COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.3.2016
COM(2016) 149 final
2016/0081(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è entrato in vigore il 1º dicembre 2014. L'accordo ha istituito, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea. L'articolo 10 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di controllare l'applicazione dell'accordo. Il comitato misto è tenuto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, ad adottare il proprio regolamento interno.
Il regolamento interno da adottare non sarà parte dell'accordo.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il regolamento interno, che dovrà essere adottato tramite delega data al rappresentante della Commissione in seno al comitato misto sulla base della decisione proposta, organizzerà i lavori del Comitato misto e contribuirà alla preparazione e gestione delle sue riunioni.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Il regolamento interno, figurante in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio, è il risultato delle consultazioni con le autorità responsabili di Capo Verde nel giugno 2015. Gli Stati membri sono stati consultati mediante procedura scritta conclusasi il 23.10.2015.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
2016/0081 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito, "accordo") istituisce un comitato misto. Il paragrafo 4 del suddetto articolo stabilisce che il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
(2)
Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato misto, che è stato incaricato di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione.
(3)
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.3.2016
COM(2016) 149 final
ALLEGATO
della
proposta della DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblice del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo
PROGETTO DI
DECISIONE N. ….. DEL COMITATO MISTO PER LA FACILITAZIONE DEI VISTI
ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI
DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA
del ......
per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito, "accordo"), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è fissato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a …
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Capo Verde
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO MISTO DI GESTIONE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI
DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 1
Presidenza
Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Capo Verde.
Articolo 2
Compiti del comitato misto
1)
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti svolge in particolare i seguenti compiti:
a)
controlla l'applicazione dell'accordo;
b)
propone modifiche o aggiunte all'accordo;
c)
dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
2)
Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o "buone prassi" per assistere nell'applicazione dell'accordo.
Articolo 3
Riunioni
1)
Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
2)
Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni.
3)
Le riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono convocate dai copresidenti.
4)
I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo, possibilmente quattordici giorni prima della riunione, per assicurare un'adeguata preparazione.
5)
La parte che ospita la riunione si occupa degli aspetti logistici.
Articolo 4
Delegazioni
1)
Le parti si notificano, almeno sette giorni prima della riunione, la composizione prevista delle rispettive delegazioni.
Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni
1)
Almeno quattordici giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno quattordici giorni prima della riunione.
2)
Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
3)
All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può essere iscritto all'ordine del giorno con l'assenso delle parti e nella misura del possibile.
Articolo 6
Verbali della riunione
1)
Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2)
Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
a)
la documentazione fornita al comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti;
b)
le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale; nonché
c)
le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto.
3)
Il verbale riporta anche i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che rappresentano.
4)
Il verbale è approvato dal comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
Articolo 7
Decisioni e raccomandazioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti
1)
Le decisioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
2)
Le decisioni del comitato di facilitazione del rilascio dei visti recano il titolo "decisione", seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede.
3)
Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.
Articolo 8
Spese
1)
Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali e di telecomunicazioni.
2)
Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.
Articolo 9
Procedure amministrative
1)
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti non sono aperte al pubblico.
2)
I verbali e altri documenti del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti sono riservati.
3)
Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, che sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
4)
Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato misto.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Capo Verde
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO MISTO DI GESTIONE
DELL'ACCORDO UE-CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA
Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, la Repubblica del Capo Verde, la Commissione europea e gli Stati membri prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. Su tali questioni e contatti informali si riferisce in occasione della successiva riunione del comitato misto.