15.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/9


P8_TA(2016)0102

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (2015/2095(INI))

(2018/C 058/02)

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi, e in particolare il diritto al non respingimento,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1),

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979, quale modificata,

vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la comunicazione della Commissione «Piano d'azione sui minori non accompagnati» (2010-2014) (COM(2010)0213) e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (3),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa (4),

visti i dibattiti tenutisi nel 2015 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo: il 14 aprile, alla presenza del Commissario Avramopoulos; il 6 maggio, sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso; il 26 maggio, sulla strategia di cooperazione con i paesi terzi; il 4 giugno, sulla creazione di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione europea e sull'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS); il 25 giugno, sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo, sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica e sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti; il 2 luglio, sulle modalità di spesa dei fondi destinati agli affari interni nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo; il 6 luglio, sul primo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda europea sulla migrazione e sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso, nonché la creazione di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione europea; il 16 luglio, alla presenza di esperti, sui fondi dell'UE per le politiche migratorie, sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati negli Stati membri dell'UE e in Norvegia, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione e su nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione economica; il 22 settembre, sul secondo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda sulla migrazione; il 23 settembre, con i parlamenti nazionali, sull'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») e sulla gestione della migrazione a livello nazionale e locale; il 19 ottobre, sulla lotta al traffico e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo; il 10 novembre, sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0510); il 19 novembre, sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo; il 10 dicembre, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione; il 21 dicembre, sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti, su un'attuazione efficace del CEAS e sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica,

visti i dibattiti tenutisi il 1o aprile 2015, nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo, sul nesso tra sviluppo e migrazione, e il 15 settembre 2015, nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo, sul rispetto dei diritti umani nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo,

viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate dalle sue delegazioni a Lampedusa riguardo alle operazioni di ricerca e soccorso nel settembre 2015 e in Tunisia riguardo alla cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, asilo e controllo delle frontiere nell'ottobre 2015, e vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della loro delegazione congiunta in Sicilia su come affrontare la pressione migratoria nella regione, anche, in particolare, dal punto di vista del bilancio, nel luglio 2015,

visto il piano d'azione della Commissione in dieci punti sulla migrazione presentato nella sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» e «Affari interni» del 20 aprile 2015 a Lussemburgo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0240),

vista la decisione (PESC) 2015/778 del 18 maggio 2015 del Consiglio relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED),

viste la decisione di avviare la seconda fase dell'operazione EUNAVFOR MED, rinominata operazione Sophia, presa dagli ambasciatori dell'UE in seno al comitato politico e di sicurezza (5) e le operazioni condotte sotto la guida della NATO nel Mar Egeo,

vista la risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2015,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)» (COM(2015)0285),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali (SWD(2015)0150),

viste la raccomandazione della Commissione relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015)3560) e le conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, presentate in occasione della riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 20 luglio 2015,

viste la nota esplicativa della Commissione sull'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») e le relazioni sullo stato di attuazione delle azioni da parte della Grecia e dell'Italia, del 10 febbraio 2016, nonché la relazione sui progressi compiuti dalla Grecia, del 4 marzo 2016,

vista la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,

vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione nello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450),

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio» (COM(2015)0453),

visti la raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (C(2015)6250) e il relativo allegato,

vista la comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015)0454),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante intitolata dal titolo «Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2015)0040),

vista la decisione della Commissione sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293),

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0490) e i relativi allegati,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0510) e i relativi allegati,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Europa» (COM(2015)0673) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015)0671), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)0668), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)0670), la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677), e la raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015)9490),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0085),

vista la raccomandazione della Commissione rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (C(2016)0871),

vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016)0080),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio dal titolo «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» (COM(2016)0120),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti» (COM(2016)0140) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0097),

visti la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2016)0115), e il futuro bilancio rettificativo per il 2016 inteso a creare la linea di bilancio per lo strumento in questione,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 23 aprile 2015, nella riunione del 25-26 giugno 2015, nella riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE sulla migrazione del 23 settembre 2015, nella riunione del 15 ottobre 2015, nella riunione del 17-18 dicembre 2015 e nella riunione del 18-19 febbraio 2016,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio sui paesi di origine sicuri nella riunione del 20 luglio 2015, sulla migrazione nella riunione del 20 luglio 2015, sul futuro della politica di rimpatrio nella riunione dell'8 ottobre 2015, sulla migrazione nella riunione del 12 ottobre 2015, sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti nella riunione del 9 novembre 2015, sull'apolidia nella riunione del 4 dicembre 2015 e sul traffico di migranti nella riunione del 10 marzo 2016,

viste le conclusioni della Presidenza adottate il 14 settembre 2015,

viste le conclusioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 20 luglio 2015 in sede di Consiglio, sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale,

visti il piano d'azione congiunto UE-Turchia del 15 ottobre 2015 e le relative relazioni di attuazione del 10 febbraio e del 4 marzo 2016,

vista la dichiarazione rilasciata dai capi di Stato e di governo il 7 marzo 2016,

viste la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, adottata l'8 ottobre 2015, e la dichiarazione dei leader sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani occidentali, adottata nella riunione del 25 ottobre 2015, nonché la relazione sui progressi compiuti, del 10 febbraio 2016,

visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11-12 novembre 2015,

visti i lavori e le relazioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare la relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea nel 2014 e le tendenze in materia di asilo («Asylum Trends») mensili,

visti i lavori e le relazioni di Frontex, in particolare l'analisi annuale dei rischi 2015 e le relazioni trimestrali della sua rete di analisi dei rischi,

visti i lavori e le relazioni di Europol, in particolare la squadra operativa congiunta MARE, e l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) nell'ambito di Europol,

visti i lavori e le relazioni di Eurojust, in particolare le relazioni sulla tratta di esseri umani,

visti i lavori, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in particolare gli studi sulle forme gravi di sfruttamento del lavoro e sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza,

visti gli studi del dipartimento tematico C sull'attuazione dell'articolo 80 TFUE, su nuove strategie, modalità e mezzi d'accesso alternativi alle procedure d'asilo per i richiedenti protezione internazionale, su nuovi scenari per la legislazione in materia di immigrazione di manodopera nell'UE, sul rafforzamento del sistema europeo comune di asilo e sulle alternative al sistema di Dublino, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione, nonché sull'accoglienza delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE, e visti lo studio del dipartimento tematico D sui fondi dell'UE per le politiche migratorie: analisi di efficienza e migliori pratiche per il futuro, e lo studio del dipartimento tematico EXPO sui migranti nel Mediterraneo: protezione dei diritti umani,

visti gli studi della rete europea sulle migrazioni (REM), in particolare lo studio sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati,

visti i lavori e le relazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,

visti i lavori e le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,

visti i lavori, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa,

visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),

visti i lavori e le relazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,

visto il parere del Comitato europeo delle regioni — Agenda europea sulla migrazione, approvato nella 115a seduta plenaria del 3-4 dicembre 2015,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo sull'agenda europea sulla migrazione e sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti,

vista la propria risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (6),

visto il documento di lavoro sull'articolo 80 — solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso,

visto il documento di lavoro sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo,

visto il documento di lavoro sulla gestione delle frontiere e la politica in materia di visti, ivi compreso il ruolo di Frontex e delle altre agenzie competenti,

visto il documento di lavoro sulla creazione di vie sicure e legali di accesso all'UE per i richiedenti asilo e i rifugiati, ivi compresa la politica di reinsediamento dell'Unione e le corrispondenti politiche di integrazione,

visto il documento di lavoro sullo sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica,

visto il documento di lavoro sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo,

visto il documento di lavoro sull'attuazione efficace del CEAS, ivi incluso il ruolo dell'EASO,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0066/2016),

A.

considerando che, nella sua risoluzione del 17 dicembre 2014, ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di valutare le varie politiche in gioco, sviluppare una serie di raccomandazioni e presentare una relazione d'iniziativa strategica in Aula;

B.

considerando che, stando ai dati di Frontex (7), nel 2015 sono stati rilevati 1,83 milioni di persone che tentavano di attraversare irregolarmente le frontiere esterne dell'UE, il che costituisce un record senza precedenti rispetto ai 282 500 migranti giunti in Europa nel corso dell'intero 2014; che, secondo i dati OIM/UNICEF, il 20 % circa della totalità dei migranti che arrivano via mare è costituito da bambini (8);

C.

considerando che, secondo i dati dell'EASO (9), nel 2015 sono state presentate nell'UE+ oltre 1,4 milioni di domande di protezione internazionale (10), con numeri in costante incremento da aprile, mentre la quota di domande ripetute è diminuita, e che, per il 6 % circa dei richiedenti, si tratterebbe di minori non accompagnati; che nel febbraio 2016 il 22 % delle persone giunte via mare in Grecia erano donne e il 40 % bambini (11);

D.

considerando che, ai fini della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni;

E.

considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel 2015 oltre 3 771 persone sono state segnalate come morte o disperse nel Mediterraneo (12); che all'8 marzo 2016 si contano 444 persone morte per annegamento nel Mediterraneo e che nei primi nove mesi del 2016 sono morti 77 bambini (in media, più di uno al giorno); che, secondo dati recenti di Europol, almeno 10 000 minori non accompagnati sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa;

F.

considerando che il 3 ottobre dovrebbe essere riconosciuto come Giornata della memoria per ricordare tutti gli uomini, le donne e i bambini che perdono la vita mentre cercano di fuggire dal loro paese a causa di persecuzioni, conflitti e guerre, come pure tutti gli uomini e le donne che rischiano la vita ogni giorno per salvarli;

G.

considerando che alcune regioni del mondo sono colpite da guerre e violenze e dagli effetti combinati di povertà estrema, degrado ambientale e mancanza di opportunità per i giovani, il che potrebbe innescare una violenza e un'insicurezza ancora più grandi e dar luogo a ulteriori spostamenti di popolazione;

Articolo 80 TFUE — Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso

H.

considerando che l'articolo 80 TFUE pone i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità al cuore dell'intero sistema dell'Unione, fornendo una base giuridica per l'attuazione di tali principi nelle politiche dell'Unione in materia di asilo, migrazione e controllo delle frontiere;

I.

considerando che la solidarietà può assumere la forma della solidarietà interna ed esterna; che la ricollocazione, il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, le misure operative di sostegno, un'interpretazione proattiva dell'attuale regolamento di Dublino e la direttiva sulla protezione temporanea sono tutti strumenti di solidarietà interna, mentre il reinsediamento, l'ammissione umanitaria nonché la ricerca e il soccorso in mare promuovono la solidarietà esterna, e il meccanismo di protezione civile può essere mirato a entrambe;

J.

considerando che, al 3 marzo 2016, dei 39 600 richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza italiane in attesa di essere assegnati ad altri Stati membri, ne sono stati effettivamente ricollocati soltanto 338, mentre in Grecia sono stati 322 i ricollocamenti effettuati sui 66 400 previsti;

Lotta alle attività criminose di traffico, tratta e sfruttamento lavorativo dei migranti irregolari

K.

considerando che il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti sono fenomeni giuridici distinti, oggetto di quadri giuridici distinti a livello unionale e internazionale, che richiedono risposte adeguatamente mirate, mentre spesso si sovrappongono nella pratica; che le reti criminali di traffico e tratta possono cambiare molto rapidamente il proprio modus operandi, il che richiede un rapido adeguamento delle risposte sulla base dei dati più recenti e accurati; che gli sforzi volti a contrastare il traffico criminale di migranti non dovrebbero nuocere a coloro che forniscono assistenza umanitaria ai migranti irregolari;

L.

considerando che la lotta contro il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti necessita di risposte a breve, medio e lungo termine, fra cui misure per smantellare le reti criminali e assicurare i criminali alla giustizia, modalità di raccolta e analisi dei dati, misure per proteggere le vittime e rimpatriare i migranti che soggiornano irregolarmente, come pure cooperazione con i paesi terzi e strategie a lungo termine per affrontare la domanda di persone oggetto di traffico e tratta e le cause all'origine della migrazione, che spingono le persone nelle mani di trafficanti criminali;

Gestione delle frontiere e politica in materia di visti, compreso il ruolo dell'Agenzia per le frontiere e di altre agenzie competenti

M.

considerando che è in corso di applicazione la procedura legislativa ordinaria per varie proposte della Commissione nell'ambito delle frontiere e della politica dei visti, in particolare la proposta di regolamento relativo al codice dei visti dell'Unione (rifusione) (2014/0094(COD), la proposta di regolamento che istituisce un visto turistico (2014/0095(COD) e la proposta di regolamento relativo al modello uniforme per i visti: sicurezza (2015/0134(COD); che sono state recentemente avviate dalla Commissione nuove proposte in quest'ambito, le quali saranno esaminate nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

N.

considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con una gestione efficace delle frontiere esterne, elevati standard comuni, uno scambio di informazioni efficace tra gli Stati membri e il pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno;

O.

considerando che il Parlamento europeo ha chiesto all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne di rafforzare la propria capacità di gestire eventuali violazioni dei diritti fondamentali, anche nell'ambito degli accordi di lavoro stipulati con le autorità competenti dei paesi terzi, e che la proposta della Commissione relativa a una nuova Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere prevede un meccanismo per le denunce;

P.

considerando che l'attuale codice dei visti consente agli Stati membri di discostarsi dai normali criteri di ammissibilità di una domanda di visto «per motivi umanitari» (articoli 19 e 25);

Sviluppo di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati nell'UE, comprese la politica di reinsediamento e le corrispondenti politiche di integrazione dell'Unione

Q.

considerando che l'86 % del numero di rifugiati di tutto il mondo è ospite di paesi non industrializzati; che le reti criminali e i trafficanti sfruttano la disperazione di chi cerca di entrare nell'Unione sfuggendo alle persecuzioni o alla guerra;

R.

considerando che le vie sicure e legali di accesso dei rifugiati all'Unione sono limitate e molti continuano a correre il rischio di avviarsi su vie pericolose; che la creazione di nuove vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione, sulla base della legislazione e delle pratiche esistenti, consentirebbe all'Unione e agli Stati membri di avere una migliore panoramica delle esigenze di protezione e dell'afflusso nell'Unione, nonché di minare il modello di business dei trafficanti;

Strategia di cooperazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i programmi di protezione regionale, il reinsediamento e i rimpatri e per affrontare le cause profonde della migrazione

S.

considerando che la cooperazione tra UE e paesi terzi si sviluppa attraverso strumenti politici, come i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, le agende comuni per la migrazione e la mobilità e i partenariati per la mobilità, attraverso strumenti giuridici come le clausole di migrazione in «accordi globali», accordi di riammissione, accordi di facilitazione del visto e accordi di esenzione dai visti, nonché attraverso strumenti operativi quali i programmi di protezione regionale (PPR), i programmi di protezione e sviluppo regionale (PPSR), gli accordi di lavoro di Frontex e la cooperazione di EASO con i paesi terzi;

T.

considerando che singoli Stati membri continuano a sviluppare un'intensa azione esterna sulla migrazione a livello bilaterale;

U.

considerando che l'Unione ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo, onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati, e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione quali il piano d'azione comune UE-Turchia, gli impegni assunti sulle rotte dei Balcani occidentali e il piano d'azione adottato al vertice della Valletta;

Sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica

V.

considerando che la popolazione in età lavorativa nell'Unione dovrebbe diminuire di 7,5 milioni entro il 2020; che le proiezioni relative all'andamento delle esigenze del mercato nell'Unione indicano carenze emergenti e future in settori specifici; che i cittadini di paesi terzi hanno molte difficoltà a ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche estere e quindi tendono a essere troppo qualificati per i lavori che svolgono;

W.

considerando che l'attuale approccio dell'Unione alla migrazione a fini lavorativi è frammentato, con numerose direttive concentrate su categorie specifiche di lavoratori e cittadini di paesi terzi che sono autorizzati, a determinate condizioni, a lavorare; che tale approccio può servire solo per soddisfare esigenze specifiche di breve respiro;

Analisi delle modalità di spesa dei fondi destinati agli affari interni nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo, compresi i fondi di emergenza

X.

considerando che esistono vari strumenti finanziari dell'Unione per sostenere le azioni degli Stati membri e dei paesi terzi nell'ambito della migrazione, dell'asilo e della gestione delle frontiere; che, in particolare, i fondi per gli Stati membri sono assegnati principalmente attraverso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo per la sicurezza interna (ISF), ma che numerosi altri programmi e fondi possono essere utilizzati per attività connesse alla migrazione; che i finanziamenti ai paesi terzi, pur essendo stanziati principalmente attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), sono amministrati da numerose direzioni generali della Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

Y.

considerando che l'attuale frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità può rendere difficile fornire una panoramica completa delle modalità di utilizzo dei fondi e persino quantificare esattamente quanto spenda l'Unione in materia di migrazione;

Attuazione efficace del sistema comune europeo di asilo (CEAS), ivi compreso il ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Z.

considerando che il sistema comune europeo di asilo (CEAS) include una serie di regole comuni per una politica comune in materia di asilo, uno status uniforme in materia di asilo e procedure di asilo comuni valide in tutta l'Unione; che, tuttavia, molti segnali di allarme, tra cui le decisioni di infrazione adottate dalla Commissione, evidenziano che il CEAS non è stato pienamente attuato in vari Stati membri; che l'attuazione è essenziale al fine di armonizzare le legislazioni nazionali e promuovere la solidarietà tra gli Stati membri e che gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'EASO per soddisfare gli standard richiesti dal CEAS; che l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza e delle procedure di asilo può evitare di creare pressioni eccessive su paesi che offrono condizioni migliori ed è fondamentale per la condivisione delle responsabilità;

AA.

considerando che gli attuali meccanismi del sistema di Dublino non sono riusciti a essere obiettivi, a stabilire criteri equi per la ripartizione della responsabilità riguardo alle domande di protezione internazionale e a fornire un accesso rapido alla protezione; che il sistema non viene applicato nella pratica e sono state adottate deroghe esplicite con due decisioni del Consiglio sulla ricollocazione temporanea; che la Commissione aveva annunciato una proposta per un'opportuna revisione del regolamento Dublino III entro il marzo 2016;

AB.

considerando che, a norma dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra del 1951, gli Stati membri non operano discriminazioni nei confronti dei rifugiati in base alla razza, alla religione o al paese di origine;

Solidarietà

1.

sottolinea che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione; rileva che il principio di solidarietà, quale sancito dall'articolo 80 TFUE, riguarda le politiche di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere; è del parere che l'articolo 80 fornisca una base giuridica «congiuntamente» agli articoli da 77 a 79 TFUE per attuare il principio di solidarietà in tali settori;

Ricerca e soccorso

2.

parte dal presupposto che salvare vite deve essere una priorità assoluta e che è essenziale disporre di finanziamenti adeguati, a livello di Unione e di Stati membri, per le operazioni di ricerca e soccorso; rileva che si è verificato un incremento degli arrivi irregolari per via marittima, così come un aumento allarmante dei decessi in mare, e che è tuttora necessaria una risposta migliore da parte dell'Europa;

3.

ricorda che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma anche un obbligo giuridico di diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione — richiede che si presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare;

4.

ritiene che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per scongiurare un ulteriore incremento del numero di migranti che perdono la vita mentre tentano di attraversare il Mediterraneo;

5.

suggerisce, a tale riguardo, che occorre rafforzare le capacità di ricerca e soccorso e che i governi degli Stati membri devono mobilitare maggiori risorse — in termini di assistenza e mezzi finanziari — nel contesto di un'operazione umanitaria a livello di Unione dedicata alla ricerca, al soccorso e all'assistenza dei migranti in pericolo, che consenta di metterli in salvo nel luogo sicuro più vicino;

6.

sottolinea che i comandanti privati o le organizzazioni non governative (ONG) che assistono veramente le persone in pericolo in mare non devono rischiare sanzioni per aver fornito tale assistenza; ritiene che la marina mercantile non debba fornire un'opzione alternativa al soddisfacimento degli obblighi in materia di ricerca e soccorso da parte degli Stati membri e dell'Unione;

Affrontare la tratta e il traffico criminale di esseri umani

7.

chiede una chiara distinzione tra chi viene fatto entrare illegalmente nell'Unione e chi è vittima della tratta verso l'Unione in quanto, se è vero che la risposta strategica deve essere debitamente integrata, è altrettanto vero che essa deve essere correttamente mirata; dichiara che, in termini generali, il traffico criminale di migranti consiste nell'agevolare l'ingresso irregolare di una persona in uno Stato membro, mentre la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, nel trasporto o nell'accoglienza di una persona con metodi violenti, ingannevoli o abusivi a fini di sfruttamento;

8.

ritiene che un approccio globale alla migrazione debba necessariamente prevedere misure volte a smantellare le attività delle reti criminali coinvolte nella tratta e nel traffico di persone;

9.

si compiace del ruolo positivo sinora svolto dalle navi militari nel salvataggio di vite in mare e nello smantellamento delle reti criminali; sostiene gli obiettivi di operazioni della marina come l'operazione Sophia e sottolinea la necessità di proteggere le vite umane, ponendo l'accento sul fatto che tutti gli aspetti dell'operazione dovrebbero garantire la tutela della vita dei migranti;

10.

sottolinea che le operazioni militari non dovrebbero costituire l'aspetto predominante di un qualsivoglia approccio globale alla migrazione e ribadisce che l'operazione Sophia non deve distrarre mezzi già dispiegati nel Mediterraneo dal salvataggio di vite in mare;

Ruolo delle agenzie dell'Unione nella lotta contro il traffico criminale

11.

fa presente che, dal momento che i criminali possono cambiare molto rapidamente il loro modus operandi, e lo fanno, le risposte politiche devono adeguarsi ai dati più recenti e accurati; registra come positivo passo in avanti il fatto che il 27 maggio 2015 la Commissione abbia adottato un piano d'azione dell'Unione contro il traffico di migranti (il «piano d'azione sul traffico»), nel cui contesto prevede la creazione di un gruppo di contatto delle agenzie dell'Unione sul traffico di migranti, per rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le agenzie;

12.

sottolinea che occorre fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali ad esempio le analisi dei rischi realizzate dalle agenzie; osserva che le agenzie dell'Unione, oltre a cooperare pienamente tra loro, devono anche intensificare la collaborazione con gli Stati membri; rileva che un migliore coordinamento degli sforzi dovrebbe comprendere la raccolta di dati a livello nazionale e il loro inoltro alle agenzie;

Ricollocazione

13.

ricorda che il processo di ricollocazione — cioè il trasferimento di un richiedente protezione internazionale, o di un beneficiario di protezione internazionale, da uno Stato membro a un altro — è un esempio pratico di solidarietà all'interno dell'Unione; ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha chiesto fin dal 2009 un meccanismo vincolante per la distribuzione dei richiedenti asilo fra tutti gli Stati membri;

14.

rileva che lo scorso anno il Consiglio ha adottato due decisioni per misure temporanee di ricollocazione nell'Unione (le «decisioni di ricollocazione») (13), le quali comportano il trasferimento di richiedenti protezione internazionale dalla Grecia e dall'Italia in altri Stati Membri; osserva che, sebbene le decisioni di ricollocazione non eliminino le vigenti norme di Dublino sull'attribuzione della competenza, esse costituiscono però una «deroga temporanea» a tali norme;

15.

ritiene che l'istituzione di misure urgenti di ricollocazione sia un passo nella giusta direzione e invita gli Stati membri ad adempiere quanto prima i loro obblighi connessi a tali misure;

16.

ricorda che, ai fini delle decisioni di ricollocazione di cui sopra, la ricollocazione si applica solo alle nazionalità per le quali la percentuale di decisioni positive di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione è stata pari o superiore al 75 % nel trimestre precedente, in base ai dati Eurostat; osserva che le decisioni di ricollocazione interesseranno un numero relativamente piccolo di persone, escludendo il gran numero di richiedenti provenienti da altri paesi terzi, che non possono essere ricollocati in forza di tali decisioni;

17.

è preoccupato per il fatto che, conformemente alle attuali decisioni di ricollocazione, gli Stati membri di primo arrivo devono tuttora trattare le domande di protezione internazionale più complesse (e i ricorsi più complessi), organizzare periodi di accoglienza più lunghi, nonché coordinare i rimpatri delle persone cui alla fine non sarà riconosciuto il diritto alla protezione internazionale; ribadisce che qualsiasi nuova modalità di gestione del sistema comune europeo di asilo deve basarsi sulla solidarietà e su un'equa ripartizione delle responsabilità;

18.

è del parere che, oltre ai criteri contenuti nelle decisioni di ricollocazione, vale a dire il PIL dello Stato membro, la popolazione dello Stato membro, il tasso di disoccupazione nello Stato membro e i numeri di richiedenti asilo nello Stato membro in passato, occorra prendere in considerazione altri due criteri, vale a dire le dimensioni del territorio dello Stato membro e la densità di popolazione dello Stato membro;

19.

ritiene che nell'eseguire le ricollocazioni si dovrebbe tener conto, per quanto possibile nella pratica, delle preferenze del richiedente; riconosce che questo è un modo di scoraggiare i movimenti secondari e di incoraggiare i richiedenti stessi ad accettare le decisioni in materia di ricollocazione, ma che ciò non dovrebbe bloccare il processo di ricollocazione;

Reinsediamento

20.

ritiene che il reinsediamento sia una delle opzioni privilegiate per concedere un accesso sicuro e legale all'Unione ai rifugiati e a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale, qualora i rifugiati stessi non possano far ritorno nei loro paesi d'origine, né possano ricevere una protezione efficace o essere integrati nel paese ospitante;

21.

osserva inoltre che il reinsediamento sotto gli auspici dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è un programma umanitario consolidato e un utile strumento per gestire arrivi ordinati nel territorio degli Stati membri di persone che hanno bisogno di protezione internazionale;

22.

sottolinea che, dati i flussi senza precedenti di migranti che hanno raggiunto e continuano a raggiungere le frontiere esterne dell'Unione, e dato il costante aumento del numero di persone che chiedono protezione internazionale, l'Unione ha bisogno di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, quale enunciato nell'agenda della Commissione sulla migrazione; raccomanda che tale approccio, per avere un impatto, preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati rispetto al numero complessivo dei rifugiati che chiedono protezione internazionale nell'Unione, tenendo conto altresì delle esigenze globali di reinsediamento pubblicate ogni anno dall'UNHCR;

23.

sottolinea che è necessario un programma permanente di reinsediamento a livello dell'Unione, con la partecipazione obbligatoria degli Stati membri, che preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati, sulla base del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione;

Ammissione umanitaria

24.

ricorda che l'ammissione umanitaria può essere utilizzata quale complemento del reinsediamento per dare protezione urgente, spesso di natura temporanea, quando ve n'è bisogno, ai soggetti più vulnerabili, ad esempio i minori non accompagnati o i rifugiati con disabilità, oppure quanti necessitano urgentemente di evacuazione sanitaria;

25.

sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento rimane non disponibile per i cittadini di paesi terzi, tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria;

Visti umanitari

26.

ricorda che i visti umanitari danno modo a persone che hanno bisogno di protezione internazionale di entrare in un paese terzo per chiedere asilo; invita gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità esistenti per fornire, in particolare alle persone vulnerabili, visti umanitari presso le ambasciate e gli uffici consolari dell'Unione nei paesi d'origine o di transito;

27.

ritiene che coloro che necessitano di protezione internazionale dovrebbero poter richiedere un visto umanitario europeo direttamente presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri e che, una volta concesso previa valutazione, tale visto umanitario dovrebbe consentire al suo possessore di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato, al solo scopo di presentare una richiesta di protezione internazionale; reputa pertanto necessario modificare il codice dei visti dell'Unione per includervi disposizioni più specifiche sui visti umanitari;

Sistema europeo comune di asilo (CEAS)

28.

fa presente che sono necessarie ulteriori iniziative per garantire che il CEAS diventi un sistema davvero uniforme;

29.

ricorda che, per migliorare l'armonizzazione, è assolutamente necessaria una valutazione globale (sotto forma di relazioni di valutazione della Commissione) dell'attuazione di questo pacchetto, seguita da rapidi interventi qualora l'attuazione sia insoddisfacente in taluni Stati membri;

30.

osserva, ad esempio, che le domande inammissibili, le domande reiterate, le procedure accelerate e le procedure di frontiera sono tutte casi specifici in cui la rifusione della direttiva sulle procedure di asilo ha cercato di realizzare un delicato equilibrio tra l'efficienza del sistema e i diritti dei richiedenti, in particolare quelli delle persone vulnerabili, e sottolinea che tale equilibrio può essere conseguito soltanto se la legislazione è attuata pienamente e correttamente;

31.

sottolinea l'importanza del controllo giudiziario su tutte le forme di trattenimento ai sensi delle leggi in materia di immigrazione e di asilo; ricorda che sia il diritto internazionale, sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione impongono agli Stati membri di esaminare opzioni alternative al trattenimento; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le direttive sulle procedure di asilo e sulle condizioni di accoglienza in relazione all'accesso ai Centri di identificazione ed espulsione;

32.

ricorda l'importanza di ridurre il numero di persone apolidi e incoraggia gli Stati membri a introdurre procedure per la determinazione dell'apolidia e a condividere buone prassi per quanto riguarda la raccolta di dati affidabili sugli apolidi e le procedure per la determinazione dell'apolidia;

Revisione del regolamento Dublino III

33.

osserva che il funzionamento del regolamento Dublino III (14) ha fatto nascere molti interrogativi riguardo all'equità e alla solidarietà nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale; rileva che il sistema attuale non tiene sufficientemente conto della particolare pressione migratoria a cui sono sottoposti gli Stati membri situati ai confini esterni dell'Unione; ritiene che gli Stati membri debbano ammettere le difficoltà attualmente esistenti riguardo alla logica di Dublino e che l'Unione dovrebbe sviluppare opzioni di solidarietà sia tra gli Stati membri che tra i migranti interessati;

34.

mette in rilievo che la pressione esercitata dal crescente numero di migranti che giungono nell'Unione sul sistema creato dal regolamento di Dublino ha mostrato che il sistema, così com'è attuato, ha ampiamente mancato i suoi due obiettivi primari: stabilire criteri obiettivi ed equi per l'attribuzione della competenza e assicurare un rapido accesso alla protezione internazionale; ribadisce le sue riserve circa l'attuale criterio in base al quale, attualmente, è lo Stato membro di primo ingresso a essere determinato come lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, e ritiene che tale criterio debba essere riveduto;

35.

rileva inoltre che, allo stesso tempo, rimane alta l'incidenza dei movimenti secondari attraverso l'Unione; ritiene essere del tutto evidente che il sistema di Dublino, fin dalla sua creazione, non è stato concepito per ripartire la responsabilità tra gli Stati membri, bensì ha avuto come scopo principale la rapida attribuzione ad un unico Stato membro della competenza per il trattamento di una domanda d'asilo;

36.

raccomanda che i criteri su cui si basano le due decisioni di ricollocazione siano direttamente incorporati nelle norme ordinarie dell'Unione per l'attribuzione della competenza per il trattamento delle domande di protezione internazionale; sottolinea che, in sede di revisione del regolamento di Dublino, occorre riesaminare il concetto di «richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale», dal momento che i migranti e i rifugiati che non rientrano in tale categoria dovranno poi comunque essere gestiti dallo Stato membro di primo arrivo;

37.

è del parere che l'Unione europea debba assicurare agli Stati membri che ricevono il maggior numero di domande d'asilo un sostegno finanziario e tecnico proporzionato e adeguato; ritiene che la solidarietà e le misure per la condivisione della responsabilità abbiano la loro ragione fondamentale nella necessità di migliorare la qualità e il funzionamento del CEAS;

38.

fa presente che una possibile opzione per una revisione di fondo del sistema di Dublino consisterebbe nell'istituire una raccolta centralizzata delle domande a livello di Unione — considerando ciascun richiedente asilo come una persona che cerca asilo nell'Unione, vista come un tutto unico, e non in un singolo Stato membro — e nell'istituire un sistema centrale per l'attribuzione della competenza per tutti coloro che chiedono asilo nell'Unione; suggerisce che tale sistema potrebbe prevedere determinate soglie per Stato membro relative al numero degli arrivi, il che potrebbe probabilmente contribuire a disincentivare i movimenti secondari, dal momento che tutti gli Stati membri parteciperebbero pienamente al sistema centralizzato e non avrebbero più una competenza individuale per l'assegnazione dei richiedenti ad altri Stati membri; ritiene che tale sistema potrebbe funzionare sulla base di un certo numero di punti di crisi («hotspot»), a partire dai quali dovrebbe aver luogo la distribuzione nell'Unione; sottolinea che qualunque nuovo sistema per la determinazione della competenza dovrà tener conto dei concetti chiave di unità familiare e di interesse superiore del minore;

Riconoscimento reciproco

39.

osserva che attualmente gli Stati membri riconoscono le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri solo quando sono negative; ribadisce che il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle decisioni positive in materia di asilo costituisce un passo logico verso la corretta attuazione dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) TFUE, il quale prevede «uno status uniforme in materia di asilo (…) valido in tutta l'Unione»;

Direttiva sulla protezione temporanea

40.

ricorda che, in caso di afflusso massiccio, la Commissione, di propria iniziativa o previo esame di una richiesta presentata da uno Stato membro, può proporre l'attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulla protezione temporanea (la «direttiva sulla protezione temporanea») (15); osserva che l'attivazione effettiva richiede una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata; fa presente che la direttiva dovrebbe essere attivata quando vi è il rischio che il sistema d'asilo dell'Unione non sia in grado di far fronte all'afflusso massiccio o all'imminente afflusso massiccio di sfollati; mette tuttavia in evidenza che, dalla sua adozione nel 2001, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata;

41.

rileva che la direttiva sulla protezione temporanea prevede anche l'eventualità dell'evacuazione di sfollati da paesi terzi, e che tale evacuazione consentirebbe l'uso di corridoi umanitari, in cooperazione con l'UNHCR, con l'obbligo per gli Stati membri di fornire all'occorrenza ogni agevolazione utile per l'ottenimento dei visti;

42.

ritiene che i sistemi di asilo di alcuni Stati membri che si trovano in prima linea siano già chiaramente sovraccarichi e che si sarebbe dovuto fare ricorso alla direttiva sulla protezione temporanea, secondo la sua stessa logica; chiede in ogni caso che in sede di revisione di tale direttiva si stabilisca una chiara definizione di «afflusso massiccio»; ritiene che tale revisione della direttiva sulla protezione temporanea possa far parte del riesame del sistema di Dublino;

Integrazione

43.

osserva che la partecipazione di tutti gli attori che intervengono nella società è essenziale e, pertanto, raccomanda che, nel rispetto delle competenze degli Stati membri per quanto concerne le misure di integrazione, si proceda a un rafforzamento dello scambio delle migliori pratiche in questo ambito; sottolinea che le misure di integrazione per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente residenti dovrebbero promuovere l'inclusione, piuttosto che l'isolamento; rileva che gli enti regionali e locali, incluse le città, svolgono un ruolo chiave nei processi di integrazione;

44.

mette in rilievo che gli Stati membri ospitanti devono offrire ai rifugiati sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società; osserva che ciò dovrebbe includere necessariamente l'alloggio, corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale come pure l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società, come previsto nella direttiva qualifiche (16); fa presente che i rifugiati, esattamente come i cittadini dell'Unione, hanno diritti e doveri negli Stati membri di accoglienza; sottolinea pertanto che l'integrazione è un processo bidirezionale e che il rispetto dei valori su cui è costruita l'Unione deve essere parte integrante del processo d'integrazione, così come deve esserlo il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati;

45.

ricorda che, a norma dell'articolo 15 della direttiva sulle condizioni di accoglienza, spetta agli Stati membri decidere a quali condizioni è concesso ai richiedenti protezione internazionale l'accesso ai rispettivi mercati del lavoro, purché tale accesso sia effettivo e sia assicurato entro i termini stabiliti al paragrafo 1 di tale articolo; riconosce che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare;

46.

è del parere che, qualora le persone a cui è stata concessa protezione internazionale nell'Unione ricevano un'offerta di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata loro concessa la protezione, esse debbano avere la possibilità di usufruire di tale offerta;

47.

ribadisce che un migliore riconoscimento delle qualifiche estere è un modo pratico per assicurare una maggiore integrazione dei cittadini di paesi terzi già presenti nell'Unione, e invita la Commissione ad avanzare proposte appropriate al riguardo;

48.

esorta ad attuare programmi di integrazione privati e comunitari per le persone accettate per il reinsediamento, in cooperazione con gli Stati membri e le autorità locali e sulla base delle loro migliori pratiche;

Unità del nucleo familiare

49.

incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per tenere uniti i nuclei familiari, il che sosterrà nel lungo termine le prospettive di integrazione, poiché in tal modo l'attenzione può essere focalizzata sulla costruzione di una nuova esistenza anziché sulle preoccupazioni per i familiari che continuano a trovarsi in condizioni di insicurezza;

50.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero superare gli eventuali ostacoli giuridici e pratici per accelerare il processo decisionale relativo al ricongiungimento familiare;

51.

ritiene importante che, fintanto che il regolamento Dublino non sia stato sottoposto a una revisione radicale, gli Stati membri facciano un uso migliore delle clausole discrezionali in modo da rispettare il principio dell'unità familiare;

Minori

52.

pone l'accento sulla posizione vulnerabile dei minori che giungono nell'Unione e ribadisce il diritto di ciascun minore di essere trattato in primo luogo come tale; invita gli Stati membri ad applicare integralmente le disposizioni specifiche del CEAS riguardanti i minori non accompagnati, compreso l'accesso all'assistenza legale, la tutela, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'alloggio e all'istruzione, il diritto a comunicare in una lingua che comprendono e di avere colloqui con funzionari debitamente formati; ribadisce che gli Stati membri non dovrebbero trattenere i minori a causa della loro condizione di migranti;

53.

ricorda che l'assistenza, l'informazione e la protezione dovrebbero essere estese anche ai minori non accompagnati e separati dalle famiglie, conformemente ai loro interessi superiori, e che è opportuno velocizzare il trattamento delle domande di ricongiungimento familiare presentate da minori non accompagnati e separati dalle famiglie;

54.

rileva che una tutela efficace e un sistema di protezione che tenga conto delle esigenze dei minori sono elementi essenziali per prevenire abusi, negligenza e sfruttamento di minori privati delle cure genitoriali; sottolinea l'importanza di definire orientamenti dell'Unione per un sistema di tutela inteso a fornire adeguato sostegno e protezione e a garantire parità di trattamento per i minori stranieri e nazionali;

55.

ritiene che l'accertamento dell'età debba essere svolto nel modo meno invasivo possibile, essere multidisciplinare e sicuro, rispettare l'integrità fisica e la dignità umana dei minori, prestando particolare attenzione alle ragazze, ed essere effettuato da professionisti ed esperti indipendenti e qualificati;

56.

chiede agli Stati membri di raccogliere dati disaggregati sulla situazione dei minori rifugiati e migranti al fine di migliorare la capacità dei sistemi di garantirne l'integrazione;

Rimpatri

57.

è consapevole che uno degli elementi da porre in essere nel quadro di una corretta attuazione del CEAS è un sistema di rimpatrio in condizioni di sicurezza per coloro che, a seguito di una valutazione individuale della domanda di asilo, sono dichiarati non ammissibili a beneficiare di protezione nell'Unione;

58.

riconosce che, alla luce del fatto che nel 2014 il 36 % dei cittadini di paesi terzi ai quali era stato ingiunto di lasciare l'Unione è stato effettivamente rimpatriato, vi è l'esigenza di migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione;

59.

ritiene che, per migliorare l'efficienza delle riammissioni e garantire la coerenza dei rimpatri a livello europeo, occorrerà adottare nuovi accordi UE in materia di riammissione, che dovrebbero prevalere rispetto agli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi;

60.

ritiene che il rimpatrio dei migranti debba essere effettuato solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e qualora il paese nel quale i migranti stanno per essere rimpatriati sia considerato sicuro; ribadisce a tal riguardo che i rimpatri volontari dovrebbero avere la priorità su quelli forzati;

61.

fa presente che qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di «respingere» i migranti ai quali non è stata data l'opportunità di presentare domanda di asilo è contrario al diritto dell'Unione nonché al diritto internazionale e reputa che la Commissione dovrebbe adottare misure opportune nei confronti di eventuali Stati membri che tentino di attuare tali «respingimenti»;

Elenco dei paesi di origine sicuri

62.

prende atto della recente proposta della Commissione relativa a un elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri, che modifica la direttiva sulle procedure d'asilo (17); osserva che, qualora un siffatto elenco dell'Unione diventasse obbligatorio per gli Stati membri, potrebbe rappresentare, in linea di principio, uno strumento importante per facilitare le procedure di asilo, compreso il rimpatrio;

63.

si rammarica dell'attuale situazione in cui gli Stati membri applicano elenchi diversi, che contengono paesi sicuri differenti, ostacolando così l'uniformità dell'applicazione e incentivando i movimenti secondari;

64.

sottolinea, in ogni caso, che qualsiasi elenco di paesi di origine sicuri non dovrebbe pregiudicare il principio secondo cui ogni persona ha diritto a un adeguato esame individuale della propria domanda di protezione internazionale;

Procedure di infrazione

65.

prende atto che, nel settembre 2015, la Commissione ha dovuto adottare 40 decisioni di infrazione relative all'attuazione del CEAS nei confronti di 19 Stati membri, che si aggiungono ad altre 34 procedure pendenti; ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere tenuto pienamente informato delle procedure avviate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato il diritto dell'Unione in quest'ambito, o che non lo hanno attuato correttamente;

66.

pone nuovamente in rilievo come sia essenziale che, una volta concordata e adottata la legislazione dell'Unione, gli Stati membri facciano la loro parte provvedendo alla sua attuazione;

67.

prende atto, inoltre, che è impossibile valutare adeguatamente i vantaggi e gli svantaggi di taluni aspetti del CEAS, dato che numerosi Stati membri non hanno ancora attuato pienamente la legislazione;

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

68.

raccomanda che l'EASO diventi, a lungo termine, l'organo di coordinamento principale del CEAS, al fine di garantire l'omogenea applicazione delle norme che disciplinano tale sistema; ribadisce che, nella misura in cui il CEAS diventerà autenticamente europeo, l'EASO deve a sua volta diventare, da semplice gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri, una vera e propria agenzia dell'Unione che fornisca sostegno operativo agli Stati membri e alle frontiere esterne; sottolinea a tale riguardo che occorre dotare l'EASO dei finanziamenti necessari e delle risorse umane richieste a breve, medio e lungo termine;

69.

constata che il bilancio dell'EASO per il 2015 per la ricollocazione, il reinsediamento e la dimensione esterna ammontava a soli 30 000 euro; ribadisce che un bilancio così ridotto non può essere preso seriamente in considerazione alla luce degli avvenimenti in atto nel Mediterraneo e considerando i molteplici riferimenti all'EASO che figurano nelle decisioni in materia di ricollocazione; ricorda che saranno necessari, a breve, medio e lungo termine, aumenti significativi del bilancio dell'EASO, sia in termini di risorse umane che degli importi stanziati per le attività di ricollocazione e di reinsediamento;

Frontex e il nuovo sistema europeo di guardia costiera e di frontiera proposto

70.

prende atto del ruolo recentemente svolto da Frontex nel prestare assistenza a eventuali imbarcazioni o persone in difficoltà in mare e riconosce il contributo che ha apportato, per mezzo delle operazioni congiunte Triton e Poseidon, al soccorso e al salvataggio di numerose vite umane nel Mediterraneo;

71.

è consapevole che il sistema europeo di guardia costiera e di frontiera recentemente proposto è inteso a sostituire Frontex ed è finalizzato a garantire una gestione integrata delle frontiere a livello europeo alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione e assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno; fa notare che, in linea con i trattati e i relativi protocolli, gli Stati membri che sono firmatari degli accordi Schengen ma che non fanno ancora parte dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, possono partecipare a tutte le azioni previste nell'ambito della nuova proposta e/o beneficiare delle stesse;

72.

attende con interesse le negoziazioni su tale proposta all'interno delle istituzioni che ricoprono il ruolo di colegislatori e tra di esse, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 294 TFUE;

Schengen e la gestione e sicurezza delle frontiere esterne

73.

ricorda che, sin dall'istituzione dello spazio Schengen, l'Unione è uno spazio privo di frontiere interne, che gli Stati membri di Schengen hanno elaborato una politica comune, da attuare in varie tappe, riguardo alle sue frontiere esterne e che un siffatto sistema si è sempre basato sulla logica intrinseca secondo cui l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con misure compensatorie che rafforzino le frontiere esterne dello spazio Schengen, nonché la condivisione di informazioni attraverso il Sistema di informazione Schengen («SIS»);

74.

riconosce che l'integrità dello spazio Schengen e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne sono subordinate a una gestione efficace delle frontiere esterne, all'applicazione di elevati standard comuni da parte di tutti gli Stati membri alle frontiere esterne, nonché all'efficacia dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;

75.

accetta il fatto che l'Unione abbia bisogno di rafforzare la protezione delle sue frontiere esterne e di sviluppare ulteriormente il CEAS, nonché il fatto che siano necessarie misure volte a migliorare la capacità dello spazio Schengen di raccogliere le nuove sfide che si profilano per l'Europa, salvaguardando i principi fondamentali della sicurezza e della libera circolazione delle persone;

76.

segnala che l'accesso al territorio dello spazio Schengen è generalmente controllato alle frontiere esterne conformemente al codice frontiere Schengen e che, inoltre, ai cittadini di numerosi paesi terzi è richiesto un visto per entrare nello spazio Schengen;

77.

ribadisce l'appello dell'UNHCR secondo cui il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali può essere garantito soltanto se le procedure e i piani operativi traducono tali obblighi in orientamenti pratici e chiari per il personale in forza alle frontiere, comprese le frontiere terrestri, marittime e aeree; segnala l'esigenza di rafforzare ulteriormente il meccanismo di protezione civile dell'Unione onde reagire agli eventi con ripercussioni di ampia portata che coinvolgono un numero rilevante di Stati membri;

78.

sottolinea ancora una volta che, come nel caso della legislazione specifica in materia di asilo e migrazione, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano correttamente attuate dagli Stati membri; sottolinea che una migliore attuazione, da parte degli Stati membri, di tali misure alle frontiere esterne a seguito di un aumento della pressione è fondamentale e contribuirà, in certa misura, a dissipare i timori dei cittadini relativamente alla sicurezza;

79.

prende atto che il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di revisione mirata del codice frontiere Schengen, che prevede l'introduzione di controlli sistematici per tutti i cittadini dell'Unione (non solo per i cittadini dei paesi terzi) tramite la consultazione delle pertinenti banche dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

80.

ritiene che lo spazio Schengen sia una delle maggiori conquiste dell'integrazione europea; osserva che il conflitto in Siria e i conflitti in altri luoghi della regione hanno determinato un numero senza precedenti di arrivi di migranti e rifugiati nell'Unione, una situazione che, a sua volta, ha rivelato le carenze in alcune parti delle frontiere esterne dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che, in risposta a ciò, alcuni Stati membri abbiano sentito la necessità di chiudere le proprie frontiere interne o di introdurre controlli temporanei alle frontiere, mettendo così in discussione il corretto funzionamento dello spazio Schengen;

Punti di crisi («hotspot»)

81.

ricorda che, nel quadro dell'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») proposto dalla Commissione nell'Agenda europea sulla migrazione, l'Agenzia per le frontiere, EASO, Europol ed Eurojust sono chiamati a prestare assistenza operativa agli Stati membri conformemente ai rispettivi mandati;

82.

segnala, a tale proposito, che le agenzie dell'Unione hanno bisogno delle risorse necessarie per poter svolgere i compiti loro assegnati; insiste sulla necessità che le agenzie dell'Unione e gli Stati membri tengano il Parlamento pienamente informato delle attività svolte nei punti di crisi;

83.

prende atto che entrambe le decisioni in materia di ricollocazione prevedono che sia fornito un sostegno operativo all'Italia e alla Grecia nei punti di crisi per effettuare lo screening dei migranti subito dopo il loro arrivo, registrarne la domanda di protezione internazionale, fornire informazioni sulla ricollocazione ai richiedenti, organizzare le operazioni di rimpatrio per quanti non hanno fatto domanda di protezione internazionale e non hanno altrimenti diritto a rimanere o per coloro la cui domanda non ha avuto buon esito, nonché per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione;

84.

chiede che tali punti di crisi siano istituiti quanto prima, in modo da fornire una concreta assistenza operativa agli Stati membri interessati; chiede che siano assegnate risorse tecniche e finanziarie e che sia garantito il sostegno agli Stati membri di primo arrivo, come l'Italia e la Grecia, onde assicurare la registrazione rapida ed efficace di tutti i migranti in arrivo nell'Unione e il loro rinvio alle autorità competenti, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; ritiene che un sostegno rapido ed efficace da parte dell'Unione agli Stati membri e l'accettazione di tale sostegno siano importanti ai fini della fiducia reciproca;

85.

riconosce che uno degli scopi principali dei punti di crisi è quello di consentire all'Unione di accordare protezione e assistenza umanitaria in modo rapido a coloro che ne hanno bisogno; sottolinea che occorre prestare una grande attenzione onde garantire che la classificazione dei migranti nei punti di crisi sia effettuata nel pieno rispetto dei diritti di tutti i migranti; riconosce, tuttavia, che una corretta identificazione dei richiedenti protezione internazionale nel primo punto di arrivo nell'Unione dovrebbe contribuire ad agevolare il funzionamento complessivo di un CEAS riformato;

Diritto penale correlato alla migrazione

86.

prende atto che, nel piano d'azione contro il traffico di migranti, la Commissione afferma che sta valutando una revisione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;

87.

ritiene che una siffatta revisione sia necessaria e che debba essere altresì valutata l'introduzione di un sistema che consenta alle vittime della tratta e del traffico di esseri umani di farsi avanti e contribuire a un'efficace azione penale nei confronti dei responsabili, senza temere di essere a loro volta perseguiti penalmente;

88.

prende atto che la Commissione sta valutando una revisione della direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; è del parere che chi fornisce diversi tipi di assistenza umanitaria a quanti ne hanno bisogno non dovrebbe essere criminalizzato e che la legislazione dell'Unione dovrebbe rispecchiare questo principio;

89.

sottolinea che un altro passo decisivo verso lo smantellamento delle reti criminali di traffico e tratta consiste nel privilegiare le indagini finanziarie, poiché rintracciare e confiscare i proventi di tali reti criminali è fondamentale ai fini del loro indebolimento e, infine, smantellamento; invita gli Stati membri, a tale proposito, a recepire in modo rapido ed efficace la quarta direttiva antiriciclaggio;

90.

ricorda che, onde garantire che le indagini penali siano condotte in modo efficace, la formazione degli operatori è essenziale affinché gli attori interessati comprendano appieno il fenomeno che cercano di contrastare e sappiano riconoscerlo in fase iniziale;

Cooperazione con i paesi terzi

91.

segnala che il pilastro in materia di asilo e protezione internazionale costituito dall'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility — GAMM) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, con un maggiore coinvolgimento dei paesi terzi; constata che le iniziative in atto in questo settore, nel quadro dei programmi di protezione regionale (PPR) o dei programmi di protezione e sviluppo regionale (PPSR), sono incentrate sullo sviluppo di capacità per contrastare le reti criminali di traffico e tratta di esseri umani all'interno dei paesi terzi di origine e di transito; prende atto, nel contempo, che la componente di reinsediamento all'interno di questi programmi continua a essere limitata; ritiene che gli sforzi in termini di sviluppo di capacità e le attività di reinsediamento debbano essere intensificati e attuati di concerto con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati;

92.

riconosce che lo strumento fondamentale che fissa gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione in materia di migrazione, asilo e frontiere è il GAMM; prende atto che questa denominazione comprende vari strumenti, tra cui i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, i partenariati per la mobilità, le agende comuni sulla migrazione e la mobilità, gli accordi di riammissione, gli accordi di facilitazione del visto e di esenzione dai visti nonché i PPR e i PPSR;

93.

è consapevole che la dimensione esterna dovrebbe focalizzarsi sulla cooperazione con i paesi terzi nel contrastare i flussi irregolari verso l'Europa, affrontandone le cause profonde; è altresì consapevole che il partenariato e la cooperazione con i principali paesi di origine, transito e destinazione dovrebbero continuare a essere in primo piano, ad esempio mediante i processi di Khartoum e di Rabat, il dialogo Africa-UE sulla migrazione e la mobilità, il processo di Budapest e il processo di Praga;

94.

ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri devono essere selettivi nel dare sostegno alle autorità di contrasto dei paesi terzi, tenendo conto dei loro eventuali precedenti in materia di violazione dei diritti umani dei migranti;

95.

raccomanda che la cooperazione con i paesi terzi comporti la valutazione dei sistemi di asilo di tali paesi, del loro sostegno a favore dei rifugiati e della loro capacità e volontà di lottare contro la tratta e il traffico di esseri umani verso e attraverso i suddetti paesi;

96.

invita l'Unione ad assistere i paesi terzi nella costruzione di sistemi di asilo e strategie di integrazione, onde consentire ai cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale di cercare tale protezione sul posto; ritiene che l'Unione debba adottare nei confronti della cooperazione con i paesi terzi un approccio che sia vincente per tutte le parti interessate, ovvero vantaggioso per l'Unione, per il paese terzo in questione nonché per i rifugiati e i migranti nel paese terzo;

97.

ricorda che l'UE ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo per rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione, come il piano d'azione comune UE-Turchia; sottolinea, a tale proposito, la necessità che tutte le parti in gioco rispettino gli impegni che incombono loro in virtù del piano d'azione comune, fra cui quello di affrontare le cause profonde dell'afflusso massiccio di siriani, quello di potenziare la cooperazione per dare sostegno ai siriani sotto protezione temporanea e alle comunità che li ospitano in Turchia, nonché, per quest'ultima, l'impegno di prevenire i flussi migratori irregolari diretti dal proprio territorio verso l'Unione;

Campagne di sensibilizzazione

98.

segnala che molte delle persone che si affidano alle reti di trafficanti hanno una certa consapevolezza dei pericoli che dovranno affrontare nel viaggio potenzialmente pericoloso verso l'Europa, ma scelgono comunque di intraprendere tale viaggio in quanto i rischi ad esso associati sono considerati minori rispetto a quelli che correrebbero restando;

99.

si compiace del fatto che il Piano d'azione contro il traffico di migranti colleghi il lancio di nuove campagne di sensibilizzazione alla valutazione di quelle esistenti; raccomanda che, nell'ambito di tali campagne, siano fornite informazioni sui criteri utilizzati per determinare lo status di protezione nell'UE, in quanto tali informazioni potrebbero convincere alcuni migranti (che rischiano di imbarcarsi in un viaggio pericoloso solo per poi essere rimpatriati qualora non venga loro concessa la protezione) a non effettuare il viaggio;

Affrontare le cause profonde

100.

ribadisce che l'Unione deve adottare una strategia di lungo periodo per contribuire a contrastare i «fattori di spinta» (conflitti, persecuzioni, pulizia etnica, violenza generalizzata o altri fattori come la povertà estrema, i cambiamenti climatici o le catastrofi naturali) che costringono le persone a mettersi nelle mani delle reti criminali di trafficanti, che vedono come l'unica possibilità per raggiungere l'Unione;

101.

rammenta che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha altresì invitato l'Unione ad aprire canali di migrazione regolare, in modo da consentire ai migranti di utilizzare sistemi formali di entrata e di uscita, anziché dover ricorrere alle reti criminali dei trafficanti;

102.

sottolinea che il recente aumento dell'afflusso di rifugiati nell'Unione ha dimostrato che le misure preventive, da sole, non bastano a gestire l'attuale fenomeno migratorio;

103.

riconosce che, nel lungo termine, occorre dare un maggiore impulso per risolvere le questioni geopolitiche che incidono sulle cause profonde della migrazione, dal momento che in situazioni di guerra, povertà, corruzione, fame e mancanza di opportunità, le persone continueranno a sentirsi costrette a fuggire in Europa, a meno che l'Unione non pensi a come contribuire alla ricostruzione di tali paesi; osserva che ciò significa che la Commissione e gli Stati membri devono mettere a disposizione risorse finanziarie per contribuire allo sviluppo di capacità nei paesi terzi, ad esempio facilitando gli investimenti e l'istruzione, potenziando e applicando i sistemi di asilo, aiutando a gestire meglio le frontiere e rafforzando gli assetti giuridici e i sistemi giudiziari in tali paesi;

Finanziamenti destinati ai paesi terzi

104.

osserva che il principale strumento di finanziamento destinato ai paesi terzi è costituito dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), che include l'unico finanziamento tematico globale dell'UE per la migrazione disponibile nell'ambito del Programma su beni pubblici e sfide globali, e gestito dalla Direzione generale (DG) della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO); osserva inoltre che, come avviene per i fondi assegnati direttamente agli Stati membri, altre DG della Commissione europea e organismi dell'UE sono coinvolti nella gestione del DCI: ad esempio, l'assistenza dell'Unione ai paesi della politica di vicinato è fornita dalla DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento attraverso lo Strumento per l'assistenza preadesione, gli aiuti umanitari sono forniti dalla DG Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO), mentre il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce lo Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace; ricorda che, dal momento che i due fondi gestiti dalla DG Migrazione e affari interni (HOME) — l'AMIF e l'ISF — presentano anche una dimensione esterna, il panorama del finanziamento esterno contempla ora un nuovo soggetto;

105.

si compiace della recente istituzione del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e dell'impegno di destinare 1,8 miliardi di euro al Fondo, il che aggiunge un elemento supplementare ai finanziamenti destinati ai paesi terzi; invita gli Stati membri a continuare a contribuire al Fondo;

106.

raccomanda che, in linea con quanto previsto dal GAMM, i quattro pilastri tematici che affrontano (i) migrazione legale e mobilità, (ii) migrazione irregolare e tratta degli esseri umani, (iii) protezione internazionale e (iv) impatto della migrazione sullo sviluppo, siano considerati di pari importanza nel quadro della politica esterna e dei finanziamenti dell'UE;

Trasparenza dei finanziamenti

107.

osserva che la politica dell'UE in materia di migrazione trova attuazione mediante diversi strumenti strategici, ciascuno dei quali persegue obiettivi specifici che non sono necessariamente interconnessi, e rileva che il coordinamento dei finanziamenti tra i numerosi attori coinvolti risulta essere insufficiente; fa notare che la frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità crea una struttura gestionale che potrebbe rendere difficile fornire una panoramica globale delle modalità con cui i diversi fondi disponibili vengono assegnati e infine utilizzati; fa notare inoltre che tale frammentazione rende più arduo quantificare l'entità complessiva della spesa dell'Unione per la politica migratoria;

108.

è dell'avviso che occorra fornire tale panoramica globale dei finanziamenti dell'Unione in materia di migrazione, sia all'interno che all'esterno dell'UE, in quanto la sua assenza costituirebbe un chiaro ostacolo alla trasparenza e alla sana definizione delle politiche; segnala, a tale proposito, che un'eventuale opzione potrebbe essere quella di prevedere un sito Internet contenente una banca dati di tutti i progetti finanziati dall'UE in relazione alla politica migratoria; sottolinea che la necessità di trasparenza si estende anche alle linee di bilancio, al fine di garantire finanziamenti adeguati per tutti gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di migrazione;

109.

ricorda che l'impatto positivo dei fondi dell'UE in materia di migrazione si basa su processi a livello nazionale e unionale volti a garantire la trasparenza; ritiene opportuno esaminare in che modo le attività di monitoraggio e valutazione possano assumere carattere permanente anziché essere solamente processi ex post e reputa che il ruolo della Corte dei conti dovrebbe essere rafforzato in questo senso; osserva che sarebbe opportuno definire indicatori qualitativi e quantitativi comparabili che consentano di misurare l'impatto dei fondi UE e valutare se i loro obiettivi sono stati raggiunti;

Finanziamenti aggiuntivi per la migrazione

110.

accoglie con favore i finanziamenti aggiuntivi resi disponibili nel bilancio 2016 dell'Unione per avviare le azioni intese ad affrontare gli attuali fenomeni migratori; segnala che la maggior parte di tali nuovi fondi costituisce un finanziamento a titolo del Quadro finanziario pluriennale (QFP) anticipato, con il risultato che l'UE spenderà oggi ciò che era previsto spendesse domani;

111.

concorda sul fatto che, mentre le recenti proposte di bilancio e i finanziamenti aggiuntivi previsti nel bilancio dell'Unione per il 2016, incluso l'utilizzo dello strumento di flessibilità, andrebbero accolti con favore, i finanziamenti a medio e lungo termine continuano a suscitare preoccupazione; è preoccupato per il fatto che l'aumento degli importi proposto per le linee di bilancio nel quadro dell'AMIF per il 2016 non è stato accompagnato da una proposta di revisione delle risorse complessive disponibili a titolo di tale fondo per il periodo di finanziamento 2014-2020; è consapevole che, in assenza di interventi, i finanziamenti disponibili nel quadro dell'AMIF saranno esauriti ben prima del 2020;

112.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente legati alla politica migratoria, ma che è possibile utilizzare per finanziare le azioni in tale settore (ad esempio azioni di integrazione), come quelli disponibili nel quadro del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza»;

113.

raccomanda che nell'ambito della revisione del QFP, in programma per la fine del 2016, siano previste sostanziali risorse aggiuntive nel quadro della rubrica 3 del bilancio dell'Unione (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia), affinché siano resi disponibili finanziamenti adeguati, commisurati alle tendenze migratorie e al relativo fabbisogno finanziario delle politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo, migrazione e integrazione;

Coinvolgimento della società civile

114.

osserva che l'ottenimento di fondi operativi costituisce una delle sfide fondamentali per le ONG, dal momento che la maggior parte dei finanziamenti concessi sono legati ai progetti; afferma che le iniziative di volontariato e della società civile intese a fornire assistenza ai migranti dovrebbero essere promosse e, se del caso, finanziate dalla Commissione e dagli Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a cercare, ove possibile e opportuno, di finanziare progetti gestiti da organizzazioni della società civile che operano nei settori della migrazione, dell'integrazione e dell'asilo;

115.

ribadisce che occorre garantire il coinvolgimento della società civile nello sviluppo delle azioni dell'Unione e dei programmi nazionali, in linea con il principio di partenariato quale sancito nell'AMIF; propone che, a livello dell'Unione, sia valutata la possibilità di prevedere consultazioni regolari tra la Commissione e le pertinenti organizzazioni della società civile che si occupano di questioni legate a migrazione, asilo e integrazione;

Tendenze demografiche

116.

rileva che, prima dell'aumento degli afflussi migratori verso l'Unione registrato nel 2015, uno studio condotto dall'OCSE e dalla Commissione nel 2014 indicava che la popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) nell'Unione sarebbe diminuita di 7,5 milioni di persone tra il 2013 e il 2020 e che, se la migrazione netta fosse esclusa dalle proiezioni, tale diminuzione sarebbe ancora più pronunciata, pari cioè a 11,7 milioni di persone in meno tra la popolazione in età lavorativa;

117.

fa notare, tuttavia, che a novembre 2015 il tasso di disoccupazione giovanile tra tutti gli Stati membri si attestava al 20 %;

118.

osserva inoltre che, stando a recenti proiezioni di Eurostat, la proporzione tra le persone di età pari o superiore a 65 anni rispetto a quelle di età compresa tra i 15 e i 64 anni passerà dal 27,5 % dell'inizio del 2013 a quasi il 50 % entro il 2050; osserva che, in base a tali dati, l'attuale proporzione di quattro persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni si trasformerà in una proporzione di solo due persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni;

Migrazione legale di lavoratori

119.

afferma che la base giuridica per la gestione della migrazione legale a livello dell'Unione è definita all'articolo 79 TFUE;

120.

riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, attribuisce agli Stati membri il diritto specifico di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercare un lavoro;

121.

fa notare che la strategia Europa 2020 ha individuato la necessità di definire una politica globale in materia di migrazione dei lavoratori e di garantire una maggiore integrazione dei migranti al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

122.

osserva che il vigente quadro legislativo dell'Unione che disciplina l'accesso di cittadini di paesi terzi al lavoro nell'Unione è piuttosto frammentato, in quanto si concentra su specifiche categorie di lavoratori anziché regolamentare in maniera generale la situazione di tutti i lavoratori migranti;

123.

è dell'avviso che, nel lungo periodo, l'Unione dovrà definire regole più generali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione al suo interno, nell'ottica di superare le lacune individuate nel mercato del lavoro dell'Unione;

Necessità di dati più adeguati

124.

sollecita una panoramica globale del mercato del lavoro nell'Unione quale prerequisito fondamentale per l'elaborazione di politiche a favore del mercato del lavoro; segnala la necessità di sviluppare strumenti atti a individuare e prevedere in maniera più adeguata le esigenze, presenti e future, del mercato del lavoro dell'Unione; suggerisce, a tal proposito, che gli strumenti esistenti, come quelli messi a punto dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) o dall'OCSE, siano migliorati sulla base delle statistiche internazionali relative alla potenziale offerta di manodopera proveniente da paesi terzi, o inglobino addirittura tali statistiche, al fine di fornire un quadro più accurato della situazione;

125.

è dell'avviso che dati migliori e strumenti potenziati per l'analisi di tali dati possano aiutare i responsabili politici a determinare le future politiche in materia di migrazione dei lavoratori, e ritiene che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero individuare le lacune presenti nei rispettivi mercati del lavoro, così da coprire i posti di lavoro che, altrimenti, rimarrebbero vacanti;

Sfruttamento lavorativo

126.

rileva che lo sfruttamento lavorativo può avvenire in conseguenza della tratta di esseri umani, del traffico di migranti, o persino in assenza di tali fenomeni, con il risultato che gli sfruttatori dei migranti irregolari, negli Stati membri ove ciò non costituisce reato, rimangono impuniti;

127.

deplora che il basso rischio di essere individuati e/o perseguiti penalmente a cui sono esposti i datori di lavoro che sfruttano la manodopera di migranti irregolari rappresenti un fattore importante nello sfruttamento lavorativo, soprattutto nei settori maggiormente a rischio (l'agricoltura, il settore edilizio, il settore alberghiero e della ristorazione nonché quello dei collaboratori domestici e dei servizi di assistenza); ritiene che per affrontare questa situazione di impunità sia necessario, in primo luogo, assicurare che tutti i casi di grave sfruttamento di manodopera siano considerati reato e adeguatamente puniti a norma del diritto nazionale e, in secondo luogo, aumentare le ispezioni sul lavoro nei settori a rischio;

128.

prende atto del fatto che, attualmente, in numerosi Stati membri, lo sfruttamento lavorativo costituisce reato soltanto quando ha luogo come una forma della tratta di esseri umani, cosa che lascia un grande vuoto legislativo in tutti i casi in cui gli sfruttatori della manodopera non sono stati coinvolti nella tratta stessa ovvero non è stato possibile dimostrarne il coinvolgimento;

129.

ribadisce che occorre attuare pienamente e applicare correttamente nella pratica le procedure speciali volte ad assicurare l'agevolazione delle denunce previste dalla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sulle «sanzioni nei confronti dei datori di lavoro»); ritiene che sia necessaria una maggiore protezione per le vittime della tratta di esseri umani o del traffico di migranti introdotte illegalmente nell'Unione che cooperano e, così facendo, agevolano il perseguimento degli autori di tali reati; suggerisce, inoltre, di sostenere l'istituzione di una coalizione europea delle imprese contro la tratta di esseri umani (come proposto nella strategia dell'UE contro la tratta degli esseri umani del 2014), con l'obiettivo di sviluppare catene di approvvigionamento non colluse con la tratta di esseri umani;

130.

ritiene che, in conclusione, qualsiasi sforzo per eliminare lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba seguire un duplice approccio: da un lato, perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, dall'altro proteggere le vittime di tale sfruttamento;

Revisione della «Carta blu»

131.

rammenta che, nell'Agenda sulla migrazione, la Commissione aveva annunciato la sua intenzione di rivedere la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (direttiva «Carta blu»), esaminando in particolare le questioni del campo di applicazione (includendovi eventualmente gli imprenditori disposti a investire in Europa) e del miglioramento delle norme in materia di mobilità all'interno dell'UE;

132.

ribadisce che la relazione di attuazione della Commissione sulla vigente direttiva «Carta blu» ne sottolinea le carenze, fra cui il livello assai ridotto di armonizzazione, dovuto all'ampio potere discrezionale conferito agli Stati membri in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda il diritto degli Stati membri di mantenere regimi nazionali paralleli;

133.

ritiene inoltre che la direttiva non debba concentrarsi soltanto sulle attività lavorative altamente qualificate, ma anche su attività mirate che richiedono qualifiche elevate e per le quali sia dimostrato esservi carenza di manodopera; ritiene inoltre che la revisione della Carta blu debba essere ambiziosa e mirata allo stesso tempo e cercare di eliminare le incoerenze della direttiva esistente, in particolare per quanto riguarda i regimi nazionali paralleli; raccomanda di prendere in considerazione la possibilità di rivedere il suo campo di applicazione al fine di includervi i cittadini di paesi terzi che potrebbero contribuire a superare le carenze individuate nei mercati del lavoro dell'Unione;

o

o o

134.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché all'EASO, a Frontex, a Europol, a Eurojust, alla FRA, a eu-LISA, al Consiglio d'Europa, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2014)0070.

(2)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 165.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0176.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0317.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2014)0105.

(7)  Frontex news, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V.

(8)  OIM e UNICEF, Data Brief: Migrazione di bambini verso l'Europa, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.

(9)  Bollettino EASO, novembre-dicembre 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.

(10)  L'UE+ è costituita dai 28 Stati membri dell'UE, più la Norvegia e la Svizzera.

(11)  UNHCR — Panoramica dei dati relativi alla Grecia — 7 marzo 2016.

(12)  OIM, Progetto migranti dispersi, http://missingmigrants.iom.int/.

(13)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

(14)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(15)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(16)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(17)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).