COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.2.2016
COM(2016) 69 final
2016/0041(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
RELAZIONE
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (di seguito “il protocollo”).
Gli atti di adesione, rispettivamente del 2003, del 2005 e del 2011, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia prevedono che tali paesi aderiscano agli accordi internazionali firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra (di seguito “l’accordo”) è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998 (l’accordo è attualmente in fase di ratifica e non è ancora entrato in vigore).
In seguito alla decisione del Consiglio del [….] relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, il protocollo è stato firmato a […] il [….].
La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’UE a fornire la versione facente fede dell’accordo in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese.
La Commissione chiede al Consiglio di concludere il protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.
Il Parlamento europeo sarà invitato ad approvare il protocollo.
2016/0041 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
visto l’atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visti gli atti di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto l’atto di adesione del 2011 della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011 della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, l’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra (“l’accordo”) deve essere approvata tramite un protocollo all’accordo. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione, a tale adesione si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(2)L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
(3)Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini dell’adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
(5)I negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è stato firmato, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri a […] il […].
(6)È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.
È approvato, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
2.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a effettuare, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente