COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.7.2016
COM(2016) 484 final
2012/0340(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/0340 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2012) 721 final — 2012/0340 (COD)]:
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3.12.2012
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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22.5.2013
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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26.2.2014
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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18.7.2016
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2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di far fronte alla frammentazione del mercato unico dell'UE per i prodotti e i servizi legati all'accessibilità del web mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici.
La proposta prevedeva che alcuni siti web degli enti pubblici fossero resi accessibili in tutta l'UE nel rispetto delle stesse norme e degli stessi standard tecnici (Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web — WCAG 2.0, livello AA, formulate dal World Wide Web Consortium — W3C).
La proposta riguardava solo 12 tipi di siti web del settore pubblico, dando agli Stati membri la possibilità di ampliare tale elenco.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
Nel complesso, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di legiferare in questo settore e ha approvato gli obiettivi principali della proposta della Commissione, in particolare quello di migliorare l'accessibilità dei siti web del settore pubblico. Tuttavia, il Consiglio ha apportato alcune modifiche alle modalità per conseguire tali obiettivi.
In particolare, il campo di applicazione della proposta è stato esteso ai siti internet e alle applicazioni mobili di tutti gli enti pubblici, con alcune eccezioni limitate ai tipi di ente e ai contenuti trattati. È stata inoltre inclusa una serie di disposizioni che autorizzano gli enti pubblici ad applicare i requisiti di accessibilità nella misura in cui non comportino un onere sproporzionato (tenendo conto di fattori quali le dimensioni e le risorse dell'ente pubblico).
La definizione di "ente pubblico" chiarisce che l'estensione alle associazioni formate da una o più autorità o organismi di diritto pubblico comprende associazioni istituite allo scopo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale né commerciale.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure (in conformità al diritto dell'Unione) che vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla direttiva.
Le disposizioni sulle norme sono state adattate per tenere conto sia dell'adozione nel 2014 della norma europea relativa alle prescrizioni in materia di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa (EN 301 549), derivanti dal mandato 376, sia delle attività di standardizzazione in corso sulle applicazioni mobili. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione contenenti specifiche tecniche per le applicazioni mobili nei casi in cui non sia stato pubblicato alcun riferimento a una norma armonizzata che le includa. Al fine di rispettare le pertinenti disposizioni della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) per i siti web e le applicazioni mobili, è stato inserito un obbligo specifico e alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per fare riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, anche nel caso in cui non sia stato pubblicato alcun riferimento a norme armonizzate che la includano.
Nella sua attuale formulazione, il testo stabilisce requisiti in materia di trasparenza (gli enti pubblici dovranno pubblicare informazioni sull'accessibilità dei loro siti internet e applicazioni mobili) e che permettono agli utenti di richiedere determinati contenuti altrimenti esentati dai requisiti di accessibilità. La proposta modificata stabilisce inoltre requisiti per un'efficace procedura di esecuzione, tra cui la possibilità di contattare un difensore civico, nonché lo svolgimento di attività di monitoraggio e di rendicontazione da parte degli Stati membri. Questi dovrebbero rafforzare l'effettiva attuazione dei requisiti di accessibilità.
La Commissione è inoltre invitata a stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello di dichiarazione sull'accessibilità che gli enti pubblici saranno tenuti a pubblicare, le modalità di rendicontazione per gli Stati membri e la metodologia di monitoraggio che gli Stati membri dovranno porre in essere.
Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri devono recepirla nel diritto interno entro 21 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi dispongono di 12 mesi per applicare le disposizioni ai nuovi siti web degli enti pubblici, di 24 mesi per i siti web esistenti e di 33 mesi per le applicazioni mobili degli enti pubblici.
La Commissione approva questa proposta.
A seguito degli incontri trilaterali informali svoltisi il 26 gennaio, il 2 febbraio e il 3 maggio 2016, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul testo.
Tale accordo politico è stato confermato dal Consiglio il 16 giugno e il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 18 luglio 2016.
4.Conclusione
La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.