31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/150


P8_TA(2016)0032

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Florian Philippot

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot (2015/2267(IMM))

(2018/C 035/28)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot, trasmessa il 2 settembre 2015 dal Ministero della giustizia della Repubblica francese, nel quadro di un procedimento per diffamazione davanti al Tribunale superiore di Nanterre (con il riferimento JIJI215000010), e comunicata in Aula il 16 settembre 2015,

avendo ascoltato Florian Philippot a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0014/2016),

A.

considerando che le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità di Florian Philippot, in relazione ad un'azione penale iniziata da uno Stato terzo;

B.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.

considerando inoltre che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese prevede che nessun membro del Parlamento possa essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, e che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza autorizzazione parlamentare;

E.

considerando che Florian Philippot è accusato, dal governo di uno Stato terzo, per la precisione il Qatar, di aver diffamato codesto Stato nel corso di una trasmissione radiofonica del 9 gennaio 2015 e di una trasmissione televisiva del 19 gennaio 2015, insinuando che detto Stato finanzierebbe il terrorismo;

F.

considerando che sia l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sia l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese vietano ogni procedimento civile o penale contro un deputato riguardante opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni;

G.

considerando che le disposizioni del sistema francese che tutelano i rappresentanti del popolo nell'esercizio delle loro funzioni risalgono al 1789 e risultano dal rispetto dell'espressione della volontà popolare e dalla necessità che, in uno Stato democratico, i rappresentanti eletti esercitino il loro mandato liberamente, senza temere azioni legali o interferenze da parte del potere esecutivo o del potere giudiziario (2);

H.

considerando che, per un deputato europeo, questa insindacabilità copre non soltanto le opinioni espresse dal deputato in riunioni ufficiali del Parlamento, ma anche opinioni espresse altrove, ad esempio nei media, quando esiste «un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari» (3);

I.

considerando che l'espressione in ambito pubblico di opinioni sulla politica estera dell'Unione europea e di Stati terzi rientra nelle funzioni di un deputato europeo;

J.

considerando che, pertanto, non sussistono i presupposti per la revoca dell'immunità di Florian Philippot;

K.

considerando che se è stato ritenuto, a torto, che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non fosse applicabile a questo caso, la richiesta delle autorità francesi dovrebbe essere esaminata come una richiesta ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, insieme con l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione della Repubblica francese, e quindi come una richiesta per l'autorizzazione di sottoporre Florian Philippot in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà;

L.

considerando che, in termini generali, la funzione dell'immunità parlamentare è quella di consentire al potere legislativo di svolgere i propri compiti costituzionali senza indebite interferenze esterne, soprattutto da parte del potere esecutivo (4); considerando che è palese che questo principio trovi applicazione anche quando un procedimento penale per diffamazione sia instaurato da uno Stato terzo nei confronti di un deputato;

M.

considerando che non è quindi necessario esaminare la questione del fumus persecutionis, ovvero se l'intento sotteso al procedimento penale è quello di danneggiare l'attività politica del deputato;

1.

decide di non revocare l'immunità di Florian Philippot;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla competente autorità della Repubblica francese e a Florian Philippot.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 dicembre 2002A./Regno Unito, paragrafo 47.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, paragrafo 33.

(4)  «Parliamentary Immunity. A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context», Sascha Hardt, Intersentia, Ius Commune Europaeum Series, No. 119, ISBN 978-1-78068-191-7, Maastricht, luglio 2013.