COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2016
COM(2016) 694 final
2016/0343(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Contesto
A seguito della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (nel seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° maggio 2011. L'accordo è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, del 9 marzo 2004, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
L'accordo mira, tra l'altro, a garantire la continuità dell'elevato livello di cooperazione e di armonizzazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.
L'iniziale ambito di applicazione dell'accordo, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo B, contempla:
le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile; e
le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione.
Nel corso dell'attuazione dell'accordo, in particolare attraverso discussioni svoltesi in seno al Consiglio bilaterale di vigilanza (leggasi il "Comitato misto") istituito in virtù dell'accordo stesso, l'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti (Federal Aviation Administration, nel seguito "la FAA") e la Commissione hanno concluso che esiste un interesse comune a rafforzare le possibilità di ulteriore cooperazione in materia di sicurezza aerea al di là delle attuali disposizioni dell'accordo.
Entrambe le parti hanno osservato che, in via prioritaria, andrebbe sviluppata la cooperazione nel campo dell'addestramento dei piloti e del rilascio di licenze di pilota e hanno incaricato gli esperti di vagliare le varie opzioni e di elaborare proposte tecniche. I risultati di tale iniziativa hanno confermato la fattibilità e la necessità di estendere l'accordo a ulteriori settori di cooperazione e di accettazione.
Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una modifica dell'accordo in modo da prevedere ulteriori settori di cooperazione. L'accordo che modifica l'accordo è stato negoziato tra la Commissione e la FAA. Sulla base di una corrispondente decisione del Consiglio l'accordo che modifica l'accordo è stato nel frattempo firmato a nome dell'Unione. L'accordo che modifica l'accordo dovrebbe ora essere approvato sulla base dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.2.Ambito di applicazione
L'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo iniziale è stato sostituito in modo da contemplare i seguenti settori nei quali la cooperazione può concretizzarsi sulla base dei corrispondenti allegati dell'accordo:
1)approvazioni di aeronavigabilità e controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
2)test e approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile;
3)approvazioni e controllo sulle installazioni di manutenzione.
4)addestramento del personale e rilascio di relative licenze;
5)esercizio degli aeromobili;
6)aeroporti; e
7)servizi di traffico aereo e gestione del traffico aereo.
L'articolo 5 è stato modificato di conseguenza.
1.3.Calendario per il completamento della modifica
Il calendario per il completamento della presente modifica è di estrema importanza nel quadro del lavoro preliminare che è stato svolto ai fini dell'adozione e dell'integrazione nell'accordo di un nuovo allegato relativo al "Rilascio di licenza di pilota".
A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 un pilota residente dell'Unione europea deve ottenere una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ha previsto una soluzione per i titolari di una licenza di un paese terzo, in base alla quale un pilota può convalidare la licenza estera per un anno o convertirla in modo permanente. In sede di negoziati del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è tuttavia apparso chiaro che, sebbene armonizzate fino a un certo livello, le norme nazionali presentano forti differenze in termini di trattamento delle licenze di paesi terzi, il che potrebbe determinare una potenziale situazione in cui un numero elevato di titolari di licenze di pilota privato (oltre 10 000) disporrebbe di una licenza estera che non sarebbe valida nel sistema europeo. Va osservato che i potenziali interessati sono principalmente i cittadini europei titolari di una licenza di pilota privato (PPL) rilasciata dagli Stati Uniti. La conversione di tali licenze a norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione potrebbe determinare ulteriori e significativi costi organizzativi e finanziari per i titolari di PPL.
D'intesa con gli Stati membri, il Parlamento europeo e l'industria, il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ha pertanto introdotto un periodo transitorio per concedere del tempo per i negoziati relativi ad un allegato dell'accordo, il cui obiettivo è facilitare la conversione delle licenze di pilota privato rilasciate dagli Stati Uniti.
Tenendo in debita considerazione le disposizioni e i termini pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (8 aprile 2017), l'integrazione nell'accordo di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenza di pilota è considerata urgente. L'accordo deve pertanto essere modificato tempestivamente.
2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
L'accordo che modifica l'accordo è stato negoziato tra la Commissione e la FAA alla luce dell'articolo 2, paragrafo C, e dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.
Il settore dell'aviazione in generale sollecita regolarmente una cooperazione più stretta, il riconoscimento e l'armonizzazione tra i due mercati più importanti, vale a dire gli USA e l'UE, onde ridurre i costi di transazione superflui che aggiungono un valore per la sicurezza modesto o inesistente ma diminuiscono la competitività complessiva dell'industria. I suddetti benefici rivestono particolare interesse in un momento in cui, in altri parti del modo, si affacciano sul mercato nuovi operatori.
Dal confronto tra i quadri normativi di UE e Stati Uniti è emerso che, sulle due sponde dell'Atlantico, sarebbe opportuno semplificare ulteriormente i requisiti e le procedure di regolamentazione in tutti i settori di cui al precedente punto 1.2. Un avvicinamento dei due sistemi determinerà congrui risparmi in termini di strutture organizzative, risorse, programmi di addestramento, processi interni e programmi di vigilanza.
Ulteriori allegati dell'accordo, necessari ai fini dell'efficace applicazione dell'accettazione reciproca in un determinato settore, saranno elaborati e adottati secondo le procedure specifiche di cui all'accordo e alla decisione 2011/719/UE. Essi saranno oggetto di ulteriori e distinte proposte di decisioni del Consiglio presentate dalla Commissione.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Una volta entrata in vigore, la proposta di accordo che modifica l'accordo introdurrebbe la possibilità di cooperare in ulteriori settori che entrambe le parti ritengono di interesse comune, con riserva dell'adozione dei corrispondenti allegati, da parte del Consiglio bilaterale di vigilanza, per ogni nuovo settore, conformemente alla nuova versione dell'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo.
Base giuridica
Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Come parte del contesto merita di essere citato anche l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Esso prevede la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento tra l'Unione europea e i paesi terzi, a norma dei quali le autorità degli Stati membri possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessun impatto sul bilancio dell'UE.
2016/0343 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [???], la modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile è stata firmata il [DATE], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)La modifica 1 dell'accordo estende i settori di cooperazione tra le parti nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.
(3)È pertanto opportuno che la modifica 1 dell'accordo sia approvata a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile è approvata a nome dell'Unione.
La modifica 1 dell'accordo è acclusa alla presente decisione.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, allo scambio delle note diplomatiche di cui all'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dalla modifica 1 dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2016
COM(2016) 694 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
MODIFICA 1
DELL'ACCORDO
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE
DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
TRA GLI
STATI UNITI D'AMERICA
E LA
COMUNITÀ EUROPEA
Conformemente alle condizioni dell'articolo 19, paragrafo B, dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (l'"accordo") tra gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") e la Comunità europea (collettivamente denominati "le parti" e singolarmente una "parte"), le parti convengono di modificare l'accordo come segue:
1)l'articolo 2, paragrafo B, è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:
"L'ambito di cooperazione previsto dal presente accordo contempla i seguenti settori:
1)le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
2)i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile;
3)le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione;
4)l'addestramento del personale e il rilascio di relative licenze;
5)l'esercizio degli aeromobili;
6)gli aeroporti; e
7)i servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo."
2)L'articolo 5 è integralmente soppresso e sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 5
Allegati
Con riferimento ai temi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti o i loro rappresentanti in seno al consiglio elaborano allegati che stabiliscono le modalità e le condizioni di reciproca accettazione dei risultati sulla conformità e delle approvazioni, quando convengono che le norme, regole, pratiche e procedure in materia di aviazione civile di ciascuna delle parti sono sufficientemente compatibili da consentire l'accettazione delle approvazioni e dei risultati sulla conformità a norme convenute rilasciati da una delle parti per conto dell'altra. Le parti riconoscono parimenti che le differenze di natura tecnica tra i rispettivi sistemi di aviazione civile sono trattate negli allegati."
In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare la presente modifica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
La presente modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
STATI UNITI D'AMERICA
UNIONE EUROPEA
DA:
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DA:
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TITOLO:
Amministratore, Aviazione federale
TITOLO:
Amministrazione
DATA: _____________________________
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