21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/74


Parere del Comitato europeo delle regioni - Il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS)

(2017/C 088/15)

Relatore:

Hans-Jörg Duppré (DE/PPE), capo dell’amministrazione distrettuale del Palatinato sud-occidentale

Documento di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi

COM(2015) 586 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La recente crisi ha mostrato che il funzionamento del mercato interno può essere minacciato e che sussiste un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Il dissesto di una banca di dimensioni relativamente importanti rispetto al settore bancario nazionale o il dissesto contemporaneo di una parte del settore bancario nazionale può rendere gli SGD nazionali vulnerabili in caso di crisi locali di grande portata, anche con i meccanismi di finanziamento aggiuntivo previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale vulnerabilità degli SGD nazionali alle grandi crisi locali può contribuire a stabilire tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali un circolo vizioso che pregiudica l’omogeneità della tutela dei depositi e contribuisce a diminuire la fiducia tra i depositanti determinando instabilità sul mercato.

La recente crisi ha mostrato che il funzionamento del mercato interno può essere minacciato e che sussiste un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Il dissesto di una banca di dimensioni relativamente importanti rispetto al settore bancario nazionale o il dissesto contemporaneo di una parte del settore bancario nazionale può rendere gli SGD nazionali vulnerabili in caso di crisi locali di grande portata, anche con i meccanismi di finanziamento aggiuntivo previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , fintantoché l’istituzione degli SGD da creare in base a questa direttiva non sia completata e la loro dotazione finanziaria non sia sufficientemente assicurata . Tale vulnerabilità degli SGD nazionali alle grandi crisi locali può contribuire a stabilire tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali un circolo vizioso che pregiudica l’omogeneità della tutela dei depositi e contribuisce a diminuire la fiducia tra i depositanti determinando instabilità sul mercato.

Motivazione

L’adeguamento mira a chiarire che gli SGD nazionali previsti dalla direttiva 2014/49/UE e da recepire nel diritto nazionale, saranno particolarmente vulnerabili se la loro istituzione non viene completata e se i fondi nazionali non sono dotati di risorse sufficienti.

Emendamento 2

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Benché la direttiva 2014/49/UE migliori notevolmente la capacità dei sistemi nazionali di risarcire i depositanti, sono necessarie a livello dell’unione bancaria disposizioni più efficienti di garanzia dei depositi per garantire sufficienti mezzi finanziari a sostegno della fiducia di tutti i depositanti e quindi a salvaguardia della stabilità finanziaria. L’ EDIS rafforzerebbe la resilienza dell’unione bancaria nei confronti di crisi future mediante una più ampia condivisione del rischio e offrirebbe pari protezione per i depositanti assicurati, sostenendo così il corretto funzionamento del mercato interno.

Benché la direttiva 2014/49/UE migliori notevolmente la capacità dei sistemi nazionali di risarcire i depositanti, in determinati casi sono necessarie a livello dell’unione bancaria disposizioni più efficienti di garanzia dei depositi per garantire sufficienti mezzi finanziari a sostegno della fiducia di tutti i depositanti e quindi a salvaguardia della stabilità finanziaria. Un EDIS funzionante rafforzerebbe la resilienza dell’unione bancaria nei confronti di crisi future mediante una più ampia condivisione del rischio e offrirebbe pari protezione per i depositanti assicurati, sostenendo così il corretto funzionamento del mercato interno. Ciò presuppone tuttavia che in tutti gli Stati membri con l’attuazione della direttiva 2014/49/UE vengano create le stesse condizioni, aspetto che sarà verificato da una valutazione della Commissione europea entro il 31 dicembre 2016. In linea con i propri orientamenti relativi all’approccio legiferare meglio, la Commissione presenta, entro la stessa data, una valutazione d’impatto relativa alla proposta, nella quale si tiene conto, tra l’altro, anche di aspetti relativi alla garanzia degli enti creditizi.

Motivazione

L’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE prevede che la Commissione europea, entro il 2019, presenti una relazione sul funzionamento degli SGD in un sistema europeo. Poiché la proposta di regolamento ora pubblicata è stata presentata già prima della pubblicazione della relazione e parte dalla premessa diretta di SGD funzionanti, la relazione della Commissione europea dovrebbe essere presentata già entro la fine di quest’anno per consentire una discussione basata su elementi concreti. Lo stesso vale per la necessità di effettuare una valutazione d’impatto.

Emendamento 3

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l’EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell’EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati membri non partecipanti, armonizzato mediante la direttiva 2014/49/UE.

Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l’EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. Esso tiene conto, in particolare, dell’interdipendenza tra un’economia stabile e l’attività delle banche locali e regionali, nonché delle banche di promozione. Tali istituti forniscono in primo luogo un sostegno finanziario alle misure di promozione a livello locale, regionale e nazionale. Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell’EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati membri non partecipanti, armonizzato mediante la direttiva 2014/49/UE.

Motivazione

L’emendamento è volto a garantire che il ruolo delle banche pubbliche sia preso sufficientemente in considerazione nella proposta.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Ai fini dell’SRM, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

1.   Ai fini dell’SRM, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

a)

gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;

a)

gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;

b)

le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

b)

le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

c)

le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.   Ai fini dell’EDIS, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

2.   Ai fini dell’EDIS, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

a)

i sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1 bis, punto 1);

a)

i sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1 bis, punto 1);

b)

gli enti creditizi affiliati ai sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.

b)

gli enti creditizi affiliati ai sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.

 

3.     Ai fini dell’EDIS, tuttavia, il presente regolamento non si applica alle banche di promozione quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16) (nuovo).

Laddove il presente regolamento crea diritti o obblighi per un SGD partecipante amministrato da un’autorità designata, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, i diritti o gli obblighi spettano all’autorità designata.»;

Laddove il presente regolamento crea diritti o obblighi per un SGD partecipante amministrato da un’autorità designata, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, i diritti o gli obblighi spettano all’autorità designata.»;

Motivazione

Le banche di promozione si differenziano fortemente dai normali modelli di attività bancaria. Sebbene esse si rifinanzino sui mercati dei capitali, data la natura e l’entità del capitale disponibile il loro funzionamento presenta un rischio di insolvenza molto limitato. Esse dovrebbero quindi essere escluse dalle prescrizioni relative al sistema di garanzia dei depositi.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l’articolo 3 è così modificato:

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti 55), 56) e 57):

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti 16) (nuovo) , 55), 56) e 57):

 

 

16)

(nuovo) «banca di promozione»: l’impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un’amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell’amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l’obbligo di proteggere la base economica dell’impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l’ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall’amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;

 

«55)

“sistemi di garanzia dei depositi partecipanti” o “SGD partecipanti”: sistemi di garanzia dei depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/49/UE, istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante;

 

«55)

“sistemi di garanzia dei depositi partecipanti” o “SGD partecipanti”: sistemi di garanzia dei depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/49/UE, istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante;

 

56)

“evento di pagamento (payout event)”: il verificarsi di depositi indisponibili, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/49/UE, in relazione a un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante;

 

56)

“evento di pagamento (payout event)”: il verificarsi di depositi indisponibili, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/49/UE, in relazione a un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante;

 

57)

“mezzi finanziari disponibili del DIF”: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.»;

 

57)

“mezzi finanziari disponibili del DIF”: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.»;

Motivazione

È opportuno impiegare la definizione di cui alla sezione 1, articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) 2015/63, che è preferibile a fini di uniformità poiché contiene tutti gli elementi essenziali. Inoltre occorre evitare di fornire definizioni diverse in atti giuridici differenti.

Proposta di emendamento 6

Articolo 74 quater, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 93 al fine di specificare un metodo basato sul rischio per il calcolo dei contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione presenta proposte al fine di specificare un metodo basato sul rischio per il calcolo dei contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Essa adotta un atto delegato che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare agli SGD partecipanti e, solo per il periodo di riassicurazione, al DIF. Tale atto delegato fonda il calcolo sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi affiliati allo stesso SGD partecipante.

Essa propone un atto giuridico che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare agli SGD partecipanti e, solo per il periodo di riassicurazione, al DIF. Il calcolo si fonda sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi affiliati allo stesso SGD partecipante. Si tiene conto anche dell’esistenza di altri sistemi nazionali di garanzia su base volontaria.

Essa adotta un secondo atto delegato che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare al DIF a decorrere dal periodo di coassicurazione. Tale secondo atto delegato fonda il calcolo sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Entrambi gli atti delegati includono una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari. Il grado di rischio è valutato in base ai seguenti criteri:

Essa propone un secondo atto che specifica il metodo di calcolo dei contributi da versare al DIF a decorrere dal periodo di coassicurazione. Il calcolo si fonda sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto da ciascun ente creditizio rispetto a tutti gli altri enti creditizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Entrambi gli atti delegati includono una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari. Il grado di rischio è valutato in base ai seguenti criteri:

a)

il livello di capacità di assorbimento delle perdite dell’ente;

a)

il livello di capacità di assorbimento delle perdite dell’ente;

b)

la capacità dell’ente di onorare i propri obblighi a breve e a lungo termine;

b)

la capacità dell’ente di onorare i propri obblighi a breve e a lungo termine;

c)

la stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento dell’ente e le sue attività altamente liquide non vincolate;

c)

l’esistenza di un sistema funzionante di garanzia dei depositi riguardante gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, nonché dell’articolo 4 della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

d)

la qualità delle attività dell’ente;

d)

la stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento dell’ente e le sue attività altamente liquide non vincolate;

e)

il modello di business e il management dell’ente;

e)

la qualità delle attività dell’ente;

f)

la misura in cui le attività dell’ente sono vincolate.

f)

il modello di business e il management dell’ente;

 

g)

la misura in cui le attività dell’ente sono vincolate.

Motivazione

L’emendamento ha l’obiettivo di adeguare il metodo di calcolo per quanto riguarda gli enti creditizi che dispongono di sistemi volontari di garanzia dei depositi. È necessario garantire che l’incentivo per il mantenimento dei sistemi volontari (supplementari) non venga compromesso da un duplice obbligo di pagamento. Inoltre occorre precisare che il metodo di calcolo non dovrebbe essere stabilito soltanto dalla Commissione, bensì dovrebbe derivare da una procedura legislativa ordinaria.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

riconosce che la crisi economica globale ha determinato nei cittadini una crescente sfiducia nei confronti di vaste aree del settore bancario. Le speculazioni ad alto rischio intraprese da alcune grandi banche hanno contribuito in modo significativo a tale crisi o meglio sono state tra le molte cause del collasso del sistema finanziario. Anche i «salvataggi» delle banche di rilevanza sistemica, benché necessari dal punto di vista economico, hanno suscitato ampie critiche da parte dei cittadini verso la responsabilità degli Stati membri per le attività rischiose degli istituti finanziari perlopiù privati. È pertanto urgente fare in modo che le proposte relative a un sistema europeo di garanzia dei depositi rafforzino la fiducia dei cittadini nel settore bancario europeo allo stesso modo in tutti gli Stati membri;

2.

sottolinea che vi è un collegamento evidente tra la stabilità economica degli Stati membri e la stabilità delle banche ivi stabilite. Per questo motivo il sistema di un’Unione bancaria europea non va considerato in modo isolato, bensì deve essere sempre accompagnato da misure di governance economica a livello degli Stati membri intese a creare e garantire la stabilità economica. In alcuni Stati membri, ad esempio, il diritto fallimentare nazionale comporta procedure eccessivamente lunghe, attraverso le quali i titoli esecutivi possono essere ottenuti solo con notevole ritardo. Tali norme sono in contrasto con gli obiettivi delle proposte della Commissione, in quanto, in caso di responsabilità derivante da inadempimento, la risoluzione delle banche viene resa notevolmente più difficile, se non addirittura praticamente impossibile;

3.

accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi compiuti dalla Commissione nell’ambito dell’Unione bancaria al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini. La crisi delle banche e dell’economia ha messo in luce punti deboli del sistema bancario che bisognava sistematicamente correggere. La direttiva sul sistema di garanzia dei depositi (direttiva SGD) del 2014 e la direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) hanno dato un notevole contributo in settori chiave, ma non sono state ancora recepite in tutti gli Stati membri. A tale riguardo, occorre inoltre segnalare che la proposta prevede che gli Stati membri prolunghino i sistemi di garanzia dei depositi nazionali già istituiti parallelamente al fondo comune europeo fino a che non si raggiunga un’assicurazione integrale in base all’EDIS;

4.

riconosce che il passaggio del sistema di garanzia dei depositi dal livello nazionale a quello europeo è un passaggio fondamentale, processo che, in linea di principio e benché rischioso, potrebbe garantire la sicurezza sui depositi ai cittadini dell’Unione europea. Tuttavia, ciò presuppone che la Commissione effettui innanzitutto una valutazione di impatto, che la direttiva venga recepita in tutti gli Stati membri e che i rischi esistenti siano ridotti al minimo. Soltanto in questo modo il sistema, oltre alla protezione dei depositi, rinforzerà anche la stabilità finanziaria, riducendo ancora il collegamento tra le banche e il debito sovrano;

5.

ritiene che, prima di considerare l’introduzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, occorra che tutti gli Stati membri recepiscano la direttiva SGD. Questo vale in particolare per i criteri armonizzati per la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi e la possibilità di impegnare i fondi (comprese le misure preventive e/o di garanzia riguardanti gli enti creditizi). L’istituzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi senza assicurare in via preliminare il ravvicinamento dei sistemi nazionali di garanzia farebbe venir meno l’incentivo all’attuazione della direttiva SGD per gli Stati membri che non l’hanno ancora recepita. In nessun caso il sistema europeo di garanzia dei depositi deve avere come conseguenza che sistemi bancari stabili ed efficienti e i loro fondi di garanzia debbano accollarsi la responsabilità per sistemi instabili, senza poter esercitare alcuna influenza sulla loro gestione dei rischi. A questo proposito va segnalato che la stessa direttiva SGD prevede che entro il 2019 venga elaborata una relazione sulla cooperazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi. Una relazione di questo tipo sarebbe il presupposto per l’introduzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi;

6.

in tale contesto ribadisce ancora una volta quanto affermato nel parere sul seguito dato alla relazione dei cinque presidenti: Completare l’Unione economica e monetaria in Europa;

7.

rileva che le banche degli Stati membri differiscono notevolmente per forma e dimensione, così come nel modus operandi. Inoltre, esistono anche modelli diversi di struttura proprietaria o della struttura di finanziamento, fatto che può comportare notevoli differenze per quanto riguarda l’indirizzo strategico, i rischi assunti e l’azione sui mercati;

8.

è del parere che una diversificazione dei modelli possa costituire un vantaggio in tempi di crisi. Le diverse specificità nazionali e regionali richiedono regolarmente una strategia specificamente adattata alla situazione. Perché la competitività dell’UE e degli Stati membri sia non solo mantenuta, ma anche rafforzata, i sistemi esistenti che funzionano bene vanno integrati in un sistema europeo di garanzia dei depositi;

9.

ritiene inoltre che le banche europee svolgano un ruolo importante anche per le imprese all’interno e al di fuori dell’Unione europea e come base di un’economia europea contribuiscano anche al funzionamento del mercato interno europeo. Una fiducia di fondo da parte dei cittadini e delle imprese nelle banche e negli istituti finanziari costituisce una premessa imprescindibile per gli investimenti pubblici e privati negli Stati membri.

Il ruolo delle banche pubbliche nell’UE

10.

riconosce che, nonostante i devastanti effetti della crisi bancaria sull’economia europea e sugli istituti di diversi Stati membri, numerosi esempi dimostrano che, persino in questo periodo, il patrimonio dei cittadini è stato irreprensibilmente tutelato;

11.

ribadisce che, anche durante la crisi bancaria e/o economica, le banche pubbliche locali e regionali hanno potuto contare sulla fiducia dei cittadini grazie alle loro finalità istituzionali e al loro radicamento nelle realtà locali;

12.

conferma che le banche comunali e regionali in linea di principio non hanno fini di lucro bensì operano nell’interesse generale dei cittadini. Così come le banche di promozione negli Stati membri, anche le banche locali e regionali lavorano per rafforzare innanzitutto i cittadini e le imprese locali. In cooperazione con gli enti locali e regionali, esse danno un contributo sostanziale alla costruzione e al mantenimento delle infrastrutture di base, come pure al finanziamento delle PMI, delle microimprese e delle start-up;

13.

sottolinea che l’attività delle banche del settore pubblico è a basso rischio, e che tale attività è già disciplinata dalla legislazione nazionale o regionale, cosa che, in linea di principio, limita l’accumulo di operazioni a rischio o altri rischi connessi con l’attività delle banche commerciali. Le banche pubbliche non sono in alcun modo responsabili della crisi economica. Esse invece hanno spesso garantito il finanziamento del settore pubblico quando il resto dei mercati finanziari era quasi completamente bloccato;

14.

chiede che, per questo motivo, le proposte della Commissione europea non determinino un trattamento svantaggioso per le banche pubbliche regionali e locali. L’organizzazione e il funzionamento di questa forma di attività bancaria non devono trasformarsi in uno svantaggio rispetto alle grandi banche che operano a livello transfrontaliero. Lo stesso vale per le banche pubbliche di promozione, che differiscono da altri istituti finanziari in termini di finalità e modus operandi. Queste differenze dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo dei contributi;

15.

osserva che sistemi nazionali di tutela più estesi, come ad esempio una garanzia relativa agli enti creditizi, rappresentano in molti casi un utile complemento ad un semplice sistema di assicurazione dei depositi. Un sistema di questo tipo, che nei casi di emergenza non tuteli soltanto il patrimonio del cittadino bensì l’intero istituto tramite il sostegno delle banche partecipanti, rafforzerebbe sia la fiducia dei cittadini che l’economia. Inoltre, nell’ambito di tale sistema vengono ridotti al minimo gli effetti sui mercati dovuti alle ristrutturazioni;

16.

in tale contesto richiama esplicitamente l’attenzione sul fatto che la proposta della Commissione per gli enti appartenenti a un sistema di garanzia relativo agli enti creditizi funzionante non deve comportare un onere supplementare considerevole sotto forma di contributi al Fondo europeo di garanzia dei depositi, mettendo così in pericolo l’esistenza di sistemi di garanzia di questo tipo consolidati.

Una maggiore considerazione degli orientamenti relativi all’approccio legiferare meglio

17.

ricorda che la Commissione europea ha presentato, il 19 maggio 2015, degli orientamenti su un nuovo sistema per legiferare meglio. Tra i criteri si prevede che in vista della pubblicazione di una proposta, le parti interessate debbano essere sentite sotto forma di una consultazione pubblica su possibili elementi della proposta. Questa forma di consultazione pubblica, che contribuisce in misura notevole a legittimare ogni atto legislativo europeo, ma anche nazionale o regionale, non è però stata eseguita per la proposta in esame;

18.

critica il fatto che la giustificazione presentata non è conforme ai criteri di cui agli articoli 2 e 5 del protocollo sulla sussidiarietà (protocollo n. 2 del trattato sull’Unione europea), e che non è stata effettuata una valutazione d’impatto prima della pubblicazione della proposta. Le valutazioni d’impatto sono un elemento fondamentale per legiferare meglio. Senza una stima preliminare delle conseguenze di una proposta legislativa sul piano economico, ma anche sociale e politico, non si rischiano solo costi notevoli ma anche effetti indesiderati. Inoltre, la pubblicazione dei risultati di tali valutazioni contribuisce in misura non trascurabile anche al miglioramento della trasparenza legislativa;

19.

invita pertanto la Commissione a rimediare all’omissione di queste procedure e a fornire una giustificazione in relazione al principio di sussidiarietà prima che la proposta venga esaminata dalle istituzioni coinvolte nel processo legislativo. Solo dopo aver esaminato tutte le alternative legislative ed effettuato una valutazione completa delle implicazioni della proposta, tali istituzioni potranno arrivare a risultati che rispecchiano la realtà. Vi sono forti dubbi circa la conformità della proposta della Commissione con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

20.

ricorda, a tale proposito, che le proposte della Commissione europea non hanno tenuto conto dei sistemi di garanzia relativi agli enti creditizi. Si prevede che vi saranno ripercussioni considerevoli sugli Stati membri che hanno già introdotto tali sistemi nell’ambito dell’attuazione della direttiva del 2014 sulla nuova regolamentazione della garanzia dei depositi. In tale contesto la Commissione europea è invitata a spiegare in che modo tali sistemi saranno trattati nelle nuove proposte;

21.

chiede che le aliquote reali per il calcolo dei contributi siano indicate nella proposta stessa e non vengano fissate dalla Commissione mediante atti delegati. La base di calcolo ha un notevole effetto d’indirizzo sugli istituti finanziari interessati e la stabilità dei sistemi di assicurazione dei depositi, e dovrebbe quindi essere fissata con il coinvolgimento del Consiglio e del Parlamento europeo.

Una base giuridica appropriata per un sistema europeo di assicurazione dei depositi

22.

è del parere che la base giuridica per tale proposta non sia da individuare nell’articolo 114 TFUE, bensì piuttosto nella clausola sulle competenze non previste dai trattati di cui all’articolo 352 TFUE. L’articolo 114 del TFUE prevede misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’instaurazione del mercato interno. Ciò non fonda tuttavia alcuna competenza legislativa generale dell’Unione europea per il mercato interno, ma serve unicamente a superare le carenze nel funzionamento del mercato interno dovute a normative nazionali divergenti;

23.

ritiene che la proposta di un sistema europeo di assicurazione dei depositi debba puntare in via prioritaria alla stabilità finanziaria come base per le politiche economiche e monetarie dell’Unione europea, e quindi l’articolo 352 del TFUE dovrebbe costituirne la base giuridica.

La politica finanziaria europea — la protezione degli averi come priorità

24.

invita innanzitutto ad eliminare i rischi ancora presenti nei bilanci delle banche prima di introdurre un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Le proposte presentate finora dalla Commissione europea in questo campo non possono dirsi in nessun caso sufficientemente concrete. Tuttavia, da un punto di vista logico, un sistema armonizzato di assicurazione dei depositi presuppone misure concrete di riduzione al minimo dei rischi, che, in ogni caso, vanno presentate prima di qualsiasi ulteriore discussione delle proposte della Commissione;

25.

ritiene che una soluzione unica valida per tutti non sia applicabile, data la diversità delle strutture del settore bancario negli Stati membri. Invece, i sistemi che funzionano andrebbero mantenuti e integrati in un sistema europeo. La proposta non dovrebbe, in nessun caso, rendere necessaria una riorganizzazione di tutti i sistemi degli Stati membri, la quale, a sua volta, determinerebbe costi significativi e soprattutto una notevole incertezza circa la funzionalità e la sicurezza delle relative condizioni;

26.

chiede una politica bancaria europea che tuteli appieno i cittadini dell’Unione europea e i loro averi. Tale sistema deve in primo luogo ripristinare e/o mantenere la fiducia dei cittadini nel funzionamento del sistema e dei mercati finanziari. Un sistema europeo di assicurazione dei depositi non deve incoraggiare speculazioni ad alto rischio né sostenerle, in qualsiasi forma. Piuttosto, occorre promuovere in via prioritaria una politica finanziaria solida di modelli di enti creditizi ragionevoli dal punto di vista macroeconomico;

27.

ritiene, inoltre, che un sistema europeo di assicurazione dei depositi non debba creare svantaggi per gli istituti finanziari commerciali che agiscono in modo prudente. Le banche che sono principalmente coinvolte in operazioni ad alto rischio dovrebbero essere tenute a soddisfare ulteriori requisiti tramite un contributo più elevato per l’assicurazione dei depositi, in modo da escludere una traslazione di responsabilità su istituti di piccole dimensioni che operano principalmente in settori a basso rischio o sono attivi nel finanziamento dell’economia reale solo a livello locale;

28.

si rammarica del fatto che la proposta di regolamento della Commissione non contenga informazioni sufficientemente dettagliate per quanto riguarda l’applicazione concreta del proposto sistema europeo di assicurazione dei depositi. Per esempio, non è chiaro se e in quale momento e in quale misura i fondi possano essere utilizzati per misure preventive o alternative. Una semplice garanzia dei depositi può infatti compensare gli averi dei risparmiatori fino a concorrenza del valore assicurato, ma non può evitare di per sé la responsabilità derivante dall’inadempimento. Dal punto di vista economico, ma anche politico, evitare i casi di responsabilità derivante dall’inadempimento dovrebbe costituire la priorità assoluta.

Bruxelles, 12 ottobre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA