COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 241 final
2016/0128(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda le possibilità di pesca del cicerello in determinate acque dell'Unione
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 241 final
2016/0128(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda le possibilità di pesca del cicerello in determinate acque dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi e delle amministrazioni nazionali.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
Non pertinente.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2016/72 come descritto nel prosieguo.
Nel regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è stato fissato a 79 219 t, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è stato fissato a 13 000 tonnellate. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i risultati di un monitoraggio in tempo reale sono disponibili solo a metà maggio. Il TAC per la zona in questione deve essere ora modificato per tener conto di questi risultati e del parere più recente del CIEM.
2016/0128 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda le possibilità di pesca del cicerello in determinate acque dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio 1 stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2)Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici.
(3)Nel regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio 2 , il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è stato fissato a 79 219 t, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è stato fissato a 13 000 tonnellate. Tale limite di cattura andrebbe ora modificato sulla base dei risultati del monitoraggio in tempo reale e in linea con il più recente parere scientifico del CIEM per consentire uno sfruttamento ottimale dello stock.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72.
(5)Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(6)I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1° gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2016/72
La voce relativa al cicerello (Ammodytes spp.) nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è sostituita dalla seguente:
|
Specie: |
Cicerello |
|
|
Zona: |
Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV(1) |
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|
|
Ammodytes spp. |
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|
|
|
||
|
Danimarca |
|
p.m. |
(2) |
TAC analitico |
|
|
|
|
Regno Unito |
p.m. |
(2) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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|
Germania |
p.m. |
(2) |
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||
|
Svezia |
p.m. |
(2) |
|||||
|
Unione |
p.m. |
||||||
|
TAC |
p.m. |
||||||
|
(1) |
Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula. |
||||||
|
(2) |
Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2% del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
||||||
|
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID: |
|||||||
|
Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello |
|||||||
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
|
Danimarca |
p.m. |
4 717 |
59 428 |
5 659 |
0 |
206 |
0 |
|
Regno Unito |
p.m. |
103 |
1 299 |
124 |
0 |
5 |
0 |
|
Germania |
p.m. |
7 |
91 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
Svezia |
p.m. |
173 |
2 182 |
208 |
0 |
8 |
0 |
|
Unione |
p.m. |
5 000 |
63 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
p.m. |
5 000 |
63 000 |
6 000 |
0 |
219 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente