COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.3.2016
COM(2016) 159 final
2016/0086(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale (QFP).
Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli occorre istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. L'articolo 25 di tale regolamento stabilisce che l'importo globale della riserva per le crisi nel settore agricolo è di 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale. L'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti, da coprire attraverso una riduzione dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
Inoltre, per garantire che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune (PAC) rispettino i sottomassimali annuali delle spese connesse al mercato e dei pagamenti diretti della rubrica 2 stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria se le previsioni di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese connesse al mercato indicano un superamento del sottomassimale annuale della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale, adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per il 2017 è fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/257 della Commissione, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed ammonta a 44 146 milioni di EUR.
Nell'elaborazione del progetto di bilancio 2017, le prime stime di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che non è probabile un superamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per l'esercizio finanziario 2017, e quindi non è necessaria un'ulteriore applicazione della disciplina finanziaria.
In base a quanto precede la Commissione presenta una proposta di fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2016, la quale dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2016 in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Qualora tale tasso di adattamento non sia stato fissato entro il 30 giugno 2016, a norma del citato articolo la Commissione procederà alla sua fissazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La presente proposta fissa il tasso di adattamento, in percentuale, della disciplina finanziaria per l'anno civile 2016.
Considerando che gli Stati membri hanno la possibilità di erogare i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti e che il tasso di adattamento della disciplina finanziaria varia da un anno civile all'altro, occorre assicurare che la disciplina finanziaria non incida sugli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori in misura diversa a seconda del momento in cui lo Stato membro versa i pagamenti agli agricoltori. Pertanto, al fine di garantire parità di trattamento di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2016, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà effettivamente erogato all'agricoltore.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR. In Croazia i pagamenti diretti sono in fase di introduzione progressiva nel corso dell'anno civile 2016. Pertanto, la disciplina finanziaria non si applicherà a tale Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
La presente proposta attua il disposto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La consultazione preventiva delle parti interessate e la stesura della valutazione d'impatto non erano di applicazione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il calcolo del tasso di adattamento della disciplina finanziaria fa parte dell'elaborazione del progetto di bilancio 2017.
L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione, ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Le prime stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che non è probabile un superamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per il 2017.
Pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria ammonta a 450,5 milioni di EUR. La percentuale del tasso di adattamento della disciplina finanziaria è pari all'1,366744%. È stata calcolata tenendo presente che si deve applicare soltanto agli importi dei pagamenti diretti per agricoltore superiori a 2 000 EUR e non in Croazia.
L'applicazione del suddetto tasso di adattamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2016 (esercizio finanziario 2017).
5.ALTRI ELEMENTI
Oltre a determinare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare tale tasso. La Commissione riesaminerà le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2016, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2017 e adotterà se del caso un aggiustamento del tasso di adattamento entro il 1° dicembre 2016.
2016/0086 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
1.A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
2.A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
3.L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione, ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016.
4.Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2017 della Commissione indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria.
5.L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al tasso di adattamento entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale tale tasso di adattamento si applica.
6.Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.
7.L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro.
8.Fino al 1° dicembre 2016 la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Al fine di fissare il tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,366744%.
2.La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
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SCHEDA FINANZIARIA
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FS/16/RB/
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6.15.2016.1
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DATA:
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1.
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LINEA DI BILANCIO:
Cfr. previsioni di bilancio dopo disciplina finanziaria per ciascuna delle voci di seguito riportate:
05 03 01 02 (RPUS)
05 03 01 07 (Pagamento ridistributivo)
05 03 01 10 (RPU)*
05 03 01 11 (Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente)
05 03 01 12 (Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali)
05 03 01 13 (Pagamento per i giovani agricoltori)
05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)
05 03 02 50 (POSEI — programmi comunitari di sostegno)
05 03 02 52 (POSEI — isole del Mar Egeo)
05 03 02 60 (Sostegno accoppiato facoltativo)
05 03 02 61 (Regime per i piccoli agricoltori)
05 03 10 (Riserva per le crisi nel settore agricolo)
* prima di tener conto della destinazione specifica
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STANZIAMENTI:
(in milioni di EUR)
4 504,0
1 646,0
17 871,0
12 211,0
3,0
507,0
247,0
412,0
17,0
4 063,0
p.m.
450,5
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2.
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TITOLO:
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2016
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3.
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BASE GIURIDICA:
Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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4.
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OBIETTIVI:
Il presente regolamento fissa il tasso di adattamento della disciplina finanziaria da applicare agli importi dei pagamenti diretti, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016.
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5.
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INCIDENZA FINANZIARIA
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PERIODO DI 12 MESI
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO
2016
(milioni di EUR)
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ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO
2017
(milioni di EUR)
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5.0
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SPESE
—
DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)
—
DEI BILANCI NAZIONALI
—
ALTRO
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− 450,5
+ 450,5
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n.d.
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− 450,5
+ 450,5
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5.1
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ENTRATE
—
RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
—
SUL PIANO NAZIONALE
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2016
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2017
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2018
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2019
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5.0.1
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PREVISIONI DI SPESA
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5.1.1
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PREVISIONI DI ENTRATA
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5.2
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METODO DI CALCOLO:
Cfr. osservazioni
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6.0
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FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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n.d.
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6.1
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FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE
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n.d.
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6.2
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NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE
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NO
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6.3
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STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI
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NO
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OSSERVAZIONI:
Il calcolo del tasso di adattamento della disciplina finanziaria fa parte dell'elaborazione del progetto di bilancio 2017.
L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione, ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti. In base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato non è probabile un superamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per l'esercizio finanziario 2017.
Pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria ammonta a 450,5 milioni di EUR. La percentuale del tasso di adattamento della disciplina finanziaria è pari a 1,366744%. È stata calcolata tenendo conto del fatto che si deve applicare soltanto agli importi superiori a 2 000 EUR e in tutti gli Stati membri tranne la Croazia. Poiché nell'anno civile 2016 i pagamenti diretti in Croazia sono in fase di introduzione progressiva, la disciplina finanziaria non si applicherà a tale Stato membro.
L'applicazione del suddetto tasso di adattamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2016 (esercizio finanziario 2017). Gli importi stimati della riduzione risultante dalla disciplina finanziaria per voce di bilancio sono i seguenti:
Il regolamento proposto ha un'incidenza finanziaria in quanto le stime preliminari degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti (prima dell'applicazione della disciplina finanziaria) sono state ridotte degli importi sopra indicati in seguito all'applicazione del tasso di adattamento proposto dal presente progetto di regolamento. Pertanto, gli stanziamenti richiesti per il capitolo 05 03 (pagamenti diretti) e da inserire nel progetto di bilancio 2017, indicati al punto 1 della presente scheda finanziaria per le voci di bilancio soggette alla disciplina finanziaria, assicurano la fissazione dell'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo.
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