27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/178


P8_TA(2016)0430

Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM))

(2018/C 224/30)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, trasmessa il 14 aprile 2016 dal ministro francese della giustizia nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria (n. 1422400530) avviata nei suoi confronti presso il Tribunale distrettuale di Parigi su denuncia con costituzione di parte civile dell'associazione «Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA)» con l'accusa di istigazione pubblica alla discriminazione, all'odio e alla violenza e comunicata in Aula l'8 giugno 2016;

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 95-880,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0319/2016),

A.

considerando che il procuratore generale presso la Corte di appello di Parigi ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'azione legale per un presunto reato;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh si riferisce al presunto reato di istigazione alla discriminazione, all'odio e alla violenza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo della loro origine o appartenenza o non appartenenza ad un gruppo etnico, una nazione, una razza o una religione particolari, reato previsto dalla legge francese, segnatamente l'articolo 24, comma 8, e l'articolo 23, comma 1 della legge del 29 luglio 1881;

C.

considerando che Jean-François Jalkh è stato accusato dall'associazione "Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme («BNCVA») in una denuncia presentata al decano dei giudici istruttori di Parigi il 12 agosto 2014;

D.

considerando che la denuncia si riferisce a dichiarazioni rilasciate da Jean-Marie Le Pen durante un'intervista diffusa sul sito internet www.frontnational.com e successivamente sul blog www.jeanmarielepen.com il 6 giugno 2014, in risposta alla menzione da parte di un membro del pubblico del nome del cantante Patrick Bruel, il quale aveva affermato che non avrebbe più potuto cantare nelle città che avessero eletto sindaci appartenenti al Front National, cui Le Pen ha reagito dichiarando: «Non mi stupisce. Ascolti, se ne farà tutta un'infornata la prossima volta»; che Jean-François Jalkh era direttore responsabile delle pubblicazioni del sito internet del Front national;

E.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

G.

considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

H.

considerando che Jean-François Jalkh non aveva assunto le funzioni di deputato al Parlamento europeo al momento della commissione del presunto reato, vale a dire il 6 giugno 2014, ma che ha assunto tali funzioni solo a partire dal 1o luglio 2014;

I.

considerando che le accuse sono manifestamente estranee alla posizione di Jean-François Jalkh quale deputato al Parlamento europeo e riguardano invece attività di carattere puramente nazionale o regionale, dato che le dichiarazioni si riferiscono alle elezioni locali francesi, da tenersi il 23 e 30 marzo 2014, e alla sua posizione di direttore delle pubblicazioni del Front National con controllo editoriale su tutti i siti web della federazione;

J.

considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che non esiste il sospetto di un tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dietro l'inchiesta giudiziaria avviata a seguito di una denuncia dell'associazione «Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA)»;

1.

decide di revocare l'immunità di Jean-François Jalkh;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-François Jalkh.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.