Bruxelles, 18.2.2016

COM(2016) 70 final

2016/0042(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea


RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito "il protocollo").

Gli atti di adesione, rispettivamente del 2003, del 2005 e del 2011, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia prevedono che tali paesi aderiscano agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (di seguito "l'accordo") è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998 (l'accordo è attualmente in fase di ratifica e non è ancora entrato in vigore).

La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012 1 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con il Turkmenistan si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire la versione facente fede dell'accordo in lingua bulgara, croata, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena.

La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

2016/0042 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011 della Repubblica di Croazia, l'adesione all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra ("l'accordo"), deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

(2)L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(3)Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati 2 ai fini dell'adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(5)È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea; tale autorizzazione è subordinata alla conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).
(2) Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Bruxelles, 18.2.2016

COM(2016) 70 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea


PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

TRA LE COMUNITÀ EUROPEE

E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA,

PER TENER CONTO DELL'ADESIONE

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELL'UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "gli Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione"

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'Euratom"

   da una parte,

E

IL TURKMENISTAN

dall'altra,

di seguito denominati insieme "le parti contraenti",


CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998;

VISTE l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("l'atto di adesione del 2003"), l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("l'atto di adesione del 2005"), l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("l'atto di adesione del 2011"), l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono in qualità di parti contraenti all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra ("l'accordo") e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione del Turkmenistan allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette agli Stati membri e al Turkmenistan la versione in lingua bulgara, croata, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, le versioni linguistiche di cui alla prima frase del presente articolo fanno fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.



ARTICOLO 4

1.    Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.    Con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e turkmena, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,

hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a …, il ...

PER L'UNIONE EUROPEA, I SUOI STATI MEMBRI E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PER IL TURKMENISTAN