Bruxelles, 10.8.2016

COM(2016) 507 final

2013/0226(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2013/0226 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD)

28 giugno 2013

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

ND

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

11 marzo 2014

Data di trasmissione della proposta modificata:

ND

Data di adozione della posizione del Consiglio:

18 luglio 2016

2.Finalità della proposta della Commissione

L'unico obiettivo della proposta della Commissione è allineare il regolamento (CE) n. 1365/2006 1 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i poteri delegati e le competenze di esecuzione.

Il regolamento proposto conferirebbe alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di: i) adeguare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, adeguare le definizioni esistenti e adottare definizioni supplementari e ii) adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Esso attribuirebbe inoltre alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per: i) fissare regole standard per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat) e ii) sviluppare e pubblicare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 2 , prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

3.1Osservazioni generali

La posizione del Consiglio rispecchia da un lato l'accordo raggiunto tra il Consiglio, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo e la Commissione nelle discussioni tripartite, dall'altro il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 3 .

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 18 luglio 2016. 

La Commissione ritiene accettabile la posizione del Consiglio.

3.2Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1.Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

La questione principale affrontata nelle discussioni interistituzionali è stata l'introduzione di studi pilota e la loro natura. Tali studi sono stati proposti come compromesso in risposta alla richiesta del Parlamento europeo di includere nel regolamento ulteriori variabili sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne.

Il nuovo articolo 4 bis prevede che la Commissione avvii studi pilota volontari che saranno realizzati dagli Stati membri e forniranno informazioni sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne e ai servizi transfrontalieri per vie navigabili interne. La Commissione (Eurostat) collaborerà con gli Stati membri al fine di sviluppare la metodologia statistica adeguata. Il bilancio generale contribuirà inoltre al finanziamento degli studi pilota ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto per l'Unione. Il nuovo articolo è pertanto accettabile per la Commissione.

Il contenuto dell'emendamento 10 (articolo 7, nuovi paragrafi 3 bis e 3 ter) relativo alle norme in materia di criteri di qualità è accettabile per la Commissione in quanto è in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009 4 . Esso prevede inoltre l'adozione mediante atti di esecuzione di specifiche relative alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità.

L'emendamento 11 (articolo 8) prevede che la Commissione trasmetta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni anziché ogni tre come proposto dal Parlamento europeo.

3.2.2.Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

I principali emendamenti che riguardavano esplicitamente l'introduzione di nuove variabili non sono stati inclusi nella posizione del Consiglio.

3.3Disposizioni modificate dal Consiglio e posizione della Commissione

L'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 4, si riferiscono alla delega di poteri. Il conferimento di poteri alla Commissione è mantenuto ma con specifiche restrizioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati soltanto al fine di: i) innalzare la soglia; ii) adeguare le definizioni esistenti o adottarne di nuove per riflettere le modifiche intervenute nelle definizioni utilizzate a livello internazionale e iii) adeguare gli allegati per riflettere le modifiche apportate alla codifica e alla nomenclatura a livello internazionale o alla pertinente legislazione dell'Unione europea.

La posizione del Consiglio specifica inoltre che nell'esercizio di tale potere la Commissione si assicura che gli atti delegati non comportino un rilevante onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. La Commissione giustifica inoltre debitamente le misure previste negli atti delegati utilizzando, ove opportuno, un'analisi del rapporto costi-benefici, incluse valutazioni dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, come stabilito nell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Il considerando standard e l'articolo 9 sull'esercizio della delega di potere sono conformi al nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

La Commissione approva quanto illustrato sopra.

4.Conclusioni

La Commissione è favorevole al compromesso raggiunto in quanto è in linea con il suo impegno di allineare la normativa pre-Lisbona. Nonostante alcune limitazioni esso assicura un buon equilibrio tra atti delegati e atti di esecuzione. Gli studi pilota offrono inoltre una risposta adeguata alla richiesta iniziale del Parlamento europeo. Il testo rappresenta un esempio di corretta applicazione del nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

(1) Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).