Bruxelles, 24.6.2016

COM(2016) 412 final

2016/0191(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria.


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito alla richiesta di rinnovo della deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti e consentire così all'Unione europea di sostenere tale richiesta di deroga. 

L'accoglimento della richiesta di rinnovo della deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti consentirebbe a tale paese di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Former Trust Territory of the Pacific Islands, TTPI, comprendente la Repubblica delle Isole Marshall, gli Stati federati di Micronesia, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e la Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2026.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Non pertinente

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea. La concessione di una deroga che consenta agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria è soggetta alla succitata disposizione in quanto la decisione è adottata in un organo istituto da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente

Proporzionalità

Non pertinente

Scelta dell'atto giuridico

Non pertinente

3.ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente

5.ALTRI ELEMENTI

La Commissione sarà autorizzata ad adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione favorevole alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria fino al 31 dicembre 2026.

Gli Stati Uniti chiedono una proroga della deroga già ottenuta (WT/L/694 del 1º agosto 2007) agli obblighi di cui paragrafo 1 dell'articolo I del GATT 1994 al fine di continuare ad accordare la preferenza storica all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria, in linea con i suoi obblighi internazionali.

Secondo gli Stati Uniti, il sistema di accesso preferenziale per le esportazioni di tali isole al mercato degli Stati Uniti è giustificato da ragioni sia storiche sia economiche.

Gli Stati Uniti hanno assunto l'impegno di garantire la sicurezza e lo sviluppo economico degli stati dell'ex-TTPI nell'ambito di un accordo di amministrazione fiduciaria con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1947.

In base all'accordo di amministrazione fiduciaria, gli Stati Uniti hanno creato un collegamento storico e duraturo con l'ex-TTPI e, da un punto di vista economico e più a lungo termine, l'obiettivo principale del sistema è stato promuovere l'espansione degli scambi e lo sviluppo economico dei paesi beneficiari in maniera coerente con gli obiettivi del GATT e con le esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo di tali paesi beneficiari. Nella loro richiesta gli Stati Uniti osservano inoltre che tale obiettivo ha acquisito un'importanza ancora maggiore dal momento in cui ciascuna delle ex zone di amministrazione fiduciaria è divenuta un'entità autonoma.

La richiesta di deroga corrisponderebbe alla terza proroga del trattamento tariffario preferenziale. In data 8 settembre 1948 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo I del GATT 1947 per un periodo indeterminato. A norma del paragrafo 1, lettera b), punto iii), del GATT 1994, la deroga è stata riveduta e incorporata nel GATT 1994 con una scadenza di due anni, coincidente con l'entrata in vigore dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") il 1º gennaio 1995. Riconoscendo che, in conformità al paragrafo 2 dell'intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, senza una proroga la deroga dell'8 settembre 1948 sarebbe scaduta il 31 dicembre 1996, essa è stata prorogata in data 14 ottobre 1996. La stessa deroga è stata prorogata una seconda volta il 1º agosto 2007, per il periodo fino al 31 dicembre 2016.

Per l'Unione europea la richiesta di deroga non suscita preoccupazioni di tipo economico poiché non si prevede che il trattamento preferenziale abbia alcun impatto negativo sugli scambi dell'UE con i paesi beneficiari.

Stante quanto sopra, l'Unione europea dovrebbe associarsi all'emergente consenso a favore della richiesta di deroga in sede di Consiglio generale dell'OMC.

2016/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue:

(1)L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.

(2)Agli Stati Uniti è stata concessa una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994"), da ultimo prorogata in data 1° agosto 2007 per il periodo fino al 31 dicembre 2016.

(3)A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di derogare fino al 31 dicembre 2026 agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria a permettere agli Stati Uniti di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Repubblica delle Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.

(4)L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione europea né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga.

(5)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è quella di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2026 in conformità alle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente