COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.2.2016
JOIN(2016) 4 final
ALLEGATO
ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra
della proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venuezela), dall'altra
ALLEGATO
ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte,
e
LA COMUNITÀ ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI,
LA REPUBBLICA DI BOLIVIA,
LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,
LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR,
LA REPUBBLICA DEL PERÙ,
LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA,
dall'altra,
TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e del desiderio di consolidarne le relazioni reciproche sulla base degli attuali meccanismi che le disciplinano;
CONSIDERANDO che il presente nuovo accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe comportare un miglioramento, in termini di qualità, della profondità e della portata delle relazioni tra l'Unione europea e la Comunità andina, ivi compresi nuovi ambiti che presentano un interesse per entrambe le Parti;
RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, delineati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del diritto umanitario internazionale;
RICHIAMANDO l'impegno a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo;
CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini connessi, condotta sulla base dei principi di condivisione della responsabilità, della completezza, dell'equilibrio e del multilateralismo;
SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per conseguire i seguenti obiettivi: riduzione della povertà, giustizia e coesione sociale, sviluppo equo e sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilità alle calamità naturali, conservazione e tutela dell'ambiente e della biodiversità, promozione del rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e del buon governo e progressiva integrazione dei paesi andini nell'economia mondiale;
EVIDENZIANDO l'importanza annessa dalle Parti al consolidamento del dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune e agli strumenti di dialogo, come risulta dalla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunità andina firmata a Roma il 30 giugno 1996;
EVIDENZIANDO la necessità di potenziare il programma di cooperazione disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione firmato nel 1993 tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, ossia la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela (in appresso "accordo quadro di cooperazione del 1993");
RICONOSCENDO la necessità di approfondire il processo di integrazione regionale, di liberalizzazione degli scambi e di riforma economica della Comunità andina, nonché di intensificare l'impegno a favore della prevenzione dei conflitti allo scopo di creare una zona di pace andina, conformemente all'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna);
CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile organizzata e il settore privato, conformemente ai principi stabiliti nel Consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel relativo piano d'attuazione;
CONVINTI della necessità di instaurare una cooperazione in materia di migrazione, asilo e rifugiati;
SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali;
CONSAPEVOLI della necessità di consolidare le relazioni tra l'Unione europea e la Comunità andina allo scopo di potenziare i meccanismi su cui poggiano dette relazioni e di affrontare le nuove dinamiche delle relazioni internazionali in un contesto di globalizzazione e interdipendenza;
TENENDO CONTO del partenariato strategico posto in essere tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nell'ambito del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002 e
RIBADENDO in tale contesto la necessità di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per il rafforzamento di relazioni tra l'Unione europea e la Comunità andina fondate su basi solide e reciprocamente vantaggiose,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
TITOLO I
OBIETTIVI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 1
Principi
1.Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché il principio dello Stato di diritto, sono alla base delle politiche interne ed internazionali di entrambe le Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2.Le Parti confermano il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
3.Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.
Articolo 2
Obiettivi e ambito di applicazione
1.Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare e approfondire le loro relazioni in tutti gli ambiti previsti dal presente accordo sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.
2.Le Parti ribadiscono l'obiettivo comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha.
3.L'attuazione dell'accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni attraverso la promozione della stabilità politica e sociale, l'approfondimento del processo di integrazione regionale e la riduzione della povertà nel quadro dello sviluppo sostenibile della Comunità andina.
4.Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione.
5.Le Parti si impegnano a valutare periodicamente i progressi registrati, tenendo conto dei progressi compiuti prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO
Articolo 3
Obiettivi
1.Le Parti convengono di consolidare il dialogo politico regolare sulla base dei principi enunciati nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e nella dichiarazione di Roma del 1996.
2.Le Parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti gli ambiti di reciproco interesse e qualsiasi altra questione internazionale. Il dialogo crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo sviluppo e la stabilità della regione, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, i diritti umani, le modalità di potenziamento della governance democratica, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo sostenibile, la migrazione illegale, la lotta al terrorismo e il problema mondiale delle droghe illecite, compresi i precursori chimici, il riciclaggio di capitali e il traffico di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Esso costituisce inoltre la base per avviare iniziative e sostiene gli interventi volti alla realizzazione di iniziative, anche nel campo della cooperazione, e di azioni in tutta la regione dell'America latina.
3.Le Parti concordano che il dialogo politico consente un ampio scambio di informazioni e costituisce la sede per l'elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.
Articolo 4
Meccanismi
Le Parti convengono che il dialogo politico viene condotto:
(a)se del caso, e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo;
(b)a livello ministeriale;
(c)a livello di alti funzionari;
(d)a livello operativo
e sfrutta al massimo i canali diplomatici.
Articolo 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
Le Parti collaborano, nella misura del possibile, nell'ambito della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle opportune sedi internazionali.
TITOLO III
COOPERAZIONE
Articolo 6
Obiettivi
1.Le Parti convengono di intensificare la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 e di estenderla ad altri settori. Tale cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
a)rafforzamento della pace e della sicurezza;
b)promozione della stabilità politica e sociale attraverso il rafforzamento della governance democratica e il rispetto dei diritti umani;
c)approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi della regione andina onde contribuire al loro sviluppo sociale, politico ed economico, compreso lo sviluppo delle capacità produttive e il potenziamento delle capacità di esportazione;
d)riduzione della povertà, aumento della coesione sociale e regionale e promozione di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.
2.Le Parti convengono che la cooperazione tiene conto altresì degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, ivi compresi le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene, le misure di prevenzione e di reazione alle calamità naturali, la conservazione e la tutela dell'ambiente, la biodiversità e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale viene considerata una tematica trasversale e, a tale riguardo, le azioni di cooperazione a livello nazionale dovrebbero essere compatibili con il processo di integrazione regionale.
3.Le Parti convengono di incoraggiare le misure volte a favorire l'integrazione regionale nella regione andina e a consolidare le relazioni interregionali tra le Parti.
Articolo 7
Strumenti
Le Parti concordano che la cooperazione viene attuata attraverso assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o di qualsiasi altro mezzo convenuto dalle Parti nell'ambito della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.
Articolo 8
Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo
Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della società civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti ambiti:
a)promozione dei diritti umani, del processo democratico e del buon governo, compresa la gestione dei processi elettorali;
b)rafforzamento dello Stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, ivi compresa la lotta contro la corruzione a livello locale, regionale e nazionale;
c)garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;
d)attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.
Articolo 9
Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti
1.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere e sostenere una politica globale di pace, che comprenda la prevenzione e la risoluzione dei conflitti. Tale politica si basa sul principio dell'impegno e della partecipazione della società e si concentra principalmente sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Essa è tesa a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una società civile attiva e organizzata.
2.Le attività di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, le iniziative volte a risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), le misure di lotta contro le mine antiuomo, i programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere, nonché il sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna).
3.Le Parti cooperano inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro al fine di coordinare, tra l'altro, gli interventi volti a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonché a sequestrare e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro detenute illegalmente da civili.
Articolo 10
Cooperazione in materia di modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica
1.Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo ambito consiste nell'ammodernare l'amministrazione pubblica nei paesi andini, anche sostenendo i processi di decentramento e di ristrutturazione che l'integrazione andina comporta. Vengono perseguiti i seguenti obiettivi generali: migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le Parti e facendo tesoro dell'esperienza acquisita con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea.
2.La cooperazione può comprendere, tra l'altro, programmi volti a sviluppare le capacità di elaborazione e attuazione di politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, prevenzione e lotta alla corruzione e coinvolgimento della società civile organizzata) e a potenziare i sistemi giudiziari.
Articolo 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale
1.Le Parti concordano che lo scopo della cooperazione in questo ambito è potenziare il processo di integrazione regionale nella Comunità andina, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.
2.La cooperazione sostiene lo sviluppo e il potenziamento di istituzioni comuni nei paesi membri della Comunità andina e promuove relazioni più strette tra le istituzioni interessate. Essa rafforza gli scambi istituzionali in tema di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione; pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione; borse di studio e tirocini.
3.La cooperazione promuove altresì lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali in ambito commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in settori quali la politica monetaria, la politica di bilancio e le finanze pubbliche.
4.Nello specifico, la cooperazione può comprendere, ma non solo, la fornitura di assistenza tecnica in ambito commerciale volta a:
a)consolidare e attuare l'unione doganale andina;
b)ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
c)semplificare, modernizzare, armonizzare e integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di elaborazione della legislazione e delle normative e di formazione professionale e
d)creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, adottando anche altre misure complementari necessarie a garantirne la piena attuazione.
5.Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative allo sviluppo e all'integrazione delle frontiere rappresentano un elemento fondamentale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.
Articolo 12
Cooperazione regionale
Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunità andina e tra i paesi andini e altri paesi/regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione degli scambi e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di reazione alle calamità naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture di comunicazione, lo sviluppo regionale e la pianificazione territoriale.
Articolo 13
Cooperazione commerciale
Considerato l'obiettivo comune di creare le condizioni per negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuove lo sviluppo delle capacità dei paesi andini in termini di rafforzamento della competitività, consentendo loro una migliore partecipazione al mercato europeo e all'economia mondiale.
Alla luce di tale obiettivo, l'assistenza tecnica in ambito commerciale dovrebbe comprendere attività nel campo dell'agevolazione degli scambi e delle dogane (ad esempio, la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari), delle norme tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, dei diritti di proprietà intellettuale, degli investimenti, dei servizi, degli appalti pubblici, degli strumenti di risoluzione delle controversie, ecc. Essa deve promuovere il più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali e incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in sede di Organizzazione mondiale del commercio.
L'assistenza tecnica in ambito commerciale dovrebbe favorire altresì l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo degli scambi.
Un altro obiettivo può consistere nel promuovere e sostenere, tra l'altro, le seguenti attività:
-attività di promozione del commercio, compresi opportuni scambi tra le imprese di entrambe le Parti;
-missioni commerciali;
-analisi di mercato;
-ricerca delle strategie migliori per adeguare la produzione locale alla domanda dei mercati esterni.
Articolo 14
Cooperazione nel settore dei servizi
Conformemente alle norme dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti convengono di rafforzare la cooperazione in tale settore per tener conto del ruolo sempre più importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. Il potenziamento della cooperazione è finalizzato al miglioramento della competitività del settore dei servizi della Comunità andina e alla sua maggiore partecipazione al commercio mondiale di servizi, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individuano i settori dei servizi sui quali sarà imperniata la cooperazione. Le attività riguardano, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.
Articolo 15
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito è finalizzata a promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, la divulgazione delle informazioni, le attività culturali e creative e le attività economiche connesse, nonché l'accesso e la ripartizione dei benefici. Entrambe le Parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali più rigorose.
Articolo 16
Cooperazione in materia di appalti pubblici
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito è finalizzata a favorire procedure reciproche, aperte, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli.
Articolo 17
Cooperazione in materia di politica della concorrenza
Le Parti convengono che la cooperazione nell'ambito della politica della concorrenza è intesa a promuovere l'istituzione effettiva e l'applicazione delle regole di concorrenza, nonché la divulgazione di informazioni per incentivare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato della Comunità andina.
Articolo 18
Cooperazione doganale
1.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e a rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, onde agevolare gli scambi fra di esse.
2.La cooperazione può riguardare:
a)la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b)il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, il ricorso a procedure semplificate per l'ingresso e lo svincolo delle merci, il riconoscimento dello status di operatore commerciale autorizzato e il ricorso a sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e a sistemi automatizzati;
c)misure tese a migliorare la trasparenza e le procedure di ricorso avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;
d)strumenti di consultazione regolare con gli operatori commerciali in merito ai regolamenti e alle procedure in materia di importazione ed esportazione.
3.Le Parti convengono di valutare, nel quadro istituzionale del presente accordo, la possibilità di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.
Articolo 19
Cooperazione in materia di regolamenti tecnici e di valutazione della conformità
1.Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne gli scambi all'interno della regione.
2.La cooperazione tra le Parti si prefigge di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:
a)cooperazione normativa;
b)allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee e
c)creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformità che operino su basi non discriminatorie, nonché sviluppo del ricorso all'accreditamento.
3.In pratica, la cooperazione mira a:
a)fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la costituzione di reti e di organismi regionali e intensificare il coordinamento delle politiche, onde promuovere un'impostazione comune ai fini dell'utilizzo delle norme internazionali e regionali e adottare regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità compatibili;
b)incoraggiare l'adozione di misure volte a colmare il divario tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione, e
c)incoraggiare l'adozione di misure tese a migliorare la compatibilità dei sistemi adottati dalle Parti nelle aree sopra indicate, segnatamente negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.
Articolo 20
Cooperazione industriale
1.Le Parti convengono che la cooperazione industriale è tesa a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria andina e di singoli settori, nonché la cooperazione industriale tra gli operatori economici, al fine di potenziare il settore privato nel rispetto di condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.
2.Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative intendono creare, in particolare, un contesto favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza relativamente ai mercati e alle condizioni in cui operano le imprese.
Articolo 21
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese
Le Parti convengono di promuovere un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, in particolare attraverso:
a)la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint venture e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
b)l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione;
c)l'agevolazione del trasferimento di tecnologie;
d)l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.
Articolo 22
Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale onde promuovere la diversificazione, le pratiche ecocompatibili, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esaminano:
a)misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, lo sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologia, nonché misure a favore delle associazioni di produttori e il sostegno alle attività di promozione commerciale;
b)misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazione in vigore in entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, derivanti in particolare dalle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio e degli accordi multilaterali in materia ambientale;
c)misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, ivi compresi le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
d)misure relative alla tutela e alla promozione di attività tradizionali basate sulle specifiche identità delle popolazioni e delle comunità rurali, quali gli scambi di esperienze e i partenariati, e lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali od operatori economici.
Articolo 23
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe riguardare altresì settori quali l'industria di trasformazione e l'agevolazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi bilaterali di pesca tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi membri della Comunità andina e/o nella conclusione di accordi multilaterali di pesca tra le Parti.
Articolo 24
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti concordano che, tenuto conto degli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario si prefigge essenzialmente di:
a)promuovere la partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione e allo sfruttamento sostenibili delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformità della legislazione di entrambe le Parti;
b)promuovere lo scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
c)promuovere lo scambio di esperti e realizzare ricerche comuni per incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
d)elaborare misure volte a promuovere investimenti nel settore;
e)elaborare misure tese a garantire l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
Articolo 25
Cooperazione nel settore energetico
1.Le Parti concordano che l'obiettivo comune consiste nel favorire la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando tra l'altro le relazioni economiche in settori fondamentali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini vengono già realizzati progetti di interconnessione elettrica.
2.La cooperazione in questo settore può comprendere in particolare:
a)questioni relative alla politica energetica, tra cui le infrastrutture interconnesse di importanza regionale, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e il miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, ivi compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
b)gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia e know-how;
c)promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d)iniziative di cooperazione tra imprese che operano nel settore.
Articolo 26
Cooperazione nel settore dei trasporti
1.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore mira alla ristrutturazione e all'ammodernamento dei sistemi di trasporto e delle relative infrastrutture, al miglioramento della circolazione dei passeggeri e delle merci, nonché al miglioramento dell'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per vie navigabili interne e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi.
2.La cooperazione può comprendere:
a)scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché altri temi di comune interesse;
b)la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti;
c)progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano;
d)miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle opportune sedi internazionali al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali.
Articolo 27
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
1.Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori essenziali di una società moderna e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce alla riduzione del divario digitale e intende fornire un accesso equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.
2.La cooperazione in questo ambito intende promuovere:
a)il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;
b)il dialogo sugli aspetti normativi e strategici delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le norme;
c)lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;
d)la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli scambi di informazioni sulle novità tecnologiche;
e)progetti comuni di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e progetti pilota riguardanti le applicazioni della società dell'informazione;
f)l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
g)l'accesso reciproco alle basi di dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
h)scambi e formazione di personale specializzato;
i)l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
Articolo 28
Cooperazione in materia di audiovisivi
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, attraverso iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione rispetta le pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e gli accordi internazionali.
Articolo 29
Cooperazione nel settore del turismo
Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira a:
a)istituire le migliori prassi per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina;
b)migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
c)sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza economica e sociale del turismo per lo sviluppo della regione andina;
d)promuovere e sviluppare l'ecoturismo;
e)promuovere l'adozione di politiche comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunità andina.
Articolo 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie
Le Parti convengono di promuovere, conformemente alle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.
Articolo 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
1.Le Parti convengono di promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciproci.
2.La cooperazione comprende, in particolare:
a)la promozione e lo sviluppo di meccanismi di scambio e divulgazione di informazioni sulle opportunità di investimento e sulla legislazione in materia;
b)l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le Parti, ove opportuno attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti intesi a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
c)l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
d)lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint venture.
Articolo 32
Dialogo macroeconomico
1.Le Parti concordano che la cooperazione intende promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche, nel quadro di un mercato comune.
2.Le Parti mirano inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità sulle questioni macroeconomiche, anche in ambiti quali la politica monetaria, la politica di bilancio, le finanze pubbliche, il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.
Articolo 33
Cooperazione nel settore statistico
1.Le Parti concordano che l'obiettivo principale consiste nell'allineare i metodi e i programmi statistici in modo da poter utilizzare i reciproci dati statistici relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a qualsiasi settore contemplato dal presente accordo, e che possono essere oggetto di statistiche.
2.La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro: scambi tecnici tra istituti statistici degli Stati membri della Comunità andina e dell'Unione europea ed Eurostat, elaborazione di metodi comuni di raccolta, analisi e interpretazione dei dati e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.
Articolo 34
Cooperazione in materia di tutela dei consumatori
1.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è tesa a rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori di entrambe.
2.Per quanto possibile, essa può mirare a:
a)migliorare la compatibilità tra le normative in materia di tutela dei consumatori onde evitare ostacoli agli scambi, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela dei consumatori;
b)instaurare e sviluppare sistemi di scambio di informazioni, quali sistemi di allarme rapido relativi ad alimenti e mangimi che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
c)potenziare le capacità di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per agevolare l'accesso al mercato, nonché garantire un adeguato livello di tutela della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilità;
d)incoraggiare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni dei consumatori;
e)sostenere il "Gruppo di lavoro andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori".
Articolo 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati
1.Le Parti convengono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali più rigorose.
2.Le Parti convengono altresì di cooperare in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di protezione e di impegnarsi per eliminare gli ostacoli alla loro libera circolazione tra le Parti derivanti da una protezione insufficiente di tali dati.
Articolo 36
Cooperazione scientifica e tecnologica
1.Le Parti concordano che la cooperazione in campo scientifico e tecnologico è realizzata nell'interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, segnatamente per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprietà intellettuale derivante dalla ricerca, allo scopo di:
a)contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
b)scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
c)promuovere lo sviluppo delle risorse umane e un quadro istituzionale adeguato per la ricerca e lo sviluppo;
d)favorire le relazioni tra le comunità scientifiche delle Parti e promuovere lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
e)incentivare la partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
f)promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologie, comprese le tecniche di egovernment e le tecnologie pulite, tra le Parti.
2.Viene incoraggiata in entrambe le Parti la partecipazione degli istituti di insegnamento superiore, dei centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare delle piccole e medie imprese.
3.Le Parti convengono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello.
4.Le Parti convengono altresì di promuovere la partecipazione della regione andina ai programmi di tecnologia e sviluppo della Comunità europea, conformemente alle disposizioni di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche di paesi terzi.
Articolo 37
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione
1.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore intende migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine, viene rivolta particolare attenzione all'accesso di giovani, donne e anziani all'istruzione, ivi compreso l'accesso a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione professionale, e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio al riguardo.
2.Le Parti convengono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e formazione professionale e di promuovere la collaborazione tra università e tra imprese allo scopo di migliorare le competenze del personale di grado superiore.
3.Le Parti convengono inoltre di rivolgere particolare attenzione agli interventi centralizzati e ai programmi orizzontali (ALFA, ALBAN), instaurando contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe e incoraggiando in tal modo la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche.
4.La cooperazione in questo settore può sostenere altresì il piano d'azione a favore del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra gli altri programmi, l'armonizzazione dei sistemi scolastici andini, l'attuazione di un sistema di informazione sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.
Articolo 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
1.Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuove la tutela e la conservazione dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici, nonché il sostegno alla loro attuazione.
2.La cooperazione si prefigge in particolare gli obiettivi seguenti:
a)prevenire il degrado ambientale;
b)promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali (ivi compresi la biodiversità, gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversità della regione tropicale andina;
c)scambiare informazioni ed esperienze sulla legislazione ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
d)potenziare la gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
e)promuovere l'educazione all'ambiente, lo sviluppo di capacità e una maggiore partecipazione dei cittadini e incentivare programmi comuni di ricerca a livello regionale;
f)proteggere e incoraggiare le conoscenze e le prassi tradizionali in materia di impiego sostenibile delle risorse della biodiversità.
Articolo 39
Cooperazione in materia di calamità naturali
Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore è finalizzata a ridurre la vulnerabilità della regione andina alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di pianificazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.
Articolo 40
Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale
1.Le Parti convengono di ampliare la cooperazione in questo settore, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni.
2.L'obiettivo consiste nel promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo conto dei regimi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea e favorendo le sinergie nell'ambito di tali regimi.
3.La cooperazione rispetta le pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e gli accordi internazionali.
4.La cooperazione può riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a)la traduzione di opere letterarie;
b)la conservazione, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
c)le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonché lo scambio di artisti e professionisti del settore culturale;
d)la promozione della diversità culturale;
e)gli scambi tra giovani;
f)lo sviluppo delle industrie culturali;
g)la conservazione del patrimonio culturale;
h)la prevenzione del traffico illegale di beni appartenenti al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.
Articolo 41
Cooperazione nel settore sanitario
1.Le Parti convengono di cooperare nel settore sanitario per sostenere riforme settoriali volte a garantire un servizio sanitario equo e a favore dei poveri e a promuovere la creazione di strumenti di finanziamento equi, che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario.
2.Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri settori quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi igienico-sanitari. A tale proposito, le Parti si impegnano a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore sanitario per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in materia di lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. Occorrono inoltre partenariati con la società civile organizzata, le ONG e il settore privato per affrontare la questione della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti correlati, adottando un'impostazione attenta alle questioni di genere, nonché per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate.
3.Le Parti convengono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali l'approvvigionamento idrico e le reti fognarie.
Articolo 42
Cooperazione sociale
1.Le Parti convengono di cooperare per favorire la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società.
2.La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della povertà e di creazione di posti di lavoro.
3.Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e convengono di privilegiare la promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
4.Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore può comprendere l'attuazione di un programma sociale andino imperniato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che sostengano la riduzione della povertà e la coesione regionale.
5.Le Parti possono cooperare in tutti gli ambiti di interesse comune nei settori summenzionati.
6.Le misure vengono coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.
7.Se opportuno, e conformemente alle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e con il suo omologo andino.
Articolo 43
Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione
1.Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata al processo di cooperazione e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.
2.Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna Parte, la società civile organizzata può:
a)partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c)ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per lo sviluppo di capacità in settori fondamentali;
d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che la riguardano.
Articolo 44
Cooperazione nel settore della parità uomo-donna
Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi intesi a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria di uomini e donne a tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, anche mediante l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuisce inoltre ad agevolare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.
Articolo 45
Cooperazione relativa alle popolazioni indigene
1.
Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore contribuisce alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene nell'ambito della promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, gestione sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei diritti umani e della democrazia.
2.
Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunità indigene e locali, che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della conservazione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversità, nonché per favorire una distribuzione equa dei benefici che derivano dall'applicazione di tali conoscenze.
3.
Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integrano nelle proprie politiche le specificità delle popolazioni indigene e potenziano le capacità delle organizzazioni che le rappresentano, in modo da aumentare le ricadute positive sulle popolazioni indigene della cooperazione allo sviluppo.
4.
La cooperazione in tale ambito può sostenere le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il Gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, un'organizzazione consultiva in seno al Sistema d'integrazione andino.
Articolo 46
Cooperazione in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali
1.Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuisce a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento in cui vengono interrotti gli aiuti umanitari fino all'adozione di una soluzione a lungo termine in relazione al loro status.
2.Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, le seguenti attività:
a)perseguimento dell'autosufficienza e reinserimento nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
b)aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per favorire l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
c)sostegno al ritorno volontario di tali persone e al loro insediamento nei paesi d'origine o in paesi terzi, sempre che la situazione lo consenta;
d)interventi volti ad assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti umani di cui sono vittime le persone in questione;
e)potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.
Articolo 47
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata ad esse collegata
1.Sulla base del principio di corresponsabilità e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunità andina in materia specifica di droga e dei lavori del gruppo misto di controllo degli accordi su "precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope", le Parti concordano che la cooperazione in questo settore mira a coordinare e a potenziare le iniziative congiunte di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema mondiale delle droghe illecite. Le Parti convengono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di organizzazioni e organismi internazionali. Le Parti concordano che a tal fine è utilizzato altresì il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
2.Le Parti cooperano in questo settore per attuare in particolare:
a)programmi volti a evitare l'abuso di droga;
b)progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
c)progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia nei paesi andini;
d)programmi comuni di ricerca;
e)misure e azioni di cooperazione efficaci volte a incoraggiare e consolidare lo sviluppo alternativo con il coinvolgimento delle comunità interessate;
f)misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni o aree fragili sotto il profilo ambientale, non interessate in precedenza dal fenomeno;
g)applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e a controllarne il commercio, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti, e in conformità degli accordi tra la Comunità europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995, sui precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotrope;
h)potenziamento delle iniziative volte a controllare il traffico di armi, munizioni ed esplosivi.
Articolo 48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità ad esso collegata
1.Le Parti convengono di cooperare onde prevenire l'impiego dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
2.Tale cooperazione comprende assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'applicazione efficace di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione permette scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme adeguate per contrastare il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, come ad esempio la Task force "Azione finanziaria". Viene incoraggiata la cooperazione a livello regionale.
Articolo 49
Cooperazione in materia di migrazione
1.Le Parti ribadiscono l'importanza annessa a una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per rafforzare la cooperazione in tal senso, le Parti instaurano un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sull'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo conto altresì dei legami storici e culturali tra le due regioni.
2.La cooperazione poggia su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le Parti, e viene attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
a)le cause di fondo della migrazione;
b)l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, del suo protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, e garantire il rispetto del principio di "non respingimento";
c)le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione nella società dei residenti legali, l'istruzione e la formazione dei migranti regolari e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d)l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di passatori e trafficanti e a proteggere le vittime di tali traffici;
e)il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f)il settore dei visti, per quanto riguarda le questioni di interesse reciproco, come ad esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;
g)la questione dei controlli alle frontiere, per quanto riguarda aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi e altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature.
3.Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti convengono inoltre di riammettere i propri migranti illegali. A tal fine:
-ciascun paese andino riammette, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo a loro disposizione le risorse amministrative necessarie a tal fine, e
-ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese andino, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo a loro disposizione le risorse amministrative necessarie a tal fine.
Le Parti convengono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini in materia di riammissione. Tale accordo riguarda altresì la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
A tale scopo, con il termine "Parti" si intendono la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.
Articolo 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, alle pertinenti risoluzioni ONU e alle rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per prevenire ed eliminare gli atti terroristici. Esse collaborano in particolare:
a)nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle altre convenzioni e degli altri strumenti internazionali pertinenti;
b)mediante lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, a norma del diritto internazionale e nazionale, e
c)con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 51
Risorse
1.Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a fornire adeguate risorse, anche finanziarie, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali.
2.Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti nella Comunità andina, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento, nonché delle leggi e delle normative delle Parti.
3.La Comunità andina e i suoi paesi membri concedono facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi andini.
Articolo 52
Quadro istituzionale
1.Le Parti convengono di mantenere il comitato misto, istituito a norma dell'accordo di cooperazione con la Comunità andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunisce in alternanza nell'Unione europea e nella Comunità andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvede a elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
2.Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. In tale ambito vengono inoltre discusse le questioni che influenzano le relazioni economiche tra le Parti, ivi comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, anche con i singoli paesi membri della Comunità andina.
3.Viene istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata.
4.Le Parti incoraggiano il Parlamento europeo e il Parlandino ad istituire un comitato interparlamentare nel quadro dell'accordo, conformemente alle prassi consolidate.
Articolo 53
Definizione delle Parti
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Comunità andina, i suoi paesi membri o la Comunità andina e i suoi paesi membri, nei limiti delle rispettive competenze. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
Articolo 54
Entrata in vigore
1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2.Dette notifiche sono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale della Comunità andina, che sono i depositari del presente accordo.
3.Dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del paragrafo 1, il presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione del 1993 e la dichiarazione congiunta di Roma del 1996 sul dialogo politico.
Articolo 55
Durata
1.Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2.Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo.
3.La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
Articolo 56
Adempimento degli obblighi
1.Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per conseguire gli obiettivi ivi fissati.
2.Se una Parte ritiene che l'altra non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, essa fornisce al comitato misto, entro 30 giorni, tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3.Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, se l'altra Parte lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato.
In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può prendere immediatamente le misure opportune, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a)denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b)violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
Articolo 57
Sviluppi futuri
1.Le Parti possono convenire di estendere il presente accordo al fine di ampliarne e integrarne l'ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attività specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
2.Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono formulare suggerimenti in merito alla possibilità di estendere la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
3.Nessuna opportunità di cooperazione viene esclusa a priori. Le Parti valutano in sede di comitato misto le possibilità concrete di cooperazione nel reciproco interesse.
Articolo 58
Protezione dei dati
Le Parti convengono che è garantita la protezione dei dati in tutti i settori in cui avviene lo scambio di dati personali.
Le Parti convengono di concedere un elevato livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, compatibile con le norme internazionali più rigorose.
Articolo 59
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori della Comunità andina e dei suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).
Articolo 60
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, neerlandese, portoghese, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO
DICHIARAZIONI UNILATERALI DELL'UE
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1.
Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati illegali (articolo 49)
L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.
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2.
Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa alla definizione delle Parti (articolo 53)
Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Comunità andina di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.
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