Bruxelles, 4.8.2016

JOIN(2016) 37 final

2016/0241(NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare singoli accordi quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, le Filippine, la Malaysia e il Brunei. I negoziati con la Malaysia sono iniziati nel febbraio 2011 a seguito di un accordo sul loro avvio raggiunto nell'ottobre 2010 tra il presidente della Commissione Barroso e il primo ministro Najib Razak. I negoziati si sono conclusi al termine dell'11º ciclo negoziale, il 12 dicembre 2015. L'APC è stato siglato dalle Parti il 6 aprile 2016 a Putrajaya.

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione hanno preso parte al processo di negoziazione. Gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione in occasione delle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente durante i negoziati.

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive del Consiglio per il negoziato dell'accordo siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la firma e la conclusione. La presente proposta congiunta riguarda lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'accordo.

2.    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1    Scopo e contenuto dell'accordo

L'ACP è il primo accordo bilaterale mai concluso tra l'UE e la Malaysia e sostituisce il quadro giuridico attuale costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

L'APC contiene impegni giuridicamente vincolanti e di fondamentale importanza per la politica estera dell'UE, tra cui disposizioni sui diritti umani, sulla non proliferazione, sulla lotta al terrorismo, sulla Corte penale internazionale, sulla migrazione e sulla fiscalità.

L'APC amplia notevolmente la portata dell'impegno reciproco a livello economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni. L'accordo rafforza la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Inoltre prevede disposizioni finalizzate a tutelare gli interessi finanziari dell'UE. L'APC comprende anche un'importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione degli attuali negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS).

Dal punto di vista politico, l'APC con la Malaysia costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'UE nel sud-est asiatico, sulla base di valori universali condivisi come la democrazia e i diritti umani. L'accordo spiana la via a una più intensa cooperazione politica, regionale e mondiale tra due partner con un approccio simile. L'attuazione dell'APC comporterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'UE,

L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di seguire l'andamento delle relazioni bilaterali tra le Parti. L'accordo comprende una clausola di non esecuzione che prevede la possibilità di sospendere l'applicazione dell'accordo in caso di violazione degli elementi essenziali.

2.2    Base giuridica della decisione proposta

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che si compone di vari elementi, tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili l'una con l'altra (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU:C:2012:525, punto 46).

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio all'altro.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, ECLI: UE: C: 2014:1903).

2.3    Necessità della decisione proposta

L'articolo 216 del TFUE prevede che l'Unione possa concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come l'APC, in particolare all'articolo 37 del TUE, all'articolo 207 del TFUE e all'articolo 209 del TFUE. Inoltre, la conclusione dell'APC è necessaria per raggiungere, nel quadro delle politiche dell'Unione, gli obiettivi fissati dai trattati, tra cui il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione.

2016/0241 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Nel novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Malaysia relativi a un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia ("l'accordo").

(2)I negoziati sull'accordo si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Putrajaya, in Malaysia, il 6 aprile 2016.

(3)Scopo dell'accordo è rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori del medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente


Bruxelles, 4.8.2016

JOIN(2016) 37 final

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di
decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro di partenariato
e cooperazione tra l'Unione europea e il governo della Malaysia


ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

L'UNIONE EUROPEA 1 , in appresso denominata "l'Unione" o "l'UE",

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, in appresso denominata "Malaysia",

dall'altra,

in appresso denominati singolarmente "la Parte" e collettivamente "le Parti",

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

ATTRIBUENDO particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui sono firmatarie;

RICONOSCENDO il valore della tolleranza, dell'accettazione e del rispetto reciproco in una comunità internazionale variegata e multiforme, e riconoscendo l'importanza della moderazione;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti;

RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;

DESIDERANDO intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e la promozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("agenda 2030"), adottata dalla risoluzione 70/1 (2015) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("ONU") "Trasformare il nostro mondo: agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile" in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015;

INDIVIDUANDO nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373 (2001);

ESPRIMENDO il loro impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;

RICONOSCENDO che tutte le misure adottate per combattere il terrorismo devono essere conformi con gli obblighi assunti dalle Parti in virtù del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e considerando che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali;

CONCORDANDO sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM") e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e desiderando intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo;

RICONOSCENDO che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale e riconoscendo la necessità di cooperare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse;

ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, comprese la tutela ambientale e una cooperazione concreta per affrontare il cambiamento climatico;

ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;

SOTTOLINEANDO l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di migrazione;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Malaysia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al TFUE. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che possono essere adottate a norma del suddetto titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamento della cooperazione

1.    Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2.    Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3.    Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, in particolare per rafforzare un partenariato mondiale per lo sviluppo rinnovato nell'agenda 2030.

4.    Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo in tutti i suoi aspetti.

5.    L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

6.    Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo sarà attuata mediante le loro disposizioni legislative, normative e regolamentari e le loro politiche.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

L'obiettivo del presente accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni.

TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 3

Cooperazione nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali

1.    Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, il dialogo UE-ASEAN, il forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC").

2.    Le Parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di formazioni, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni in materia concordate tra le Parti.

Articolo 4

Cooperazione regionale e bilaterale

Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Malaysia, le Parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza con le altre attività.



TITOLO III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULLA PACE, LA SICUREZZA E LA STABILITÀ

Articolo 5

Lotta al terrorismo

Le Parti ribadiscono l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario, tenendo conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2006), nel testo riveduto dalle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/272 (2008) e 64/297 (2010). In tale contesto, le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo, in particolare:

a)    nel quadro dell'attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001) e 1822 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle altre risoluzioni pertinenti dell'ONU, e della ratifica e attuazione di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;

b)    scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)    scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze su come prevenire il fenomeno;

d)    collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e nell'opportuno quadro normativo, e adoperandosi per arrivare quanto prima alla conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU e degli altri strumenti internazionali applicabili;

e)    promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;

f)    attuando e intensificando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito del dialogo UE-ASEAN e dell'ASEM;

g)    condividendo le migliori pratiche relativamente alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo.



Articolo 6

Crimini gravi motivo di allarme per la comunità internazionale

1.    Le Parti riaffermano che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformità con le rispettive disposizioni legislative e con gli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonché i tribunali penali internazionali.

2.    Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali.

3.    Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformità con le rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili.

4.    Le Parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'universalità dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Articolo 7

Armi di distruzione di massa

1.    Le Parti ribadiscono l'obiettivo di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono di cooperare e di contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite. Questa disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.

2.    Le Parti convengono inoltre di cooperare e contribuire al rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione e disarmo:

a)    adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire a e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di armi di distruzione di massa, e promuovere l'adesione universale ad essi;

b)    attuando e sviluppando maggiormente un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;

c)    promuovendo l'adozione universale e la piena attuazione dei trattati multilaterali applicabili.

3.    Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.

4.    Le Parti concordano di tenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi tali impegni. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 8

Armi convenzionali

1.    Le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale nonché per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.

2.    Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'accumulazione eccessiva, le carenze nella gestione, le misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata di tali armi continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

3.    Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

4.    Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale nell'intento di assicurare il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. Le Parti convengono di garantire il coordinamento dei loro sforzi per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, e di prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Le Parti decidono inoltre di includere le questioni relative alle armi convenzionali nel quadro del loro dialogo politico periodico.



Articolo 9

Moderazione

1.    Le Parti convengono di cooperare al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco.

2.    Le Parti concordano, se del caso, di promuovere il valore della moderazione nei consessi regionali e internazionali.

3.    Le Parti convengono di collaborare per promuovere la moderazione, anche agevolando e sostenendo le pertinenti attività, nonché lo scambio di buone pratiche, informazioni ed esperienze.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E INVESTIMENTI

Articolo 10

Principi generali

1.    Le Parti avviano un dialogo in materia di scambi e di questioni legate agli investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra di esse.

2.    A tal fine le Parti cooperano nel settore commerciale e degli investimenti, impegnandosi, tra l'altro, per concludere un accordo di libero scambio tra di esse. Detto accordo costituisce un accordo specifico ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

3.    Le Parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando, tra l'altro, i settori di cui agli articoli da 11 a 17.

Articolo 11

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1.    Le Parti collaborano nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori.

2.    Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.

3.    Le Parti convengono di avviare una cooperazione tesa allo sviluppo di capacità nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo di capacità è adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato con l'obiettivo di aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra.

Articolo 12

Ostacoli tecnici agli scambi

Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 13

Dogane

Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità, le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di:

a)    semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali;

b)    istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca;

c)    assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali;

d)    sviluppare la cooperazione doganale;

e)    ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi.

Articolo 14

Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo coerente inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Articolo 15

Politica della concorrenza

1.    Le Parti promuovono, e possono cooperare per garantire, l'applicazione efficace delle regole di concorrenza, prendendo in considerazione la nozione di trasparenza e correttezza procedurale per garantire la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati reciproci.

2.    Le Parti intraprenderanno attività di cooperazione tecnica relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.

Articolo 16

Servizi

Le Parti avviano un dialogo coerente finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Articolo 17

Diritti di proprietà intellettuale

1.    Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire un'adeguata, equilibrata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi.

2.    Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:

a)    la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

b)    l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprietà intellettuale;

c)    la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le misure frontaliere.

3.    Le Parti collaborano nei settori della proprietà intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprietà intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 18

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1.    Le Parti attribuiscono particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto.

   

2.    Le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura.

   

3.    La cooperazione giuridica fra le Parti comprende anche lo scambio di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

Articolo 19

Protezione dei dati personali

Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e alla condivisione delle conoscenze al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei dati personali, basato sulle norme internazionali applicabili, comprese quelle dell'UE, del Consiglio d'Europa e di altri strumenti giuridici internazionali.

Articolo 20

Migrazione

1.    Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione nella gestione dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti possono stabilire, come opportuno, il dialogo su tutte le questioni attinenti alla migrazione di reciproco interesse, tenendo conto della valutazione delle esigenze specifiche di cui al paragrafo 2. Ciascuna Parte può, ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. La cooperazione in materia di migrazione può includere, tra l'altro, il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica, secondo quanto convenuto dalle Parti.

2.    La cooperazione tra le Parti sarà basata sulle esigenze e realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e si concentrerà sui seguenti aspetti:

a)    le cause di fondo della migrazione;

b)    lo scambio di opinioni sulle pratiche e le norme pertinenti per fornire protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno;

c)    l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione irregolare, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime della tratta;

d)    il rimpatrio, in adeguate condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

e)    le questioni ritenute di reciproco interesse relative ai visti e alla sicurezza dei documenti di viaggio;

f)    le questioni ritenute di reciproco interesse relative alla gestione delle frontiere.

3.    Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre quanto segue:

a)    la Malaysia riammetterà, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'UE, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità oltre a quelle di cui al paragrafo 4;

b)    ogni Stato membro dell'UE riammetterà, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Malaysia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità oltre a quelle di cui al paragrafo 4.

4.    Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri dell'UE e la Malaysia forniscono senza indugio ai rispettivi cittadini adeguati documenti di viaggio a tale scopo. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento d'identità o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della Malaysia o dello Stato membro dell'UE interessato dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. Il presente articolo non pregiudica le rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle Parti relative alla determinazione della cittadinanza.

5.    Se una delle Parti lo ritiene necessario, le Parti negoziano un accordo tra l'UE e la Malaysia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte.

Articolo 21

Protezione consolare

La Malaysia concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'UE rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'UE che non disponga di una rappresentanza permanente in Malaysia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

Articolo 22

Droghe illecite

1.    Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle responsabili della sanità, della giustizia, degli affari interni e delle dogane, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative dell'abuso di droghe per le persone e la società nel suo insieme e per prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici.

2.    Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati dalle Parti, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, della dichiarazione politica e della dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 giugno 1998, e della dichiarazione politica e relativo piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e equilibrata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.

3.    Le Parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 23

Criminalità organizzata e corruzione

Le Parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende attuare gli strumenti internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Articolo 24

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.    Le Parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare per la prevenzione e la repressione dell'uso dei loro sistemi finanziari, compresi gli enti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate, per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminali gravi.

2.    Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal paragrafo 1 consentirà scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari e delle norme internazionali in vigore per prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come quelle adottate dalla task force "Azione finanziaria".

3.    La cooperazione sarà estesa anche sotto forma di creazione di capacità finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compreso lo scambio di buone prassi, di competenze e di formazione, secondo quanto convenuto dalle Parti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 25

Diritti umani

1.    Le Parti convengono di collaborare in settori da concordare reciprocamente per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.

2.    La cooperazione comprende, tra l'altro:

a)    lo scambio di migliori pratiche per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni internazionali, l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a livello nazionale, il ruolo e il funzionamento delle istituzioni nazionali delle Parti competenti in materia di diritti dell'uomo;

b)    l'educazione in materia di diritti umani;

c)    l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;

d)    la cooperazione con i pertinenti organi dell'ONU incaricati dei diritti umani.

Articolo 26

Servizi finanziari

1.    Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici.

2.    Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.

Articolo 27

Dialogo in materia di politica economica

Le Parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e la condivisione di esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

Articolo 28

Buona governance in materia fiscale

1.    Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale. Esse riconoscono l'importanza e si impegnano ad attuare, conformemente alle norme internazionali, i principi di buona governance in materia fiscale, ossia la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche.

2.    Le Parti convengono inoltre di collaborare al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità in materia di buona governance in materia fiscale, per rafforzare le competenze e le conoscenze secondo quanto reciprocamente concordato.

Articolo 29

Politica industriale, piccole e medie imprese

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI):

a)    attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;

b)    promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;

c)    fornendo informazioni, stimolando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le piccole e micro imprese;

d)    agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati delle Parti;

e)    promuovendo la responsabilità sociale delle imprese, nonché una produzione e un consumo sostenibili, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;

f)    attraverso progetti comuni di ricerca e innovazione in settori industriali selezionati di comune accordo.

Articolo 30

Turismo

1.    Le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

2.    Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e armonizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

Articolo 31

Società dell'informazione

1.    Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si adoperano per scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.

2.    La cooperazione in questo settore potrà essere incentrata, fra l'altro, sui seguenti aspetti:

a)    partecipazione al dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;

b)    scambio di informazioni concernenti l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle Parti;

c)     condivisione di informazioni in materia di standardizzazione, valutazione della conformità e diffusione delle informazioni sulle TIC;

d)    promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e)    cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e condivisione delle migliori pratiche nella gestione dello spettro;

f)    aspetti di sicurezza delle TIC e lotta contro la cibercriminalità.

Articolo 32

Cibersicurezza

1.    Le Parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformità con la loro legislazione e con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

2.    Le Parti promuovono lo scambio di informazioni in materia di cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, iniziative di sensibilizzazione, utilizzo delle norme e ricerca e sviluppo.

Articolo 33

Audiovisivi e media

Le Parti valutano le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e dei media. Le Parti convengono di tenere un dialogo regolare in questi settori.

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCIENZA, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Articolo 34

Scienza, tecnologia e innovazione

1.    Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in ambiti di interesse e vantaggio reciproci conformemente alle rispettive leggi, norme, regolamentazioni e politiche.

2.    I settori di cooperazione possono comprendere la biotecnologia, le TIC, la sicurezza informatica, le tecnologie industriali e dei materiali, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali, le scienze marine e le energie rinnovabili.

3.    La cooperazione può comprendere:

a)    lo scambio di informazioni in materia di politiche e programmi riguardanti le scienze, la tecnologia e l'innovazione;

b)    la promozione di partenariati di ricerca strategici tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali di entrambe;

c)    la promozione della formazione e degli scambi di ricercatori.

4.    Tali attività di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale.

5.    Nell'ambito di tali attività di cooperazione, le Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi.

6.    Le Parti convengono di promuovere la conoscenza dei rispettivi programmi, la cooperazione su scienza, tecnologia e innovazione e le opportunità offerte da tali programmi.

Articolo 35

Tecnologie verdi

1.    Le Parti concordano di cooperare nel settore delle tecnologie verdi al fine di:

a)    facilitare l'integrazione delle tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia, l'edilizia, la gestione delle acque e dei rifiuti e i trasporti;

b)    promuovere il rafforzamento delle capacità nel settore delle tecnologie verdi, che può includere la cooperazione sugli strumenti di regolamentazione e di mercato, quali il finanziamento delle tecnologie verdi, gli appalti pubblici "verdi" e i marchi di qualità ecologica, secondo quanto stabilito di comune accordo;

c)    promuovere l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di tecnologie verdi e l'ampio uso di queste tecnologie;

d)    promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi ambientali.

2.    La cooperazione può assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e workshop.

Articolo 36

Energia

1.    Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

a)    diversificare l'approvvigionamento energetico, i canali e le fonti di energia per rafforzare la sicurezza energetica, sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti, la biomassa e il biogas, l'energia eolica e solare, nonché la produzione di energia idroelettrica, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo di adeguati quadri politici e delle rotte di trasporto e distribuzione;

b)    promuovere l'efficienza energetica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso finale;

c)    incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;

d)    rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni energetiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»);

e)    potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore.

2.    A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e, se del caso, la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, anche mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 39 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Tali attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

Articolo 37

Trasporti

1.    Le Parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarderà tutti i modi di trasporto e la relativa connettività e comprenderà l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunità commerciali e di investimento.

2.    Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:

a)    lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attività imprenditoriale;

b)    la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;

c)    la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

d)    i progetti di reciproco interesse;

e)    la cooperazione nelle sedi internazionali.

3.    Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:

a)    il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonché le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;

b)    lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e le rapine a mano armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;

c)    la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare.

4.    Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilità di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.

Articolo 38

Istruzione e cultura

1.    Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attività delle loro istituzioni culturali.

2.    Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali, compresi gli scambi interpersonali, e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità. A tale riguardo le Parti convengono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.

3.    Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. Le Parti si impegnano a promuovere e rispettare i principi della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.

4.    Le Parti promuovono inoltre azioni e l'attuazione dei programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilità e la formazione dei ricercatori, compreso il programma Erasmus+ e le azioni Marie Skłodowska-Curie dell'UE, che mirano, tra l'altro, a sostenere la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo di collegamenti tra istituti di istruzione superiore, incoraggiare la mobilità di studenti, personale accademico, ricercatori ed esperti, promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze, contribuire allo sviluppo delle capacità e della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Le azioni di cooperazione istituzionale potrebbero coinvolgere anche organismi come l'Istituto AsiaEuropa.

Articolo 39

Ambiente e risorse naturali

1.    Rammentando i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 (Rio + 20) e tenendo presente l'Agenda 2030, le Parti convengono di cooperare per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione tengono conto dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.

2.    Le Parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future, in particolare in conformità della convenzione sulla diversità biologica e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Esse si impegnano ad attuare le decisioni adottate nell'ambito di tali convenzioni, anche attraverso strategie e piani d'azione.

3.    Le Parti si adoperano per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche nell'ambito di programmi regionali, scambi di buone pratiche, dialoghi politici e normativi e di conferenze e seminari, in particolare al fine di:

a)    promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento di tutte le comunità locali per la tutela ambientale e gli sforzi intesi allo sviluppo sostenibile;

b)    affrontare le sfide del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sugli ecosistemi e sulle risorse naturali;

c)    incentivare lo sviluppo di capacità relative alla partecipazione e all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali applicabili che sono per esse vincolanti;

d)    intensificare la cooperazione per tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;

e)    conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat e la loro diversità genetica, migliorare la cooperazione in materia di specie esotiche invasive di rilevanza per le Parti e ripristinare gli ecosistemi degradati;

f)    contrastare il commercio illegale di specie selvatiche e attuare misure efficaci contro di esso;

g)    prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti pericolosi, di altri rifiuti e delle sostanze che riducono lo strato di ozono;

h)    migliorare la protezione e la conservazione dell'ambiente costiero e marino e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse marine;

i)    migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;

j)    promuovere la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre;

k)    promuovere la designazione delle aree protette e la protezione degli ecosistemi e delle aree naturali, nonché l'efficace gestione dei parchi nazionali, con la dovuta considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;

l)    promuovere un'efficace cooperazione nel quadro del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

m)    incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione.

4.    Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questi settori secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

5.    Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito dell'UNFCCC.

Articolo 40

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e di promuovere la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti:

a)    la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;

b)    le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;

c)    le politiche relative al benessere degli animali;

d)    la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacità e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;

e)    la politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;

f)    lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;

g)    la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;

h)    lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura e l'allevamento;

i)    la formazione nei settori dell'agricoltura, veterinario e della pesca, compresa l'acquacoltura;

j)    il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine di alto mare;

k)    la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio ad esse associato.

Articolo 41

Salute

1.    Le Parti convengono di collaborare nel settore della salute al fine di migliorare le condizioni sanitarie riguardanti, tra l'altro, la medicina preventiva, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute come le malattie non trasmissibili, nonché gli accordi sanitari internazionali. 

2.    La cooperazione si svolge principalmente mediante:

a)    scambio di informazioni e collaborazione intesi a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili con potenziale pandemico;

b)    scambi, borse di studio e programmi di formazione;

c)    la promozione di una piena e tempestiva attuazione degli accordi sanitari internazionali, come il regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità ("OMS") e la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo.

Articolo 42

Occupazione e affari sociali

1.    Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2.    Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere un processo di globalizzazione che comporti vantaggi per tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU (2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006 e tenuto conto della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.

3.    Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e realizzare i principi delle norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, menzionate in particolare nella dichiarazione dell'ILO del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro, e ad attuare le convenzioni ILO applicabili che sono per esse vincolanti. Le Parti cooperano e si scambiano informazioni sui temi dell'occupazione e del lavoro, secondo quanto convenuto tra di esse.

4.    Tra le forme di cooperazione possono figurare, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UEASEAN e ILO.

Articolo 43

Statistiche

Le Parti convengono di promuovere, in aggiunta alle attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, e conformemente alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle politiche rispettive, lo sviluppo della capacità statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti i conti nazionali, gli investimenti diretti esteri, gli scambi di beni e di servizi e, più in generale, settori definiti di comune accordo contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

Articolo 44

Società civile

Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle organizzazioni della società civile e delle istituzioni accademiche a sostegno della cooperazione nell'ambito del presente accordo e convengono di promuovere, per quanto possibile, un dialogo con esse e la loro significativa partecipazione negli ambiti pertinenti della cooperazione, conformemente alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle politiche delle Parti.

Articolo 45

Pubblica amministrazione

Le Parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione in tale settore può comprendere scambi di opinioni sulle migliori pratiche in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacità istituzionale e trasparenza.

Articolo 46

Gestione delle catastrofi

1.    Le Parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo le conseguenze delle catastrofi naturali e di origine umana. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel raggiungimento di tali obiettivi.

2.    La cooperazione può assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

a)    condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;

b)    rafforzamento delle capacità;

c)    scambio di informazioni;

d)    sensibilizzazione dei cittadini e educazione generale.

3.    La cooperazione di cui al paragrafo 2 può includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamità e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.



TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 47

Risorse disponibili per la cooperazione

Per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari per attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative. Queste attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, lo sviluppo delle capacità e le iniziative di cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

Articolo 48

Assistenza finanziaria e interessi

1.    Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari.

2.    Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.

Articolo 49

Diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione

I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Ciò lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in accordi di cooperazione esistenti e futuri.



TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 50

Comitato misto

1.    Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti con un grado sufficientemente alto e incaricato di:

a)    garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b)    stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c)    formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;

d)    risolvere, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 53;

e)    esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 53;

f)    controllare l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2.    Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Malaysia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

3.    Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

4.    Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Diffusione delle informazioni

1.    Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come l'obbligo per una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

2.    Le Parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, in linea con l'interesse pubblico relativo all'accesso alle informazioni e in conformità delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.

Articolo 52

Altri accordi

1.    Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di paesi terzi.

2.    Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel campo di applicazione del presente accordo. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Articolo 53

Adempimento degli obblighi

1.    Qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo sarà composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati in seno al comitato misto, senza rivolgersi ad un terzo o a un tribunale internazionale.

2.    Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo glielo comunica. Le Parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione. Tali consultazioni si svolgono sotto l'egida del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte notificante può prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intende qualsiasi misura raccomandata dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

3.    Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra Parte e indica le misure appropriate che intende adottare. La Parte notificante informa il comitato misto della necessità di tenere consultazioni urgenti in materia. Qualora il comitato misto non riesca a giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica, la Parte notificante può prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intendono le misure raccomandate dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

4.    Tutte le misure appropriate adottate sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e non pregiudicano il proseguimento di altri obblighi derivanti dal presente accordo non interessati dalla situazione. Nella scelta delle misure appropriate vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 54

Agevolazione

Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le Parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione agevolazioni nell'espletamento delle loro funzioni, in conformità alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.

Articolo 55

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni precisate in tali trattati, e, dall'altro, al territorio della Malaysia.

Articolo 56

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione europea, da un lato, e il governo della Malaysia, dall'altro.



Articolo 57

Futuri sviluppi e modifiche

1.    Ciascuna delle Parti può presentare per iscritto eventuali proposte per ampliare il campo di applicazione della cooperazione o per modificare una qualsiasi disposizione del presente accordo.

2.    Gli eventuali suggerimenti per l'ampliamento del campo di applicazione della cooperazione tengono conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione e l'attuazione del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

3.    Qualsiasi ampliamento dell'ambito della cooperazione o modifica del presente accordo avviene mediante reciproco consenso scritto, attraverso accordi o protocolli complementari o strumenti adeguati concordati dalle Parti.

4.    Tali accordi o protocolli complementari o tali strumenti adeguati entrano in vigore a una data da convenire tra le Parti e costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 58

Entrata in vigore e durata

1.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.

2.    Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni e viene automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi.

3.    Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

Articolo 59

Notifiche

Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 58 sono inviate rispettivamente al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Malaysia.



Articolo 60

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e malese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le Parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.

Fatto a ………………… [luogo] il …………………………….. [mese] duemila ………

PER L'UNIONE EUROPEA

PER IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

(1) La natura giuridica definitiva dell'accordo (mista o solo UE) sarà stabilita prima della firma.