COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.5.2016
COM(2016) 304 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo
PROGETTO DI
DECISIONE N. ../201.. DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA GEORGIA
del .........
sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Georgia ("accordo"), in particolare l'articolo 12,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Georgia sono fissati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …
Per l'Unione europea
Per la Georgia
PROGETTO DI
ORIENTAMENTI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA
DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI
Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° marzo 2011, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti ai cittadini georgiani per soggiorni previsti non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini georgiani.
I presenti orientamenti, che saranno adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo ("comitato misto"), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri. Essi non sono parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.
I presenti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'accordo, sotto la responsabilità del comitato misto.
Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e in conformità del regolamento interno del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.
I. ASPETTI GENERALI
1.1. Scopo e ambito di applicazione
L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo recita: "Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni".
L'accordo si applica a tutti i cittadini della Georgia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.
L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalla Georgia. A questa categoria di persone si applicano le normali norme dell'acquis dell'UE in materia di visti.
L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo recita: "Se la Georgia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri o per determinate categorie di cittadini di tutti gli Stati membri, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia".
Dal 1° giugno 2006, sono esenti dall'obbligo del visto tutti i cittadini dell'UE e gli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE che si recano in Georgia per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o che transitano per il territorio della Georgia.
Per evitare un trattamento discriminatorio da parte della Georgia nei confronti dei cittadini di uno o più Stati membri dell'UE o di determinate categorie di tali cittadini, in una dichiarazione allegata all'accordo l'Unione europea ha annunciato la sua intenzione di sospendere l'applicazione dell'accordo ove la Georgia reintroduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell'Unione europea o per determinate categorie di tali cittadini.
1.2. Campo di applicazione dell'accordo
L'articolo 2 dell'accordo recita:
"1.
Le facilitazioni del visto previste dal presente accordo si applicano ai cittadini della Georgia solo se gli stessi non sono esenti dall'obbligo del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti dell'Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.
2.
Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Georgia o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione".
Fatto salvo l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici della Georgia), l'accordo non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto.
Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi. Dall'entrata in vigore dell'associazione della Svizzera e del Liechtenstein allo spazio Schengen, rispettivamente il 13 dicembre 2008 e il 7 marzo 2011, i permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono riconosciuti come equivalenti ai visti Schengen ai fini sia del transito che del soggiorno di breve durata.
Tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa, sono disciplinate dal codice dei visti. Inoltre, le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen ed eventualmente dal diritto nazionale. Su tali questioni occorre fornire informazioni precise ove necessario (si veda anche la dichiarazione comune sull'armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata).
Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo (ad esempio, il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4 dell'accordo), il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ("codice frontiere Schengen"), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel SIS, se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.
Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (articolo 24), i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità - fino a cinque anni - possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti).
1.3.
Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo
L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il "visto" come "autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri".
Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi, sia ai visti con validità territoriale limitata, rilasciati ai fini del transito o di soggiorni di breve durata.
1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto e, in particolare, questione del calcolo del periodo di sei mesi
La recente modifica del codice frontiere Schengen ha ridefinito il concetto di soggiorno di breve durata. La definizione attuale è la seguente: "90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno".
Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
La definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013.
Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:
Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18.4.2010-18.4.2011) entra per la prima volta il 19.4.2010 e soggiorna 3 giorni. Entra nuovamente il 18.6.2010 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?
In data 11.9.2010: negli ultimi 180 giorni (16.3.2010-11.9.2010) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21.4.2010) più 86 giorni (18.6.2010-11.9.2010) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.
A partire dal 16.10.2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 3 giorni (in data 16.10.2010, il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2010 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).
A partire dal 15.12.2010: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15.12.2010, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2010 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2010, il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2010 diventa irrilevante, e così di seguito).
1.5.
Situazione relativa agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 e che non sono ancora pienamente integrati nello spazio Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati
Soltanto la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi continueranno ad applicare l'accordo.
Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen/dal diritto nazionale.
La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio.
Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, sulla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni, tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.
L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e la Georgia.
Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo.
1.6.
L'accordo e altri accordi bilaterali
L'articolo 13 dell'accordo recita: "Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo".
Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e la Georgia sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.
Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con la Georgia su questioni non contemplate dall'accordo, ad esempio stabilendo l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti dell'Unione europea.
I seguenti Stati membri hanno stipulato un accordo bilaterale con la Georgia che prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Bulgaria, Cipro, Ungheria, Lettonia, Romania e Repubblica slovacca.
L'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.
1.7. Dichiarazione comune sull'armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorno di breve durata
All'accordo è stata allegata una dichiarazione comune nella quale le parti si impegnano a fornire informazioni coerenti e uniformi ai cittadini georgiani sull'accesso alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e sulle procedure e condizioni relative alle domande di visto e alla validità dei visti rilasciati. Tali informazioni sono disponibili sul sito web della delegazione dell'UE in Georgia:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/travel_eu/visa/index_en.htm
.
In virtù dell'articolo 47 del codice dei visti, le autorità centrali e i consolati degli Stati membri sono tenuti a fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono tenute a divulgare ampiamente queste informazioni (nelle bacheche, negli opuscoli, sui siti web, ecc.) e a divulgare anche informazioni precise sulle condizioni del rilascio dei visti, sulle rappresentanze degli Stati membri in Georgia e sul loro elenco armonizzato della documentazione giustificativa richiesta.
1.8. Informazioni fornite dalle autorità georgiane sull'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti
Per informare correttamente i cittadini georgiani sui vantaggi dell'accordo e sulle rappresentanze diplomatiche e consolari in cui è possibile presentare la domanda di visto, il ministero degli Affari esteri della Georgia ha predisposto un apposito link per accedere a dette informazioni. La pagina web è disponibile al seguente indirizzo:
http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=95&info_id=13448
II. ORIENTAMENTI SU DISPOSIZIONI SPECIFICHE
2.1.
Nuove norme applicabili a tutti i richiedenti il visto
Nota importante: Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti, compresi ad esempio i turisti.
2.1.1.
Diritti per i visti
L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo recita:
"1.I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 euro".
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto georgiani (compresi i turisti) e riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi.
L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo recita:
"2.
Nel caso in cui cooperino con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri possono esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi consolati".
Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui compiti di questi ultimi.
L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo recita:
"3.
Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini:
a)
pensionati; (N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono dimostrare lo status di pensionati. L'esenzione non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita)
b)
bambini di età inferiore a 12 anni; (N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età)
c)
membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del presente accordo; (N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare alle autorità georgiane documenti che dimostrino la loro posizione)
d)
disabili ed eventuali accompagnatori;" (N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria)".
Per poter beneficiare dall'esenzione dai diritti, i richiedenti il visto devono presentare un "certificato di invalidità georgiano" (di primo o secondo grado) rilasciato dal ministero della Sanità, del Lavoro e degli Affari sociali della Georgia, o un certificato rilasciato da ospedali e cliniche pubbliche o private. Qualora la disabilità del richiedente sia evidente (persone non vedenti o prive di una gamba), si può accettare il riconoscimento visivo presso l'ufficio consolare competente per i visti. In linea di massima gli accompagnatori non devono presentare documenti aggiuntivi.
In casi giustificati, la domanda può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.
"e)
parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia soggiornanti nel territorio degli Stati membri;"
Questo punto disciplina la situazione dei parenti stretti georgiani che si recano negli Stati membri in visita a cittadini georgiani regolarmente soggiornanti negli Stati membri.
"f)
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
g)
studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
h)
giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale; (N.B.: Per poter beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di un'associazione di categoria o un'organizzazione nel settore dei media - collegamento con l'articolo 4 dell'accordo);
i)
partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (N.B. I tifosi non saranno considerati accompagnatori);
j)
rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
k)
partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
l)
persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato".
Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, sono esenti dal pagamento dei diritti anche in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4.
Come disposto dall'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, "[i]n singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari".
L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di domanda irricevibile o casi in cui il consolato non è competente.
Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.
Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il "visa shopping", gli Stati membri dovrebbero garantire che in Georgia si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto se riscossi in valute straniere.
I richiedenti georgiani otterranno una ricevuta per il pagamento del diritto per il visto a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti.
2.1.2.
Durata della procedura di trattamento delle domande di visto
L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:
"1.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2.
In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3.
In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore".
Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda stessa, se ammissibile.
Questo termine può essere prorogato fino a 30 giorni qualora si debba procedere a un ulteriore esame, ad esempio in caso di consultazione delle autorità centrali.
Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di candidatura è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.
Per le rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il lasso di tempo necessario per essere ricevuti non conta come parte del periodo di trattamento della domanda. Su tale questione, e sulle altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto, si applicano le norme generali previste dal codice dei visti (articolo 9). In particolare, se occorre un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data in cui viene richiesto.
Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, è presa dal funzionario consolare.
In conformità del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (parte 2, punto 3.2.2), i consolati degli Stati membri in Georgia dovrebbero adeguare le loro capacità di trattamento delle domande di visto in modo da rispettare il termine di due settimane stabilito nel codice dei visti anche durante i periodi di punta.
In giustificati casi d'urgenza (se il visto non ha potuto essere richiesto prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente), l'appuntamento (a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del codice dei visti) dovrebbe essere dato immediatamente, oppure i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a presentare direttamente la domanda.
Inoltre, i consolati possono decidere di istituire una "procedura rapida" a beneficio di determinate categorie di richiedenti.
2.1.3. Casi eccezionali di proroga del visto
L'articolo 9 dell'accordo stabilisce quanto segue:
"Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione ad un visto rilasciato ad un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito".
Riguardo alla possibilità di prorogare il periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non ha la possibilità di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni del codice dei visti (articolo 33) nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Ai sensi dell'accordo, comunque, nei casi di forza maggiore o di motivi umanitari la proroga del visto è gratuita.
2.2. Nuove norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto
2.2.1.
Documenti giustificativi della finalità del viaggio
Per le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio sono richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio. Ciò non comporta però un'esenzione dall'obbligo generale di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto e i documenti giustificativi relativi ai mezzi di sussistenza, obbligo che rimane valido.
Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare approfondito presso l'ambasciata/il consolato, in occasione del quale potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri (cfr. l'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti). In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.
Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continuano ad applicarsi le norme generali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.
Le questioni non contemplate dalle disposizioni dell'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio e le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen o dal diritto nazionale.
In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale della richiesta o il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può comunque cominciare a trattare la domanda con un duplicato o con una copia della richiesta o del certificato. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.
Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio
"1.Per le seguenti categorie di cittadini della Georgia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:
a)
per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:
–
una richiesta scritta della persona ospitante;".
Questo punto disciplina la situazione dei parenti stretti georgiani che si recano negli Stati membri in visita a cittadini georgiani regolarmente soggiornanti negli Stati membri. La facilitazione non si applica a cittadini dell'UE residenti nell'UE che invitano parenti georgiani.
L'autenticità della firma della persona che invita deve essere comprovata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di soggiorno o residenza.
Occorre inoltre dimostrare la regolarità del soggiorno della persona che invita e il vincolo familiare: la persona ospitante deve ad esempio presentare, insieme alla richiesta scritta, copie di documenti che attestino il suo status (come una fotocopia del permesso di soggiorno) e confermino i legami familiari.
Tale disposizione si applica anche ai parenti del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari che si recano nel territorio degli Stati membri ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi la persona che invita non deve però fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.
"b)
per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:
–
una lettera emessa da un'autorità della Georgia attestante che il richiedente è membro della delegazione in viaggio verso il territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;".
Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa avvenire quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.
Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario) di cui sono titolari.
"c)
per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
–
una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;".
La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.
"d)
per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:
–
un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;".
Dev'essere presentato un documento dell'istituto di cura attestante questi tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche).
"e)
per i giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:
–
un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria attestante che l'interessato è un giornalista qualificato o un accompagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività;".
Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.
Occorre presentare il certificato o documento attestante che il richiedente è un giornalista professionista o un accompagnatore a titolo professionale e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività.
Attualmente in Georgia non esistono associazioni, centri, istituzioni o sindacati di categoria per i media né altre organizzazioni analoghe, che rappresentino l'interesse di un gruppo di giornalisti o accompagnatori a titolo professionale e che possano rilasciare certificati attestanti che la persona in questione è un giornalista professionista o un accompagnatore a titolo professionale in un determinato settore. Finché non saranno istituite organizzazioni di questo tipo, i consolati possono accettare un certificato rilasciato dal datore di lavoro e un accreditamento stampa presso uno degli Stati membri.
"f)
per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
–
una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;".
Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno quindi considerati accompagnatori.
"g)
per gli uomini d'affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:
–
una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell'organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera Statale di Registrazione della Georgia;".
L'agenzia nazionale del registro pubblico rilascerà un documento che confermi l'esistenza delle organizzazioni di categoria.
"h)
per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgano nel territorio degli Stati membri:
–
una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;
i)
per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:
–
una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;".
Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente rappresenta tale organizzazione.
L'autorità statale georgiana competente per il rilascio del certificato di conferma dell'esistenza di un'organizzazione della società civile è l'agenzia nazionale del registro pubblico.
Il registro in cui sono iscritti i certificati relativi all'esistenza delle organizzazioni della società civile è l'agenzia nazionale del registro pubblico. Il ministero della Giustizia e l'agenzia nazionale del registro pubblico collaborano con le autorità locali per elaborare una banca dati elettronica delle ONG, che una volta completata sarà disponibile tramite il sito web del ministero della Giustizia
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php
.
I membri delle organizzazioni della società civile in quanto tali non sono coperti dall'accordo.
"j)
per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
–
una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;
k)
per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia:
–
una richiesta scritta della società nazionale o dell'associazione dei trasportatori della Georgia di trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;".
Attualmente esistono in Georgia due associazioni nazionali dei trasportatori della Georgia che possano fornire una richiesta scritta agli autotrasportatori professionisti: la Georgian International Road Carriers Association (GIRCA) e la Georgian Association of Carriers of Passengers by Road (GACPR). Gli autotrasportatori che non sono membri di tali associazioni possono presentare una richiesta rilasciata dall'agenzia "Trasporti terrestri" del ministero dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile della Georgia oppure, in caso di trasportatori ben noti, i consolati possono accettare una richiesta scritta da parte della società georgiana di trasportatori/trasporti presso la quale sono impiegati. Nella richiesta occorre indicare la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.
"l)
per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
–
una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o delle autorità municipali;"
Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Questa categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.
"m)
per le persone in visita a cimiteri militari o civili:
–
un documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta".
L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.
Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.
Importante: L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'UE/il diritto nazionale.
2.2.2.
Rilascio dei visti per ingressi multipli
Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
L'articolo 5 dell'accordo stabilisce quanto segue:
"1.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:
a)
coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;
b)
membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell'incarico, se inferiore a cinque anni;
c)
membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative".
Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino della Georgia regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.
Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.
Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.
La presente disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.
Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo devono comprovare il loro status permanente di membri della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.
"2.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell'anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli:
a)
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
b)
rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
c)
liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente negli Stati membri;
d)
partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;
e)
studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
f)
partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;
g)
persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
h)
giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
i)
uomini d'affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;
j)
partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
k)
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia.
3.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli con validità di un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro visitato e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi.
4.
La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.".
In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di persone se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli. Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.
Alle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da 2 a 5 anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto valido da 2 a 5 anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno — e non meno —, e se ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello o degli Stati visitati. Il periodo di validità di questi visti, vale a dire da 2 a 5 anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.
Per quanto riguarda la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo ("a condizione che… sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli") e di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo ("a condizione che … i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi"), si applicano i criteri stabiliti per il rilascio di visti per ingressi multipli dal codice dei visti, vale a dire la necessità per l'interessato di viaggiare frequentemente in uno o più Stati membri, ad esempio per affari.
Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.
2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici
L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:
"1.
I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.
2.
Le persone di cui al primo paragrafo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni".
Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.
III. COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI
In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti convengono che il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.
IV. STATISTICHE
Per consentire al comitato misto istituito dall'accordo di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare alla Commissione statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:
il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
il numero di visti rilasciati gratuitamente.
V. DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI
Anche se l'accordo non comprende diritti e obblighi giuridicamente vincolanti per facilitare lo spostamento di un maggior numero di cittadini georgiani, che sono familiari di cittadini georgiani legalmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l'Unione europea ha preso atto del suggerimento della Georgia di intendere in senso più esteso il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che la Georgia ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un maggior numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con i cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dall'acquis per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.