Bruxelles, 16.11.2016

COM(2016) 717 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2016
delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e
dei coefficienti correttori ad esse applicati


1.OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di fornire i dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati.

L'attualizzazione del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello Statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2016.

2.INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto, gli importi e i coefficienti correttori di cui allo Statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Gli importi e coefficienti correttori attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale serie C dell'Unione europea a fini informativi.

A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che, non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE nel 2013 e nel 2014. Ciò va ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 dello 0% e 0,8% rispettivamente derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.

Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2015 e in misura maggiore dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Durante tale periodo, il personale dell'UE ha perso circa il 12,3% del suo potere di acquisto, a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso il 3,7%.

L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello Statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre, misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

3.Disposizioni giuridiche relative all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

3.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto)

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Inoltre, l'articolo 65, paragrafo 3, dello Statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello Statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto siano definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli undici Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice comune misura l'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dall'autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre, l'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di + 2% e a un limite di inferiore di − 2%. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, il valore del limite è invece utilizzato per stabilire l'attualizzazione annuale. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale si applica con effetto a partire dal 1° aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello Statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo dell'UE. La clausola di eccezione è applicabile se il valore dell'indicatore specifico è positivo ma si registra una diminuzione del prodotto interno lordo dell'Unione europea per l'anno in corso. In tal caso solo una parte dell'indicatore specifico viene utilizzato per il calcolo dell'attualizzazione annuale e la parte rimanente viene ritardata o non pagata affatto.

3.2.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

Ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre, i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello Statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello Statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

3.3.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello Statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in Belgio. Tuttavia, su richiesta del funzionario interessato, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Al fine di garantire per quanto possibile che i funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione dispongano di un potere d'acquisto equivalente indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno sulla base delle norme di cui all'allegato XI dello Statuto. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

3.4.Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto)

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che, in caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica a scopo informativo gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello Statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni con effetto al 1° gennaio in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello Statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello Statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello Statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello Statuto, moltiplicato, qualora nel Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

3.5.Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello Statuto (si veda il punto 3.3), qualora, nel caso di un determinato paese, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5% dopo l'ultima attualizzazione, viene effettuata un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello Statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

4.Attualizzazione del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello Statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2016 e che hanno luogo prima della fine del 2016. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2016 1 .

4.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello Statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 2 .

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a + 1,9%.

Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a + 1,4%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello Statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 3,3%. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello Statuto, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

L'indicatore specifico globale (+ 1,9%) è al di sotto della soglia necessaria per far scattare la clausola di moderazione (limite massimo di + 2%), che, quindi, non si applica.

Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (1,8%) 3 , la clausola di eccezione non si applica.

Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2016, nella serie C della GU gli importi aggiornati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.2.Attualizzazione del 2016 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello Statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 4 .

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

4.1.1.Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2016 le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2016.

Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2016, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.1.2.Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2016 le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati dal rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2016. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello Statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello Statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2016, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.3.Attualizzazione del 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello Statuto)

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 144 sedi di servizio. Tuttavia, non sono state presentate parità economiche per 9 sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2016. L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2016.

Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2016, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

4.4.Attualizzazione intermedia del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto)

In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello Statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui si è registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

Eurostat ha calcolato, di concerto con gli istituti nazionali di statistica 5 , che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, per il periodo da giugno 2015 a dicembre 2015 è stata pari a 0,7%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento è stato misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat 6 . Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6% per un periodo di dodici mesi (3% per un periodo di sei mesi).

Poiché l'indice comune sul periodo di riferimento (giugno 2015 - dicembre 2015) è stato di 100,7 (vale a dire + 0,7%), questa variazione rimane entro la soglia stabilita (± 3,0%). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari europei e in Belgio e in Lussemburgo.

I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato per il valore dell'attualizzazione intermedia, ove per Bruxelles e Lussemburgo la soglia di sensibilità non venga raggiunta.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 7 che non esiste alcun posto di lavoro all'interno dell'UE che ha un indice dei prezzi implicito che superi la soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.

Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 8 che nessun Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito che superasse la soglia per il periodo. Di conseguenza, non è stata necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.

Pertanto, non è stata necessaria la pubblicazione, da parte della Commissione, nella serie C della GU dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.

4.5.Attualizzazione intermedia del 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello Statuto)

4.1.3.Per il periodo agosto 2015 – gennaio 2016

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 9 , la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5% rispetto alla data (1° luglio 2015) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello Statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello Statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2015 e il 1° gennaio 2016.

Pertanto, il 18 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato nella serie C 10 della GU sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato V della presente relazione.

4.1.4.Per il periodo febbraio 2016 – giugno 2016

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 11 , la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5% rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello Statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello Statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2015.

Pertanto, alla fine del 2016 la Commissione pubblicherà nella serie C della GU cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

5.Incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE nel 2016.

5.1.Attualizzazione del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto)

L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

in milioni di EUR

Rubrica V

Altre rubriche (da I a IV)

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 97,4

+ 194,9

+ 194,9

+ 25,2

+ 50,4

+ 50,4

Incidenza prevista sulle entrate

+ 15,7

+ 31,4

+ 31,4

+ 3,5

+ 7,0

+ 7,0

5.2.Attualizzazione del 2016 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma) e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII

L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2016 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

in milioni di EUR

Rubrica V

Altre rubriche (da I a IV)

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 0,59

+ 1,17

+ 1,17

− 11,29

− 22,56

− 22,56

5.3.Attualizzazione del 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello Statuto)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2015

Anno
2016

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

− 0,36

− 0,72

− 0,72

5.4.Attualizzazione intermedia del 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello Statuto)

5.1.1.Per il periodo agosto 2015 – gennaio 2016

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2015, 1° settembre 2015, 1° ottobre 2015, 1° novembre 2015, 1° dicembre 2015 e 1° gennaio 2016 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 0,002

+ 0,004

+ 0,004

5.1.2.Per il periodo febbraio 2016 – giugno 2016

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbraio 2016, 1° marzo 2016, 1° aprile 2016, 1° maggio 2016 e 1° giugno 2016 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2016

Anno
2017

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

− 0,17

− 0,34

− 0,34

Allegati:

(1)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE — Attualizzazione del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione del 2016 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

(3)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi per il periodo febbraio 2016 – giugno 2016

(1) In particolare, viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:
(2) Relazione Eurostat del 14 ottobre 2016 sull'attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2016, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2016, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
(3) Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN il 3 maggio 2016 indicano che la crescita del PIL per l'UE nel suo insieme per il 2016 in termini reali sarà pari a + 1,8%, arrivando poi nel 2017 a + 1,9%.
(4) Relazione Eurostat del 14 ottobre 2016 sull'attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. nota a piè di pagina n. 2).
(5) Relazione Eurostat del 14 aprile 2016 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Relazione Eurostat del 14 aprile 2016 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(10) GU C 221 del 18 giugno 2016, pag. 3.
(11) Relazione Eurostat del 22 settembre 2016 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Bruxelles, 16.11.2016

COM(2016) 717 final

ALLEGATI

della

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

sui dati relativi all'incidenza del bilancio dell'attualizzazione annuale del 2016
delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e
dei coefficienti correttori ad esse applicati


ALLEGATO I

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2016
DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E

DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E

DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto del personale, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016:

1.7.2016

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

18 040,01

18 798,08

19 587,99

19 587,99

19 587,99

15

15 944,36

16 614,36

17 312,51

17 794,18

18 040,01

14

14 092,13

14 684,31

15 301,36

15 727,07

15 944,36

13

12 455,10

12 978,48

13 523,85

13 900,11

14 092,13

12

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 285,37

12 455,10

11

9 729,43

10 138,26

10 564,29

10 858,21

11 008,23

10

8 599,20

8 960,54

9 337,08

9 596,85

9 729,43

9

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 482,01

8 599,20

8

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 496,68

7 600,25

7

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 625,81

6 717,35

6

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 856,11

5 937,01

5

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 175,82

5 247,33

4

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 574,56

4 637,77

3

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 043,14

4 099,01

2

3 201,98

3 336,53

3 476,74

3 573,47

3 622,83

1

2 830,02

2 948,94

3 072,85

3 158,35

3 201,98

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2016:

1.7.2016

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

4 600,96

4 794,30

4 995,76

5 134,74

5 205,69

5

4 066,48

4 237,36

4 416,04

4 538,26

4 600,96

4

3 594,10

3 745,11

3 902,49

4 011,07

4 066,48

3

3 176,57

3 310,05

3 449,16

3 545,10

3 594,10

2

2 807,56

2 925,54

3 048,48

3 133,29

3 176,57

1

2 481,41

2 585,68

2 694,34

2 769,29

2 807,56

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello Statuto contenente quanto segue:

— i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2016 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello Statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

— i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2017 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello Statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

— i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2016 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello Statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1

2

3

4

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato/località

1.7.2016

1.1.2017

1.7.2016

Bulgaria

51,1

49,4

Repubblica ceca

73,2

67,1

Danimarca

133,1

135,0

135,0

Germania

96,1

97,2

Bonn

92,6

Karlsruhe

93,0

Monaco

105,5

Estonia

77,6

79,4

Irlanda

118,3

121,2

121,2

Grecia

79,3

77,8

Spagna

88,1

87,0

 

Francia

113,8

106,9

106,9

Croazia

73,5

66,0

Italia

97,9

98,2

Varese

90,4

Cipro

74,3

77,8

Lettonia

73,0

67,4

Lituania

69,7

64,5

Ungheria

70,0

59,5

Malta

85,7

88,0

Paesi Bassi

108,0

107,5

107,5

Austria

104,7

106,6

106,6

Polonia

66,7

57,0

Portogallo

80,6

80,4

Romania

63,8

56,7

Slovenia

80,7

77,5

Slovacchia

75,7

67,6

Finlandia

118,6

118,1

118,1

Svezia

127,4

118,6

118,6

Regno Unito

141,8

124,2

124,2

Culham

107,3

4. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016:

— 972,14 EUR;

— 1 296,18 EUR per le famiglie monoparentali.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016: 181,82 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016: 397,29 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016: 269,56 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016: 97,05 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello Statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1º luglio 2016 — 538,87 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2016: 387,39 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2004 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3341 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2004 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0667 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0322 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per una distanza superiore a

10 000 km.

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016:

— 100,21 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 200,41 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° luglio 2016:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4041 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,6735 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4041 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1346 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0650 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per una distanza superiore a

10 000 km.

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1° gennaio 2016:

— 202,03 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 404,04 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto applicabile dal 1° luglio 2016:

   41,76 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

   33,67 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° luglio 2016, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

   1 188,86 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

   706,89 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1° luglio 2016, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

— 1 425,79 EUR (limite inferiore);

— 2 851,59 EUR (limite superiore).

10.2. Importo della detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, del paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2016: 1 296,18 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2016:

FUNZIONI GRUPPO

1.7.2016

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 218,85

6 348,17

6 480,18

6 614,94

6 752,51

6 892,93

7 036,27

17

5 496,38

5 610,68

5 727,35

5 846,46

5 968,04

6 092,15

6 218,85

16

4 857,84

4 958,85

5 061,98

5 167,25

5 274,71

5 384,41

5 496,38

15

4 293,48

4 382,77

4 473,91

4 566,95

4 661,92

4 758,87

4 857,84

14

3 794,69

3 873,61

3 954,17

4 036,39

4 120,34

4 206,01

4 293,48

13

3 353,84

3 423,60

3 494,78

3 567,47

3 641,65

3 717,38

3 794,69

III

12

4 293,42

4 382,70

4 473,84

4 566,87

4 661,83

4 758,77

4 857,73

11

3 794,66

3 873,56

3 954,11

4 036,33

4 120,27

4 205,95

4 293,42

10

3 353,83

3 423,58

3 494,76

3 567,44

3 641,62

3 717,35

3 794,66

9

2 964,22

3 025,86

3 088,78

3 153,02

3 218,59

3 285,51

3 353,83

8

2 619,87

2 674,35

2 729,97

2 786,73

2 844,69

2 903,84

2 964,22

II

7

2 964,15

3 025,81

3 088,74

3 152,98

3 218,57

3 285,51

3 353,84

6

2 619,75

2 674,24

2 729,86

2 786,64

2 844,59

2 903,76

2 964,15

5

2 315,36

2 363,51

2 412,67

2 462,86

2 514,07

2 566,37

2 619,75

4

2 046,33

2 088,89

2 132,34

2 176,70

2 221,96

2 268,18

2 315,36

I

3

2 520,92

2 573,23

2 626,65

2 681,16

2 736,80

2 793,60

2 851,59

2

2 228,59

2 274,85

2 322,06

2 370,26

2 419,45

2 469,67

2 520,92

1

1 970,18

2 011,08

2 052,81

2 095,41

2 138,90

2 183,30

2 228,59

12. Con effetto dal 1° luglio 2016, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

   894,23 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

   530,17 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° luglio 2016, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

— EUR 1 069,34 (limite inferiore);

— EUR 2 138,67 (limite superiore).

13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 972,14 EUR.

13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2016, è fissato a:

— 940,79 EUR (limite inferiore);

— 2 213,62 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 1 è fissato a:

— 407,50 EUR;

— 615,05 EUR;

— 672,48 EUR;

— 916,81 EUR.

15. Con effetto dal 1° luglio 2016, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 2 del Consiglio si applica il coefficiente - 5,8823.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello Statuto applicabile dal 1° luglio 2016:

1.7.2016

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 040,01

18 798,08

19 587,99

19 587,99

19 587,99

19 587,99

15

15 944,36

16 614,36

17 312,51

17 794,18

18 040,01

18 798,08

14

14 092,13

14 684,31

15 301,36

15 727,07

15 944,36

16 614,36

17 312,51

18 040,01

13

12 455,10

12 978,48

13 523,85

13 900,11

14 092,13

12

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 285,37

12 455,10

12 978,48

13 523,85

14 092,13

11

9 729,43

10 138,26

10 564,29

10 858,21

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 455,10

10

8 599,20

8 960,54

9 337,08

9 596,85

9 729,43

10 138,26

10 564,29

11 008,23

9

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 482,01

8 599,20

8

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 496,68

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 599,20

7

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 625,81

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 600,25

6

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 856,11

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 717,35

5

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 175,82

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 937,01

4

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 574,56

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 247,33

3

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 043,14

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 637,77

2

3 201,98

3 336,53

3 476,74

3 573,47

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 099,01

1

2 830,02

2 948,94

3 072,85

3 158,35

3 201,98

17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2016, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello Statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello Statuto:

— 140,57 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

— 215,54 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2016:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 792,12

2 087,81

2 263,62

2 454,24

2 660,92

2 885,00

3 127,95

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 391,37

3 676,96

3 986,59

4 322,30

4 686,29

5 080,91

5 508,79

Grado

15

16

17

18

19

Stipendio base a tempo pieno

5 972,68

6 475,66

7 020,98

7 612,21

8 253,25



ALLEGATO II

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE

DEI COEFFICIENTI CORRETTORI
APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI,

DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI
3

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
luglio 2016

Tasso di cambio
luglio 2016 (*)

Coefficiente correttore
luglio 2016 (**)

Afghanistan(***)

Albania

78,67

137,830

57,1

Algeria

83,93

123,202

68,1

Angola

253,3

185,361

136,7

Argentina

10,41

16,5574

62,9

Armenia

419,1

529.330

79,2

Australia

1,583

1,49110

106,2

Azerbaigian

1,162

1,70032

68,3

Bangladesh

75,12

86,9456

86,4

Barbados

2,647

2,22988

118,7

Bielorussia

11448

22271,0

51,4

Belize

1,836

2,21246

83,0

Benin

661,5

655,957

100,8

Bolivia

7,096

7,66319

92,6

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

1,061

1,95583

54,2

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,26

1,95583

64,4

Botswana

6,991

12,2399

57,1

Brasile

3,771

3,62160

104,1

Burkina Faso

626

655.957

95,4

Burundi

1492

1821,54

81,9

Cambogia

3587

4527,50

79,2

Camerun

546,5

655,957

83,3

Canada

1,43

1,44070

99,3

Capo Verde

74,85

110,265

67,9

Repubblica centrafricana

716,7

655,957

109,3

Ciad

698,6

655,957

106,5

Cile

459,5

754,353

60,9

Cina

6,87

7,36800

93,2

Colombia

2223

3296,97

67,4

Comore

337,7

491,968

68,6

Congo (Brazzaville)

748,1

655,957

114,0

Costa Rica

486,4

606,196

80,2

Cuba (*)

0,9521

1,10900

85,9

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) (*)

1,83

1,10900

165,0

Gibuti

178,1

197,093

90,4

Repubblica dominicana

33,45

50,7717

65,9

Eritrea

1,034

1,10900

93,2

Egitto

7,209

9,84400

73,2

El Salvador (*)

0,8381

1,10900

75,6

Eritrea

23,46

17,4768

134,2

Etiopia

18,04

24,8220

72,7

Figi

1,833

2,29463

79,9

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

30,77

61,6959

49,9

Gabon

711

655,957

108,4

Gambia

34,81

48,9500

71,1

Georgia

1,562

2,53770

61,6

Ghana

3,371

4,34310

77,6

Guatemala

8,081

8,47304

95,4

Guinea (Conakry)

7637

9925,37

76,9

Guinea-Bissau

549,1

655,957

83,7

Guyana

169,9

236,030

72,0

Haiti

56,85

70,0219

81,2

Honduras

22,41

25,2475

88,8

Hong Kong

10,63

8,60410

123,5

Islanda

185,6

138,200

134,3

India

56,8

74,9693

75,8

Indonesia (Banda Aceh)

10 327

14 577,3

70,8

Indonesia (Giacarta)

11 220

14 577,3

77,0

Iran (***)

Iraq (***)

Israele

4,445

4,27930

103,9

Costa d'Avorio

630,4

655,957

96,1

Giamaica

118,4

141,788

83,5

Giappone

130,9

113,850

115,0

Giordania

0,8031

0,78628

102,1

Kazakhstan

234,3

373,930

62,7

Kenya

104,7

112,509

93,1

Kosovo

0,695

1

69,5

Kirghizistan

57,01

74,7459

76,3

Laos

9189

8 920,00

103,0

Libano

1710

1 671,82

102,3

Lesotho

7,899

16,6016

47,6

Liberia (*)

1,48

1,10900

133,5

Libia (***)

Madagascar

3 155

3 642,34

86,6

Malawi

432,1

785,038

55,0

Malaysia

3,03

4,45940

67,9

Mali

631,4

655,957

96,3

Mauritania

263,1

404,285

65,1

Maurizio

28,72

39,5039

72,7

Messico

11,75

20,7331

56,7

Moldova

12,75

22,0064

57,9

Montenegro

0,6117

1

61,2

Marocco

7,794

10,8435

71,9

Mozambico

36,62

69,2000

52,9

Myanmar

965,7

1 291,99

74,7

Namibia

9,57

16,6016

57,6

Nepal

113,3

120,680

93,9

Nuova Caledonia

127,7

119,332

107,0

Nuova Zelanda

1,625

1,55650

104,4

Nicaragua

19,58

31,7332

61,7

Niger

543,5

655,957

82,9

Nigeria

241

311,271

77,4

Norvegia

12

9,30650

128,9

Pakistan

70,29

117,468

59,8

Panama (*)

0,858

1,10900

77,4

Papua Nuova Guinea

3,462

3,50949

98,6

Paraguay

4 093

6 270,65

65,3

Perù

3,378

3,68687

91,6

Filippine

42,67

52,1060

81,9

Russia

59,94

71,0452

84,4

Ruanda

719,2

868,557

82,8

Samoa

2,598

2,84761

91,2

Arabia Saudita

3,65

4,15875

87,8

Senegal

660,6

655,957

100,7

Serbia

63,51

123,953

51,2

Sierra Leone

7 866

6 889,65

114,2

Singapore

1,949

1,49510

130,4

Isole Salomone

10,39

8,65053

120,1

Somalia (***)

Sud Africa

8,906

16,6016

53,6

Corea del Sud

1 218

1 283,15

94,9

Sud Sudan (***)

Sri Lanka

127,3

161,615

78,8

Sudan

11,74

7,13093

164,6

Suriname

4,233

7,80514

54,2

Swaziland

10,18

16,6016

61,3

Svizzera (Berna)

1,403

1,08540

129,3

Svizzera (Ginevra)

1,403

1,08540

129,3

Siria (***)

Taiwan

30,37

35,8201

84,8

Tagikistan

4,801

8,72628

55,0

Tanzania

1 480

2 415,15

61,3

Thailandia

30,62

39,0280

78,5

Timor Leste (*)

1,018

1,10900

91,8

Togo

530,1

655,957

80,8

Trinidad e Tobago

6,951

7,65815

90,8

Tunisia

1,662

2,45240

67,8

Turchia

2,485

3,21570

77,3

Turkmenistan

2,619

3,88150

67,5

Uganda

2 719

3 793,83

71,7

Ucraina

15,26

27,5846

55,3

Emirati arabi uniti

3,941

4,05880

97,1

Stati Uniti (New York)

1,179

1,10900

106,3

Stati Uniti (Washington)

1,049

1,10900

94,6

Uruguay

30,42

34,3457

88,6

Uzbekistan

2 905

3 259,03

89,1

Vanuatu

136,3

121,643

112,0

Venezuela (***)

Vietnam

14 719

24 758,4

59,5

Cisgiordania - Striscia di Gaza

5,071

4,27930

118,5

Yemen (***)

Zambia

8,888

12,0264

73,9

Zimbabwe (*)

0,9624

1,10900

86,8

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste e Zimbabwe).

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100%.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.



ALLEGATO III

ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI,
DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI

DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO NEI PAESI TERZI 4

FEBBRAIO 2016

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
febbraio 2016

Tasso di cambio
febbraio 2016 (*)

Coefficiente correttore
febbraio 2016 (**)

Angola

225,4

168,398

133,8

Azerbaigian

1,162

1,75015

66,4

Bangladesh

75,39

85,5886

88,1

Bielorussia

9830

23088,0

42,6

Brasile

3,833

4,4753

85,6

Repubblica centrafricana

715,1

655.957

109

Cile

423,6

782,247

54,2

Ghana

3,214

4,14555

77,5

Kazakhstan

229,4

412,13

55,7

Liberia

1,509

1,0903

138,4

Malawi

413,3

776,766

53,2

Myanmar

863,1

1417,39

60,9

Sierra Leone

7747

6217,56

124,6

Sud Africa

8,777

17,7785

49,4

Sudan

11,17

7,01068

159,3

Suriname

3,348

4,3612

76,8

Swaziland

9,832

17,7785

55,3

Turchia

2,463

3,2485

75,8

Uganda

2705

3 770,31

71,7

Ucraina

13,95

27,0928

51,5

Uruguay

29,58

33,8146

87,5

Uzbekistan

2 863

3 087,17

92,7

Zambia

8,929

12,1738

73,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MARZO 2016

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
marzo 2016

Tasso di cambio
marzo 2016 (*)

Coefficiente correttore marzo 2016 (**)

Bielorussia

10 328

23 832

43,3

Ciad

734,8

655,957

112,0

Figi

1,693

2,35294

72,0

Lesotho

7,291

17,2528

42,3

Mozambico

36,29

52,5

69,1

Nigeria

228,2

215,993

105,7

Svizzera (Berna)

1,402

1,0929

128,3

Svizzera (Ginevra)

1,402

1,0929

128,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

APRILE 2016

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
aprile 2016

Tasso di cambio
aprile 2016 (*)

Coefficiente correttore
aprile 2016 (**)

Algeria

83,36

122,763

67,9

Angola

237,9

178,675

133,1

Botswana

6,647

12,4533

53,4

Camerun

589,9

655,957

89,9

Cuba

0,9985

1,1324

88,2

Etiopia

19,41

23,8477

81,4

Guinea-Bissau

542,7

655,957

82,7

Myanmar

908,9

1 392,85

65,3

Suriname

3,547

5,78996

61,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MAGGIO 2016

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
maggio 2016

Tasso di cambio
maggio 2016 (*)

Coefficiente correttore maggio 2016 (**)

Colombia

2212

3 364,33

65,7

Egitto

7,083

9,9571

71,1

Suriname

3,803

6,51779

58,3

Tunisia

1,618

2,2761

71,1

Ucraina

14,86

28,78

51,6

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

GIUGNO 2016

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
giugno 2016

Tasso di cambio
giugno 2016 (*)

Coefficiente correttore
giugno 2016 (**)

Argentina

10,32

15,6503

65,9

Australia

1,536

1,5504

99,1

Bielorussia

11 099

21 965,0

50,5

Cile

448,7

771,086

58,2

Comore

333,1

491,968

67,7

Congo

758,7

655,957

115,7

Figi

1,801

2,37473

75,8

Lesotho

7,729

17,5673

44,0

Messico

11,53

20,5769

56,0

Myanmar

963

1 325,54

72,6

Suriname

4,095

7,23311

56,6

Taiwan

30,47

36,3299

83,9

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(1)

   Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)

   Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

(3)

 Relazione Eurostat del 14 ottobre 2016 sull'attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2016, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2016, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici. (Ares(2016)6003504).
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat (“Statistics Database” > “Economy and finance” > “Prices” > “Correction coefficients”).

(4)

Relazione Eurostat del 22 settembre 2016 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2016)5500119).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat (“Statistics Database” > “Economy and finance” > “Prices” > “Correction coefficients”).