Bruxelles, 4.3.2016

COM(2016) 109 final

2016/0062(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1Contesto

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione n. 210) ("la convenzione") è stata adottata dal Comitato dei Ministri il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011. A norma dell'articolo 75, la convenzione è aperta alla firma e all'approvazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione, e è aperta all'adesione di altri Stati non membri alle condizioni di cui all'articolo 76. La convenzione è stata negoziata nel corso di sei riunioni di uno specifico Comitato ad hoc, che si è riunito tra dicembre 2009 e dicembre 2010. L'Unione europea, insieme agli Stati membri, ha partecipato in qualità di osservatore a queste riunioni. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014, a seguito della decima ratifica da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa. In data 1º febbraio 2016, dodici Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato la convenzione, e venticinque Stati membri l'hanno firmata.

La convenzione è stata firmata a nome dell'Unione europea, in conformità alla decisione (XXX) del Consiglio del [...] 1 , fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta riconosce anche il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona, e vieta i trattamenti inumani o degradanti, nonché tutte le forme di schiavitù e lavoro forzato (articoli da 1 a 5 della Carta). La protezione delle donne contro la violenza è un obbligo che deriva altresì dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea è parte insieme ai suoi Stati membri 2 , e il Comitato delle Nazioni Unite che controlla l'applicazione di tale convenzione ha raccomandato l'adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa quale azione nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità 3 .

Più in generale, l'UE è fortemente impegnata a combattere la violenza non solo all'interno dei propri confini ma anche nel quadro delle sue iniziative internazionali 4 .

L'UE ha adottato ferme posizioni 5 sulla necessità di eliminare la violenza contro le donne e finanzia campagne e progetti di base per combatterla. La legislazione vigente in materia di protezione delle vittime di reato, sfruttamento e abuso sessuale dei bambini, asilo e migrazione presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere.

Nonostante le iniziative prese a livello nazionale e unionale, la portata del fenomeno della violenza contro le donne continua a suscitare grave preoccupazione. Secondo un'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali pubblicata nel 2014 6 , nell'UE una donna su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni, una donna su venti è stata stuprata, il 75% delle donne nelle professioni qualificate o in posizioni apicali è stato vittima di molestie sessuali, e una donna su dieci ha subito atti persecutori o molestie sessuali per mezzo delle nuove tecnologie.

La violenza di genere non solo ha un impatto sulla salute e il benessere ma anche sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, avendo quindi un'influenza negativa sulla loro indipendenza e sull'economia in generale. L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha stimato che, nell'UE, la violenza di genere contro le donne genera costi pari a circa 226 miliardi di euro l'anno 7 .

1.2Obiettivo e contenuto della convenzione

La convenzione, come sancito dal capitolo I, predispone un quadro giuridico globale per proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e dalla sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di supporto, e affronta la dimensione della violenza di genere nel settore dell'asilo e della migrazione, così come all'interno di aspetti transfrontalieri. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle disposizioni a opera delle parti.

La convenzione definisce i termini fondamentali utilizzati in tutto il testo ed estende la definizione di donne anche alle ragazze di meno di 18 anni. Le parti devono condannare ogni forma di discriminazione garantendo che il principio della parità fra uomini e donne sia applicato nei rispettivi ordinamenti giuridici, ed è specificato che si possono intraprendere azioni positive. In linea con la sua natura di strumento in materia di diritti umani, la convenzione impone a tutte le parti di garantire che i soggetti statali si astengano da qualsiasi atto di violenza e esercitino la debita diligenza affinché atti di violenza commessi da soggetti non statali siano prevenuti, indagati e puniti, e che le vittime di tali atti siano risarcite. La convenzione si applica esplicitamente in tempo di pace e in situazioni di conflitto armato. Mentre la convenzione stabilisce obblighi vincolanti solo in relazione alle donne, ne è incoraggiata l'applicazione a tutte le vittime di violenza domestica, vale a dire anche agli uomini e ai ragazzi.

Il capitolo II integra l'approccio delle "tre P" - prevenzione, protezione e perseguimento - usato nei recenti strumenti del Consiglio d'Europa con l'obbligo di adottare politiche integrate 8 e offre una risposta olistica al fenomeno, riconoscendo che le misure giuridiche adottate secondo l'approccio delle "tre P" da sole non sarebbero sufficienti a eliminare la violenza contro le donne. Questo si traduce nell'obbligo di porre i diritti delle vittime al centro di tutte le misure, e di garantire la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti (istituzioni, enti e organizzazioni) e a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale). Le organizzazioni non governative e la società civile devono essere riconosciute come attori importanti e le parti devono incoraggiarne e sostenerne il lavoro. Le parti devono stanziare le risorse finanziarie e umane appropriate all'attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere la violenza, compresi finanziamenti sufficienti destinati agli attori non governativi. La convenzione riconosce inoltre il ruolo centrale della raccolta sistematica e adeguata di dati per un'efficace elaborazione delle politiche e una valutazione, da parte del meccanismo di controllo sulla base di dati approfonditi e comparabili, delle misure adottate.

Una disposizione centrale riguarda la designazione e se necessario l'istituzione di uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure, compreso il coordinamento della raccolta, analisi e diffusione dei dati.

Il capitolo III enumera gli obblighi delle parti nel settore della prevenzione. In linea con lo spirito generale della convenzione, le parti sono tenute ad adottare un approccio multidimensionale che comprende la sensibilizzazione, l'inclusione nell'istruzione formale di ogni ordine e grado di programmi e materiale didattico adeguato sui temi dell'uguaglianza di genere e della violenza, e che estende la promozione della non violenza e della parità tra i sessi ai contesti di istruzione non formale, sportivi, culturali, ricreativi e ai mass media. Le parti devono garantire un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano sia delle vittime sia degli autori di atti di violenza. Si devono inoltre adottare misure volte a fornire supporto e istituire programmi di trattamento rivolti ai perpetratori. I settori dei mass media e delle tecnologie dell'informazione vanno incoraggiati a partecipare all'elaborazione di materiale e di linee guida volontarie.

Il capitolo IV enuncia i principi generali sulla natura delle informazioni, dei servizi di sostegno e della protezione per le vittime e i testimoni di violenza. Esso contiene un elenco di settori in cui le parti devono prevedere determinate misure, tra cui rientrano la disponibilità di servizi di supporto di carattere generale, quali i servizi di consulenza legale e psicologica, e specializzato, comprese case rifugio, linee telefoniche gratuite di assistenza continua, supporto medico e legale specifico per le vittime di violenza sessuale, nonché la presa in considerazione dei bisogni dei bambini testimoni. Inoltre si devono adottare le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di atti di violenza o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che un tale atto potrebbe essere commesso o che si possano temere nuovi atti di violenza a segnalarlo, nonché adottare norme sulle condizioni alle quali la segnalazione da parte delle figure professionali di atti violenti commessi o previsti non violi il loro obbligo generale di mantenere la riservatezza.

Il capitolo V, sul diritto sostanziale, individua le forme di violenza che richiedono una risposta del diritto penale e impone alle parti di contemplare, nel rispettivo diritto penale, una serie di reati, quali la violenza psicologica tramite coercizione e minaccia, gli atti persecutori (stalking) 9 , la violenza fisica, la violenza sessuale e lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali. Le parti devono adottare le misure necessarie per garantire che "l'onore" non possa essere invocato come scusa per giustificare tali reati. La convenzione impone alle parti di perseguire penalmente il favoreggiamento, la complicità e il tentativo di commettere i reati, nonché l'istigazione di terze persone a commettere tali reati, e di prevedere sanzioni adeguate e dissuasive. Le condanne definitive già pronunciate da un'altra parte possono essere prese in considerazione per stabilire la sanzione. Gli ordinamenti giuridici nazionali devono prevedere determinate circostanze aggravanti, conformemente alla convenzione. La convenzione obbliga inoltre le parti a garantire che le vittime dei reati individuati abbiano accesso a sufficienti rimedi in sede civile e al risarcimento da parte dell'autore del reato nonché a un adeguato risarcimento sussidiario a carico dello Stato 10 . Gli episodi di violenza devono essere presi in considerazione nei procedimenti giudiziari in merito all'affidamento, ai diritti di visita e alla sicurezza dei bambini. Sul piano procedurale, la convenzione obbliga le parti a determinare la giurisdizione per gli atti commessi sul loro territorio da un loro cittadino o da una persona avente residenza abituale sul loro territorio, e ad adoperarsi per determinare la giurisdizione con riferimento ai reati commessi contro un loro cittadino o contro una persona avente residenza abituale sul loro territorio 11 . Infine, le parti non possono istituire metodi alternativi di risoluzione dei conflitti.

Il capitolo VI tratta del diritto processuale e delle misure di protezione durante le indagini e il procedimento giudiziario. Le parti devono garantire che le autorità preposte all'applicazione della legge offrano protezione immediata alle vittime, compresa la raccolta di prove, e valutino il rischio di letalità e la gravità della situazione. Si deve prestare particolare attenzione all'accesso ad armi da fuoco da parte degli autori di atti di violenza. Gli ordinamenti giuridici devono prevedere la possibilità di adottare misure urgenti di allontanamento e ordinanze di ingiunzione o di protezione senza imporre oneri amministrativi o finanziari eccessivi sulla vittima. Come regola generale, i reati più gravi non devono essere subordinati a una segnalazione o a una denuncia presentata dalla vittima 12 . In questo capitolo, la convenzione fissa un elenco non esaustivo delle misure destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro bisogni in qualità di testimoni in tutte le fasi delle indagini e del procedimento giudiziario. Sono comprese, ad esempio, misure volte a proteggere le vittime dall'intimidazione e da ulteriori vittimizzazioni, a informarle tempestivamente nel caso in cui gli autori del reato dovessero evadere o essere rimessi in libertà, o a evitare i contatti tra la vittima e il perpetratore, ove possibile. Particolare attenzione deve essere rivolta alle esigenze specifiche dei bambini vittime e testimoni. Le parti devono garantire il diritto al gratuito patrocinio. Inoltre, per i reati più gravi, il termine di prescrizione deve essere interpretato in un modo da consentire l'efficace avvio del procedimento giudiziario dopo che una vittima ha raggiunto la maggiore età 13 .

Il capitolo VII tiene conto del fatto che le donne migranti e richiedenti asilo sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere e introduce un'interpretazione sensibile alle specificità di genere del concetto di violenza in questo contesto. Alle donne migranti vittime di violenza è data la possibilità di ottenere un titolo autonomo di soggiorno 14 . La violenza di genere deve essere riconosciuta come una forma di persecuzione e la valutazione dello status di rifugiato deve essere affrontata attraverso un'interpretazione sensibile alle specificità di genere. Oltre a ciò, le parti devono istituire procedure di asilo sensibili alle specificità di genere. Questo capitolo tratta altresì del rispetto del principio di non respingimento nei confronti delle vittime della violenza contro le donne.

Il capitolo VIII mira a garantire che le parti cooperino all'attuazione della convenzione e ricorrano ai pertinenti strumenti di cooperazione regionale e internazionale. Le parti devono garantire che le azioni possano essere esercitate nel paese di residenza della vittima per reati perpetrati sul territorio di un'altra parte. Nei casi in cui una persona sia esposta al rischio immediato di violenza, le parti dovrebbero informarsi reciprocamente, in modo che possano essere adottate misure di protezione. Questo capitolo prevede l'obbligo di trattare i dati personali conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (n. 108).

Il capitolo IX istituisce un meccanismo di controllo dell'attuazione della convenzione. Dovrà essere costituito un gruppo indipendente di esperti ("GREVIO") 15 , composto da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri 16 , formato da esperti altamente qualificati e indipendenti, che sono cittadini delle parti 17 . La procedura di elezione è stata definita dal Comitato dei Ministri 18 . I membri del GREVIO sono eletti dal Comitato delle parti.

Le parti riferiscono al GREVIO, il quale può anche svolgere indagini più specifiche e visite nei singoli paesi. Il GREVIO trasmette progetti di rapporto alle parti affinché formulino i propri commenti. I rapporti finali e le conclusioni sono inviati alla parte interessata e al Comitato delle parti. Quest'ultimo può decidere di adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata. Il GREVIO può altresì adottare raccomandazioni generali. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare all'attività di controllo. Il GREVIO opera in conformità del suo regolamento interno 19 .

Il Comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione, elegge i membri del GREVIO e si riunisce su richiesta di un terzo delle parti, del presidente del Comitato delle parti, o del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Il capitolo X precisa che la convenzione non pregiudica gli obblighi delle parti derivanti da altri strumenti internazionali, e che le parti possono concludere altri accordi internazionali sulle questioni disciplinate dalla convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni.

Il capitolo XI istituisce la procedura per presentare emendamenti alla convenzione. Le parti che non sono membri del Consiglio d'Europa devono essere consultate in merito a tali emendamenti.

Il capitolo XII racchiude le clausole finali. Queste ultime precisano che la convenzione non pregiudica le disposizioni più favorevoli di diritto interno o di altri strumenti internazionali vincolanti, e contengono una clausola sulla risoluzione della controversie e le disposizioni relative alla firma, ratifica, entrata in vigore e adesione di Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa. La convenzione è espressamente aperta alla firma dell'Unione europea (articolo 75, paragrafo 1) e soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, per cui gli strumenti necessari saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. All'atto della firma o della ratifica della convenzione, ciascun Stato e l'UE indicano l'applicazione territoriale. Le riserve sono possibili su un numero limitato di disposizioni e per un periodo (rinnovabile) di cinque anni.

La convenzione è corredata di un allegato che stabilisce i privilegi e le immunità di cui godono i membri del GREVIO (e gli altri membri delle delegazioni) durante le visite nei paesi effettuate nell'esercizio delle loro funzioni.

1.3 Obiettivo politico dell'UE con la conclusione della convenzione

L'approccio della convenzione è pienamente in linea con l'approccio multidimensionale dell'Unione al fenomeno della violenza di genere e con lo spirito delle misure poste in atto nell'ambito delle politiche interne ed esterne dell'Unione. La conclusione della convenzione invierebbe un forte messaggio politico sull'impegno dell'UE a combattere la violenza contro le donne, a garantire la coerenza tra l'azione interna e quella esterna così come la complementarietà tra il livello nazionale e quello unionale, e ne rinforzerebbe la credibilità e la responsabilità nei confronti dei suoi partner internazionali. Inoltre rafforzerebbe l'azione dell'UE mirata alla violenza contro le donne conseguendo, internamente, un approccio più coordinato e conferendole un ruolo più efficace nelle sedi internazionali.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Competenza dell'UE a concludere la convenzione

Se da un lato gli Stati membri restano competenti per parti sostanziali della convenzione, e in particolare per la maggior parte delle disposizioni sul diritto penale sostanziale e altre disposizioni del capitolo V nella misura in cui sono accessorie, dall'altro lato l'UE è competente per gran parte delle disposizioni della convenzione, e per questo deve ratificare la convenzione insieme agli Stati membri.

L'Unione ha competenza in particolare nel settore della lotta contro la discriminazione e dell'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 157 del TFUE, che è rilevante ai sensi del capitolo I e, per quanto riguarda le molestie sessuali, di cui all'articolo 40 della convenzione, in materia di occupazione e di impiego e di accesso a beni e servizi e la loro fornitura; essa è inoltre competente per quanto riguarda disposizioni di diritto derivato ai sensi degli articoli 82 e 84 per le misure previste nei capitoli IV e VI sulla protezione e il sostegno alle vittime e su indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive. Per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini, la base giuridica è fornita dall'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. Ai sensi degli articoli 78 e 79 del TFUE, l'UE è competente per determinati aspetti in materia di asilo e migrazione, che sono oggetto del capitolo VII della convenzione. Lo status di residente dei cittadini mobili dell'UE e dei loro coniugi, cittadini di paesi terzi, nonché lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo e dei loro coniugi, sono questioni di competenza dell'UE conformemente agli articoli 18, 21, 46, 50, 78 e 79 del TFUE. Per quanto riguarda gli aspetti della protezione consolare (cfr. articolo 18, paragrafo 5, della convenzione), la competenza dell'Unione deriva dall'articolo 23 del TFUE. Infine, ai sensi degli articoli 81 e 82 del TFUE l'Unione è competente su questioni transfrontaliere in materia civile e penale, il che è rilevante per le misure comprese nel capitolo VIII sulla cooperazione internazionale 20 . Questo capitolo contiene anche gli obblighi in materia di protezione dei dati, che è un settore di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 16 del TFUE.

L'Unione ha adottato una copiosa legislazione nella maggior parte di questi settori: molestie sessuali in materia di occupazione e di impiego e di accesso a beni e servizi e la loro fornitura 21 , diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato nell'ambito di un procedimento penale, comprese indagini e procedimento giudiziario 22 , asilo e migrazione, status di residente di cittadini di paesi terzi 23 , cooperazione transfrontaliera in materia civile e penale 24 , disposizioni di diritto penale sostanziale per la protezione dei minori (che, per quanto riguarda le ragazze, rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione) 25 , disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi sulla protezione dei minori, divieto di discriminazione nelle comunicazioni commerciali e di incitamento all'odio basato, tra le altre cose, sul sesso 26 , e protezione dei dati 27 . Esiste inoltre legislazione dell'Unione su aspetti relativi alla cooperazione tra gli Stati membri in materia di protezione consolare dei cittadini dell'UE 28 .

Degli obblighi derivano anche dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, della quale l'UE e i suoi Stati membri sono parti contraenti 29 . Tale convenzione, agli articoli 6, 7, 15 e 16, richiede agli Stati parti, entro i limiti delle loro competenze, di garantire che le donne e i minori con disabilità godano di pari diritti e che le persone con disabilità siano protette contro sfruttamento, violenza e maltrattamenti.

Nella misura in cui la convenzione possa incidere o modificare l'ambito di applicazione di tali norme comuni, l'Unione ha competenza esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Questo è il caso, ad esempio, per le questioni relative allo status di residente dei cittadini di paesi terzi o apolidi, inclusi i beneficiari di protezione internazionale, nella misura in cui siano contemplati dalla legislazione dell'Unione, e per quelle relative all'esame delle domande di protezione internazionale, nonché in riferimento ai diritti delle vittime di reato. Anche se molte delle disposizioni esistenti summenzionate sono norme minime, non si può escludere che, alla luce della recente giurisprudenza, vi sia un'incidenza su alcune di esse o che ne sia alterata la portata.

2.2 Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio

Secondo costante giurisprudenza, la scelta del fondamento normativo di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra essi figurano lo scopo e il contenuto dell'atto 30 . Se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia accertato che l'atto persegue più scopi tra loro inscindibili, senza che l'uno sia secondario e indiretto rispetto all'altro, tale atto dovrà fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti 31 .

Le basi giuridiche a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea rilevanti nel caso di specie sono: articolo 16 (protezione dei dati), articolo 19, paragrafo 1 (discriminazione fondata sul sesso), articolo 23 (tutela consolare per i cittadini di un altro Stato membro), articoli 18, 21, 46, 50 (libera circolazione dei cittadini, libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento), articolo 78 (asilo e protezione sussidiaria e temporanea), articolo 79 (immigrazione), articolo 81 (cooperazione giudiziaria in materia civile), articolo 82 (cooperazione giudiziaria in materia penale), articolo 83 (definizione a livello UE dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale), articolo 84 (misure, che non perseguono armonizzazione, per la prevenzione della criminalità) e articolo 157 (parità di trattamento tra uomini e donne nei settori in materia di occupazione e impiego).

Nel complesso, nonostante la convenzione abbia più componenti, la finalità principale consiste nella prevenzione di atti di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, e nella protezione delle vittime di tali reati. Pertanto sembra opportuno basare la decisione sulle competenze dell'Unione di cui al titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 84. Le disposizioni della convenzione relative ad altre questioni sono accessorie o, per esempio in materia di protezione dei dati, incidentali alle misure su cui si concentra la convenzione 32 . Di conseguenza, affinché l'UE possa esercitare le proprie competenze nell'intero ambito della convenzione ed escluse le questioni su cui essa non ha alcuna competenza, le principali basi giuridiche sono l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84 TFUE.

2.3 Conclusione

Dall'esistenza di competenze interconnesse conferite all'Unione e di competenze non conferitele, ne consegue che sia gli Stati membri che l'Unione devono aderire alla convenzione. Poiché le competenze sono interconnesse, la Commissione ritiene che sia opportuno stabilire accordi tra la Commissione e gli Stati membri relativi ai meccanismi di attuazione e di controllo previsti dalla convenzione (organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 10, obblighi di rendicontazione e di raccolta dei dati nei confronti del gruppo di esperti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 66 e 70 della convenzione).

2016/0062 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 33 ,

considerando quanto segue:

(1)In conformità alla decisione [XXX] del Consiglio, del […] 34 , la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("la convenzione") è stata firmata il […], fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(2)La convenzione, di cui ... paesi, compresi ... Stati membri, sono parti, è il primo strumento internazionale che mira ad eliminare la violenza contro le donne, comprese le ragazze di meno di 18 anni, come causa principale della persistente disparità tra uomini e donne, istituendo un quadro completo di misure giuridiche e politiche per prevenire la violenza contro le donne e per tutelare e assistere le vittime di tale violenza. La convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2014. A norma dell'articolo 75 della convenzione, l'Unione europea può diventarne parte.

(3)La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di supporto, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle disposizioni a opera delle parti.

(4)La conclusione della convenzione da parte dell'Unione europea contribuisce alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti i campi, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto di procedura penale che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.

(5)Mentre gli Stati membri restano competenti per la criminalizzazione, nel loro diritto penale sostanziale nazionale, di una serie di comportamenti violenti nei confronti delle donne, come previsto dalla convenzione, l'Unione è competente per la maggior parte delle disposizioni della convenzione e ha adottato un ampio complesso di norme in questi settori. In particolare, l'Unione ha adottato norme sui diritti delle vittime di reato, nello specifico la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . La convenzione disciplina anche i bisogni delle donne migranti e dei richiedenti asilo o protezione complementare e sussidiaria imponendo una prospettiva di genere in questi settori, dove esiste già un vasto corpus legislativo dell'UE.

(6)L'Unione ha competenza esclusiva nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

(7)La convenzione integrerebbe le norme esistenti e contribuirebbe ad un'interpretazione coerente della legislazione dell'Unione. A seguito della conclusione della convenzione, l'Unione dovrebbe partecipare nelle attività di attuazione e di controllo ai sensi della convenzione stessa.

(8)Sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto diventarne parti, così da poter adempiere insieme agli obblighi fissati dalla convenzione ed esercitare in modo coerente i diritti loro conferiti.

(9)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla direttiva 2012/29/UE e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

(10)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)È opportuno approvare la convenzione a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.

Articolo 3

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione svolge il ruolo dell'organismo di coordinamento conformemente all'articolo 10 della convenzione e adempie agli obblighi di rendicontazione ai sensi del capitolo IX della convenzione.

Articolo 4

1.Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, la Commissione rappresenta l'Unione nelle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, specialmente il Comitato delle parti di cui all'articolo 67 della convenzione. In particolare, la Commissione, a nome dell'Unione, seleziona, propone e partecipa alla nomina di esperti per il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO").

2.Poiché la convenzione concerne anche competenze non attribuite all'Unione, la Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative a controllo, rendicontazione, modalità di voto e funzionamento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 della convenzione. Essi ne stabiliscono in anticipo le modalità appropriate come pure quelle per rappresentare le rispettive posizioni nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione. Le modalità sono definite in un codice di condotta convenuto, se possibile, prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 36 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) RIFERIMENTO ALLA GU L.
(2) Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(3) Osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'Unione europea, CRPD/C/EU/CO/1, 4.9.2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(4) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-gender-development/ ; Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione sulla parità di genere 20162020, http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/26-fac-conclusions-gender-development/ ; Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (20152019) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf ; Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.it08.pdf
(5) Cfr. ad esempio COM(2010) 491 final, comunicazione della Commissione sulla strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1396540108305&uri=CELEX%3A52010DC0491 ); conclusioni del Consiglio, dell'8 marzo 2010, sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf ; documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) SWD (2015) 278 final  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151203_strategic_engagement_en.pdf ;
(6) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(7) Estimating the costs of gender-based violence in the European Union: Report, 5.12.2014, http://eige.europa.eu/node/393
(8) Cfr. La relazione esplicativa della convenzione
,https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a.
(9) Le parti rimangono libere solo di prevedere sanzioni non penali per la violenza psicologica e gli atti persecutori, cfr. articolo 78, paragrafo 3.
(10) Le parti possono formulare una riserva in merito a tale obbligo, cfr. articolo 78, paragrafo 2.
(11) Riserve possono essere formulate su vari aspetti della relativa disposizione, cfr. articolo 44.
(12) Le parti possono tuttavia formulare una riserva per quanto riguarda i reati minori di violenza fisica, cfr. articolo 78, paragrafo 2.
(13) Alle parti è concesso di formulare una riserva per i reati di matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata. La violenza sessuale, compreso lo stupro, non può essere esentata facendo ricorso a tale riserva.
(14) Le parti possono formulare una riserva in merito all'articolo 59 sullo status di residente, cfr. articolo 78, paragrafo 2.
(15) Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
(16) Questi cinque membri supplementari saranno eletti dopo la venticinquesima ratifica.
(17) Non può esserci più di un cittadino della medesima parte.
(18) Risoluzione CM/Res(2014)43 sulla procedura di elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), del 19.11.2014, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Res%282014%2943&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
(19) Adottato dal GREVIO nella sua prima riunione del 21-23.9.2015,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048358b .
(20) Cfr. ad esempio, paragrafo 329 della relazione esplicativa della convenzione, che segnala che l'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione si basa sulla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1).
(21) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 372 del 21.12.2004, pag. 37); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23); direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, p.1).
(22) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(23) Il diritto derivato pertinente comprende la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19); direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12); direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98); direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24); direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, p.9); direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96), direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60); cfr. anche la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77) e direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(24) Il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4); direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41); direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15); decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, p. 102); direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2); decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23); decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33); decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).
(25) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(26) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(27) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31); decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
(28) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, p.1).
(29) Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(30) Causa C-377/12, Commissione/Consiglio, punto 34.
(31) Idem, punto 34.
(32) Il fatto che un elemento possa essere accessorio non significa che non vi sia competenza esclusiva dell'Unione su tale elemento. La base giuridica per le norme dell'Unione è, di per sé, irrilevante al fine di determinare se un accordo internazionale incida su tali norme: "il fondamento normativo di una regolamentazione interna è infatti determinato dalla componente principale di quest'ultima, mentre la disposizione di cui si esamina il pregiudizio subito può essere anche solo una componente accessoria di tale regolamentazione. La competenza esclusiva della Comunità è diretta, in particolare, a preservare l'efficacia del diritto comunitario e il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme, indipendentemente dagli eventuali limiti previsti dalla disposizione del Trattato su cui le istituzioni si sono basate per adottare tali norme" (parere 1/03, EU:C:2006:81, punto 131).
(33) GU C […] del […], pag. […].
(34) GU L ...
(35) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(36) La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Bruxelles, 4.3.2016

COM(2016) 109 final

ALLEGATO

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA

che accompagna la

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea
della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica


   Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa — N. 210

Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta

contro la violenza nei confronti delle donne

e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011



       Preambolo

       Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

       Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201, 2007);

       Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

       Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

       Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

       Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

       Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

       Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

       Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de iure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

       Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

       Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

       Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

       Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

       Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

       Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

       Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

       Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

       Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I — Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

       Articolo 1 Obiettivi della Convenzione

   1    La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

       a    proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

       b    contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

       c    predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

       d    promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

       e    sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

   2    Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.



       Articolo 2 Campo di applicazione della Convenzione

   1    La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

   2    Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

   3    La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

       Articolo 3 Definizioni

       Ai fini della presente Convenzione:

       a    con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

       b    l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

       c    con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

       d    l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

       e    per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

       f    con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

       Articolo 4 Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

   2    Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

           inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;

           vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;

           abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

   3    L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

   4    Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

       Articolo 5 Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

   1    Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

   2    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

       Articolo 6 Politiche sensibili al genere

       Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II — Politiche integrate e raccolta dei dati

       Articolo 7 Politiche globali e coordinate

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

   2    Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

   3    Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

       Articolo 8 Risorse finanziarie

       La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

       Articolo 9 Organizzazioni non governative e società civile

       Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

       Articolo 10 Organismo di coordinamento

   1    Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

   2    Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

   3    Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

       Articolo 11 Raccolta dei dati e ricerca

   1    Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

       a    raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

       b    sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   3    Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

   4    Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III — Prevenzione

       Articolo 12 Obblighi generali

   1    Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

   2    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

   3    Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

   4    Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   5    Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   6    Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

       Articolo 13 Sensibilizzazione

   1    Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

   2    Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

       Articolo 14 Educazione

   1    Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

   2    Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

       Articolo 15 Formazione delle figure professionali

   1    Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

   2    Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

       Articolo 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

   3    Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

       Articolo 17 Partecipazione del settore privato e dei mass media

   1    Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

   2    Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV — Protezione e sostegno

       Articolo 18 Obblighi generali

   1    Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

   3    Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

           siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;

           siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;

           mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;

           mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;

           consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;

           soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

   4    La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

   5    Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.



       Articolo 19 Informazione

       Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

       Articolo 20 Servizi di supporto generali

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

       Articolo 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

       Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

       Articolo 22 Servizi di supporto specializzati

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

       Articolo 23 Case rifugio

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

       Articolo 24 Linee telefoniche di sostegno

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.



       Articolo 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

       Articolo 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   2    Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

       Articolo 27 Segnalazioni

       Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

       Articolo 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali

       Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V — Diritto sostanziale

       Articolo 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.



       Articolo 30 Risarcimenti

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

   2    Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

   3    Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

       Articolo 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

   1    Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

       Articolo 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

       Articolo 33 Violenza psicologica

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

       Articolo 34 Atti persecutori (Stalking)

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità

       Articolo 35 Violenza fisica

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.



       Articolo 36 Violenza sessuale, compreso lo stupro

   1    Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

       a    atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

       b    altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

       c    il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

   2    Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

   3    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

       Articolo 37 Matrimonio forzato

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

       Articolo 38 Mutilazioni genitali femminili

       Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

       a    l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

       b    costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

       c    indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

       Articolo 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

       a    praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

       b    praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

       Articolo 40 Molestie sessuali

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

       Articolo 41 Favoreggiamento o complicità e tentativo

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

       Articolo 42    Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

       Articolo 43 Applicazione dei reati

       I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

       Articolo 44 Giurisdizione

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

       a    sul loro territorio; o

       b    a bordo di una nave battente la loro bandiera; o

       c    a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

       d    da uno loro cittadino; o

       e    da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

   2    Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

   3    Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

   4    Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

   5    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

   6    Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

   7    Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

       Articolo 45 Sanzioni e misure repressive

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

   2    Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

           il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;

           la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.



       Articolo 46 Circostanze aggravanti

       Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

       a    il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;

       b    il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;

       c    il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;

       d    il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

       e    il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

       f    il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

       g    il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;

       h    il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

       i    l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

       Articolo 47 Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

       Articolo 48    Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

   1    Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI — Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive



       Articolo 49 Obblighi generali

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

       Articolo 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

   2    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

       Articolo 51 Valutazione e gestione dei rischi

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

       Articolo 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.



       Articolo 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

           concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;

           emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;

           ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;

           disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;

           possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

   3    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

       Articolo 54 Indagini e prove

       Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

       Articolo 55 Procedimenti d'ufficio e ex parte

   1    Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

   2    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

       Articolo 56 Misure di protezione

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

       a    garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

       b    garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

       c    informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

       d    offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

       e    fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

       f    garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

       g    assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

       h    fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

       i    consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

   2    Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

       Articolo 57 Gratuito patrocinio

       Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

       Articolo 58 Prescrizione

       Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII — Migrazione e asilo

       Articolo 59 Status di residente

   1    Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

   3    Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

       a    quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

       b    quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

   4    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

       Articolo 60 Richieste di asilo basate sul genere

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria.

   2    Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

   3    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.



       Articolo 61 Diritto di nonrespingimento

   1    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di nonrespingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII — Cooperazione internazionale

       Articolo 62 Principi generali

   1    Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

       a    prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

       b    proteggere e assistere le vittime;

       c    condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

       d    applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

   2    Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

   3    Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

   4    Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

       Articolo 63 Misure relative alle persone in pericolo

       Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

       Articolo 64 Informazioni

   1    La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

   2    Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

   3    Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

       Articolo 65 Protezione dei dati

       I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).

Capitolo IX — Meccanismo di controllo

       Articolo 66    Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

   1    Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

   2    Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

   3    L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

   4    L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

       a    devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

       b    il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

       c    devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

       d    devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

       e    devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

   5    La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

   6    Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

   7    I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

       Articolo 67 Comitato delle Parti

   1    Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

   2    Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

   3    Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

       Articolo 68 Procedura

   1    Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

   2    Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

   3    La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

   4    Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

   5    Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

   6    Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

   7    Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

   8    Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

   9    Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

   10    Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

   11    Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

   12    Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

   13    Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

   14    Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

   15    Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

       Articolo 69 Raccomandazioni generali

       Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

       Articolo 70 Partecipazione dei Parlamenti al controllo

   1    I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

   2    Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

   3    L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X — Relazioni con altri strumenti internazionali

       Articolo 71 Relazioni con altri strumenti internazionali

   1    La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

   2    Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI — Emendamenti alla Convenzione

       Articolo 72 Emendamenti

   1    Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

   2    Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

   3    Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

   4    Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII — Clausole finali

       Articolo 73 Effetti della Convenzione

       Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

       Articolo 74 Composizione delle controversie

   1    In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

   2    Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

       Articolo 75 Firma ed entrata in vigore

   1    La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

   2    La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

   3    La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

   4    Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

       Articolo 76 Adesione alla Convenzione

   1    Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

   2    Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

       Articolo 77 Applicazione territoriale

   1    Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

   2    Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

   3    Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

       Articolo 78 Riserve

   1    Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

   2    Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

           articolo 30, paragrafo 2;

           articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;

           articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;

           articolo 58 esaminato insieme agli articoli 37, 38 e 39;

           articolo 59.

   3    Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

   4    Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

       Articolo 79 Validità ed esame delle riserve

   1    Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

   2    Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

   3    La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

       Articolo 80 Denuncia

   1    Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

   2    Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

       Articolo 81 Notifica

       Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

       a    ogni firma;

       b    il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

       c    ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 75 e 76;

       d    ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

       e    ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'articolo 78;

       f    ogni denuncia presentata conformemente all'articolo 80;

       g    ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

       In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

       Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato — Privilegi e immunità (Articolo 66)

   1    Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

   2    I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

       a    immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

       b    esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

   3    Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

   4    I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

   5    Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

   6    I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.