27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/101


P8_TA(2016)0452

Attività del Mediatore europeo nel 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 (2016/2150(INI))

(2018/C 224/17)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015,

visto l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto il Codice europeo di buona condotta amministrativa approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001 (2),

visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

visti i principi di trasparenza e integrità nel lobbismo, pubblicati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 220, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0331/2016),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 3 maggio 2016 e che il Mediatore europeo Emily O'Reilly ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 20 giugno 2016 a Bruxelles;

B.

considerando che l'articolo 15 TFUE prevede che, per promuovere una buona gestione e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile;

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 24 TFUE, ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228 TFUE;

D.

considerando che l'articolo 228 TFUE abilita il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

E.

considerando che l'articolo 258 TFUE sancisce il ruolo della Commissione in quanto custode dei trattati; che la mancata o inadeguata assunzione di tale responsabilità potrebbe essere considerata un caso di cattiva amministrazione;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 298 TFUE, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione «si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» e che lo stesso articolo offre anche la possibilità di fissare a tal fine disposizioni specifiche di diritto derivato, sotto forma di regolamenti, applicabili all'intera amministrazione dell'UE;

G.

considerando che, in virtù dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;

H.

considerando che, in virtù dell'articolo 43 della Carta, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»;

I.

considerando che l'ufficio del Mediatore europeo, istituito dal trattato di Maastricht, ha compiuto 20 anni nel 2015 e ha trattato 48 840 denunce dal 2005;

J.

considerando che, secondo l'Eurobarometro Flash dell'ottobre 2015 sui diritti della cittadinanza dell'UE, l'83 % dei cittadini europei è consapevole del diritto di cui godono i cittadini dell'Unione di presentare una denuncia alla Commissione, al Parlamento europeo o al Mediatore europeo;

K.

considerando che, secondo la definizione del Mediatore europeo, cattiva amministrazione significa mancanza o carenza di amministrazione e ciò si verifica quando un'istituzione o un ente pubblico non opera secondo la legge o secondo una norma o un principio per esso vincolante, non rispetta i principi di buona amministrazione, o viola i diritti umani;

L.

considerando che il codice di buona condotta amministrativa è volto a evitare i casi di cattiva amministrazione; che l'utilità di tale strumento è limitata a causa del suo carattere non vincolante;

M.

considerando che è essenziale garantire la massima trasparenza per incrementare la legittimità e la fiducia nel fatto che le decisioni sono basate sull'interesse generale dei cittadini;

N.

considerando che la mancanza di trasparenza in merito a fascicoli che hanno implicazioni significative per il modello socioeconomico dell'UE, accompagnate, spesso, da notevoli ripercussioni nell'ambito della salute pubblica e dell'ambiente, tende ad alimentare la sfiducia dei cittadini e dell'opinione pubblica in generale;

O.

considerando che gli informatori svolgono un ruolo fondamentale nella scoperta dei casi di cattiva amministrazione e, talvolta, anche di corruzione politica; che tali situazioni compromettono la qualità della nostra democrazia; che gli informatori si trovano spesso, in seguito, a dover far fronte a gravi problemi e troppo frequentemente sono esposti a conseguenze personali negative a più livelli, non solo sul piano professionale ma anche su quello penale; che, in assenza di maggiori tutele, tali note esperienze del passato potrebbero scoraggiare chi, in futuro, intenda agire in modo etico segnalando le irregolarità;

P.

considerando che, nel 2014, il tasso di conformità alle decisioni e/o raccomandazioni dell'ufficio del Mediatore europeo è stato del 90 %, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2013;

Q.

considerando che, per quanto riguarda le indagini avviate dal Mediatore nel 2015, si possono identificare i seguenti temi chiave: trasparenza all'interno delle istituzioni UE, questioni etiche, partecipazione pubblica al processo decisionale nell'UE, norme UE sulla concorrenza e diritti fondamentali;

R.

considerando che la commissione per le petizioni è un membro attivo della Rete europea dei difensori civici e che, in quanto tale, essa ha ricevuto 42 denunce dal Mediatore europeo con richiesta di trattare tali esposti come petizioni;

1.

approva la relazione annuale per il 2015 presentata dal Mediatore europeo;

2.

si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro svolto e per l'instancabile impegno volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini da parte dell'amministrazione europea; riconosce l'importanza della trasparenza in quanto elemento centrale per generare fiducia e garantire una buona amministrazione, come altresì evidenziato dall'alta percentuale di denunce inerenti la trasparenza (22,4 %), che colloca tale questione al primo posto tra tutte le altre; riconosce il ruolo delle indagini strategiche nel garantire una buona amministrazione e sostiene quelle condotte finora dall'ufficio del Mediatore europeo in tale ambito;

3.

accoglie con favore i continui sforzi del Mediatore europeo volti a migliorare la trasparenza dei negoziati sul TTIP attraverso le proposte rivolte alla Commissione; plaude alla conseguente pubblicazione da parte della Commissione di numerosi documenti sul TTIP, il che rientra nella promozione della trasparenza in quanto uno dei tre pilastri della nuova strategia commerciale della Commissione; pone nuovamente l'accento sulla necessità di rafforzare la trasparenza negli accordi internazionali quali, tra gli altri, il TTIP e il CETA, come richiesto da numerosi cittadini preoccupati che si sono rivolti alla commissione per le petizioni; invita a potenziare e ampliare gli sforzi in questo senso, per tutelare la fiducia dei cittadini europei;

4.

invita il Mediatore europeo a indagare sulla conformità dell'istituzione di sale di lettura sicure con il diritto di accesso ai documenti e con i principi di una buona amministrazione;

5.

rammenta che il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si basa sul principio dell'accesso «più ampio possibile»; sottolinea che, pertanto, la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE debba costituire la regola, per assicurare che i cittadini possano esercitare pienamente i propri diritti democratici; sottolinea che, come già stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE, le eccezioni a tale regola devono essere adeguatamente interpretate, tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione e alle esigenze di democrazia, di più stretta partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di legittimità dell'amministrazione, di efficacia e di responsabilità nei confronti dei cittadini;

6.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a conferire al Mediatore europeo il potere di emettere una dichiarazione di non conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione da parte delle varie istituzioni dell'UE, a condizione che tali documenti non siano coperti dall'articolo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento; appoggia il principio che il Mediatore debba avere facoltà, a seguito di un'indagine sulla non conformità, di decidere in merito alla pubblicazione dei documenti pertinenti;;

7.

deplora che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia bloccata; ritiene che occorra compiere progressi senza ulteriore indugio, in quanto il regolamento non rispecchia più la situazione giuridica e le prassi istituzionali attuali;

8.

riconosce il bisogno di trasparenza nel processo decisionale dell'UE e sostiene l'indagine del Mediatore europeo inerente i negoziati informali tra le tre principali istituzioni dell'UE (i cosiddetti «triloghi»), come pure l'avvio di una consultazione pubblica in materia; appoggia la pubblicazione dei documenti di trilogo, nel rispetto degli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001;

9.

si rammarica che la commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) abbia ricevuto dalla Commissione una documentazione soltanto parziale, redatta escludendo determinate informazioni ritenute non pertinenti dalla Commissione; esorta la Commissione ad assicurare la massima accuratezza nei propri lavori e la piena trasparenza della documentazione fornita, nel pieno rispetto del principio della cooperazione leale, in modo da garantire che la commissione EMIS possa esercitare pienamente ed efficacemente i propri poteri investigativi;

10.

sostiene la determinazione del Mediatore europeo nel far sì che l'operato della Banca centrale europea sia caratterizzato da una maggiore trasparenza e da un elevato livello di governance, specialmente in quanto membro della troika/quadriga che supervisiona i programmi di risanamento di bilancio nei paesi UE; accoglie con favore la decisione della BCE di pubblicare gli elenchi delle riunioni dei membri del Comitato esecutivo; sostiene i nuovi principi guida per gli interventi orali e l'istituzione di un «periodo di silenzio» in merito alle informazioni riservate per il mercato prima delle riunioni del consiglio direttivo;

11.

osserva il ruolo della Banca centrale europea in quanto autorità monetaria e membro consultivo della troika/quadriga e invita il Mediatore europeo a salvaguardare l'interesse della buona amministrazione di una delle principali autorità finanziarie europee;

12.

chiede maggiore trasparenza negli incontri dell'Eurogruppo, oltre ai passi già compiuti dal Presidente dello stesso in seguito all'intervento del Mediatore europeo;

13.

approva l'indagine del Mediatore sulla composizione dei gruppi di esperti della Commissione e la trasparenza dei loro lavori; osserva gli sforzi della Commissione volti a consentire l'esame pubblico di tali gruppi e sottolinea che occorre agire ulteriormente per assicurare la piena trasparenza; esorta nuovamente il Consiglio e i suoi organismi preparatori ad aderire quanto prima al registro dei lobbisti e a migliorare la trasparenza del proprio operato;

14.

sostiene gli sforzi del Mediatore volti ad accrescere la trasparenza delle attività di lobbying; si rammarica per la riluttanza della Commissione a pubblicare informazioni dettagliate sugli incontri con i lobbisti dell'industria del tabacco; esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza dei propri lavori, in modo tale da rafforzare la fiducia del pubblico nel suo operato;

15.

invita la Commissione a rendere disponibili gratuitamente tutte le informazioni sull'influenza delle lobby, garantendo che siano completamente comprensibili e facilmente accessibili al pubblico grazie a un'unica banca dati centralizzata online;

16.

invita la Commissione a presentare, entro il 2017, una proposta di registro dei lobbisti obbligatorio e legalmente vincolante, al fine di eliminare tutte le scappatoie e istituire la piena obbligatorietà di iscrizione al registro per tutti i lobbisti;

17.

sostiene gli sforzi volti a mettere in atto orientamenti sulla trasparenza del lobbismo, che si applicherebbero non solo alle istituzioni dell'UE, ma anche alle amministrazioni nazionali;

18.

osserva la preoccupazione dei cittadini relativamente alla gestione, da parte della Commissione, delle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e alla mancanza di trasparenza nelle varie fasi del processo; sottolinea che il diritto alla buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali include l'obbligo di fornire motivazioni sufficienti nei casi in cui la Commissione decida di non avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE; accoglie con favore l'indagine strategica del Mediatore europeo sulle criticità sistemiche incontrate nell'ambito di EU Pilot;

19.

plaude all'apertura dell'indagine del Mediatore (caso OI/5/2016/AB) sul trattamento riservato dalla Commissione, in quanto custode dei trattati, alle denunce di violazioni nell'ambito di procedure «EU Pilot»; ricorda le precedenti richieste avanzate dalla commissione per le petizioni di garantire l'accesso ai documenti concernenti EU Pilot e le procedure d'infrazione, dal momento che le petizioni portano spesso all'avvio di tali procedure;

20.

accoglie con favore il proseguimento delle indagini del Mediatore europeo sui casi di «porte girevoli» all'interno della Commissione; riconosce che in seguito a tali indagini la Commissione ha fornito maggiori informazioni sui nomi degli alti funzionari che hanno lasciato la Commissione stessa per lavorare nel settore privato; incoraggia la pubblicazione più frequente dei nomi e di altri dati riguardanti tali persone; esprime l'auspicio che altre istituzioni e agenzie europee facciano altrettanto; accoglie con favore la volontà della Commissione di pubblicare informazioni riguardanti le occupazioni post-mandato degli ex commissari; esprime profonda preoccupazione per la nomina dell'ex presidente della Commissione Barroso a consigliere e presidente non esecutivo di Goldman Sachs International; invita il Mediatore ad avviare un'indagine strategica sulla gestione, da parte della Commissione, del caso di porte girevoli che coinvolge l'ex presidente Barroso, che comprenda la formulazione di raccomandazioni sulla modalità di riformare il codice di condotta conformemente ai principi di buona amministrazione e agli obblighi di cui all'articolo 245 TFUE;

21.

rammenta che i conflitti di interesse hanno una portata che non si limita ai casi di «porte girevoli»; sottolinea che è fondamentale affrontare efficacemente tutte le fonti dei conflitti di interesse, allo scopo di conseguire una buona amministrazione e garantire la credibilità del processo decisionale politico e tecnico; ritiene che occorra prestare particolare attenzione a livello dell'UE, nell'ambito delle nomine dei candidati per gli incarichi in seno alle istituzioni, alle agenzie e agli organi, basandosi su norme rigorose e misure concrete che non lascino spazio a dubbi su eventuali conflitti di interesse;

22.

accoglie con favore il fatto che nel 2015 tutte le istituzioni dell'UE abbiano introdotto regole interne per la protezione degli informatori in virtù degli articoli da 22 bis a 22 quater dello statuto dei funzionari, incoraggiando così la segnalazione regolamentata delle irregolarità; osserva che la protezione degli informatori dalle ritorsioni potrebbe essere più efficace; esorta, a tal fine, ad adottare regole comuni volte a incoraggiare la segnalazione di irregolarità e a introdurre tutele e garanzie minime per gli informatori;

23.

chiede una direttiva sulla segnalazione delle irregolarità che stabilisca procedure e canali adeguati per la denuncia di ogni tipo di illecito, nonché le opportune tutele e garanzie giuridiche minime per gli informatori sia nel settore pubblico sia in quello privato;

24.

accoglie con favore l'introduzione di un meccanismo di denunce per le potenziali violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito di Frontex, in seguito all'indagine in corso del Mediatore sulle pratiche impiegate da Frontex e dagli Stati membri nei rimpatri congiunti forzati dei migranti irregolari; si compiace dell'inclusione di un tale meccanismo nel nuovo regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea;

25.

elogia il Mediatore europeo per il suo lavoro d'indagine sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nell'ambito della realizzazione di misure finanziate da risorse dell'UE, ad esempio nel caso di progetti volti a ricoverare in istituti le persone con disabilità anziché integrarle nella società; esorta il Mediatore europeo a portare avanti tali indagini per garantire la trasparenza e il valore aggiunto dei progetti;

26.

accoglie favorevolmente la cooperazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo nell'ambito del quadro dell'UE per la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto concerne la richiesta di una piena attuazione della convenzione a livello dell'UE e dell'assegnazione di risorse finanziarie sufficienti a tal fine; ribadisce il proprio pieno sostegno all'attuazione della Convenzione ed esorta la Commissione e gli Stati membri a metterla pienamente in atto a livello dell'Unione;

27.

appoggia gli sforzi del Mediatore nel trattamento dei casi di discriminazione, dei diritti di gruppi di minoranza e dei diritti delle persone anziane nell'ambito del seminario della rete europea dei difensori civici sul tema «I difensori civici contro la discriminazione»;

28.

appoggia gli sforzi del Mediatore volti a vegliare sull'imparzialità delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza;

29.

riconosce che il diritto dei cittadini ad avere voce in capitolo nella definizione delle politiche dell'UE è oggi più importante che mai; accoglie con favore le linee guida proposte dal Mediatore per migliorare il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), specialmente per quanto riguarda la solidità delle motivazioni della Commissione alla base del rigetto di un'ICE; riconosce tuttavia che vi sono carenze significative che devono essere affrontate e risolte al fine di rendere l'ICE più efficace; ritiene che una maggiore inclusione dei cittadini nella definizione delle politiche dell'Unione rafforzerà la credibilità delle istituzioni europee;

30.

prende atto con soddisfazione del dialogo continuo e delle strette relazioni che il Mediatore intrattiene con svariate istituzioni dell'UE, tra cui il Parlamento, nonché con altri organismi, nell'ottica di assicurare la cooperazione e la coesione sul piano amministrativo; elogia altresì gli sforzi del Mediatore di assicurare una comunicazione continua e aperta con la commissione per le petizioni;

31.

riconosce la necessità che le agenzie europee rispettino le stesse norme rigorose in termini di trasparenza, responsabilità ed etica di tutte le altre istituzioni; osserva con apprezzamento l'importante lavoro svolto dal Mediatore europeo in varie agenzie nell'UE; appoggia la proposta avanzata all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di far sì che i dichiaranti debbano dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare i test sugli animali e di fornire informazioni su come evitare i test sugli animali;

32.

appoggia le raccomandazioni del Mediatore secondo cui l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare dovrebbe rivedere le proprie norme e procedure in materia di conflitto d'interessi onde garantire la partecipazione e la consultazione adeguate del pubblico;

33.

ricorda che il Mediatore ha anche la facoltà, e pertanto il dovere, di controllare l'operato del Parlamento nel quadro del suo impegno di garantire un'amministrazione efficace per i cittadini dell'UE;

34.

chiede un efficace rafforzamento del codice europeo di buona condotta amministrativa, attraverso l'adozione un regolamento vincolante in materia durante l'attuale legislatura;

35.

invita il Mediatore europeo ad aggiungere alle sue future relazioni annuali una classificazione delle denunce che non rientrano nelle competenze del suo ufficio, in quanto un tale elenco fornirebbe ai deputati al Parlamento europeo una panoramica dei problemi di cui risentono i cittadini dell'Unione;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.