Bruxelles, 2.2.2016

COM(2016) 43 final

2016/0027(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

{SWD(2016) 19 final}
{SWD(2016) 20 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La strategia per il mercato unico digitale in Europa punta ad offrire a imprese e cittadini una connettività universale di elevata qualità. La strategia prevede che la Commissione presenti proposte specifiche sulla liberazione coordinata della banda 694-790 MHz ("banda dei 700 MHz"), particolarmente adatta per la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali, tenendo conto nel contempo delle esigenze specifiche della distribuzione dei media audiovisivi.

La connettività senza fili richiede l'accesso allo spettro nelle bande al di sotto di 1 GHz, che sono le bande migliori per assicurare allo stesso tempo un'ampia copertura e velocità elevate. Con il passaggio a tecnologie televisive digitali che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, la banda degli 800 MHz (790-862 MHz o "dividendo digitale") è stata la prima porzione della banda di trasmissione UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione. Attualmente la banda di trasmissione UHF comprende la gamma di frequenze da 470 a 790 MHz (di seguito "banda UHF") ed è utilizzata per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature audio per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ("apparecchiature PMSE audio"), che sono in sostanza i microfoni senza fili.

La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2012 (WRC-12), ossia la Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) che sottopone a revisione i regolamenti radio vincolanti, ha deciso che a partire dal 2015 la banda dei 700 MHz dovrebbe essere assegnata sia ai servizi di trasmissione che ai servizi mobili nella regione 1 (Europa e Africa).

La Conferenza WRC-15, tenutasi nel novembre 2015, ha portato a termine i negoziati internazionali sui parametri tecnici e regolamentari per l'uso della banda dei 700 MHz per la banda larga senza fili. La situazione di uniformità che caratterizza la banda di frequenza dei 700 MHz in tutte le regioni dell'UIT 1 offre la rara opportunità di realizzare un'armonizzazione quasi globale di questa banda di frequenza ai fini del suo utilizzo da parte della banda larga senza fili. La Conferenza WRC-15 ha mantenuto inoltre l'assegnazione esclusiva della banda di frequenza 470-694 MHz ("banda al di sotto dei 700 MHz") ai servizi di trasmissione nella regione 1.

Nel 2013 la vicepresidente della Commissione Neelie Kroes ha chiesto all'ex commissario Pascal Lamy di presiedere un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti dei settori dei servizi mobili, dei servizi di trasmissione e dei media per giungere a una posizione comune sull'uso futuro della banda UHF. Pascal Lamy, nel rapporto steso in qualità di presidente del gruppo ("rapporto Lamy"), ha raccomandato di ridestinare la banda dei 700 MHz alla banda larga senza fili sostenendo nel contempo il modello audiovisivo europeo mediante garanzie atte ad assicurare alla trasmissione terrestre l'accesso allo spettro della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz.

I partecipanti alla consultazione pubblica sul rapporto Lamy svolta dalla Commissione si sono espressi a favore di un'azione coordinata a livello dell'Unione. Parallelamente, il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) ha adottato un parere 2 , anch'esso a favore di un approccio coordinato dell'Unione alla fornitura di servizi a banda larga senza fili nella banda di frequenza dei 700 MHz. In tale parere si raccomandano condizioni tecniche armonizzate e un termine comune per l'utilizzo effettivo della banda dei 700 MHz e l'utilizzo a lungo termine della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la distribuzione audiovisiva, compresa la sua disponibilità per la televisione digitale terrestre.

La Commissione ha risposto agli esiti del processo di consultazione dei portatori di interesse europei e agli esiti degli accordi internazionali conclusi sotto l'egida dell'UIT sviluppando una strategia dell'Unione per l'utilizzo a lungo termine della banda UHF. Tale strategia promuoverà il mercato unico digitale e garantirà una gestione efficiente dello spettro radio nella banda UHF, riflettendone il valore sociale, culturale ed economico. La strategia per la banda UHF è incentrata su tre assi principali:

condizioni tecniche armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenza dei 700 MHz sulla base del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi;

un termine comune entro il quale rendere disponibile la banda dei 700 MHz per l'utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con le condizioni tecniche armonizzate di cui sopra, e misure di coordinamento a sostegno di tale transizione;

priorità alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, in combinazione con un approccio flessibile alla modalità di utilizzo della banda; tale misura è necessaria per tener conto delle differenze tra gli Stati membri in termini di posizione di mercato del digitale terrestre.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta contribuisce al conseguimento di uno dei principali obiettivi della decisione 2012/243/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP): rendere disponibile per la banda larga senza fili uno spettro di 1200 MHz. La proposta promuove inoltre l'ulteriore sviluppo di servizi di media audiovisivi innovativi, in linea con gli obiettivi del programma RSPP, ed è conforme alla direttiva autorizzazioni 3 e alla direttiva quadro 4 , in particolare agli articoli 9 e 9 bis di quest'ultima.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La misura legislativa si basa sull'articolo 114 del TFUE ed è volta ad assicurare il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà e proporzionalità

Come spiegato anche nella valutazione d'impatto, la soluzione prevista dalla presente proposta di decisione è l'opzione migliore in termini di sussidiarietà e proporzionalità.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi dell'iniziativa non potrebbero essere conseguiti autonomamente dagli Stati membri; allo stesso tempo, la soluzione prescelta consente di tener conto delle circostanze nazionali (sia nella banda dei 700 MHz sia nelle bande al di sotto dei 700 MHz).

L'UE dovrebbe decidere come intende utilizzare la banda di frequenza dei 700 MHz in futuro se desidera evitare approcci nazionali divergenti e limitare le interferenze transfrontaliere. L'assenza di una normativa comune a livello UE per la banda UHF darebbe luogo a una frammentazione nociva nell'uso della banda UHF all'interno dell'Unione, che a sua volta causerebbe interferenze transfrontaliere che potrebbero interessare fino al 13% della popolazione dell'UE.

È necessario pertanto coordinare la designazione e l'autorizzazione della banda dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 e coordinare la designazione della banda al di sotto dei 700 MHz ai fini di un utilizzo flessibile che preservi la fornitura di servizi media audiovisivi a un pubblico di massa, nonché investire in tecnologie più efficienti, indispensabili per liberare la banda dei 700 MHz, attualmente utilizzata dalla televisione digitale terrestre.

È rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto prevedere un utilizzo flessibile della banda al di sotto dei 700 MHz è il modo più efficiente per risolvere il problema e raggiungere gli obiettivi fissati. Liberare l'intera banda al di sotto dei 700 MHz per renderla disponibile alla banda larga senza fili, ad esempio, andrebbe al di là di quanto necessario per soddisfare la domanda di spettro al di sotto di 1 GHz per il traffico senza fili. Allo stesso tempo, un utilizzo flessibile fornisce la certezza normativa per la televisione digitale terrestre nella banda al di sotto dei 700 MHz agli Stati membri che desiderano mantenere la capacità attuale per i servizi DTT. Inoltre, condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro potrebbero essere stabilite d'intesa con esperti tecnici nazionali nell'ambito del comitato dello spettro radio a norma della decisione 676/2002/CE.

Scelta dell'atto giuridico

La strategia UE della Commissione per la banda UHF sarà attuata mediante due strumenti giuridici. Una misura non vincolante come una raccomandazione del Parlamento e del Consiglio non renderebbe obbligatori né il coordinamento a livello dell'Unione né l'azione degli Stati membri. Al regolamento è stata preferita la decisione poiché la misura prevista è intesa a creare obblighi per gli Stati membri, ma non ad avere effetti direttamente applicabili per i soggetti privati negli Stati membri. Una decisione è inoltre più opportuna rispetto a una direttiva poiché il progetto di misura, anziché stabilire un intero corpus di norme generali da recepire nel diritto nazionale, si limita a prevedere un numero ridotto di azioni specifiche che gli Stati membri devono adottare. L'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma RSPP prevede, ad esempio, obblighi e azioni simili per gli Stati membri e in passato sono già state adottate decisioni finalizzate ad imporre agli Stati membri obblighi e azioni di natura analoga, quali le decisioni 128/1999/CE, 626/2008/CE e 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente misura, che si fonda sull'articolo 114 del TFUE, sarà accompagnata da una decisione di esecuzione della Commissione, adottata tramite la procedura di comitato in conformità alla decisione n. 676/2002/CE 5 , volta a designare e rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, nel rispetto di condizioni tecniche armonizzate definite con l'assistenza della CEPT 6 . Tale approccio è stato adottato anche per armonizzare la banda di frequenza degli 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente al programma RSPP e alla decisione 2010/267/UE della Commissione 7 .

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

La presente proposta tiene conto dei seguenti contributi dei portatori di interessi:

(a)il rapporto Lamy 8 , steso dallo stesso Pascal Lamy sulla base del lavoro svolto dal gruppo ad alto livello da lui presieduto;

(b)i contributi emersi dalla consultazione pubblica 9 sul rapporto Lamy;

(c)il rapporto dell'RSPG sull'approccio proposto per il coordinamento dello spettro per la trasmissione in caso di riassegnazione della banda dei 700 MHz 10 ;

(d)il parere dell'RSPG su una strategia a lungo termine sull'utilizzo futuro della banda UHF (470-790 MHz) nell'Unione europea.

Assunzione e uso di perizie

Sono stati condotti due studi indipendenti dedicati per la Commissione, che hanno fornito contributi utili per la presente proposta:

uno studio sull'impatto economico e sociale della ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione europea;

uno studio sulle sfide e sulle opportunità della convergenza tra trasmissione e banda larga e relativo impatto sullo spettro e sull'uso della rete.

Il primo dei due studi analizza i costi delle transizioni, l'impatto della copertura di servizi di banda larga senza fili basata sull'uso della banda di frequenza dei 700 MHz e gli aspetti socioculturali connessi alla riconfigurazione dello spettro utilizzato dalla televisione digitale terrestre nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz.

Il secondo studio fornisce una valutazione completa delle possibilità di convergenza tra televisione digitale terrestre e banda larga senza fili oltre il 2020.

Valutazione d'impatto

Il 27 novembre 2015 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione 11 .

La valutazione d'impatto ha esaminato quattro opzioni d'intervento:

(1)Nessuna azione a livello dell'Unione.

(2)Coordinare la designazione e l'autorizzazione della banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 e riservare la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz alla televisione digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio.

(3)Coordinare la designazione e l'autorizzazione della banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020. Coordinare la designazione della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz ai fini di un uso flessibile della stessa, in funzione della domanda nazionale, garantendo così la continuità della fornitura dei servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa (nel rispetto del principio della neutralità della tecnologia), compresa la distribuzione gratuita, nonché la disponibilità dello spettro per le apparecchiature PMSE audio. Per evitare le interferenze, l'uso dello spettro al di sotto dei 700 MHz dovrebbe essere limitato tecnicamente alla modalità "solo downlink" 12 . Questa opzione prevede inoltre di sviluppare una strategia in materia di spettro per le apparecchiature PMSE audio in risposta alla perdita di spettro per tali apparecchiature nella banda UHF.

(4)Coordinare la designazione e l'autorizzazione dell'intera banda UHF per i servizi a banda larga senza fili entro il 2020.

Per il conseguimento dei suoi obiettivi strategici, la Commissione ha prescelto l'opzione 3, designandola "opzione preferita". L'opzione preferita contribuirà agli obiettivi in termini di spettro e connettività a livello dell'Unione. L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili, insieme allo spettro nelle bande di frequenza degli 800 e dei 900 MHz, potenzierebbe la capacità delle reti mobili. Ciò garantirebbe una copertura universale a velocità di trasmissione elevate, pari ad almeno 30 Mbit/s per utente, in un mercato concorrenziale rappresentativo con 3-4 operatori. Fissare al 2020 il termine comune per la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz è una scelta appropriata, in quanto il 2020 vedrà anche il lancio della tecnologia 5G. L'opzione 3 fornisce inoltre la certezza dell'accesso allo spettro nella banda al di sotto dei 700 MHz a emittenti e fornitori di servizi di media audiovisivi al pubblico, in particolare per la trasmissione digitale terrestre. La flessibilità di utilizzo per lo spettro al di sotto dei 700 MHz rende più semplice l'attenuazione delle interferenze e consente di creare un innovativo "ecosistema" in grado di promuovere gli investimenti e nuovi modelli imprenditoriali.

L'opzione 3 è supportata dalle suddette conclusioni della WRC-15 sia per la banda di frequenza dei 700 MHz sia per quella al di sotto dei 700 MHz. Quest'ultima resta assegnata esclusivamente ai servizi di trasmissione in Europa e in Africa e in molte altre parti del mondo.

Secondo il primo studio sopra citato commissionato dalla Commissione, liberare la banda dei 700 MHz nel 2020 e passare alla tecnologia di trasmissione terrestre della prossima generazione costerebbe da 1,2 a 4,4 miliardi di euro. A sostenere buona parte di questi costi sarebbero gli utenti finali, che si troverebbero a dover aggiornare le apparecchiature di ricezione prima della fine del normale ciclo di rinnovo. Per le apparecchiature PMSE audio, i costi per una transizione nel 2020 ammonterebbero a 200 milioni di euro, calcolati in base all'ipotesi che il 30% degli attuali utenti di tali apparecchiature utilizzi la banda di frequenza dei 700 MHz. Per limitare tali costi tuttavia i paesi dell'UE possono prevedere misure di sostegno pubblico che rispettino il principio della neutralità della tecnologia, purché conformi alle norme in materia di aiuti di Stato 13 . Inoltre, l'adattamento delle reti DTT affinché possano supportare la stessa quantità di contenuti programmati a fronte di una capacità ridotta in termini di spettro dovrebbe avere un costo massimo di circa 890 milioni di euro. Tale importo includerebbe in particolare i costi sostenuti dai titolari di diritti, i cui diritti d'uso dovrebbero essere modificati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Qualora gli Stati membri prevedano misure intese a limitare tali costi, le misure adottate devono rispettare il principio della neutralità della tecnologia e la prassi decisionale della Commissione per gli aiuti di Stato 14 , come pure la giurisprudenza in materia degli organi giurisdizionali dell'UE 15 . In alcuni casi, le misure adottate per compensare la revoca dei diritti, ove tale compensazione non sia superiore ai danni causati dalla revoca, possono essere compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato. Secondo il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), i diritti d'uso sono stati concessi in 14 Stati membri a tempo indeterminato o per un periodo che va oltre il 2020.

Tenendo conto dei risultati delle recenti vendite all'asta dello spettro per le bande di frequenza degli 800 e dei 900 MHz, le entrate complessive derivanti dall'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz nei 28 Stati membri dell'UE entro il 2020 dovrebbero corrispondere, secondo una stima prudente, a circa 11 miliardi di euro, a parità di altre condizioni.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non dovrebbe avere alcuna incidenza specifica sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Conformemente alla strategia per la banda UHF, la presente proposta stabilisce:

le scadenze per la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente a condizioni tecniche armonizzate a livello dell'Unione;

misure intese ad agevolare la transizione relativa all'uso dello spettro nella banda UHF;

misure per l'utilizzo a lungo termine della banda al di sotto dei 700 MHz, per le quali tuttavia è previsto un riesame.

L'articolo 1 fissa due scadenze comuni vincolanti per gli Stati membri entro le quali ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz alla banda larga senza fili:

gli accordi di coordinamento transfrontaliero devono essere completati entro la fine del 2017;

la banda di frequenza dei 700 MHz deve essere resa disponibile, in vista di un suo utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, entro la metà del 2020, conformemente alla decisione di esecuzione della Commissione sulle condizioni tecniche armonizzate per l'uso della banda 16 .

L'articolo 1 dispone inoltre di preservare a livello transfrontaliero l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili dopo la scadenza comune per l'Unione.

L'articolo 2 impone agli Stati membri di rendere commerciabili i diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz. Tale disposizione è in linea con gli obiettivi strategici e conforme alle disposizioni del programma RSPP 17 e della direttiva quadro.

L'articolo 3 impone agli Stati membri di effettuare consultazioni a livello nazionale e di prendere in considerazione l'adozione di misure volte a garantire l'alta qualità del livello di copertura della rispettiva popolazione e del rispettivo territorio nel momento in cui essi concedono i diritti d'uso della banda dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. L'intento è quello di sfruttare i vantaggi socioeconomici offerti dalla banda UHF contribuendo a colmare il divario digitale e permettendo la diffusione generalizzata dell'internet degli oggetti.

L'articolo 4 riguarda l'utilizzo a lungo termine della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Esso impone agli Stati membri di preservare l'uso di questa banda sul lungo termine per la distribuzione di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa (o al grande pubblico). Ciò include la prosecuzione del suo utilizzo per le apparecchiature PMSE audio senza fili, nel rispetto delle priorità nazionali.

Al fine di garantire la coerenza degli obblighi degli Stati membri con gli articoli 9 e 9 bis della direttiva quadro, l'obbligo di preservare l'uso della banda al di sotto dei 700 MHz si applica alla fornitura di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e non al tipo di tecnologia senza fili utilizzato o al tipo di servizio di comunicazione elettronica. Pertanto, quanto disposto dall'articolo 4 fornisce certezza per quanto riguarda l'accesso allo spettro e consente l'ulteriore sviluppo della televisione digitale terrestre quale piattaforma principale per la trasmissione terrestre dei servizi di media audiovisivi al grande pubblico. L'articolo 4 consente inoltre di utilizzare la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz anche per altre tecnologie o servizi di comunicazione elettronica unicamente in modalità solo downlink (ossia dalla rete ai terminali riceventi quali apparecchi televisivi o tablet).

L'articolo 5 impone a ciascuno Stato membro di adottare e comunicare agli altri paesi dell'Unione la rispettiva tabella di marcia per la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz alla banda larga senza fili, nonché il processo di transizione correlato per l'intera banda UHF. Tale disposizione s'ispira alla tabella di marcia per la transizione su cui si sono accordati i portatori di interesse (cfr. allegato 2 del rapporto Lamy). La tabella di marcia definisce l'ambito di applicazione delle misure da considerare nella transizione verso le nuove tecnologie DTT in relazione alla ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz. Lo scopo è limitare l'impatto su cittadini e imprese ricorrendo a un approccio trasparente.

L'articolo 6 prevede che la Commissione proceda entro il 2025, in cooperazione con gli Stati membri, ad un riesame dell'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Al termine di tale riesame, la Commissione dovrà riferire le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio, trasmettendo anche eventuali proposte relative a modifiche normative, che potrebbero, ad esempio, modificare la sostanza o la forma delle misure di salvaguardia o la loro durata. Questa disposizione prevista dalla decisione è in linea con una raccomandazione formulata nel rapporto Lamy. Il riesame, da parte della Commissione, dell'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz dovrebbe tener conto del riesame di tale banda previsto nel corso della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2023 dell'UIT.

2016/0027 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 19 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) istituito dalla decisione n. 243/2012/UE 20 , il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di media audiovisivi innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi, ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE).

(2)Nella sua strategia per il mercato unico digitale 21 , la Commissione sottolinea l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz ("banda dei 700 MHz") per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali e pone l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi.

(3)Lo spettro nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura interna ed esterna universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l'Unione per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso contribuisce allo sviluppo dei settori dei media, creativi e culturali, che dipendono ampiamente da tale spettro per la fornitura di contenuti al grande pubblico tramite servizi senza fili.

(4)Per la regione 1, che comprende l'Unione, i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, hanno assegnato la banda di frequenza dei 700 MHz alla trasmissione e al servizio mobile (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria e la banda di frequenza 470-694 MHz ("banda al di sotto dei 700 MHz") unicamente al servizio di trasmissione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.

(5)A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali e isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, per l'uso in interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l'Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali in materia di obblighi collegati alle licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo del programma RSPP di garantire a tutti i cittadini l'accesso a una velocità della banda larga di almeno 30 Mbit/s entro il 2020. Le misure permetteranno così di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.

(6)La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale (in uplink e downlink), da una parte, e trasmissione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall'altra, è problematica dal punto di vista tecnico. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti del digitale terrestre e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte del loro spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento. Potrebbe essere necessario adottare misure a livello nazionale e dell'Unione per garantire la disponibilità di spettro supplementare, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le applicazioni PMSE audio senza fili.

(7)Nel suo rapporto alla Commissione (il "rapporto Lamy") 22 , Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull'uso futuro della banda di frequenza 470-790 MHz, ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/- due anni). Ciò contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo della prevedibilità normativa a lungo termine per la televisione digitale terrestre, che avrebbe accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025. Il rapporto Lamy raccomanda inoltre la flessibilità a livello nazionale nell'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, che è limitato al solo downlink. Il "solo downlink" è la restrizione che consiste nel limitare tutte le trasmissioni di un sistema senza fili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, alla trasmissione unidirezionale dalle stazioni dell'infrastruttura centrale, ad esempio una torre di trasmissione televisiva o una stazione di base di telefonia mobile, a terminali portatili o mobili quali apparecchi televisivi o telefoni cellulari.

(8)Nel suo parere su una strategia a lungo termine per l'uso futuro della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ("il parere del gruppo RSPG"), il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) raccomanda l'adozione di un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito garantendo nel contempo la disponibilità a lungo termine, fino al 2030, della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura in solo downlink dei servizi di media audiovisivi. Il gruppo RSPG in particolare raccomanda di prevedere una certa flessibilità affinché la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz possa essere utilizzata anche per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in modalità solo downlink.

(9)Poiché alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali, l'Unione dovrebbe agire immediatamente per prevenire la frammentazione del mercato unico. È necessario un approccio coordinato all'uso futuro della banda di frequenza 470-790 MHz, che dovrebbe anche fornire prevedibilità normativa, permettere di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato unico e promuovere una posizione coerente dell'Unione sulla scena internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale.

(10)L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi non appartenenti all'Unione, consentito da accordi internazionali o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, può limitare l'uso della banda da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a questi ultimi di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere quanto prima tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo se del caso l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del programma RSPP. Essi sono tenuti inoltre a notificare alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE 23 e a pubblicare le informazioni a norma dell'articolo 5 della medesima decisione.

(11)L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità, per i titolari dei diritti d'uso dello spettro, di trasferire o affittare i loro diritti in applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE 24 .

(12)Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e, in funzione delle esigenze nazionali relative alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa, potrebbero autorizzare altri utilizzi in modalità solo downlink nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Quando autorizzano l'utilizzo della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz in modalità solo downlink da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale utilizzo non interferisca con l'uso della banda al di sotto dei 700 MHz per la trasmissione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006 25 .

(13)In ogni caso, l'uso dello spettro nella banda di frequenza 470-694 MHz dovrebbe essere oggetto di una nuova valutazione a livello di Unione entro il 2025. Tale valutazione dovrebbe tener conto anche del riesame di detta banda di frequenza programmato durante la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni nel 2023. I cambiamenti relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz dovrebbero tener conto dell'evoluzione tecnologica, del comportamento dei consumatori, dell'importanza di continuare a fornire un servizio televisivo liberamente accessibile 26 e degli obiettivi sociali, economici e culturali di interesse generale. In tale contesto, è necessario condurre studi sulle condizioni tecniche e regolamentari per la coesistenza di utilizzi dello spettro consolidati e nuovi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Tali studi garantirebbero la coerenza degli approcci seguiti dai diversi Stati membri in materia di utilizzo flessibile ed efficiente dello spettro e permetterebbero di adottare misure di armonizzazione tecnica relative ai tipi di utilizzo e alla loro coesistenza nella summenzionata banda. Detti studi e misure possono essere sviluppati in virtù della decisione n. 676/2002/CE.

(14)Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di trasmissione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite le tabelle di marcia, gli Stati membri dovrebbero comunicarle in modo trasparente a tutta l'Unione. Le tabelle di marcia dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, al fine tra l'altro di evitare costi a carico degli utenti finali. Se gli Stati membri intendono mantenere la televisione digitale terrestre, nelle loro tabelle di marcia dovrebbero prestare particolare attenzione a facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di trasmissione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.

(15)La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di utilizzo dello spettro nella banda di frequenza 470-790 MHz dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE 27 , e devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 107 e 108 del TFUE.

(16)Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire una transizione coordinata in materia di utilizzo dello spettro nella banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate fissate dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE. Se necessario al fine di consentire detto utilizzo, gli Stati membri portano a termine la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

(2)Al fine di consentire l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2017 gli Stati membri concludono tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

(3)Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché gli Stati membri facciano tutto il possibile per ridurre al minimo la durata del mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare ogni anno i risultati alla Commissione, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti. Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 694-790 MHz.

Articolo 3

Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'alta qualità del livello di copertura della rispettiva popolazione e del rispettivo territorio ad una velocità di almeno 30 Mbit/s, in ambienti sia interni che esterni, se necessario anche in zone prioritarie nazionali predeterminate, e lungo i principali assi di trasporto terrestri. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità con il diritto dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda 694-790 MHz e si consultano al riguardo.

Articolo 4

(1)Gli Stati membri fanno in modo che la banda di frequenza 470-694 MHz o parti di tale banda siano disponibili per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali di trasmissione. Gli Stati membri fanno in modo che qualsiasi altro utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz sul rispettivo territorio non provochi interferenze dannose con la fornitura terrestre dei servizi di media audiovisivi in uno Stato membro limitrofo.

(2)Se gli Stati membri autorizzano l'uso dello spettro nella banda di frequenza 470-694 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo downlink. Detto utilizzo non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali e dal diritto dell'Unione.

Articolo 5

Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri adottano e rendono pubblici il piano e il calendario da essi stabiliti a livello nazionale ("tabella di marcia nazionale") ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 1 e 4 della presente decisione.

Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza 694-790 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nella rispettiva tabella di marcia nazionale, ove opportuno, informazioni sulle misure volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sugli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

Articolo 6

Entro il 1°gennaio 2025, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione e riferisce al Consiglio e al Parlamento in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, tenendo conto degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici che condizionano l'uso della banda conformemente agli articoli 1 e 4. La relazione valuta l'eventuale necessità di modificare l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, o di parte di essa, nell'Unione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) La banda dei 700 MHz nella regione 3 e la banda 698-790 MHz nella regione 2 erano state assegnate ai servizi mobili su base co-primaria prima del 2012.
(2) Link al documento RSPG15-595 final: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf .
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(4) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(5) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(6) Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni.
(7) Decisione della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95).
(8) Link: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band .
(9) Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationLamyReport2014 .
(10) Link al documento RSPG13-524 rev1: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/RSPG13-524 %20rev1 %20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf .
(11) Link: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm#cnect
(12) Trasmissione unicamente dall'infrastruttura di rete ai terminali riceventi quali apparecchi televisivi o tablet.
(13) Diverse decisioni della Commissione autorizzano gli aiuti di Stato al fine di limitare l'impatto sui consumatori e sugli utenti delle apparecchiature PMSE. Cfr., tra l'altro, N622/03 Digitalisierungsfonds — Austria (GU C 228 del 17.9.2005); C25/04 Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo — Germania (GU L 200 del 22.7.2006); C24/04 Televisione digitale terrestre in Svezia (GU L 112 del 30.4.2007); C52/05 Decoder digitali in Italia (GU L 147 dell'8.6.2007); N270/06 Sussidi ai decoder digitali — Italia (GU C 80 del 13.4.2007); N107/07 Sussidio per l'acquisto di iDTV — Italia (GU C 246 del 20.10.2007); C34/06 Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella Renania settentrionale-Vestfalia (GU L 236 del 3.9.2008); SA.28685 Captación de Televisión Digital en Cantabria — Spagna (GU C 119 del 24.4.2012); N671b/2009 — Passaggio al digitale in Slovacchia (GU C 39 dell'8.2.2011).
(14) Aiuto di Stato C25/2004, DVB-T Berlino Brandeburgo; Aiuto di Stato C52/2005, decoder digitali; decisione della Commissione pianificata per gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.32619 notificato dal Regno di Spagna per il risarcimento dei danni causati dalla liberazione del dividendo digitale.
(15) Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-222/04 del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, punto 131; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-126/01 del 20 novembre 2003, GEMO SA, punto 28; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-53/00 del 22 novembre 2001, Ferring SA, punto 19 e seguenti; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-143/99 dell'8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, punto 38; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-310/99, Italia/Commissione, punto 251; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa T-109/01 del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost BV/Commissione, punto 54; sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-251/97 del 5 ottobre 1999, Francia/Commissione, punto 40. Sentenza del Tribunale nella causa T-177/07 del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-403/10 P del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione. Sentenza del Tribunale nella causa T-21/06 del 6 ottobre 2009, Germania/Commissione - DVB-T Berlino/Brandeburgo, sentenza del Tribunale nelle cause T-461/13 Spagna/Commissione, T-462/13 Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, T-463/13 e T-464/13  Galicia/Commissione e Retegal/Commissione, T-465/13  Catalogna e CTTI/Commissione, T-487/13  Navarra/Commissione e infine T-541/13  Abertis Telecom e Retevisión/Commissione.
(16) Queste scadenze sono in linea con il rapporto dell'RSPG, con il parere dell'RSPG e con il rapporto Lamy.
(17) Cfr. l'articolo 6, paragrafo 8.
(18) GU C , , pag. .
(19) GU C , , pag. .
(20) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(21) Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm .
(22) Rapporto di Pascal Lamy, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band .
(23) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(24) Direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(25) Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006 per la programmazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre in alcune parti delle regioni 1 e 3 nelle bande di frequenza 174-230 MHz e 470-862 MHz (RRC-06), Ginevra.
(26) Ai sensi della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di media audiovisivi).
(27) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).