

1.I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della superficie agricola utilizzata totale (SAU) (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per Stato membro.

2.Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle unità agricole di terreni collettivi che raggiungono almeno una delle soglie fisiche figuranti nell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di animali.

3.A titolo di eccezione, se la base campionaria principale dell'indagine, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione 16 , previa approvazione della Commissione (Eurostat) gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la base di campionamento dell'indagine, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri.

4.Se la base campionaria principale dell'indagine, specificata al paragrafo 2, non rappresenta il 98% della superficie agricola utilizzata e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la base campionaria stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 e/o stabilendo soglie supplementari.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri effettuano indagini statistiche.

2.Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio 19 , lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 21 , purché le informazioni siano almeno della stessa qualità di quelle ottenute dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti alternative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.

3.Gli Stati membri hanno il diritto di utilizzare fonti di informazioni diverse da quelle indicate al paragrafo 2 per la rilevazione dei dati, purché questi siano almeno della stessa qualità delle informazioni ottenute dalle indagini statistiche. Gli Stati membri che decidono di utilizzare altre fonti informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento dell'indagine, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati così ottenuti e sui metodi di rilevazione.

4.Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

Articolo 5

Dati strutturali di base

1.Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base ("dati di base") relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento delle indagini 2020, 2023 e 2026, figuranti nell'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento dell'indagine 2020 avviene sotto forma di censimento.

2.La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento delle indagini 2023 e 2026 può avvenire sotto forma di indagini campionarie. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

3.Una caratteristica figurante nell'allegato III che presenta una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento dell'indagine.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle caratteristiche figuranti nell'allegato III.

5.Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il [Publications Office, please insert the exact date: entry into force of this Regulation+6 months, or 31 December 2018, whichever is the latest] per l'anno di riferimento dell'indagine 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento dell'indagine 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento dell'indagine 2026.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo a modifiche delle informazioni figuranti nell'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le caratteristiche figuranti nell'allegato III che non possono più essere ricavate direttamente dalle fonti di dati specificate. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti, e che sia modificato non oltre il 10 % delle caratteristiche figuranti nell'allegato III (con arrotondamento al numero intero più vicino).

7.Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento dell'indagine 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento dell'indagine 2026.

Articolo 6

Ampliamento della base campionaria

1.Gli Stati membri che ampliano la base campionaria dell'indagine in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata per l'anno di riferimento dell'indagine 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.

2.I dati sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata possono essere rilevati mediante indagini campionarie. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

Articolo 7

Dati dei moduli

1.Gli Stati membri rilevano e forniscono i dati dei moduli ("moduli") sulle tematiche e le tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV per i seguenti anni di riferimento delle indagini:

a) modulo "Manodopera e altre attività remunerative" per il 2020, il 2023 e il 2026; 

b) modulo "Sviluppo rurale" per il 2020, il 2023 e il 2026;

c) modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti" per il 2020 e il 2026;

d) modulo "Irrigazione" per il 2023;

e) modulo "Pratiche di gestione del suolo" per il 2023;

f) modulo "Macchinari e impianti" per il 2023;

g) modulo "Frutteto" per il 2023;

h) modulo "Vigneto" per il 2026.

2.L'ambito di applicazione delle rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

3.I dati dei moduli possono essere rilevati medianti indagini campionarie. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

4.I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole sottoposte a indagine per rilevare i dati di base nello stesso anno di riferimento. In ogni caso, ogni registro che contiene informazioni sui moduli è corredato dei dati di base figuranti nell'allegato III.

5.Gli Stati membri nei quali meno di 1 000 ettari sono dedicati ad ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo "Frutteto" nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, sono esentati dal compilare il modulo "Frutteto" per la coltura in questione.

6.Gli Stati membri nei quali meno di 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono impiantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, sono esentati dal compilare il modulo "Vigneto".

7.Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo "Irrigazione".

8.Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento dell'indagine.

9.Una caratteristica che presenta una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento dell'indagine.

Articolo 8

Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:

a) l'elenco delle caratteristiche e le relative unità di misura;

b) le descrizioni delle caratteristiche.

2.Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il [Publications Office, please insert the exact date: entry into force of this Regulation+6 months, or 31 December 2018, whichever is the latest] per l'anno di riferimento dell'indagine 2020, non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento dell'indagine 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento dell'indagine 2026.

3.Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti, e che sia modificato non oltre il 25 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV (con arrotondamento al numero intero più vicino).

4.Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento dell'indagine 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento dell'indagine 2026.

Articolo 9

Dati ad hoc

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare quali informazioni sono da fornire occasionalmente (ad hoc):

a) l'elenco delle caratteristiche, non superiore a 40 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

b) le descrizioni delle caratteristiche;

c) i requisiti di precisione;

d) l'anno di riferimento dell'indagine;

e) i periodi di riferimento;

f) le fonti di dati ammissibili e altri elementi metodologici;

g) le date di trasmissione.

2.Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento dell'indagine.

Articolo 10

Periodi di riferimento

Le informazioni rilevate si riferiscono ad un anno di riferimento identico per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo, come indicato di seguito:

a) per le caratteristiche concernenti i terreni agricoli: i) l'utilizzo principale del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento dell'indagine: ii) ogni Stato membro stabilisce un giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento dell'indagine, valido per l'identificazione dei lotti di terreno;

b) per le caratteristiche relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è un periodo di 12 mesi, la cui fine viene a cadere entro l'anno di riferimento dell'indagine, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da riflettere fedelmente i corrispondenti cicli produttivi;

c) per le caratteristiche relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento dell'indagine; le caratteristiche relative alla gestione degli affluenti si riferiscono al periodo di 12 mesi che termina a tale data;

d) per le caratteristiche relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine viene a cadere in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento dell'indagine;

e) per le caratteristiche relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'indagine;

f) per tutte le altre caratteristiche ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento dell'indagine.

Articolo 11

Qualità

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

4.A tal fine gli Stati membri trasmettono, per ogni anno di riferimento dell'indagine oggetto del presente regolamento, una relazione sulla qualità contenente la descrizione del procedimento statistico e in particolare:

a) i criteri di qualità di cui al paragrafo 2;

b) i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui al presente regolamento;

c) l'organizzazione e la metodologia applicate;

d) la base campionaria delle indagini;

e) i livelli di precisione ottenuti per le indagini campionarie;

f) i periodi di riferimento in conformità all'articolo 10;    

g) informazioni sulla qualità delle fonti di dati utilizzate diverse dalle indagini statistiche;

h) informazioni sulla convalida dei dati svolta dagli Stati membri prima di trasmettere i set di dati alla Commissione (Eurostat).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

5.Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.

6.Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Trasmissione dei dati e dei metadati

1.Per l'anno di riferimento dell'indagine 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento dell'indagine.

2.Per gli anni di riferimento delle indagini 2023 e 2026, gli Stati membri trasmettono i dati di base e i dati del modulo "Manodopera e altre attività remunerative", convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento dell'indagine. I dati degli altri moduli e i relativi metadati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento dell'indagine.

3.I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di base figuranti nell'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione.

4.Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.

   Articolo 13

Contributo dell'Unione

1.Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)    la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;

b)    l'elaborazione di metodologie che perseguano una qualità superiore e/o costi inferiori e minori oneri amministrativi per la rilevazione e la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole.

2.Gli Stati membri possono ricevere dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.

3.Tale contributo finanziario dell'Unione non può superare il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.

4.Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:

a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;

b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;

c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;

d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;

e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;

f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.

5.Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del quadro finanziario pluriennale oltre il 2020.

6.Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90% dei costi ammissibili.

7.    Il contributo finanziario dell'Unione è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

1.La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento dell'indagine 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

2.Dopo l'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dall'autorità di bilancio e legislativa su proposta della Commissione.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 23 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.

4.Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.

5.Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre ad eventuali terze parti l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF.

6.I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

3.La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, o dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Abrogazione

1.Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.

2.Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

3.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 24

3403 - Produzione di statistiche europee

1.3.Natura della proposta/iniziativa 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 25  

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

X La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 

Dati statistici armonizzati e comparabili sulla struttura delle aziende agricole contribuiranno alla realizzazione della priorità numero 4 ("Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida") tra le dieci priorità propugnate dalla Commissione; possono però apportare un contributo anche al perseguimento di altri obiettivi dello stesso elenco: la numero 1 ("Rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti"), la numero 3 ("Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici") e la numero 9 ("Un ruolo più incisivo a livello mondiale").

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate 

Obiettivo specifico n.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016, Iniziativa REFIT n. 26 - Pacchetto "Statistiche"

Attività ABM/ABB interessate

3403 - Produzione di statistiche europee

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 

Obiettivo della proposta è garantire che continui il sostegno finanziario agli Stati membri al fine di rilevare dati sulla struttura delle aziende agricole mediante la determinazione della dotazione finanziaria per il periodo 2019-2020, prorogabile eventualmente fino al 2028 se così deciso nel prossimo QFP.

Nell'intento di rispondere adeguatamente ai cambiamenti nel settore dell'agricoltura a livello mondiale, quali la globalizzazione e il cambiamento climatico, e alle conseguenti modifiche della politica agricola comune (PAC) e delle altre politiche dell'UE riguardanti l'agricoltura, che suscitano nuove esigenze di dati, nonché ridurre il grado di incoerenza tra i dati delle statistiche nel settore dell'agricoltura e alleviare al contempo l'onere della rilevazione dei dati, l'iniziativa è finalizzata a stabilire una nuova normativa sulla rilevazione di dati statistici sulle strutture a livello delle aziende agricole. La disponibilità di dati di elevata qualità e comparabili nell'insieme degli Stati membri è essenziale per progettare, attuare, monitorare e valutare interventi prioritari dell'UE quali la PAC e le politiche pertinenti, che assorbono quasi il 40 % del bilancio complessivo.

La normativa in campo statistico è prevalentemente amministrativa e concerne principalmente gli utenti dei dati (vale a dire gli altri servizi della Commissione), i produttori dei dati (gli istituti nazionali di statistica) e i rispondenti delle indagini (gli agricoltori); essa ha unicamente limitati effetti diretti di carattere economico, sociale e ambientale. I costi diretti a carico dei portatori di interessi insorgono soprattutto in relazione all'adattamento ai nuovi sistemi statistici, organizzativi e tecnici; tali costi e oneri tuttavia trovano giustificazione economica a medio-lungo termine in quanto essi riducono l'onere della rilevazione dei dati e conseguono numerose forme di aumenti di efficienza e risparmi di risorse.

Esistono in ogni caso aspettative che anche nel nuovo sistema sia mantenuto il contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi delle rilevazioni nazionali dei dati statistici nel settore dell'agricoltura, a livelli e in proporzione invariati rispetto allo status quo, e che anche la spesa a livello nazionale raggiunga importi analoghi a quelli odierni. Una volta attuate completamente, le azioni volte alla riduzione dei costi e dell'onere, parallelamente al previsto calo di numero delle aziende agricole (secondo le tendenze osservate) comporteranno un minore fabbisogno di bilancio ai fini della rilevazione dei dati.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Per il riesame dell'intervento si applicheranno valutazioni della conformità annuali, confronti continui con i portatori di interessi al fine di migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS) e relazioni di monitoraggio a cadenza triennale sulla scorta di vari indicatori e obiettivi chiave di prestazione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine 

Il regolamento proposto disciplina e finanzia parzialmente le indagini sulla struttura delle aziende agricole (il censimento dell'agricoltura del 2020 e le indagini campionarie nel 2023 e nel 2026).

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell'UE

Le politiche armonizzate dell'Unione, quali la PAC, comportano esigenze intrinseche di dati di elevata qualità che siano comparabili nell'insieme degli Sati membri affinché sia possibile indirizzare gli interventi previsti nella maniera più efficiente, efficace ed equa. Per soddisfare tali esigenze si impone un'attività comune e coordinata del sistema statistico europeo (SSE). A sottolineare la particolare importanza del tema si ricorda che l'ambito interessato assorbe la quota più imponente del bilancio complessivo dell'UE (quasi il 40 %).

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Indagini sulla struttura delle aziende agricole si svolgono su scala dell'Unione europea fin dagli anni 1966-1967 e costituiscono tutt'ora le fondamenta delle statistiche europee nel settore dell'agricoltura. La base giuridica su cui si appoggiano deve però essere aggiornata per poter affrontare i problemi descritti in precedenza e porre rimedio alle principali difficoltà individuate nella valutazione ex post dell'EASS nella sua forma attuale. Essi sono:

1. L'attuale normativa sulle statistiche agricole non soddisfa le nuove esigenze di dati.

2. L'EASS non ha sufficiente flessibilità e non risponde con la necessaria tempestività alle nuove esigenze.

3. Le rilevazioni dei dati non sono armonizzate e coerenti in misura soddisfacente.

4. Le statistiche potrebbero essere prodotte in maniera più efficiente.

5. L'onere di fornire i dati è percepito come eccessivo.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il regolamento proposto rientra nella Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre elaborata da Eurostat, articolata in due regolamenti quadro: uno sulle statistiche integrate sulle aziende agricole (IFS) e un altro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura. Entrambi gli atti perseguirebbero un obiettivo comune e condividerebbero la documentazione tecnica e metodologica, abbracciando in tal modo tutti gli aspetti della strategia per le statistiche agricole.

1.6.Durata e incidenza finanziaria 

X Proposta/iniziativa di durata limitata

X    Proposta/iniziativa in vigore fino al 31/12/2028

X    Incidenza finanziaria dal 2019 al 2020 (eventualmente prorogata fino al 2028 se così deciso nel prossimo QFP)

◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 26  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati rilevati e la relazione sulla qualità che li accompagna.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Rischi individuati 

Potenziali problemi di qualità dei dati e di tempestività.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Documentazione e orientamenti di carattere tecnico e metodologico saranno trasmessi anticipatamente agli Stati membri. Il rispetto delle scadenze sarà sottoposto a monitoraggio. Le relazioni sulla qualità saranno esaminate per ogni indagine.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore 

I controlli non comporteranno costi aggiuntivi perché saranno effettuati da funzionari della Commissione nell'ambito nel quadro delle loro mansioni correnti. I benefici che ne derivano sono una migliore qualità e una maggiore comparabilità dei dati. Il livello del rischio di errore previsto è basso: le rilevazioni dei dati per le statistiche agricole sono effettuate in buona collaborazione con gli Stati membri fin dagli anni '50. L'adeguamento dei sistemi tecnici e di altro tipi utilizzati per le indagini potrebbe causare un leggero aumento del rischio di errore nell'immediato ma se ne prevede il rientro nella media a medio-lungo termine.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Oltre ad applicare tutti i meccanismi di controllo regolamentari, Eurostat porrà in atto una strategia antifrode coerente con le azioni generali della Commissione allo stesso scopo, di modo che l'approccio alla gestione dei rischi di frode sia teso a individuare i settori a rischio e le risposte adeguate. Ove necessario verranno istituiti gruppi in rete e specifici strumenti informatici dedicati all'analisi dei casi di frode.

Eurostat ha definito una strategia di controllo che accompagna l'esecuzione delle spese. I provvedimenti e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili alla presente proposta di regolamento. La riduzione della complessità delle procedure, l'applicazione di un monitoraggio efficace rispetto ai costi e di controlli ex ante ed ex post basati sui rischi permetteranno di ridurre la probabilità di frodi e contribuiranno alla loro prevenzione. Nella strategia di controllo rientrano misure specifiche di sensibilizzazione e di formazione in merito alla prevenzione di frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero […]
[Rubrica…]

Diss./Non diss. 27

di paesi EFTA 28

di paesi candidati 29

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

05 08 02
"Indagini sulla struttura delle aziende agricole"

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero […]
[Rubrica…]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Nessuna

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

2

05 08 02 "Indagini sulla struttura delle aziende agricole"

DG: AGRI

Anno2019 30

Anno2020

TOTALE

 Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio: 05 08 02

Impegni

(1)

39,000

1,000

40,000

Pagamenti

(2)

19,200

0,900

20,100

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 31  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG AGRI

Impegni

=1+1a +3

39,000

1,000

40,000

Pagamenti

=2+2a

+3

19,200

0,900

20,100



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

39,000

1,000

40,000

Pagamenti

(5)

19,200

0,900

20,100

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

39,000

1,000

40,000

Pagamenti

=5+ 6

19,200

0,900

20,100

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: ESTAT 29 01

•Risorse umane

0,549

0,549

1,098

•Altre spese amministrative

0,045

0,030

0,075

TOTALE DG ESTAT

Stanziamenti

0,594

0,579

1,173

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,594

0,579

1,173

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

39,594

1,579

40,573

Pagamenti

19,794

1,479

21,273

   

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2019

2020

RISULTATI

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 33

- Risultato

Banca dati

0,600

1,000

1,600

- Risultato

Dati a livello microeconomico sulle aziende agricole

38,400

0

38,400

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

39,000

1,000

40,000

COSTO TOTALE

39,000

1,000

40,000

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,549

0,549

1,098

Altre spese amministrative

0,045

0,030

0,075

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,594

0,579

1,173

esclusa la RUBRICA 5 34
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,594

0,579

1,173

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2019

2020

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

29 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

4,1

4,1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  36

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4,1

4,1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

- gestione delle sovvenzioni connesse all'iniziativa

- convalida dei dati

- sostegno ed attività metodologica

- analisi delle relazioni

- diffusione dei dati

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nessuna

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nessuna

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 37

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Non pertinente

(1) Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(3) Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation .
(4) Pagina web dedicata alla consultazione pubblica di Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Relazione sulla consultazione pubblica aperta:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).
(7) Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).
(8) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(10) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).
(12) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(13) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(16) Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).
(17) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(18) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(20) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(21) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(22) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(23) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(24) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(25) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(26) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(28) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(29) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(30) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(31) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(32) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(33) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(34) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(35) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(36) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(37) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

ALLEGATO I - Coefficienti per le unità di bestiame

Tipo di animale

Caratteristica dell'animale

Coefficiente

Bovini

Di età inferiore a 1 anno

0,400

Da 1 anno a meno di 2 anni

0,700

Maschi di 2 anni e più

1,000

Giovenche di 2 anni e più

0,800

Vacche da latte

1,000

Altre vacche

0,800

Ovini e caprini

0,100

Suini

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

0,027

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

0,500

Altri suini

0,300

Pollame

Polli da carne

0,007

Galline ovaiole

0,014

Altro pollame

Tacchini

0,030

Anatre

0,010

Oche

0,020

Struzzi

0,350

Altro pollame n.c.a.

0,001

Conigli, fattrici

0,020



Allegato II - Elenco delle soglie fisiche 1

   

Voce

Soglia

Superficie agricola utilizzata

5 ha

Seminativi

2 ha

Patate

0,5 ha

Ortaggi freschi e fragole

0,5 ha

Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai

0,2 ha

Alberi da frutta, bacche, alberi da frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, i vigneti e gli oliveti

0,3 ha

Vigneti

0,1 ha

Oliveti

0,3 ha

Serre

100 m2

Funghi coltivati

100 m2

Bestiame

1,5 unità di bestiame



Allegato III - Dati di base - Informazioni da fornire

Caratteristiche generali

Unità/Categorie

Informazioni sull'indagine

-

Identificatore dell'azienda agricola

ID dell'azienda

Ubicazione dell'azienda

-

Localizzazione geografica

codice della cella della griglia da 1 km2 (INSPIRE)

-

Regione NUTS 3

codice NUTS 3

-

L'azienda comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L/M/O/N 2

Personalità giuridica dell'azienda

-

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

-

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

sì/no

-

-

Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

sì/no

-

-

Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?

sì/no

-

-

Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?

sì/no

-

una o più persone fisiche, se l'azienda fa parte di un gruppo di aziende?

sì/no

-

una persona giuridica?

sì/no

-

L'azienda è un'unità su terreni collettivi?

sì/no

Il conduttore riceve sostegno dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo?

sì/no

Capo azienda

-

Anno di nascita

anno

-

Sesso

maschio/femmina

-

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

fasce di ULA 3

-

Formazione agraria del capo azienda

codici delle formazioni

-

Il responsabile dell'azienda ha seguito formazioni professionali nel corso degli ultimi 12 mesi?

sì/no

Forma di conduzione della superficie agricola utilizzata (in relazione al conduttore)

-

Coltivazione di terreni di proprietà

ha

-

Coltivazione di terreni in affitto

ha

-

Mezzadria o altre forme di conduzione

ha

-

Terreni retti da diritti collettivi

ha

Agricoltura biologica

sì/no

-

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

-

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda che è in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

ha

Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale

sì/no

Importanza delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda

-

Percentuale della produzione economica finale dell'azienda

fasce percentuali 4



Caratteristiche dei terreni

Superficie principale totale

di cui, per coltivazioni biologiche, certificata e/o in fase di conversione

Superficie agricola utilizzata (SAU)

ha

ha

-

Seminativi

ha

ha

-

-

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

ha

ha

-

-

-

Frumento (grano) tenero e spelta

ha

-

-

-

Frumento (grano) duro

ha

-

-

-

Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)

ha

-

-

-

Orzo

ha

-

-

-

Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)

ha

-

-

-

Granturco e misto di granturco

ha

-

-

-

Triticale

ha

-

-

-

Sorgo

ha

-

-

-

Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola, ecc.)

ha

-

-

-

Riso

ha

-

-

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)

ha

ha

-

-

-

Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci

ha

-

-

Piante da radice

ha

ha

-

-

-

Patate (incluse le patate da semina)

ha

ha

-

-

-

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

ha

ha

-

-

-

Altre piante da radice n.c.a.

ha

-

-

Piante industriali

ha

ha

-

-

-

Semi oleosi

ha

ha

-

-

-

-

Semi di colza e di ravizzone

ha

-

-

-

-

Semi di girasole

ha

-

-

-

-

Soia

ha

-

-

-

-

Semi di lino (lino da olio)

ha

-

-

-

-

Altre piante da semi oleosi n.c.a.

ha

-

-

-

Colture tessili

ha

-

-

-

-

Lino da fibra

ha

-

-

-

-

Canapa

ha

-

-

-

-

Cotone

ha

-

-

-

-

Altre fibre tessili n.c.a.

ha

-

-

-

Tabacco

ha

-

-

-

Luppolo

ha

-

-

-

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

ha

-

-

-

Colture energetiche n.c.a.

ha

-

-

-

Altre piante industriali n.c.a.

ha

-

-

Piante raccolte verdi da seminativi

ha

ha

-

-

-

Prati e pascoli temporanei

ha

ha

-

-

-

Leguminose raccolte verdi

ha

-

-

-

Mais verde

ha

-

-

-

Altri cereali raccolti verdi (escluso il mais verde)

ha

-

-

-

Altre piante raccolte verdi da seminativi n.c.a.

ha

-

-

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

ha

ha

-

-

-

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (giardinaggio da reddito)

ha

-

-

-

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivati in pieno campo)

ha

-

-

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

ha

-

-

Sementi e piantine

ha

ha

-

-

Altri seminativi n.c.a.

ha

-

-

Terreni a riposo

ha

-

Pascoli permanenti

ha

ha

-

-

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

ha

ha

-

-

Pascoli magri

ha

ha

-

-

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

ha

-

Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione per autoconsumo)

ha

ha

-

-

Frutta, bacche e frutta a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

ha

ha

-

-

-

Pomacee

ha

-

-

-

Drupacee

ha

-

-

-

Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali

ha

-

-

-

Bacche (escluse le fragole)

ha

-

-

-

Frutta a guscio

ha

-

-

Agrumi

ha

ha

-

-

Uve

ha

-

-

-

Uve da vino

ha

ha

-

-

-

-

Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)

ha

-

-

-

-

Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)

ha

-

-

-

-

Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)

ha

-

-

-

Uve da tavola

ha

-

-

-

Uve per la produzione di uva passa

ha

-

-

Olive

ha

ha

-

-

Vivai

ha

-

-

Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano

ha

-

-

-

Alberi di Natale

ha

-

Orti familiari

ha

Altre superfici agricole

ha

-

Superfici agricole non utilizzate

ha

-

Superficie boscata

ha

-

-

Bosco ceduo a rotazione rapida

ha

-

Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)

ha

Superfici aziendali a usi particolari

-

Funghi coltivati

ha

Superficie agricola utilizzata in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (già inclusa nella superficie principale indicata prima)

ha

-

Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

ha

ha

-

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

ha

-

Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

-

Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo

ha

-

Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all'uomo n.c.a.

ha

Irrigazione di superfici coltivate all'aperto

-

Superficie irrigabile totale

ha

Caratteristiche del bestiame

Totale degli animali

di cui, per allevamento biologico certificato e/o in fase di conversione

Bovini

capi

-

Bovini di età inferiore a 1 anno

capi

-

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni

capi

-

-

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

capi

-

-

Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni

capi

-

Bovini di 2 anni e più, maschi

capi

-

Bovini di 2 anni e più, femmine

capi

-

-

Giovenche di 2 anni e più

capi

-

-

Vacche

capi

-

-

-

Vacche da latte

capi

-

-

-

Altre vacche

capi

Ovini e caprini

capi

-

Ovini (di tutte le età)

capi

-

-

Femmine da riproduzione

capi

-

-

Altri ovini

capi

-

Caprini (di tutte le età)

capi

-

-

Femmine da riproduzione

capi

-

-

Altri caprini

capi

Suini

capi

-

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

capi

-

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

capi

-

Altri suini

capi

Pollame

capi

-

Polli da carne

capi

-

Galline ovaiole

capi

-

-

Galline ovaiole che forniscono uova per autoconsumo

capi

-

-

Altre galline ovaiole

capi

-

Altro pollame

capi

-

-

Tacchini

capi

-

-

Anatre

capi

-

-

Oche

capi

-

-

Struzzi

capi

-

-

Altro pollame n.c.a.

capi

Conigli

-

Fattrici

capi

Api

Alveari

Cervidi

sì/no

Animali da pelliccia

sì/no

Bestiame n.c.a.

sì/no



Allegato IV - Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Manodopera

e altre attività remunerative

Sostenibilità della conduzione aziendale

Età del conduttore

Altre attività remunerative

Input di lavoro in altre attività remunerative collegate direttamente all'attività agricola come attività principale o secondaria

Importanza delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda

Altre attività remunerative

Redditività ed efficienza della produzione agricola

Manodopera agricola

Parità di genere

Sesso del conduttore

Equilibrio di genere della manodopera

Dipendenza dal reddito agricolo

Altre attività remunerative, lavoro non agricolo all'esterno dell'azienda, principale o secondario:

Conduttore

Capo azienda

Manodopera familiare

Impatto sull'occupazione

Numero degli occupati

Relazione con l'input di lavoro agricolo

Manodopera agricola salariata

Misurazioni dell'input di lavoro agricolo

Numero degli occupati

Manodopera occupata in forma non continuativa

Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Sviluppo rurale

Aziende che ricevono sostegno dalle misure di sviluppo rurale

Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Agricoltura biologica

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Benessere degli animali

Gestione del rischio

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti

Stabulazione del bestiame

Stabulazione dei bovini

Stabulazione dei suini

Stabulazione delle galline ovaiole

Utilizzo dei nutrienti e produzione di effluenti nell'azienda agricola

SAU concimata

Effluenti disponibili per l'impiego

Fertilizzanti organici e ottenuti da rifiuti, diversi dagli effluenti

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Tipo di spargimento

Tempo di assorbimento

Impianti per gli effluenti

Impianti di trattamento degli effluenti

Impianti di stoccaggio degli effluenti

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Irrigazione

Pratiche di irrigazione

Disponibilità di irrigazione

Metodi di irrigazione

Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione

Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione

Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi

Cereali per la produzione di granella

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella

Piante da radice

Colture industriali

Piante raccolte verdi da seminativi

Altre coltivazioni per seminativi

Pascoli permanenti

Coltivazioni permanenti

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Pratiche di gestione del suolo

Pratiche di gestione del suolo all'aperto

Metodi di lavorazione del terreno

Copertura del suolo in seminativi

Rotazione colturale dei seminativi

Area di interesse ecologico

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Macchinari e impianti

Macchinari

Installazioni per Internet 

Macchinari elementari 

Ricorso all'agricoltura di precisione 

Macchinari per l'allevamento

Stoccaggio dei prodotti agricoli

Impianti

Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Frutteto

Pomacee

Mele: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Pere: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Drupacee

Pesche: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Nettarine: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Albicocche: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Agrumi

Arance: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Piccoli agrumi: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Limoni: superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Olive

Superficie, per età delle piantagioni e densità degli alberi

Uve da tavola e per la produzione di uva passa

Uve da tavola: superficie, per età delle piantagioni e densità delle viti

Uve per la produzione di uva passa: superficie, per età delle piantagioni e densità delle viti

Modulo

Tematica

Tematica dettagliata

Vigneto

Uve da vino

Superficie ed età

Varietà di uve

Numero di varietà

Codice e superficie

 



Allegato V - Requisiti di precisione

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 5 , del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione 6 .

I requisiti di precisione di applicano alle caratteristiche della tabella che segue.

I dati nella base campionaria ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

5 000 aziende nella popolazione pertinente per i moduli "Frutteto" e "Vigneto";

10 000 aziende nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella base campionaria ampliata.

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

500 aziende nella popolazione pertinente per i moduli "Frutteto" e "Vigneto";

1 000 aziende nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella base campionaria ampliata.

Per le caratteristiche dei moduli "Frutteto" e "Vigneto" cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5 %.

Per tutte le caratteristiche degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5 % per ciascuna caratteristica.



Tabella di precisione

Popolazione pertinente

Caratteristiche cui si applicano requisiti di precisione

Diffusione di ogni caratteristica nella popolazione pertinente

Deviazione standard relativa

Dati di base nel 2023 e nel 2026 e

Modulo "Manodopera e altre attività remunerative"

Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo "Manodopera e altre attività remunerative"

Caratteristiche dei terreni

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Semi oleosi

Piante raccolte verdi da seminativi

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

Pascoli permanenti, esclusi i pascoli magri

Frutta, bacche, frutta a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole)

Uve

Olive

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 5 %

Caratteristiche del bestiame

Vacche da latte

Altre vacche

Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più)

Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini

Ovini e caprini

Pollame

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della caratteristica nel paese

< 5 %

Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020

Secondo la definizione dell'articolo 6

Caratteristiche dei terreni

Seminativi

Pascoli permanenti, esclusi i pascoli magri

Coltivazioni permanenti

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Caratteristiche del bestiame

Totale delle unità di bestiame

5 % o più della caratteristica nel paese

< 7,5 %

Modulo "Sviluppo rurale" e

Modulo "Macchinari e impianti"

Secondo la definizione dell'articolo 7

Caratteristiche dei terreni come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Caratteristiche del bestiame come nel modulo "Manodopera e altre attività remunerative"

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della caratteristica nel paese

< 7,5 %

Modulo "Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti"

Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, pollame

Caratteristiche del bestiame come nel Modulo "Manodopera e altre attività remunerative"

7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della caratteristica nel paese

< 7,5 %

Modulo "Irrigazione"

Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con superficie irrigabile

Caratteristiche dei terreni

Superficie irrigabile totale

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Modulo "Pratiche di gestione del suolo"

Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 con superficie seminativa

Caratteristiche dei terreni

Seminativi

7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %



Modulo "Frutteto"

Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle caratteristiche del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5

Caratteristiche del frutteto

Caratteristiche del frutteto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, piccoli agrumi, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5

5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

Modulo "Vigneto"

Sottoinsieme della popolazione di aziende definito all'articolo 7 che presenta uve da vino

Caratteristiche del vigneto

Uve da vino 

5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione

< 7,5 %

(1) Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.
(2) L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N - zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.
(3) Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)
(4) Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100)
(5) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).