Bruxelles, 6.9.2016

COM(2016) 552 final

2011/0103(NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato


RELAZIONE

1.    Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro ("l'accordo UE-USA sui trasporti aerei"), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 1 e modificato da un protocollo del 24 giugno 2010 2 . L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008. Il protocollo di modifica è stato applicato in via provvisoria dal 24 giugno 2010.

L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei ribadisce l'obiettivo di entrambe le parti di "massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi". L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo chiede inoltre al comitato misto istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, "l'elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure [...] necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo". Nel 2007 la Norvegia e l'Islanda hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo, nella riunione del 16 novembre 2010 il comitato misto ha elaborato una proposta per l'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Sono stati pertanto redatti un accordo di adesione ("l'accordo di adesione") e un accordo addizionale per le disposizioni interne fra l'Unione, la Norvegia e l'Islanda ("l'accordo addizionale"). Le disposizioni dell'accordo di adesione estendono mutatis mutandis il campo di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei alla Norvegia e all'Islanda. Visto che la Norvegia e l'Islanda sono parti integranti dello Spazio aereo comune europeo, gli accordi in questione assicureranno un quadro normativo coerente per i voli fra gli USA e il mercato unico dell'aviazione nell'UE, comprese l'Islanda e la Norvegia. L'accordo UE-USA sui trasporti aerei è inteso a determinare vantaggi commerciali per le compagnie aeree e i consumatori nell'UE e a garantire la sua coerenza con la politica comune dei paesi scandinavi in materia di trasporto aereo. Allo stesso tempo, la proposta mantiene inalterato il carattere bilaterale dell'accordo stesso.

Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria relativamente all'accordo di adesione e all'accordo addizionale [COM(2011)239 definitivo].

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la sua decisione concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a nome dell'Unione, in un unico atto, insieme agli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (Decisione 2011/708/UE) 3 . L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a decorrere dalla data della firma che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. I due accordi sono integralmente applicati in via provvisoria a partire da tale data.

Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio 4 , la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione 2011/708/UE ma ha mantenuto i suoi effetti "fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.". La Corte ha affermato che la decisione impugnata è stata adottata nell'ambito di una procedura che conteneva indistintamente elementi del processo decisionale proprio del Consiglio ed elementi di natura intergovernativa (punto 51), e ha concluso che per questo motivo non era conforme all'articolo 218, paragrafi 2, 5 e 8, del TFUE e, pertanto, all'articolo 13, paragrafo 2, del TUE (punto 53).

Benché la proposta iniziale della Commissione [COM(2011)239 definitivo] sia stata integralmente adottata conformemente all'articolo 218, paragrafi 2, 5 e 8, del TFUE, la Commissione ritiene opportuno aggiornare la propria proposta.

Contesto generale

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha eliminato tutte le barriere commerciali per i voli fra un punto qualsiasi nell'UE e un punto qualsiasi negli USA. Inoltre, gli USA hanno concesso i cosiddetti diritti di settima libertà ai vettori aerei dell'UE affinché operino fra gli USA e i paesi dello Spazio aereo comune europeo (ECAA) non appartenenti all'UE, quali la Norvegia e l'Islanda. L'ECAA non ha tuttavia una dimensione esterna, per cui attualmente i vettori aerei dell'UE non hanno il diritto di effettuare voli fra la Norvegia e l'Islanda e paesi terzi. Analogamente, i vettori aerei della Norvegia e dell'Islanda non hanno al momento il diritto di effettuare voli fra l'UE e gli USA.

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha istituito, per tutte le compagnie aeree dell'Unione, condizioni uniformi per l'accesso al mercato e ha fissato nuove regole per la cooperazione in materia di regolamentazione tra l'Unione europea e gli USA in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei transatlantici. La Norvegia e l'Islanda hanno adottato l'integralità dell'acquis dell'UE in materia di politica dell'aviazione. Pertanto, includere entrambi i paesi nell'ambito di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei assicurerà a tutti i vettori aerei europei che applicano l'acquis dell'UE la possibilità di effettuare servizi aerei transatlantici in un quadro armonizzato.

L'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei potrebbe costituire un precedente per la loro adesione ad altri accordi dell'Unione in materia di aviazione (per es. all'accordo euromediterraneo con il Marocco nel settore del trasporto aereo).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'obiettivo di estendere l'accordo UE-USA sui trasporti aerei a paesi terzi è esplicitamente previsto nell'accordo stesso. Esso non istituisce una dimensione esterna dell'accordo sullo Spazio economico europeo ed è coerente con la politica globale dell'UE nei confronti dell'Islanda e della Norvegia.

Ulteriori precisazioni

La presente proposta modificata non riguarda gli elementi relativi i) alla consultazione delle parti interessate e alla valutazione d'impatto, ii) agli elementi giuridici, iii) all'incidenza sul bilancio già fornita in modo dettagliato nella proposta iniziale della Commissione [COM(2011)239 definitivo].

2011/0103 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro ("l'accordo UE-USA sui trasporti aerei"), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 5 e modificato da un protocollo del 24 giugno 2010 6 . Esso prevede esplicitamente l'adesione di paesi terzi all'accordo sui trasporti aerei.

(2)L'Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo e nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha suggerito un accordo fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (di seguito "l'accordo di adesione").

(3)La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante le disposizioni interne per l'applicazione dell'accordo di adesione (di seguito "l'accordo addizionale").

(4)Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato, a nome dell'Unione, una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale 7 .

(5)Il 16 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione, dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale (decisione 2011/708/UE) 8 . L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a decorrere dalla data della firma che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. A partire da tale data i due accordi sono integralmente applicati in via provvisoria.

(6)Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio 9 , la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione con cui il Consiglio ha autorizzato in un unico atto, insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale, del medesimo regolamento. Essa ha mantenuto gli effetti della Decisione 2011/708/UE "fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE".

(7)Alla luce di quanto precede, è opportuno che il Consiglio adotti la presente decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale, fatta salva la loro conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, e l'accordo addizionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato e il Regno di Norvegia, d'altro lato, sull'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

Articolo 2

I testi dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale sono allegati alla presente decisione.

Articolo 3

L'accordo di adesione e l'accordo addizionale sono applicati in via provvisoria dalla data della firma, in attesa dell'entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei (2007/339/CE), GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.
(2) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.
(3) GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1.
(4) ECLI:EU:C:2015:282.
(5) Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei (2007/339/CE), GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.
(6) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.
(7) COM(2011)239 definitivo.
(8) GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1.
(9) ECLI:EU:C:2015:282.

Bruxelles, 6.9.2016

COM(2016) 552 final

ALLEGATO

della proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato


ALLEGATO

della proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato



APPENDICE 1

Accordo sui trasporti aerei

GLI STATI UNITI D'AMERICA (qui di seguito gli "Stati Uniti"),

   da un lato;

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

   da un altro lato;

l'Islanda,

   da un altro lato; e

il Regno di Norvegia (in appresso, la "Norvegia"),

   da un altro lato;

desiderando promuovere un sistema internazionale dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;

desiderando ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

desiderando permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;

desiderando provvedere affinché tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

desiderando assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;

prendendo atto della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

riconoscendo che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

affermando l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

prendendo atto dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

intenzionati a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico;

riconoscendo che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

intenzionati a stabilire un precedente con un'incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

RICONOSCENDO che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all'Unione europea;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizione

Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda o la Norvegia.

ARTICOLO 2

Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo

e dall'allegato del presente accordo

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e 30 aprile 2007 (in appresso "l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 (in appresso "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, con riserva delle disposizioni dell'allegato del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 3

Denuncia

1.    Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5.

Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo, o l'applicazione provvisoria del presente accordo, cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2.    L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia, o la cessazione dell'applicazione provvisoria, entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3.    Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all'ICAO. La denuncia, o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4.    Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5.    In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

ARTICOLO 4

Registrazione presso l'ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso, se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo o se cessa l'applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

1.    la data di entrata in vigore del presente accordo sui trasporti aerei,

2.    la data di entrata in vigore del presente protocollo, e

3.    un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a ………… in quadruplice esemplare, addì ………………………...

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA    PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA

PER L'IRLANDA

PER LA REPUBBLICA ELLENICA

PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI CIPRO

PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA

PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA

PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

PER LA REPUBBLICA DI MALTA

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI

PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

PER LA REPUBBLICA DI POLONIA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

PER LA ROMANIA

PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

PER LA REPUBBLICA SLOVACCA

PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

PER L'UNIONE EUROPEA

Per l'Islanda

Per il Regno di Norvegia

ALLEGATO

Disposizioni specifiche in relazione all'Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione:

1.    Il paragrafo 9 dell'articolo 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è sostituito dal seguente:

"territorio", nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure dell'Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e

2.    gli articoli da 23 a 26 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

3.    Gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

4.    All'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:

w.    Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1° marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x.    Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note.

5.    La sezione 2 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata nel modo seguente:

In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.

6.    La sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificato nel modo seguente:

   In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.

7.    All'articolo 3 dell'allegato 2 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è aggiunta la frase seguente:

   Per l'Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l'altro, gli articoli 53, 54 e 55 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti UE attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni loro successiva modifica.

8.    L'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo si applica all'Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione europea sono integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti.



Dichiarazione comune

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro, l'Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro (in appresso "l'accordo") deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalità previste, sia mediante uno scambio di lettere tra gli Stati Uniti d'America, la Commissione europea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per l'Unione europea e i suoi Stati membri:

XXX

XXX

Per l'Islanda:

Per il Regno di Norvegia:

XXX

XXX


Bruxelles, 6.9.2016

COM(2016) 552 final

ALLEGATO

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO


concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato


APPENDICE 2

ACCORDO ADDIZIONALE

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da un LATO,

l'Islanda, d'altro lato,

e il Regno di Norvegia, d'altro lato

riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei
fra
gli Stati Uniti d'America, da un LATO, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato,
l'Islanda, d'altro lato,

e il Regno di Norvegia, d'altro lato

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

   da un lato;

l'Islanda,

   da un altro lato;

e

il Regno di Norvegia (in appresso, la "Norvegia"),

   da un altro lato;

RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d'America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati,

RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (in appresso "l'accordo sui trasporti aerei") è stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008,

RILEVANDO che l'accordo sui trasporti aerei è stato modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri (in appresso "il protocollo"), siglato il 2 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010,

RILEVANDO che l'Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda d'altro lato e il Regno di Norvegia d'altro lato, alla stessa data (in appresso "l'accordo") che integra l'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,

RICONOSCENDO che è necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, come adottare i provvedimenti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,

RICONOSCENDO che è inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nei procedimenti arbitrali di cui all'articolo 19 dell'accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonché l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Comunicazione

Se l'Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l'accordo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso o di interromperne l'applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d'America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

ARTICOLO 2

Sospensione dei diritti di traffico

La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo sui trasporti aerei e di notificarlo agli Stati Uniti d'America oppure di convenire la revoca di tale decisione, presa in conformità all'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e la Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.

ARTICOLO 3

Comitato misto

1.    L'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia.

2.    La posizione dell'Unione europea, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori che nell'Unione sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall'Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno.

3.    La posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell'ambito degli articoli 14 o 20 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, è definita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione.

4.    Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Unione europea, i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dalla Commissione d'intesa con l'Islanda e la Norvegia.

5.    Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che la Norvegia e l'Islanda devono adottare è stabilita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione.

6.    La Commissione prende opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l'accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

ARTICOLO 4

Arbitrato

1.    La Commissione rappresenta l'Unione europea, i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nei procedimenti di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

2.    Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento dei procedimenti di arbitrato.

3.    Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.

4.    Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio, dall'Islanda e dalla Norvegia.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni

1.    L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.

2.    L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

3.    L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

ARTICOLO 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

1.    Se l'Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o già erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d'America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all'attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all'attenzione della Commissione, quest'ultima, analogamente, sottopone la questione all'attenzione dell'Islanda o della Norvegia.

2.    La Commissione, l'Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

3.    La Commissione, l'Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

ARTICOLO 7

Denuncia

1.    Ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.

2.    In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo, qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

ARTICOLO 8

Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 9, le parti convengono, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di applicare il presente accordo addizionale in via provvisoria dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data dell'applicazione provvisoria di cui all'articolo 5 dell'accordo, se quest'ultima è successiva.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell'entrata in vigore dell'accordo o della relativa applicazione provvisoria.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.

FATTO a ……..in triplice copia in data ……………. in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA

PER L'IRLANDA

PER LA REPUBBLICA ELLENICA

PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI CIPRO

PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA

PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA

PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

PER LA REPUBBLICA DI MALTA

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI

PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

PER LA REPUBBLICA DI POLONIA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

PER LA ROMANIA

PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

PER LA REPUBBLICA SLOVACCA

PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

PER L'UNIONE EUROPEA

Per l'Islanda

Per il Regno di Norvegia