Bruxelles, 16.2.2016

COM(2016) 53 final

2016/0031(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 27 final}
{SWD(2016) 28 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La strategia per un'Unione dell'energia (COM(2015) 80) recita: "Un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (e in particolare del gas) è la piena conformità al diritto dell'UE degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi." Nello stesso spirito, anche il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato "la piena conformità con il diritto dell'UE di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'UE in materia di sicurezza energetica".

Il 25 ottobre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione che istituisce un meccanismo di scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, entrata in vigore il 17 novembre 2012 (decisione sugli accordi intergovernativi) 1 . In base a tale meccanismo la Commissione effettua i controlli di conformità sugli accordi intergovernativi dopo che sono stati conclusi da uno Stato membro e da un paese terzo.

Dal 2012 a questa parte la Commissione ha acquisito una notevole esperienza nell'attuazione del meccanismo. In generale, come esaminato nella valutazione d'impatto della revisione della decisione sugli accordi intergovernativi e nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della medesima decisione, la Commissione considera il sistema attuale utile per ricevere informazioni sugli accordi esistenti e individuare gli eventuali problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione, ma insufficiente per risolvere le incompatibilità riscontrate. In particolare, come afferma la strategia per l'Unione dell'energia, "la pratica dimostra che rinegoziare questi accordi è molto difficile una volta che le posizioni dei firmatari si sono consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo stesso".

Di conseguenza, il coinvolgimento della Commissione prima della conclusione di un accordo fra uno Stato membro e un paese terzo fornirebbe un valore aggiunto essenziale risolvendo eventuali conflitti tra gli obblighi degli Stati membri derivanti rispettivamente dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto dell'UE.

In tale contesto la revisione della decisione sugli accordi intergovernativi ha due scopi principali:

1) garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE ai fini del buon funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della sicurezza energetica dell'UE; e

2) migliorare la trasparenza degli accordi intergovernativi al fine di migliorare il rapporto costi-benefici dell'approvvigionamento energetico dell'UE e rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La presente proposta è coerente con una serie di misure adottate a livello dell'UE per migliorare il funzionamento del mercato dell'energia dell'Unione e aumentare la sicurezza energetica.

Il riesame dell'attuale decisione sugli accordi intergovernativi è uno dei punti d'azione della strategia dell'Unione dell'energia, adottata nel febbraio 2015, che definisce il contesto generale e la struttura di governance per una nuova politica energetica dell'UE.

La strategia per un'Unione dell'energia contiene un piano con una serie di azioni per migliorare la sicurezza energetica dell'UE. La presente proposta si colloca così nel contesto di altre iniziative tra cui la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 2 . La decisione sugli accordi intergovernativi è strettamente collegata al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ma il meccanismo di scambio di informazioni da essa istituito ha una portata più ampia. La decisione sugli accordi intergovernativi definisce questi ultimi come "ogni accordo giuridicamente vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione". La decisione si applica pertanto a tutti gli accordi intergovernativi in materia di approvvigionamento di energia e di infrastruttura energetica, in particolare quelli relativi a gas, petrolio ed energia elettrica. Esulano dal campo di applicazione della decisione solo gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato Euratom, per i quali l'articolo 103 del trattato Euratom prevede una specifica procedura ex ante.

Il campo di applicazione della decisione sugli accordi intergovernativi non comprende i contratti commerciali fra enti commerciali 3 . La presente proposta non estende il campo di applicazione della decisione sugli accordi intergovernativi ai contratti commerciali relativi a detti accordi poiché, come indicato nella strategia dell'Unione dell'energia, si tratta di un tema disciplinato, per i contratti commerciali di fornitura di gas, dalla proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Coerenza con altre politiche dell'Unione

La proposta non contribuisce solo alla politica energetica dell'UE. Garantendo la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE, dà un contributo anche ad altri settori del diritto dell'Unione, quali il mercato interno, la concorrenza e gli appalti pubblici.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Gli obiettivi della presente proposta, sopra esposti, sono in linea con i seguenti obiettivi del trattato UE:

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione (articolo 194, paragrafo 1, lettera b), del TFUE);

instaurare un mercato interno dell'energia funzionante, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri (articolo 3, paragrafo 3, del TUE; articolo 194, paragrafo 1, del TFUE).

L'articolo 194 del TFUE è pertanto la base giuridica della proposta di revisione della decisione sugli accordi intergovernativi, come lo è stato per la decisione attualmente in vigore adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 25 ottobre 2012.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Necessità dell'azione dell'UE: la base giuridica della revisione della decisione sugli accordi intergovernativi è l'articolo 194 del TFUE. La decisione sugli accordi intergovernativi è stata adottata nel 2012 sulla medesima base, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tuttavia, l'introduzione di un controllo obbligatorio ex ante da parte della Commissione modificherebbe la decisione originale. Tale cambiamento costituirebbe un trasferimento di compiti dagli Stati membri all'UE. Come sopra esposto, l'esperienza dimostra che la valutazione eseguita dagli Stati membri non è né sufficiente né soddisfacente per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e crea incertezza giuridica. Il coinvolgimento ex ante della Commissione apporterebbe un valore aggiunto fondamentale per risolvere eventuali problemi (in particolare conflitti tra gli obblighi degli Stati membri derivanti rispettivamente dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto dell'UE).

Valore aggiunto dell'UE: la progressiva integrazione delle infrastrutture e dei mercati dell'energia, la dipendenza comune da fornitori esterni e la necessità di nutrire la solidarietà in tempi di crisi sono tutti motivi per evitare di prendere decisioni fondamentali di politica energetica esclusivamente a livello nazionale, senza la partecipazione dei paesi vicini e dell'UE. La decisione sugli accordi intergovernativi si situa al crocevia tra la dimensione esterna (accordi con paesi terzi) e il mercato interno (in cui disposizioni contrarie al diritto UE quali le clausole di destinazione hanno un impatto negativo sulla libera circolazione dei prodotti energetici). Esiste pertanto un evidente valore aggiunto nel rafforzamento della cooperazione e della trasparenza a livello dell'UE nel quadro della presente proposta.

Proporzionalità

Gli obiettivi della presente proposta sono:

1) garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione ai fini del buon funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della sicurezza energetica dell'UE; e

2) migliorare la trasparenza degli accordi intergovernativi per migliorare il rapporto costi-benefici dell'approvvigionamento energetico dell'UE e rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri.

Per raggiungere questi obiettivi si propone essenzialmente una combinazione di clausole tipo facoltative con una valutazione ex ante degli accordi intergovernativi prima della firma. Come illustrato nella valutazione d'impatto della revisione della decisione sugli accordi intergovernativi, il mantenimento del sistema attuale non sarebbe efficiente. In particolare, a tutt'oggi non è stato revocato nessun accordo governativo valutato come problematico dalla Commissione.

Analogamente, la valutazione d'impatto conclude che se da un lato l'opzione di elaborare clausole tipo obbligatorie potrebbe aiutare gli Stati membri ad evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione, dall'altro lato l'ampia gamma di situazioni e modelli commerciali che rientrano nel campo di applicazione della decisione sugli accordi intergovernativi non consente di redigere clausole tipo sufficientemente precise per garantire la certezza giuridica e sostituire un'approfondita valutazione ex ante del progetto definitivo di testo di accordo. Inoltre, in funzione della posizione e del potere contrattuale del paese terzo interessato, gli Stati membri potrebbero non riuscire a ottenere l'inclusione di specifiche clausole tipo in un accordo intergovernativo.

La valutazione d'impatto è dunque giunta alla conclusione che l'opzione del controllo ex ante obbligatorio è l'approccio meno oneroso per evitare accordi intergovernativi incompatibili con il diritto dell'UE.

Scelta dell'atto giuridico

La legislazione vigente in materia è la decisione sugli accordi intergovernativi. La presente proposta mira a rafforzare e potenziare le misure e le procedure di cui alla decisione attualmente in vigore. È pertanto opportuno che l'atto giuridico scelto sia una decisione. In considerazione del numero e della portata dei nuovi elementi, il progetto di decisione propone di abrogare e sostituire l'attuale decisione n. 994/2012/UE, anziché limitarsi a modificare le disposizioni attuali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/ Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta si basa sull'esperienza maturata dalla Commissione nell'attuazione della decisione sugli accordi intergovernativi sin dalla sua entrata in vigore il 17 novembre 2012, analizzata nella relazione di valutazione allegata alla valutazione d'impatto della revisione della decisione in vigore e nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della decisione stessa.

Secondo tali relazioni, per quanto concerne l'efficacia della decisione sugli accordi intergovernativi, le disposizioni attuali (in particolare il carattere ex post del controllo di compatibilità previsto nella decisione) non hanno consentito di risolvere le incompatibilità contenute negli accordi intergovernativi conclusi e non ha avuto un impatto diretto sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi. In particolare, nessun progetto di accordo intergovernativo è mai stato presentato alla Commissione su base volontaria per un controllo ex ante. Pertanto la decisione sugli accordi intergovernativi non è considerata efficace nella sua forma attuale.

Secondo le stesse relazioni, nel complesso i costi connessi con l'attuale decisione sugli accordi intergovernativi sono giustificati dai vantaggi che ne derivano in termini del funzionamento del mercato interno dell'energia e del suo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, la decisione potrebbe essere più efficace se le verifiche di compatibilità da essa previste fossero effettuate ex ante (anziché ex post come avviene attualmente). Ciò migliorerebbe notevolmente la certezza del diritto ed eviterebbe costi sia per gli Stati membri che per la Commissione.

Inoltre, le relazioni citate evidenziano che gli accordi intergovernativi continueranno ad avere un ruolo essenziale nel settore energetico dell'UE. La decisione in materia è dunque pertinente ma deve adattarsi alla natura mutevole degli approvvigionamenti e delle rotte dell'energia. Le relazioni sottolineano inoltre l'esistenza di un chiaro valore aggiunto europeo della decisione, in quanto rafforza la cooperazione e la trasparenza a livello dell'UE e contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento e al funzionamento del mercato interno dell'energia.

Nel complesso, pertanto, secondo le relazioni le procedure previste dall'attuale decisione sugli accordi intergovernativi non sono del tutto adeguate, in particolare per quanto riguarda il carattere ex post del controllo di compatibilità previsto dal sistema attuale, risultato di difficili negoziati interistituzionali all'epoca dell'adozione nel 2012.

La presente proposta mira a risolvere le carenze riscontrate.

Consultazione dei portatori di interesse

È stata organizzata una consultazione pubblica tra il 28 luglio e il 22 ottobre 2015. La Commissione ha ricevuto circa 25 risposte da parte di portatori di interesse, fra cui Stati membri e diverse associazioni (di regolamentazione e settoriali), per un livello di risposta alla consultazione che può essere considerato soddisfacente.

Tutti i soggetti intervenuti hanno sottolineato l'importanza degli accordi intergovernativi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia. Riguardo alla necessità di rafforzare il sistema istituito dalla decisione vigente e alle migliori modalità per farlo, i soggetti hanno espresso pareri divergenti.

La relazione completa degli esiti della consultazione pubblica è allegata alla valutazione d'impatto della revisione della decisione sugli accordi intergovernativi e le risposte non riservate sono state pubblicate sul sito web della Commissione 4 .

Ricorso al parere di esperti

Alcune informazioni relative all'attuazione della decisione sugli accordi intergovernativi sono riservate, sia in conseguenza di disposizioni della decisione stessa (articolo 4 – Riservatezza), sia in seguito a talune eccezioni disposte dal regolamento n. 1049/2001 5 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino - tutela delle relazioni internazionali; articolo 4, paragrafo 5 - richiesta da parte di uno Stato membro di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo; articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino - tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale). Tra l'altro, per tali motivi di riservatezza si è deciso di non svolgere uno studio esterno sull'applicazione dell'attuale decisione.

Valutazione d'impatto

Tutte le misure proposte sono state corroborate dalla valutazione d'impatto. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo il 4 dicembre 2015.

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione le cinque opzioni seguenti.

Opzione 1: scenario di riferimento: la decisione sugli accordi intergovernativi rimane in vigore senza modifiche ma viene rafforzata la politica in materia di infrazioni

Opzione 2: clausole tipo conformi alla normativa e agli orientamenti UE, da inserire negli accordi intergovernativi

Opzione 3: valutazione ex ante obbligatoria degli accordi intergovernativi da parte della Commissione

Opzione 4: partecipazione obbligatoria della Commissione ai negoziati degli accordi intergovernativi in qualità di osservatrice

Opzione 5: accordi UE nel settore dell'energia negoziati dalla Commissione

La valutazione d'impatto ha concluso che la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi, più efficiente e più proporzionata è l'opzione 3.

Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione

La proposta comporterà un aumento limitato degli oneri amministrativi.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La decisione sugli accordi intergovernativi contiene una clausola di riesame, all'articolo 8. Tale clausola prevede che la Commissione elabori una relazione entro il 1º gennaio 2016 e successivamente ogni tre anni.

In aggiunta alla relazione di valutazione in allegato alla valutazione d'impatto della revisione della decisione sugli accordi intergovernativi, la presente proposta di revisione è corredata di una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La prossima relazione cui la Commissione è tenuta a norma dell'articolo 8 della decisione sugli accordi intergovernativi sarà presentata entro il 1º gennaio 2020.

Infine, la Commissione, quale custode dei trattati, ricorrerà se necessario alla procedura di cui all'articolo 258 del trattato qualora uno Stato membro venga meno ai propri obblighi di attuazione e applicazione del diritto dell'Unione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La decisione riveduta contiene i seguenti elementi.

1.Obblighi di comunicazione in materia di accordi intergovernativi:

gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati con paesi terzi per la conclusione di nuovi accordi intergovernativi o per modificare accordi esistenti;

la Commissione va tenuta informata degli sviluppi in seguito a tale avviso di negoziazione;

i servizi della Commissione possono fornire consulenza allo Stato membro su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo e il diritto dell'Unione, le posizioni adottate in seno al Consiglio sulle politiche dell'Unione o le conclusioni del Consiglio europeo, ove lo Stato membro dia comunicazione dei negoziati alla Commissione;

lo Stato membro ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione, per valutazione ex ante, un progetto di accordo intergovernativo o di modifica, con tutti i documenti corredanti, non appena le parti abbiano raggiunto un accordo in sede negoziale su tutti i principali elementi;

lo Stato membro ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, con tutti i documenti corredanti, all'atto della ratifica;

lo Stato membro ha l'obbligo di comunicare alla Commissione ogni accordo intergovernativo o modifica esistente, con tutti i documenti corredanti;

gli accordi tra imprese non sono soggetti agli obblighi di comunicazione, ma possono essere trasmessi su base volontaria;

la Commissione ha l'obbligo di condividere le informazioni e i documenti ricevuti con gli altri Stati membri in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza.

2.Valutazione della Commissione:

la Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione ex ante dei progetti di accordi intergovernativi o di modifiche e di comunicare allo Stato membro, nel termine di sei settimane, eventuali perplessità sulla compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e di concorrenza;

la Commissione ha l'obbligo di trasmettere allo Stato membro, entro dodici settimane dalla data di comunicazione, un parere sulla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'accordo intergovernativo o della modifica;

lo Stato membro non conclude l'accordo intergovernativo o la modifica proposti prima che la Commissione gli abbia comunicato eventuali perplessità e gli abbia trasmesso un parere. Quando conclude l'accordo intergovernativo o la modifica proposti, lo Stato membro tiene in massima considerazione il parere della Commissione;

la Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione ex post degli accordi intergovernativi o delle modifiche vigenti e di comunicare agli Stati membri, entro nove mesi dalla notifica, eventuali perplessità quanto alla compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione.

3.Obblighi di notifica e di valutazione da parte della Commissione riguardo a strumenti non vincolanti:

lo Stato membro ha l'obbligo di trasmettere alla Commissione gli strumenti non vincolanti esistenti o futuri, con tutti i documenti corredanti;

la Commissione può eseguire una valutazione ex post degli strumenti non vincolanti pervenuti e informare lo Stato membro se ritiene che le misure di attuazione dello strumento non vincolante potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione;

la Commissione ha l'obbligo di condividere i documenti ricevuti con gli altri Stati membri in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza.

2016/0031 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  7

considerando quanto segue:

(1)L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

(2)L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015 8 , è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 2014 9 . Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

(3)La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 si è rivelata utile per ricevere informazioni sugli accordi intergovernativi vigenti e per individuare i problemi ad essi inerenti in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione.

(4)Tuttavia, la decisione n. 994/2012/UE si è rivelata insufficiente a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. Detta decisione si basa principalmente sulla valutazione degli accordi intergovernativi da parte della Commissione dopo la loro conclusione fra uno Stato membro e un paese terzo. L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione n. 994/2012/UE ha dimostrato che tale valutazione ex post non è la modalità più efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. In particolare, gli accordi intergovernativi spesso non contengono clausole di recesso o di adattamento tali da consentire agli Stati membri di rendere l'accordo conforme al diritto dell'Unione entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, le posizioni dei firmatari si sono già consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo stesso.

(5)Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

(6)Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza su come evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione potrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

(7)Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(8)Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

(9)La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(10)La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

(11)Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ex post, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenutile e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

(12)È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente comunicati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano questioni di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione.

(13)La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

(14)È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 .

(15)Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

(16)È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

(17)La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.

(18)La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

(19)Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, di applicazione in tutti gli Stati membri, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)È opportuno che le disposizioni della presente decisione non pregiudichino l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. In particolare, la Commissione ha la facoltà di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del TFUE.

(21)È auspicabile che nel 2020 La Commissione valuti se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.

(22)È opportuno abrogare la decisione n. 994/2012/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

2.La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1."accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

2."accordo intergovernativo vigente", un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione;

3."strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

4."strumento non vincolante vigente", uno strumento non vincolante, sottoscritto o altrimenti convenuto prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione in materia di accordi intergovernativi

1.Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, comunica per iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.

Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

2.Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo intergovernativo vigente e prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica unitamente agli eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 5.

Qualora il progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo intergovernativo vigente facciano esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

3.Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi eventuali allegati dell'accordo o della modifica.

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica di accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

4.L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi tra imprese.

5.Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini temporali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo completo comunicato.

Articolo 4

Assistenza della Commissione

1.Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.

2.Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

3.Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

Articolo 5

Valutazione della Commissione

1.Entro sei settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione, comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

2.Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

3.Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

4.Lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente fino a quando la Commissione non abbia comunicato allo Stato membro eventuali perplessità in conformità al paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità al paragrafo 2, oppure, in mancanza di comunicazione o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, al paragrafo 2.

Al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e di valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti

1.Entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate.

Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

2.Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione alla data di entrata in vigore della presente decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010, si considerano comunicati ai fini del paragrafo 1, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo.

3.La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione e di valutazione da parte della Commissione riguardo a strumenti non vincolanti

1.Dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Qualora lo strumento non vincolante o la modifica di strumento non vincolante facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

2.Entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli strumenti non vincolanti vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate.

Qualora lo strumento non vincolante vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

3.L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi tra imprese.

4.Se, a seguito di una prima valutazione, la Commissione ritiene che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, essa può informarne lo Stato membro interessato.

Articolo 8

Trasparenza e riservatezza

1.Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi esistenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione].

2.Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

3.Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica di accordo intergovernativo vigente, un nuovo accordo intergovernativo, uno strumento non vincolante vigente, una modifica a uno strumento non vincolante vigente o un nuovo strumento non vincolante debba considerarsi riservato ai sensi del paragrafo 1, esso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse.

Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo, allo strumento non vincolante o alla modifica in questione:

(a)l'argomento;

(b)la finalità e il campo di applicazione;

(c)la durata;

(d)le parti;

(e)informazioni sugli elementi principali.

Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

4.La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

5.Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

Articolo 9

Coordinamento tra gli Stati membri

La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

(a)esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;

(b)individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

(c)sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole tipo facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

(d)sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.

Articolo 10

Relazioni e riesame

1.Entro e non oltre il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza del campo di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione n. 994/2012/UE è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia.
(2) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (rif. XXX).
(3) Il considerando 7 della decisione sugli accordi intergovernativi esplicita che la decisione non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Detto considerando chiarisce altresì che gli Stati membri possono, su base volontaria, comunicare alla Commissione accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi.
(4) https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision  
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) GU C , , pag. .
(7) GU C , , pag. .
(8) COM(2015) 80 final.
(9) COM(2014) 330 final.
(10) GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13.
(11) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).