Bruxelles, 10.8.2016

COM(2016) 506 final

2013/0297(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2013/0297 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

COM(2013) 611 – 2013/297 (COD)

30 agosto 2013

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

ND

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

11 marzo 2014

Data di trasmissione della proposta modificata:

ND

Data di adozione della posizione del Consiglio:

18 luglio 2016

2.Finalità della proposta della Commissione

La finalità della proposta della Commissione è modificare il regolamento (CE) n. 91/2003 1 al fine di aggiornare, semplificare e ottimizzare l'attuale quadro giuridico delle statistiche europee dei trasporti ferroviari e allinearlo al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i poteri delegati e le competenze di esecuzione.

Il regolamento proposto attribuirebbe alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adattare le definizioni e le soglie relative ai dati, modificare il contenuto degli allegati e specificare le informazioni che devono essere fornite.

Conferirebbe inoltre alla Commissione competenze di esecuzione allo scopo di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati, in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 5  del regolamento (UE) n. 182/2011 2 .

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

3.1Osservazioni generali

La posizione del Consiglio rispecchia da un lato l'accordo raggiunto tra il Consiglio, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo e la Commissione nelle discussioni tripartite del 24 maggio 2016, dall'altro il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 3 .

La principale questione all'origine del blocco del fascicolo era il raggiungimento di un'intesa con il Parlamento europeo relativamente alla formalizzazione della condivisione dei dati tra Eurostat, l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) 4 e la direzione generale della Mobilità e dei trasporti (DG MOVE) attraverso memorandum d'intesa (MoU) bilaterali. 

È stato infine raggiunto un consenso con la firma di due memorandum d'intesa, uno tra Eurostat e la DG MOVE e uno tra Eurostat e l'ERA. Al Parlamento europeo è stato così garantito che i dati richiesti saranno elaborati e resi disponibili.

Il testo non contiene alcun riferimento esplicito ai memorandum d'intesa, ma un considerando fa riferimento ad accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 18 luglio 2016. 

La Commissione ritiene accettabile la posizione del Consiglio.

3.2Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1.Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

L'11 marzo 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa che proponeva 23 emendamenti. La Commissione ha respinto la maggior parte di essi, comprese le richieste di ulteriori variabili. In particolare, secondo l'opinione del Parlamento europeo la rilevazione di dati dovrebbe essere estesa ai dati sulle infrastrutture ferroviarie e sarebbe necessario includere un maggior numero di variabili per la misurazione del trasporto passeggeri, segnatamente per quanto concerne i collegamenti transfrontalieri, che dovrebbero essere al centro della politica dei trasporti dell'UE.

3.2.2.Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

I principali emendamenti che riguardavano esplicitamente l'introduzione di nuove variabili non sono stati inclusi nella posizione del Consiglio.

3.3Disposizioni modificate dal Consiglio e posizione della Commissione

Il nuovo considerando 3 bis affronta la questione di un'ulteriore raccolta di dati al fine di evitare una duplicazione delle attività e ottimizzare l'uso delle informazioni esistenti. Specifica inoltre che si dovrebbero concludere accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

L'articolo 3, paragrafo 2, fa riferimento al potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati per adattare le definizioni tecniche e introdurne di nuove. Specifica inoltre che nell'esercizio di tale potere la Commissione si assicura che gli atti delegati non comportino un rilevante onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. La Commissione giustifica inoltre debitamente le misure previste negli atti delegati utilizzando, ove opportuno, un'analisi del rapporto costi-benefici, incluse valutazioni dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, come stabilito nell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

La Commissione si rammarica della natura limitata della delega rispetto alla proposta iniziale, ma può considerare accettabile l'attuale disposizione nell'ottica del raggiungimento di un accordo.

Sono state introdotte due ulteriori modifiche.

È stato aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 7, relativo alle misure di esecuzione da adottare, che stabilisce le modalità per la diffusione dei risultati.

Il nuovo articolo 9 sulla presentazione di relazioni prevede che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all'attuazione del regolamento (CE) n. 91/2003 entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni quattro anni, anziché una sola volta come disposto dal regolamento in vigore.

Il considerando standard e l'articolo 10 sull'esercizio della delega di potere sono conformi al nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

La Commissione approva quanto illustrato sopra.

4.Conclusioni

La Commissione è favorevole al compromesso raggiunto in quanto è molto simile alla proposta originale. Esso non comporta inoltre un onere aggiuntivo per i fornitori di dati ed è pertanto in linea con l'obiettivo di semplificare l'attuale quadro giuridico delle statistiche europee dei trasporti ferroviari. Per quanto riguarda l'allineamento del regolamento (CE) n. 91/2003 al TFUE, nonostante alcune limitazioni il compromesso assicura un buon equilibrio tra atti delegati e atti di esecuzione. Il testo rappresenta un esempio di corretta applicazione del nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

(1) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(4)