COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.2.2016
COM(2016) 70 final
2016/0042(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
RELAZIONE
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito "il protocollo").
Gli atti di adesione, rispettivamente del 2003, del 2005 e del 2011, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia prevedono che tali paesi aderiscano agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998 (l'accordo è attualmente in fase di ratifica e non è ancora entrato in vigore).
La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo.
La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire la versione facente fede dell'accordo in lingua bulgara, croata, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena.
La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
2016/0042 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011 della Repubblica di Croazia, l'adesione all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra ("l'accordo"), deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(2)L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
(3)Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini dell'adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
(5)È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea; tale autorizzazione è subordinata alla conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente