COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.2.2016
COM(2016) 80 final
2016/0045(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1. Articolo 78, paragrafo 3, del trattato e attuali meccanismi temporanei di ricollocazione
Nell'ambito della politica comune in materia di asilo, l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per affrontare situazioni di emergenza. Esso autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Le misure temporanee previste da tale articolo sono di natura eccezionale e possono essere attivate solo quando i problemi causati ai sistemi di asilo dello o degli Stati membri dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi raggiungono una certa soglia di urgenza e gravità.
Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia, dalla Grecia e da altri Stati membri se questi devono affrontare una situazione di emergenza.
A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, 3 551 persone sono assegnate all'Austria per la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30% dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Con lettera del 16 dicembre 2015, l'Austria ha notificato alla Commissione e al Consiglio di trovarsi a dover affrontare la situazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, adducendo motivazioni e chiedendo un adattamento del meccanismo di ricollocazione a proprio favore. Con lettera del 22 dicembre 2015, l'Austria ha chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, di poter beneficiare di una sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti ad essa assegnati a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio e di una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante di 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 del Consiglio.
1.2. Attivazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio a beneficio dell'Austria
L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.
Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari in Europa ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria.
I dati Eurostat confermano il netto aumento dei richiedenti asilo in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230%, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti al mese dallo scorso settembre. I dati messi a disposizione dall'EASO per dicembre 2015 e gennaio 2016 (rispettivamente 8 392 e 5 887 richiedenti) indicano una diminuzione del numero di richiedenti protezione internazionale, come in diversi altri Stati membri. Le cifre relative a questi due mesi superano tuttavia le cifre corrispondenti agli stessi mesi dell'anno precedente.
Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili).
La situazione sopra descritta ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.
L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di assicurare condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale richiedono pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Il 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio equivale a 1 065 persone.
Per contribuire ad alleviare la forte pressione che l'Austria deve affrontare, dovrebbe essere concessa la sospensione temporanea, per un periodo di un anno, della ricollocazione del 30% dei richiedenti ad essa assegnati in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
L'Austria continua a essere tenuta a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente (2 486 richiedenti) entro il 26 settembre 2017, data in cui scade la validità della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
La sospensione per 12 mesi della ricollocazione del 30% dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio non sarebbe giustificata. È di importanza capitale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da alleviare efficacemente l'attuale situazione di emergenza in cui versano l'Italia e la Grecia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1. Sintesi della misura proposta
Al fine di aiutare l'Austria ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio, la decisione di esecuzione del Consiglio proposta prevede la sospensione temporanea, per un periodo di un anno, della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, l'Austria continua a essere tenuta a ricollocare nel suo territorio 3 551 persone dall'Italia e dalla Grecia entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della medesima decisione.
La presente decisione di esecuzione del Consiglio non incide sulla situazione dei cittadini di paesi terzi che sono già stati ricollocati in Austria ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
2.2. Base giuridica e scelta dello strumento
La base giuridica della presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è l'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, lo strumento proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
2.3. Sussidiarietà
Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
In questo settore l'Unione europea ha esercitato tali competenze emanando la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Poiché la presente misura consiste nel sospendere alcuni obblighi di uno Stato membro a norma della suddetta decisione a causa di circostanze eccezionali, essa può essere adottata solo dall'Unione europea.
2.4. Proporzionalità
Data l'urgenza e la gravità della situazione derivante dall'afflusso già descritto, la sospensione parziale dell'azione dell'UE attualmente in corso nei confronti dell'Austria non va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace. La sospensione si riferisce solo all'Austria, è parziale e temporanea e non pregiudica i diritti dei richiedenti protezione internazionale che potrebbero essere ricollocati in Austria prima dell'adozione della presente proposta.
2.5. Impatto sui diritti fondamentali
Non sono pregiudicati i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), dei richiedenti protezione internazionale che rientrano nel campo d'applicazione della decisione (UE) 2015/1601. La sospensione parziale degli obblighi in quanto Stato membro di ricollocazione si riferisce solo all'Austria, è temporanea e non pregiudica i diritti dei richiedenti che potrebbero essere stati ricollocati in Austria prima dell'adozione della presente proposta.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.
2016/0045 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.
(2)La decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, che si basa sull'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, è stata adottata a causa di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia e della necessità di venire tempestivamente in soccorso di questi Stati membri, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Ogni Stato membro di ricollocazione deve pertanto garantire che la ricollocazione si svolga regolarmente, senza indugio e a un livello sufficiente.
(3)A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30% dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30% dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.
(4)L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.
(5) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari in Europa ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria.
(6)I dati Eurostat confermano il netto aumento dei richiedenti asilo in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230%, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti al mese dallo scorso settembre. Sebbene i dati dell'EASO indichino per dicembre 2015 e gennaio 2016 una diminuzione del numero di richiedenti rispetto ai mesi precedenti, le cifre rimangono a livelli elevati.
(7)Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili).
(8)La situazione sopra descritta ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.
(9)L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale giustificano pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, vale a dire 1 065 richiedenti, per un periodo di un anno.
(10)Durante il periodo di sospensione temporanea, l'Austria rimane obbligata a continuare a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente dei richiedenti.
(11)La sospensione per un anno della ricollocazione del 30% dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio non sarebbe giustificata. È di importanza capitale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da alleviare efficacemente l'attuale situazione di emergenza in cui versano l'Italia e la Grecia.
(12)Poiché gli obiettivi della presente decisione di esecuzione del Consiglio non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. La presente decisione di esecuzione del Consiglio si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13)La presente decisione di esecuzione del Consiglio rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(14)Poiché il Regno Unito non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(15)Poiché l'Irlanda non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(16)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione del Consiglio, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(17)Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione di esecuzione del Consiglio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La ricollocazione in Austria dei 1 065 richiedenti assegnati a questo Stato membro ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio è sospesa fino al... [un anno dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione del Consiglio].
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente