Bruxelles, 2.3.2016

COM(2016) 62 final

2016/0036(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda una decisione del Consiglio, da adottare a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Alla 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato un accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra. L'accordo entrerà in vigore il 30º giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

L'accordo sarà aperto alla firma da parte delle parti della convenzione UNFCCC tra il 22 aprile 2016 e il 21 aprile 2017. Le parti della convenzione UNFCCC comprendono l'Unione europea e i suoi Stati membri. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell'accordo.

L'accordo di Parigi costituisce una svolta nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. L'accordo costituisce un progresso rispetto al protocollo di Kyoto del 1997, che è stato (fino a quello di Parigi) l'unico trattato giuridicamente vincolante che prevede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e stabilisce degli impegni fino alla fine del 2020. L'accordo di Parigi fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le parti definiranno o aggiorneranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni. A partire dal 2023 ogni 5 anni le parti faranno il punto della situazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

In vista della COP 21, le parti dell'UNFCCC hanno presentato i loro contributi all'accordo stabiliti a livello nazionale (intended nationally determined contributions - INDC). L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati la prima grande economia a comunicare i loro INDC il 6 marzo 2015, impegnandosi a favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 relative al quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030.

L'UE ha già avviato il processo di realizzazione dell'obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra. Per quanto riguarda i settori contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il 15 luglio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di rafforzare le riduzioni delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi e incentivare gli investimenti a basse emissioni di carbonio. La proposta mira a conseguire questo obiettivo nei settori coperti dal sistema ETS dell'UE. Nel 2016 la Commissione intende anche presentare proposte concernenti gli obiettivi degli Stati membri per i settori non compresi nel sistema ETS e le modalità per integrare le emissioni e gli assorbimenti derivanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 si stabiliva anche un obiettivo pari almeno al 27% per quanto riguarda la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico dell'UE all'orizzonte 2030. In materia di miglioramento dell'efficienza energetica è stato fissato a livello di UE un obiettivo indicativo pari ad almeno il 27% all'orizzonte 2030. Nel 2016 la Commissione completerà pertanto il suo esame e proporrà misure in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, compresa l'efficienza energetica negli edifici.

2.BASE GIURIDICA

La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare, il paragrafo 5 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

In conformità dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 191 del TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Nell'Unione la realizzazione di questi obiettivi avviene mediante un ampio corpus di atti legislativi che dovranno essere rivisti per consentire l'applicazione dell'accordo di Parigi e ciò può essere effettuato solo attraverso la legislazione dell'Unione europea.

2016/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel corso della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas serra. Tale accordo entrerà in vigore il 30º giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti della convenzione si annoverano l'Unione europea e i suoi Stati membri.

(2)L'accordo stabilisce un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le parti definiranno o aggiorneranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni. A partire dal 2023 ogni 5 anni le parti faranno il punto della situazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito.

(3)Il 6 marzo 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno comunicato i loro contributi previsti stabiliti a livello nazionale, impegnandosi a favore di un obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030.

(4)L'accordo sarà aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017.

(5)L'accordo è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione europea, di cui all'articolo 191 del trattato, ossia la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(6)Esiste un ampio corpus di atti legislativi nell'Unione finalizzati alla realizzazione di questi obiettivi che dovranno essere rivisti per consentire l'attuazione dell'accordo di Parigi e ciò può essere effettuato solo mediante la legislazione dell'Unione europea.

(7)È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione europea la firma dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il testo dell'accordo sarà firmato a New York il 22 aprile 2016 1 .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente
   […]

(1) Il testo dell'accordo è disponibile sul sito web dell'UNFCCC: http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831 .