Bruxelles, 29.11.2016

COM(2016) 745 final

2016/0368(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La seguente proposta di abrogazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e dei regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 è presentata nel quadro del programma REFIT della Commissione e del suo impegno per legiferare meglio. L'obiettivo è garantire un quadro legislativo adatto allo scopo e di alta qualità, come indicato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. A tal fine la Commissione ha identificato i seguenti regolamenti obsoleti e ne propone l'abrogazione.

1.1.Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio

A norma dell'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CEE) n. 1101/89 ha istituito un regime di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna per le flotte operanti sulla rete delle vie navigabili intercollegate di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria.

Tale regolamento si proponeva di ridurre le sovraccapacità delle flotte nella navigazione interna con azioni di demolizione di battelli coordinate a livello comunitario. Il regolamento (CEE) n. 1101/89 è stato concepito con una validità temporale limitata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1 e ha cessato di produrre effetti il 28 aprile 1999.

Il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile, è stato adottato il 29 marzo 1999 per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Tale regolamento è entrato in vigore il 29 aprile 1999 per succedere al regolamento (CEE) n. 1101/89.

1.2.Regolamento (CE) n. 2888/2000

A norma dell'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 2888/2000 ha ripartito tra gli Stati membri i contingenti per automezzi pesanti ricevuti dalla Comunità europea da parte della Svizzera per il periodo compreso tra il 2001 e il 2004.

L'articolo 8 dell' accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia , firmato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1o giugno 2002, introduceva contingenti relativi ai veicoli con peso totale compreso tra 34 e 40 tonnellate in qualità di regime transitorio per gli anni dal 2001 al 2004.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo e con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2005, tutti i veicoli conformi alle norme tecniche della direttiva 96/53/CE (vale a dire con peso non superiore a 40 tonnellate) "sono esentati, conformemente all'articolo 32, da ogni regime di contingenti o autorizzazioni".

Poiché dal 2005 non sussiste più la necessità di ripartire contingenti tra gli Stati membri, il regolamento (CE) n. 2888/2000 risulta ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato.

1.1.Regolamento (CE) n. 685/2001

A norma dell'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 685/2001 stabilisce le norme per la ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni a disposizione della Comunità in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania, che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

Il regolamento risulta ormai obsoleto poiché la Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione e in quanto Stati membri non sono più soggette a un sistema di autorizzazioni per quanto concerne l'accesso al mercato del trasporto di merci.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

N.p.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta consiste nell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e dei regolamenti (CE) n. 685/2001 e (CE) n. 2888/2000.

2016/0368 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 3 .

(2)Al fine di ottimizzare l'acquis legislativo e ridurne il volume occorre analizzarlo regolarmente e identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti legislativi obsoleti permette di mantenere il quadro normativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso il settore del trasporto di merci su strada.

(3)Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89 4 nel 1989. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999 5 per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Tale regolamento aveva lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogare quest'ultimo.

(4)A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell' accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 6 , dal 1o gennaio 2005 tutti i veicoli conformi alle norme tecniche della direttiva 96/53/CE 7 sono stati esentati da ogni regime di contingenti o autorizzazioni. Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera 8 dovrebbe pertanto essere ritenuto obsoleto.

(5)In seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 non è più necessario in quanto i suddetti Stati membri non sono più tenuti a ottenere autorizzazioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

(6)Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 685/2001 e (CE) n. 2888/2000 dovrebbero pertanto essere abrogati.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) GU C , , pag. .
(2) GU C , , pag. .
(3) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(4) Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25).
(5) Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).
(6) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
(7) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
(8) Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9).
(9) Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).