COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.2.2016
COM(2016) 66 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
RELAZIONE
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea:
i)raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione del protocollo, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
La presente proposta è presentata unitamente a una:
ii)proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri;
iii)proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.
Gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea prevedono che tali Stati aderiscano agli accordi internazionali firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra (di seguito “l’accordo”) è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998 (l’accordo è attualmente in fase di ratifica e non è ancora entrato in vigore).
La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’UE a fornire la versione facente fede dell’accordo in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
La Commissione considera soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio di adottare una decisione del Consiglio che approvi la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 della Repubblica di Bulgaria e della Romania e dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011 della Repubblica di Croazia, l’adesione all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra (“l’accordo”), deve essere approvata mediante un protocollo all’accordo stesso. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(2)L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
(3)Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Turkmenistan, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini dell’adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l’Unione europea, o l’Unione europea e i suoi Stati membri, in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
(5)La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.
(4)La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza dell’Unione e dei suoi Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla decisione relativa alla sua firma.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente