Bruxelles, 17.5.2016

COM(2016) 262 final

2016/0136(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, è stato firmato a Tegucigalpa, Honduras, il 29 giugno 2012, ed è stato applicato in via provvisoria a partire dal 2013.

L’allegato II dell’accordo di associazione definisce la nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 37 dell’allegato II stabilisce che le parti concordano "note esplicative" riguardo all’interpretazione, l’applicazione e la gestione dell’allegato II in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine al fine di raccomandarne l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.

Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine si è riunito il 1° e il 2 giugno 2015 a Bruxelles concordando le note esplicative. Queste ultime riguardano gli orientamenti per l'allegato II, articolo 15, dell’accordo per il rilascio e la compilazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 che possono essere utilizzati come prova dell’origine.

Un modello di tale certificato è contenuto nell’appendice 3 dell’allegato II dell’accordo di associazione sebbene, nella pratica, esistano leggere differenze tra l’appendice 3 e la formulazione utilizzata nei certificati stampati dagli Stati membri. Le note esplicative consentono una certa flessibilità nella formulazione senza che i certificati ne risultino invalidati, a condizione che tutte le parti siano provviste di una copia del certificato utilizzato e che la formulazione non modifichi le informazioni che l’esportatore deve completare.

Tali informazioni, che devono figurare nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 ai fini della loro presentazione all’autorità doganale, devono essere chiare ed evitare possibili abusi. È questo l'obiettivo delle note esplicative che indicano linee guida per la compilazione di tutte le caselle del certificato in questione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente con altre note esplicative concordate in sede di accordi di libero scambio tra Unione europea e Cile e tra Unione europea e Messico.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L’uso di note esplicative favorisce una regolamentazione migliore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Poiché la proposta riguarda la politica commerciale dell’Unione europea, la base giuridica pertinente è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente, in quanto la proposta fornisce soltanto linee guida per un accordo esistente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente, in quanto la proposta fornisce soltanto linee guida per un accordo esistente.

Valutazione d'impatto

La presente proposta introduce linee guida per un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

2016/0136 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)(1)L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra 1 , (l'"accordo"), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata in via provvisoria a decorrere dal 1º agosto 2013 tra Unione europea, Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1º ottobre 2013, tra le parti sopracitate e El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1º dicembre 2013 tra Unione europea, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador e Costa Rica, da un lato, e Guatemala, dall’altro.

(2)L’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo stabilisce che le parti concordano, in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito conformemente all’articolo 123 dell’accordo (di seguito "sottocomitato"),"note esplicative" riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e la gestione dell’allegato stesso e ne raccomandano l’approvazione da parte del Consiglio di associazione.

(3)Il sottocomitato si è riunito il 1° e 2 giugno 2015 ed è stato raggiunto un accordo sulle "note esplicative" dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo in merito alla compilazione e stampa di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (di seguito "note esplicative").

(4)(4)Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all’appendice 3 dell’allegato 3 dell’accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. Al fine di garantire che tali discrepanze non siano fonte di difficoltà per l’accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un’interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è necessario fornire linee guida circa il contenuto e la stampa del certificato di circolazione delle merci EUR.1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.    La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alle note esplicative dell’articolo 15 dell’allegato II dell’accordo sui certificati di circolazione EUR.1 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

2.    I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3 .

Bruxelles, 17.5.2016

COM(2016) 262 final

ALLEGATO

Allegato

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione Europea in sede di Consiglio di associazione UE-America in merito alle note esplicative dell'articolo15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra


DECISIONE N. XX/2016
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

che introduce note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'America centrale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 37 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

(1)    L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.

(2)    A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, le parti concordano note esplicative riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato II in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.

(3)    Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È bene chiarire che tali differenze non devono avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.

(4)    Al fine di garantire che tali differenze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è necessario fornire linee guida circa il contenuto del documento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono approvate le "note esplicative" relative al certificato di circolazione delle merci EUR.1 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo che figurano nell'allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a …,

Per il Consiglio di associazione

per la parte AC:

per la parte UE:

 

ALLEGATO

Note esplicative

Articolo 15 - Certificato di circolazione delle merci EUR.1: moduli e istruzioni per la compilazione

Numero di serie EUR.1

Il certificato di circolazione delle merci EUR.l deve recare un numero di serie progressivo per agevolarne l'identificazione. Il numero di serie è solitamente composto da una o più lettere e numeri.

Moduli del certificato di circolazione delle merci EUR.1

I certificati di circolazione delle merci EUR.l la cui formulazione varia, a seconda dell'autorità pubblica competente che lo rilascia, rispetto ai modelli figuranti nell'appendice 3 (modello di certificato di circolazione delle merci EUR.l e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1), dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo possono essere accettati come prova dell'origine, se:

a) le variazioni non modificano le informazioni richieste in ciascuna casella; e

b) le autorità pubbliche competenti delle parti sono in possesso dei reciproci modelli di certificato con le modifiche, tramite la Commissione europea, e ne hanno dato notifica ai coordinatori della parte IV dell'accordo.

Casella 1: Esportatore

Deve contenere tutti i dati dell'esportatore delle merci (nome, indirizzo completo e paese di origine dell'esportazione).

Casella 2: Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

A questo fine, precisare:

America centrale; Unione europea o UE 1 ; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 3: Destinatario

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, i dati del destinatario da indicare sono: nome, indirizzo completo e paese di destinazione delle merci.

Casella 4: Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio di origine delle merci:

America centrale; Unione europea o UE 2 ; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 5: Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio della parte importatrice a cui i prodotti devono essere consegnati:

America centrale; Unione europea o UE 3 ; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 6: Informazioni riguardanti il trasporto

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare il mezzo di trasporto e la lettera di trasporto aereo o i numeri della polizza di carico, recanti i nomi delle rispettive aziende di trasporto.

Casella 7: Osservazioni

 

Questa casella deve essere compilata:

1. Nel caso di un certificato rilasciato dopo l'esportazione delle merci a norma dell'articolo 16 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: "RILASCIATO A POSTERIORI" Inoltre, per i casi costituiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II il numero del certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici deve essere indicato in questa casella con la formula: "EUR.1 n. ...".

2. Nel caso di rilascio di un duplicato del certificato a norma dell'articolo 17 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: "DUPLICATO", accompagnata dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale.

3. In caso di cumulo dell'origine con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura: "cumulo con (nome del paese)", ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato.

4. Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, nella casella deve essere indicata la dicitura: "Prodotto originario ai sensi dell'appendice 2A dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa)".

5. In altri casi che possono essere considerati utili per chiarire le informazioni del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Casella 8: Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura di colli; descrizione delle merci

Fornire una descrizione delle merci, secondo la descrizione figurante nella fattura (numero d'ordine o di prodotto; marche e numeri; ; quantità e natura dei colli - palette, cassette, buste, rotoli, barili, sacchi ecc.); è possibile aggiungere una descrizione generale delle merci nella misura in cui si riferisce alla descrizione specifica contenuta nella fattura e vi è un legame univoco tra il documento d'importazione e il certificato di circolazione di merci EUR.l. In questo caso, il numero della fattura è indicato in questa casella. La classificazione tariffaria deve comunque essere riportata almeno in una voce (codice di quattro cifre) nell'ambito del sistema armonizzato.

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”.

La descrizione delle merci deve essere preceduta da un numero d'ordine o di prodotto, senza interlinee o spazi vuoti e non devono esserci spazi vuoti tra i prodotti specificati nel certificato stesso. Qualora lo spazio della casella non fosse completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita così da rendere impossibili aggiunte successive.

Casella 9: Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

Indicare la massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) di tutte le merci elencate nella casella 8 o separatamente per ciascuna voce (voce SA).

Casella 10: Fatture

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare data e numero/numeri della fattura.

Casella 11: Visto dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale

Casella ad uso esclusivo dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale, a seconda dei casi nei diversi paesi, che rilascia il certificato.

Casella 12: Dichiarazione dell'esportatore

Casella ad uso esclusivo dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato. Deve riportare il luogo e la data in cui il certificato è stato compilato e recare la firma dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato può firmare fisicamente o una parte può consentire loro di firmare digitalmente il certificato EUR.1.

Casella 13: Domanda di controllo e Casella 14: Risultato del controllo

Le caselle in questione sono ad uso esclusivo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente, a seconda dei casi nei diversi paesi, ai fini della verifica.

Allegato del certificato di circolazione delle merci EUR.l - Istruzioni per la compilazione

Termini facenti inequivocabilmente riferimento all'Unione

Lingua

UE

Unione europea (UE):

BG

EC

Европейски съюз (ЕС)

CS

EU

Evropská unie

DA

EU

Den Europæiske Union

DE

EU

Europäische Union

EL

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

EN

EU

European Union

ES

UE

Unión Europea

ET

EL

Euroopa Liit

FI

EU

Euroopan unioni

FR

UE

Union européenne

HR

EU

Europska unija

HU

EU

Európai Unió

IT

UE

Unione europea

LT

ES

Europos Sąjunga

LV

ES

Eiropas Savienība

MT

UE

Unjoni Ewropea

NL

EU

Europese Unie

PL

UE

Unia Europejska

PT

UE

União Europeia

RO

UE

Uniunea Europeană

SK

Európska únia

SL

EU

Evropska unija

SV

EU

Europeiska unionen

(1) V. "Allegato al certificato di circolazione delle merci EUR.1 - Istruzioni per la compilazione".
(2) V. "Allegato al certificato di circolazione delle merci EUR.l - Istruzioni per la compilazione".
(3) V. "Allegato al certificato di circolazione delle merci EUR.l - Istruzioni per la compilazione".