6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


P8_TA(2016)0248

Valutazione dei principi contabili internazionali (IAS)

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI))

(2018/C 086/03)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1),

vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (2),

vista la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3),

visto il regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (4),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0202),

vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata «Should IFRS standards be more European?»,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2014, sui progressi compiuti nell'attuazione della riforma dell'EFRAG a seguito delle raccomandazioni formulate nella relazione Maystadt (COM(2014)0396),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 giugno 2015, sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (COM(2015)0301),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 settembre 2015, sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2014 (COM(2015)0461),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2015, intitolata «Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0468),

visti lo studio sull'International Accounting Standards Board (IASB) («The European Union's Role in International Economic Fora — paper 7: The IASB») e i quattro studi sull'IFRS 9 («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» e «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches»),

visto il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la dichiarazione dei leader del G20 del 2 aprile 2009,

visto il documento di riflessione dello IASB, del luglio 2013, intitolato «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (DP/2013/1) e la sua richiesta di parere del luglio 2015 intitolata «Trustees' Review of Structure and Effectiveness: Issues for the Review»,

visto il commento della Commissione del 1o dicembre 2015 sul «Trustees' Review of Structure and Effectiveness» dello IASB,

visti il principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 9 relativo agli strumenti finanziari emanato il 24 luglio 2014 dallo IASB, il parere dell'EFRAG in merito all'omologazione dell'IFRS 9, la valutazione dell'EFRAG sull'IFRS 9 in base al principio della rappresentazione veritiera e corretta, i documenti di riunione del comitato di regolamentazione contabile (ARC) sull'IFRS 9 e le lettere di commento della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'omologazione dell'IFRS 9,

vista la lettera del 14 gennaio 2014 inviata a nome dei coordinatori della commissione per i problemi economici e monetari e recante osservazioni sul documento di riflessione dello IASB intitolato «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting»,

vista la relazione dell'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA) sulle attività di esecuzione e di regolamentazione delle autorità responsabili dell'applicazione dei principi contabili nel 2014, del 31 marzo 2015 (ESMA/2015/659),

visti gli orientamenti dell'ESMA, del 10 luglio 2014, relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria (ESMA/2014/807),

vista la tabella dell'ESMA sul rispetto dei suoi orientamenti relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria, del 19 gennaio 2016 (ESMA/2015/203 REV),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (6),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (7),

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (8), modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (9), applicabile da metà giugno 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0172/2016),

A.

considerando che i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi internazionali di revisione (ISA) sono una componente essenziale per l'efficace funzionamento del mercato interno e dei mercati dei capitali; che gli IFRS e gli ISA possono essere considerati un interesse pubblico e non dovrebbero pertanto mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'UE né ostacolare il suo sviluppo economico, e che dovrebbero essere al servizio del bene comune e non soltanto degli interessi di investitori, prestatori e creditori;

B.

considerando che il falso in bilancio da parte delle imprese rappresenta una minaccia per la stabilità economica e finanziaria, oltre a minare la fiducia dei cittadini nel modello di economia sociale di mercato;

C.

considerando che lo scopo degli IFRS è di rafforzare la responsabilità riducendo la mancanza di informazioni tra gli investitori e le imprese, tutelare gli investimenti, promuovere la trasparenza attraverso il miglioramento della comparabilità internazionale e della qualità dell'informativa finanziaria, permettere agli investitori e agli altri partecipanti al mercato di prendere decisioni economiche con cognizione di causa e influenzare in tal modo il comportamento degli attori dei mercati finanziati e la stabilità di tali mercati; che tale modello contabile basato sull'utilità delle decisioni non è tuttavia completamente coerente con la funzione contabile dell'adeguatezza patrimoniale descritta nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella direttiva contabile, secondo cui la base concettuale della contabilità, conformemente al quadro degli IFRS, non comprende la finalità dei conti prevista dal diritto dell'Unione, nell'ambito del quale la rappresentazione veritiera e corretta delle cifre specifiche costituisce la norma, come precisato nella risposta all'interrogazione E-016071/2015 del commissario Jonathan Hill del 25 febbraio 2016; che il requisito della rappresentazione veritiera e corretta richiede una valutazione globale nella quale sono importanti le cifre e le spiegazioni qualitative;

D.

considerando che la direttiva contabile afferma che i bilanci rivestono «importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi» e che «tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto»; che la direttiva contabile afferma altresì che il suo obiettivo è di «tutelare gli interessi esistenti nelle società di capitali» garantendo che i dividendi versati non provengano dal capitale sociale; che tale obiettivo generale dei bilanci può essere conseguito solo se le cifre indicate forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio; che per una rappresentazione veritiera e corretta, la determinazione dei pagamenti dei dividendi e la valutazione della solvibilità di un'impresa sono altresì necessarie informazioni qualitative e una più ampia valutazione dei rischi;

E.

considerando che lo IASB opera sotto l'egida della Fondazione IFRS — un organismo privato senza scopo di lucro legalmente costituito a Londra (Regno Unito) e in Delaware (Stati Uniti) — e, in quanto ente normatore, deve basarsi su processi trasparenti, indipendenti e soggetti a rendicontazione pubblica diretta; che l'UE contribuisce per circa il 14 % al bilancio della Fondazione IFRS e ne è pertanto il principale finanziatore;

F.

considerando che la circolazione dei capitali a livello mondiale richiede un sistema globale di principi contabili; che gli IFRS sono applicati in 116 paesi secondo modalità diverse (adozione integrale, parziale, opzione o convergenza), ma negli Stati Uniti non si applicano agli emittenti nazionali;

G.

considerando che l'accordo di Norwalk del settembre 2002 tra lo IASB e il Financial Accounting Standards Board (FASB) statunitense propone una convergenza tra gli IFRS emanati dallo IASB e gli US-GAAP emanati dal FASB;

H.

considerando che nell'UE il processo di omologazione si basa sui criteri di omologazione stabiliti nel regolamento IAS; che un IFRS non dovrebbe essere contrario al principio di rappresentazione veritiera e corretta contenuto nella direttiva contabile, il quale impone che i bilanci forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio; che, come stabilito dalla direttiva sulla salvaguardia del capitale, i dividendi e i bonus versati non dovrebbero provenire da plusvalenze non realizzate, vale a dire, in definitiva, dal capitale; che gli IFRS dovrebbero favorire l'interesse pubblico europeo e rispettare alcuni criteri di base relativi alla qualità delle informazioni richieste nei bilanci;

I.

considerando che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo sono coinvolti nel processo di omologazione sulla base del parere del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), consulente tecnico privato della Commissione, e del lavoro del comitato di regolamentazione contabile (ARC), composto da rappresentanti degli Stati membri; che la relazione Maystadt ha esaminato la possibilità di istituire un'agenzia per sostituire l'EFRAG quale soluzione a lungo termine;

J.

considerando che nell'UE diversi soggetti interessati — in particolare gli investitori a lungo termine — hanno sollevato la questione della coerenza degli IFRS con i requisiti giuridici della direttiva contabile, in particolare con i principi di prudenza e gestione responsabile; che il coinvolgimento del Parlamento nel processo di definizione dei principi non è sufficiente né è commisurato al contributo finanziario dell'UE al bilancio della Fondazione IFRS; che l'accento è stato posto anche sul rafforzamento della voce dell'Europa per garantire che tali concetti siano pienamente riconosciuti e integrati nell'intero processo di definizione dei principi;

K.

considerando che a seguito delle recenti crisi finanziarie il ruolo degli IFRS per la stabilità finanziaria e la crescita è stato iscritto all'ordine del giorno del G20 e dell'UE, in particolare le norme relative al riconoscimento delle perdite subite dal sistema bancario; che il G20 e la relazione de Larosière hanno messo in evidenza i principali problemi relativi ai principi contabili prima della crisi, tra cui la contabilità fuori bilancio, la prociclicità relativa al principio del valore di mercato e la contabilizzazione degli utili e delle perdite, la sottovalutazione dell'accumulo dei rischi durante le riprese congiunturali e l'assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non realizzabili e deteriorati;

L.

considerando che lo IASB ha proposto l'IFRS 9 Strumenti finanziari come misura fondamentale di risposta ad alcuni aspetti della crisi e al suo impatto sul settore bancario; che l'EFRAG ha formulato un parere positivo sull'IFRS 9, con una serie di osservazioni riguardanti l'uso del «valore equo» in presenza di difficoltà del mercato, l'assenza di una base concettuale in relazione all'approccio di accantonamento per perdite su 12 mesi e le disposizioni insoddisfacenti in materia di investimenti a lungo termine; che, a causa delle diverse date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del futuro principio assicurativo, il parere ha espresso una riserva circa l'applicabilità del principio al settore assicurativo; che tale problema è stato riconosciuto dallo stesso IASB; che sussistono timori sul fatto che il trattamento contabile proposto per i fondi propri potrebbe incidere negativamente sugli investimenti a lungo termine; che la BCE e l'ABE si sono espresse positivamente sull'IFRS 9 nelle lettere di commento, pur evidenziando una serie di carenze specifiche;

M.

considerando che il problema della contabilità fuori bilancio è stato affrontato nelle successive modifiche dell'IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative) e con l'emanazione di tre nuovi principi: IFRS 10 (Bilancio consolidato), IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e IFRS 12 (Informativa sulle partecipazioni in altre entità);

N.

considerando che nel maggio 2015 lo IASB ha pubblicato un exposure draft (documento di consultazione) del «quadro concettuale», che descrive i concetti sui quali lo IASB si basa nell'elaborazione degli IFRS, permettendo ai redattori di bilanci di elaborare e selezionare i criteri contabili e aiutando tutte le parti a comprendere e interpretare gli IFRS;

O.

considerando che la struttura di governance della Fondazione IFRS è attualmente oggetto di revisione, conformemente al suo atto costitutivo; che questo è pertanto il momento opportuno per rivedere l'assetto organizzativo e le modifiche necessarie in seno agli organi direttivi e di controllo della Fondazione IFRS e dello IASB, con l'obiettivo di integrarli meglio nel sistema delle istituzioni finanziarie internazionali e di garantire un'ampia rappresentazione di interessi (ad esempio, agenzie di rappresentanza dei consumatori e ministeri delle finanze) e la rendicontabilità pubblica, il che assicurerà principi contabili di elevata qualità;

P.

considerando che gli ISA sono elaborati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), un organo indipendente in seno all'International Federation of Accountants (IFAC); che il Public Interest Oversight Board (PIOB) è un organismo internazionale indipendente che vigila sul processo di adozione degli ISA e sulle altre attività di interesse pubblico dell'IFAC;

Q.

considerando che il programma dell'Unione inteso a sostenere attività specifiche nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 copre il finanziamento della Fondazione IFRS e del PIOB per il periodo 2014-2020, ma il finanziamento dell'EFRAG solo per il periodo 2014-2016;

Valutazione dei 10 anni di applicazione degli IFRS nell'UE

1.

prende atto della relazione di valutazione degli IAS elaborata dalla Commissione sull'applicazione degli IFRS nell'UE, nella quale conclude che gli obiettivi del regolamento IAS sono stati conseguiti; deplora che la Commissione non abbia ancora proposto le modifiche giuridiche necessarie per colmare le lacune identificate nella sua valutazione; invita l'ente normatore a garantire che gli IFRS siano coerenti con il corpus di principi contabili esistente e a promuovere la convergenza a livello internazionale; chiede un approccio più coordinato nell'elaborazione dei nuovi principi, comprese tempistiche coordinate per la loro applicazione, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e del nuovo IFRS 4 Contratti assicurativi; esorta la Commissione a presentare diligentemente proposte giuridiche a tale riguardo e ad assicurarsi che un eventuale ritardo non comporti un disallineamento o una perturbazione della concorrenza nel settore assicurativo; invita la Commissione a verificare in dettaglio che le raccomandazioni contenute nella relazione de Larosière siano state pienamente attuate, in particolare la raccomandazione n. 4 che esprime la necessità di una più ampia riflessione sul principio del valore di mercato;

2.

invita la Commissione a conformarsi tempestivamente alla raccomandazione Maystadt riguardo all'estensione del criterio di «interesse pubblico», secondo cui i principi contabili non dovrebbero mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'UE né ostacolare il suo sviluppo economico, e a garantire che tale criterio sia pienamente rispettato nel processo di omologazione; esorta la Commissione a pubblicare, in collaborazione con l'EFRAG, orientamenti chiari sul significato di «interesse pubblico» e sul principio della «rappresentazione veritiera e corretta» sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della direttiva contabile, al fine di pervenire a un'interpretazione comune di tali criteri di omologazione; invita la Commissione a presentare una proposta per incorporare la definizione di Maystadt del criterio di «interesse pubblico» nel regolamento IAS; invita la Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, a valutare sistematicamente se il criterio di «interesse pubblico», così come definito da Maystadt, richieda di modificare i principi contabili esistenti e, su questa base, a cooperare con lo IASB e con gli enti normatori nazionali e dei paesi terzi al fine di ottenere un più ampio sostegno a favore delle modifiche o, in assenza di tale sostegno, a prevedere nella legislazione dell'Unione, ove necessario, norme specifiche per soddisfare tali criteri;

3.

osserva che la verifica della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE si applica alle cifre indicate nei conti come norma per la finalità dei conti preparati conformemente alla legislazione europea, come descritto ai considerando 3 e 29 della direttiva; sottolinea che tale finalità riguarda la funzione dell'adeguatezza patrimoniale dei conti, vale a dire che gli investitori, sia i creditori che gli azionisti, si basano sulle cifre contenute nei conti annuali per determinare se una società è solvibile in termini di patrimonio netto e per stabilire i pagamenti dei dividendi;

4.

sottolinea che una componente essenziale per una rappresentazione veritiera e corretta delle cifre indicate nei conti è la valutazione prudente, il che significa che le perdite non vengono sottovalutate o gli utili sopravvalutati, come descritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), della direttiva contabile; sottolinea che tale interpretazione della direttiva contabile è stata confermata da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

5.

osserva che il considerando 9 del regolamento IAS permette una certa flessibilità nelle decisioni riguardanti l'omologazione di un IFRS, non esigendo «una rigorosa conformità a ciascuna delle disposizioni di tali direttive»; suggerisce tuttavia che tale flessibilità non dev'essere estesa fino al punto di autorizzare gli IFRS a discostarsi dall'obiettivo generale della direttiva contabile (2013/34/UE) del 2013, che ha sostituito la quarta direttiva sul diritto societario (78/660/CEE) e la settima direttiva sul diritto societario (83/349/CEE) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento IAS, in modo che i bilanci sopravvalutino gli utili o sottovalutino le perdite; ritiene a tale riguardo che l'omologazione dello IAS 39 era probabilmente contraria a tale obiettivo generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, sostituite dalla direttiva contabile del 2013, a causa del modello fondato sulle perdite sostenute, e in particolare all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto bb), della quarta direttiva sul diritto societario, la quale prevede che «occorre [valutare e rilevare] tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione»;

6.

valuta positivamente l'intenzione dello IASB di reintrodurre il principio della «prudenza» e di rafforzare la «gestione responsabile» nel nuovo quadro concettuale; deplora che l'interpretazione di «prudenza» dello IASB significhi esclusivamente «utilizzo prudente della discrezione»; rileva che l'interpretazione dello IASB del principio di prudenza e gestione responsabile non corrisponde a quanto sancito dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla direttiva contabile; ritiene che il principio di prudenza debba essere affiancato dal principio di affidabilità; invita la Commissione e l'EFRAG a trovare un accordo sul significato da attribuire al principio di prudenza e gestione responsabile, quale definito nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella direttiva contabile e, su tale base, a cooperare con lo IASB e con gli enti normatori nazionali e dei paesi terzi al fine di ottenere un più ampio sostegno a favore di tali principi; invita lo IASB a esaminare in modo sistematico se un quadro concettuale riveduto richieda modifiche dei principi contabili esistenti e ad apportare le modifiche ove necessario;

7.

prende atto della riforma riguardante il riconoscimento delle perdite nel quadro degli IFRS, che dovrebbe permettere un accantonamento più prudente per le perdite sulla base del concetto prospettico di perdite attese anziché di perdite sostenute; ritiene che il processo di omologazione dell'UE dovrebbe determinare in maniera accurata e prudente il modo in cui dev'essere precisato il concetto di perdite attese, al fine di evitare un'eccessiva dipendenza dal modello e assicurare orientamenti chiari in materia di vigilanza sulla riduzione di valore delle attività;

8.

ritiene che la questione della contabilità fuori bilancio non sia ancora stata affrontata in maniera adeguata ed efficace, in quanto la decisione sull'opportunità o meno di iscrivere un'attività in bilancio è ancora soggetta a una norma meccanicistica, che può essere aggirata; invita lo IASB a correggere tali carenze;

9.

accoglie con favore i protocolli della Fondazione IFRS e della IOSCO relativi a una cooperazione rafforzata alla luce dei problemi fondamentali identificati dal G20 in relazione alla vigilanza dei mercati mobiliari; ritiene che tale cooperazione sia necessaria per soddisfare la necessità di principi contabili globali di elevata qualità e promuovere l'applicazione di principi più coerenti nei diversi contesti nazionali;

10.

ritiene che lo scambio di informazioni tra lo IASB e la IOSCO sulla crescente applicazione degli IFRS non dovrebbe essere considerato un semplice esercizio di valutazione, bensì un'opportunità per identificare esempi di buone pratiche; accoglie con favore, a tale proposito, la sessione annuale di discussione («enforcer discussion session») promossa dalla IOSCO al fine di informare lo IASB in merito alle questioni chiave relative all'attuazione e all'esecuzione;

11.

osserva che gli effetti di un principio contabile devono essere compresi appieno; ribadisce che lo IASB e l'EFRAG dovrebbero accordare la priorità al rafforzamento delle loro analisi d'impatto, in particolare nel campo della macroeconomia, e alla valutazione delle diverse esigenze dell'ampia varietà di soggetti interessati, ivi comprese quelle degli investitori a lungo termine e delle società, nonché del pubblico generale; invita la Commissione a ricordare all'EFRAG la necessità di rafforzare la sua capacità di valutare l'impatto dei nuovi principi contabili sulla stabilità finanziaria, rivolgendo esplicitamente l'attenzione alle esigenze europee che dovrebbero essere integrate nella fase iniziale del processo di standardizzazione dello IASB; rileva, in particolare, l'assenza di una valutazione quantitativa dell'impatto dell'IFRS 9, per il quale i dati non saranno disponibili prima del 2017; invita la Commissione ad assicurarsi che l'IFRS 9 sostenga la strategia di investimento a lungo termine dell'UE, in particolare limitando le disposizioni che potrebbero introdurre un'eccessiva volatilità a breve termine nei bilanci; osserva che le autorità europee di vigilanza — ESMA, ABE ed EIOPA — che dispongono delle competenze e delle capacità necessarie per contribuire allo svolgimento di tale compito, hanno rifiutato di diventare membri a pieno titolo del consiglio dell'EFRAG, in quanto l'EFRAG è un organismo privato; ritiene che la BCE e le autorità europee di vigilanza, in qualità di osservatori del consiglio dell'EFRAG secondo i rinnovati meccanismi di governance, contribuirebbero in maniera positiva a tenere maggiormente conto degli effetti sulla stabilità finanziaria; invita la Commissione a esaminare, nel quadro della revisione del regolamento IAS, il modo in cui ricevere un riscontro formale e sistematico dalle autorità europee di vigilanza;

12.

è convinto che solo norme semplici possano essere applicate efficacemente dagli utilizzatori e verificate dalle autorità di vigilanza; ricorda che, nella sua dichiarazione del 2 aprile 2009, il G20 ha chiesto che i principi contabili per gli strumenti finanziari siano meno complessi e che le norme di valutazione siano applicate in modo chiaro e coerente a livello internazionale, in collaborazione con le autorità di vigilanza; è preoccupato per la persistente complessità degli IFRS; chiede che tale complessità sia ridotta ogniqualvolta ciò sia opportuno e possibile nell'elaborazione di nuovi principi contabili; ritiene che un sistema di principi contabili meno complesso contribuirà a un'attuazione più uniforme, in modo che i dati finanziari delle imprese siano comparabili tra gli Stati membri;

13.

chiede una rendicontazione obbligatoria paese per paese in ambito IFRS; ribadisce il punto di vista del Parlamento, secondo cui una rendicontazione pubblica paese per paese può svolgere un ruolo decisivo nel contrastare l'elusione e la frode fiscale;

14.

chiede allo IASB, alla Commissione e all'EFRAG di coinvolgere fin dall'inizio il Parlamento e il Consiglio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria in generale, e nel processo di omologazione in particolare; è del parere che il processo di controllo per l'adozione degli IFRS nell'UE dovrebbe essere formalizzato e strutturato per analogia con il processo di controllo applicabile alle misure di «livello 2» nel settore dei servizi finanziari; raccomanda alle autorità europee di invitare le parti interessate della società civile a sostenere le loro attività, anche a livello dell'EFRAG; invita la Commissione a creare uno spazio per le parti interessate, affinché possano discutere sui principi contabili fondamentali in Europa; chiede alla Commissione di concedere al Parlamento la possibilità di ricevere un elenco ristretto dei candidati alla presidenza del consiglio dell'EFRAG per organizzare audizioni informali prima della votazione sui candidati proposti;

15.

osserva, in tale contesto, che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo di promotore attivo degli IFRS, purché si tenga debitamente conto delle richieste contenute nella presente risoluzione, dal momento che è dimostrato che i vantaggi superano i costi;

16.

è convinto che un'economia globalizzata richieda principi contabili riconosciuti internazionalmente; ricorda tuttavia che la convergenza non costituisce un obiettivo di per sé, ma è auspicabile solo quando si traduca in principi contabili migliori orientati all'interesse pubblico, alla prudenza e all'affidabilità; ritiene pertanto che, nonostante la lentezza dei progressi nel processo di convergenza, occorra mantenere un dialogo solido tra lo IASB e gli enti di normazione contabile nazionali;

17.

osserva che la maggioranza delle imprese è costituita da PMI; prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare con lo IASB la possibilità di elaborare principi contabili comuni, di elevata qualità e semplificati per le PMI, che potrebbero essere utilizzati, su base volontaria, a livello di UE dalle PMI quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione e, più specificamente, sui mercati di crescita per le PMI; prende atto, al riguardo, delle possibilità offerte dai principi di informativa finanziaria già esistenti per le PMI; ritiene che, per poter continuare i lavori in questo ambito, gli IFRS debbano essere meno complessi e non debbano favorire la prociclicità, e che gli interessi delle PMI dovrebbero essere sufficientemente rappresentati in seno allo IASB; ritiene che le parti interessate dovrebbero essere rappresentate in seno allo IASB; invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto adeguata sugli effetti degli IFRS per le PMI, prima di adottare ulteriori misure; chiede che tali sviluppi siano attentamente monitorati e che il Parlamento venga informato in modo completo, tenendo debitamente conto del processo di miglioramento della regolamentazione;

18.

sottolinea che gli enti normatori nazionali sono ormai strettamente integrati nell'EFRAG; riconosce, pertanto, il ruolo consultivo dell'EFRAG, quando si tratta di questioni contabili in relazione alle piccole imprese quotate e alle PMI in generale;

19.

valuta positivamente che la Commissione incoraggi gli Stati membri a seguire gli orientamenti dell'ESMA relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria; deplora che diversi Stati membri non rispettino gli orientamenti dell'ESMA relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria né intendano farlo; invita tali Stati membri ad adoperarsi per garantire il rispetto di tali orientamenti; invita la Commissione a valutare se le competenze dell'ESMA permettano di garantire un'applicazione coerente e uniforme in tutta l'UE e, in caso contrario, ad esaminare altri modi per garantire un'applicazione e un'esecuzione adeguate;

20.

riconosce che l'equilibrio tra l'ambito di applicazione obbligatorio del regolamento IAS e la possibilità per gli Stati membri di estendere l'uso degli IFRS a livello nazionale garantisce una sussidiarietà e una proporzionalità adeguate;

21.

si compiace dell'intenzione della Commissione di esaminare l'opportunità di coordinare le norme UE in materia di distribuzione dei dividendi; rammenta al riguardo che l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla salvaguardia del capitale fa direttamente riferimento ai conti annuali dell'impresa come base per le decisioni relative alla distribuzione dei dividendi e impone talune restrizioni in materia di distribuzione dei dividendi; osserva che la valutazione della Commissione sul regolamento IAS ha mostrato che permangono ancora differenze per quanto riguarda l'applicazione degli IFRS tra gli Stati membri; sottolinea che le norme in materia di salvaguardia del capitale e distribuzione dei dividendi sono state citate nella relazione sulla valutazione del regolamento IAS quali fonte di problemi giuridici, che possono presentarsi in alcune giurisdizioni dove gli Stati membri permettono o esigono l'uso degli IRFS per i bilanci d'esercizio individuali su cui si basano gli utili distribuibili; fa notare che ogni Stato membro valuta come affrontare tali questioni nella propria legislazione nazionale nell'ambito dei requisiti UE sulla salvaguardia del capitale; invita la Commissione, a tale riguardo, ad assicurare il rispetto della direttiva sulla salvaguardia del capitale e della direttiva contabile;

22.

chiede all'EFRAG e alla Commissione di esaminare quanto prima se i principi contabili consentono la frode e l'elusione fiscale e di apportare tutte le modifiche necessarie per correggere e prevenire eventuali abusi;

23.

prende atto degli sforzi che la Commissione sta compiendo per migliorare la trasparenza e la comparabilità dei conti pubblici attraverso lo sviluppo di principi contabili europei per il settore pubblico (EPSAS);

Attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB

24.

appoggia le raccomandazioni della Commissione secondo cui il Monitoring Board della Fondazione IFRS dovrebbe concentrare l'attenzione non sull'organizzazione interna, ma sulla discussione delle questioni di pubblico interesse che potrebbero essere sottoposte alla Fondazione IFRS; ritiene tuttavia che occorra compiere ulteriori progressi in merito alla governance della Fondazione IFRS e dello IASB, in particolare in termini di trasparenza, prevenzione dei conflitti d'interesse e diversità degli esperti assunti; evidenzia che la legittimità dello IASB è a rischio se il Monitoring Board continua a essere in disaccordo sulle proprie responsabilità, pur dipendendo da decisioni consensuali; sostiene, in particolare, la proposta della Commissione di prendere in considerazione le esigenze d'informazione degli investitori con diversi orizzonti temporali di investimento e di fornire soluzioni specifiche, in particolare agli investitori a lungo termine, in fase di elaborazione delle norme; sostiene una migliore integrazione dello IASB nel sistema delle istituzioni finanziarie internazionali e misure volte ad assicurare un'ampia rappresentazione di interessi (ad esempio, le agenzie di rappresentanza dei consumatori e i ministeri delle finanze) e la rendicontabilità pubblica, il che assicurerà principi contabili di elevata qualità;

25.

osserva la predominanza di attori privati in seno allo IASB; rileva che le medie imprese non sono affatto rappresentate; sottolinea che la Fondazione IFRS continua a dipendere dai contributi volontari, spesso provenienti dal settore privato, il che può comportare il rischio di conflitti d'interesse; chiede alla Commissione di esortare la Fondazione IFRS a mirare a una struttura di finanziamento più diversificata ed equilibrata, basata anche su tasse e fonti pubbliche;

26.

plaude alle attività della Fondazione IFRS/dello IASB per quanto riguarda la comunicazione sul clima e sulle emissioni di carbonio; ritiene, in particolare, che i problemi strutturali fondamentali a lungo termine, quali la valutazione degli attivi non recuperabili legati al carbonio nei bilanci delle imprese, dovrebbero essere esplicitamente inseriti nel programma di lavoro dell'IFRS, al fine di elaborare norme al riguardo; invita gli organi dell'IFRS a includere nell'ordine del giorno la questione dell'informazione sulle emissioni di carbonio e i rischi legati al carbonio;

27.

invita la Commissione e l'EFRAG a esaminare lo spostamento nell'assegnazione dei fondi pensione da azioni ad obbligazioni quale risultato dell'introduzione del metodo contabile basato sul valore di mercato in ambito IFRS;

28.

sostiene la Commissione quando esorta la Fondazione IFRS a garantire che l'uso degli IFRS e l'esistenza di un contributo finanziario permanente siano condizioni da soddisfare per entrare a far parte degli organi direttivi e di sorveglianza della Fondazione IFRS e dello IASB; invita la Commissione a esaminare le modalità per riformare la Fondazione IFRS e lo IASB, al fine di eliminare i diritti di veto dei membri che non soddisfano i criteri sopra citati;

29.

invita gli amministratori dell'IFRS, il Monitoring Board dell'IFRS e lo IASB a promuovere un adeguato equilibrio di genere nelle rispettive sedi;

30.

rammenta la sua richiesta, formulata nella relazione Goulard, di misure volte ad accrescere la legittimità democratica, la trasparenza, la responsabilità e l'integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le diverse parti interessate, la creazione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i lobbisti, nonché norme interne, in particolare la prevenzione di conflitti d'interesse;

31.

sottolinea che la riforma dell'EFRAG deve migliorare il contributo europeo all'elaborazione dei nuovi IFRS e potrebbe contribuire alla riforma della governance della Fondazione IFRS;

32.

deplora che il consiglio dell'EFRAG sia da tempo senza un presidente, dal momento che tale figura svolge un ruolo chiave per trovare consensi e per far sentire una forte e chiara voce europea in ambito contabile a livello internazionale; sottolinea l'importanza di nominare quanto prima un nuovo presidente; esorta pertanto la Commissione ad accelerare il processo di assunzione, tenendo debitamente conto del ruolo del Parlamento e della sua commissione per i problemi economici e monetari;

33.

valuta positivamente la riforma dell'EFRAG, entrata in vigore il 31 ottobre 2014, e riconosce che sono stati compiuti sforzi notevoli in tale ambito; prende atto della maggiore trasparenza; deplora che, per quanto riguarda il finanziamento dell'EFRAG e, in particolare, la possibilità di creare un sistema di contributi obbligatori versati dalle società quotate, la Commissione abbia concentrato i suoi sforzi sull'attuazione delle parti della riforma che si potranno realizzare a breve; chiede alla Commissione di adottare misure ufficiali, come raccomandato nella relazione Maystadt, per incoraggiare gli Stati membri che ancora non dispongono di un meccanismo di finanziamento nazionale ad istituirne uno; prende atto della proposta della Commissione di prorogare il programma dell'Unione per l'EFRAG per il periodo 2017-2020; invita la Commissione a effettuare una valutazione annuale dettagliata della riforma concordata, come previsto all'articolo 9, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 258/2014; invita la Commissione a valutare l'opportunità e la possibilità di trasformare l'EFRAG in un'agenzia pubblica nel lungo termine;

34.

deplora che il requisito proposto da Maystadt di combinare le funzioni di direttore generale dell'EFRAG e presidente del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell'EFRAG sia stato trasformato in una semplice possibilità; rileva che la composizione del nuovo consiglio si discosta dalla proposta di Maystadt, in quanto le autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea hanno rifiutato di diventare membri a pieno titolo del consiglio; invita l'EFRAG ad ampliare il numero di utilizzatori (attualmente uno solo) nel consiglio e ad assicurare che tutte le parti interessate siano rappresentante in seno all'EFRAG;

35.

si compiace che nel 2014 il PIOB abbia diversificato i propri finanziamenti; osserva che il finanziamento totale dell'IFAC è stato del 58 %, una percentuale che, pur rappresentando una parte significativa del finanziamento del PIOB, è ben al di sotto della soglia di due terzi e che, pertanto, la Commissione non ha dovuto limitare il suo contributo annuale, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 258/2014; invita il PIOB a intensificare i suoi sforzi per garantire l'integrità della professione di revisore dei conti;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74.

(4)  GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1.

(5)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(6)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 94.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

(8)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(9)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.