Bruxelles, 6.9.2016

COM(2016) 553 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

concernente l'attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE


1.INTRODUZIONE

I rifiuti generati dalle industrie estrattive rappresentano una percentuale elevata del volume totale dei rifiuti prodotti nell'Unione europea (circa il 30% nel 2012, si veda la tabella allegata alla presente relazione). Una gestione inadeguata di tali rifiuti può avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente e può provocare incidenti gravi.

La direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 1 (nel prosieguo "la direttiva") mira a prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. La direttiva disciplina la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e di sfruttamento delle cave.

Nei due periodi consecutivi presi in esame dalla presente relazione (dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2011 e dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2014), gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore e attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La direttiva doveva essere recepita entro il 1° maggio 2008. La valutazione delle misure di recepimento effettuata dalla Commissione ha messo in luce molti casi di recepimento scorretto o parziale della direttiva. La Commissione ha avviato 22 procedimenti di indagine formale. Attualmente sono in corso quattro procedimenti giudiziari per mancata conformità 2 .

Conformemente all'articolo 22 della direttiva, la Commissione ha adottato decisioni per fornire linee guida o interpretazioni di alcuni aspetti della direttiva o per elaborare ulteriormente aspetti tecnici della stessa 3 . L'elaborazione delle linee guida tecniche per le ispezioni è tuttora in corso.

Analogamente, la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) hanno messo a punto metodi standardizzati di campionamento e analisi, in particolare con riferimento all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 4 .

La Commissione ha adottato nel 2008 la sintesi del Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili riguardanti la gestione degli sterili e della roccia sterile derivanti dalle attività estrattive 5 6 .

2.RELAZIONI E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva da elaborare sulla base di un questionario 7 . L'articolo 18, paragrafo 1, dispone inoltre che la Commissione pubblichi una relazione sull'attuazione della direttiva sulla base delle relazioni degli Stati membri.

La presente relazione riguarda i due primi periodi di rendicontazione, dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2011 e dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2014.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, anche le informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva devono essere messe a disposizione delle autorità nazionali e delle autorità dell'UE competenti in campo statistico, se necessario a fini statistici.

La valutazione delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per il primo periodo di rendicontazione 8 ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema di rendicontazione triennale che è incentrato sull'adozione da parte degli Stati membri di misure atte a consentire l'attuazione delle disposizioni della direttiva. Le informazioni contenute nelle relazioni degli Stati membri non hanno permesso alla Commissione di verificare l'attuazione pratica di tali misure.

Oltre alle relazioni nazionali, e al fine di acquisire un quadro più completo, sono state consultate altre fonti di informazione, tra cui, in particolare, le informazioni a disposizione della Commissione sulle misure da adottare a seguito di incidenti o incidenti sfiorati e le informazioni provenienti da altre fonti generiche, quali i progetti di ricerca e i siti web delle agenzie nazionali.

La Commissione si è avvalsa dei servizi di consulenti indipendenti che le hanno prestato assistenza nell'esame delle informazioni disponibili 9 .

Le relazioni trasmesse dagli Stati membri per i due periodi di rendicontazione sono state valutate in primo luogo per verificarne la completezza e, in secondo luogo, per verificare se le misure illustrate nelle relazioni costituiscono una serie completa di misure, fatta salva la loro conformità con la direttiva o la loro effettiva applicazione.

3.RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NEGLI STATI MEMBRI

3.1.Strutture di categoria A: disposizioni principali

In considerazione del fatto che solo una piccola parte dei rifiuti da attività estrattive generati nell'UE costituisce un rischio per l'ambiente o la salute umana, la direttiva prevede un sistema di obblighi differenziati per la gestione di tali rifiuti e per le procedure di autorizzazione delle strutture di deposito.

La direttiva impone obblighi molto più rigorosi alle strutture dove sussiste un rischio maggiore di impatti sull'ambiente e la salute umana in caso di incidente. Queste ultime sono note come strutture di categoria A. Undici Stati membri hanno comunicato di non avere strutture di categoria A all'interno dei loro confini nazionali 10 . 

La valutazione ha preso in esame in particolare le disposizioni che si applicano a questa categoria. Il livello di attuazione di tali disposizioni è considerato un indicatore adeguato per valutare l'attuazione della direttiva nel suo insieme. Tra esse figurano in particolare: misure relative ai piani di gestione dei rifiuti, prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni, disposizioni pratiche adottate per garantire la trasmissione delle informazioni, procedura per individuare le strutture di categoria A (tra cui quelle con effetti transfrontalieri), preparazione di piani esterni per la gestione delle emergenze e ispezioni.

Globalmente si è giunti alla conclusione che le misure generali di attuazione della direttiva sono state adottate nella maggior parte degli Stati membri. In particolare si tratta dei piani di gestione dei rifiuti, della prevenzione di incidenti rilevanti e di informazioni in materia e di disposizioni pratiche adottate per garantire la trasmissione delle informazioni. Inoltre, confrontando i due periodi di rendicontazione, si è constatato un miglioramento generale per quanto riguarda le misure attinenti alle citate disposizioni.

Tuttavia, la valutazione ha messo in luce anche la necessità di migliorare l'applicazione pratica di determinate disposizioni. Ad esempio, alcuni Stati membri non hanno ancora completato l'individuazione delle strutture di categoria A avvalendosi i criteri di cui alla decisione 2009/337/CE. Le differenze significative constatate nel numero di strutture di categoria A designate dagli Stati membri e le discrepanze tra il numero di strutture notificate e il volume dei rifiuti pericolosi generati da attività estrattive 11 suggerisce che questo processo non sia stato ancora completato (cfr. la tabella allegata alla presente relazione).

Un altro aspetto che è necessario affrontare in via prioritaria in diversi Stati membri è il rilascio delle autorizzazioni per le strutture di categoria A. Non ancora completa è anche l'elaborazione dei piani di emergenza esterna per tutte le strutture di categoria A: secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri, circa il 25% di tali strutture non disporrebbe di questi piani.

Le informazioni trasmesse dagli Stati membri suggeriscono che le disposizioni in materia di ispezioni potrebbero non essere interpretate e attuate nello stesso modo da tutti gli Stati membri. Inoltre, il numero di ispezioni notificate dagli Stati membri varia in modo considerevole. Poiché le informazioni trasmesse dagli Stati membri riflettono pratiche differenti, il loro confronto può rivelarsi di scarsa utilità.

3.2.Altre disposizioni

Alcuni dei dati trasmessi dagli Stati membri relativamente al numero di strutture che sarebbero soggette alla direttiva non sembrano plausibili (vedi tabella allegata alla presente relazione). I dati trasmessi variano in modo significativo tra Stati membri e sono di entità relativamente ridotta se confrontati con le informazioni sulla produzione di rifiuti da attività estrattive a livello nazionale ricavabili da altre fonti. L'articolo 2 della direttiva, che ne definisce l'ambito di applicazione, limita le possibilità di esclusione. Il numero di strutture notificate dagli Stati membri nelle rispettive relazioni nazionali suggerisce, tuttavia, che questa disposizione non è interpretata e applicata da tutti gli Stati membri in modo uniforme.

Sei Stati membri 12 hanno comunicato, ad esempio, che non esistono sul loro territorio strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Da altre fonti di informazione si evince, tuttavia, che in alcuni di questi paesi vi sono attività estrattive che generano rifiuti e, in alcuni casi, rifiuti pericolosi.

Analogamente, il numero molto ridotto di strutture che gestiscono rifiuti inerti, notificato da alcuni Stati membri, contrasta con i dati forniti da altri (la Francia, ad esempio, ne dichiara 4 100 e l'Ungheria 604, mentre altri paesi dichiarano numeri molto inferiori).

Le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva possono essere combinate con quelle richieste in virtù di altri atti legislativi dell'UE (ad esempio, la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 - la "direttiva Seveso") per evitare la presentazione superflua di informazioni e la ripetizione di attività. Solo un numero ridotto di strutture contemplate dalla presente direttiva sono state, a quanto sembra, notificate come strutture di deposito per i rifiuti di attività estrattive.

L'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce gli obblighi in materia di ispezioni. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che le strutture di deposito dei rifiuti cui è stata concessa un'autorizzazione a norma della direttiva di cui trattasi siano ispezionate prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. La direttiva non definisce esplicitamente il concetto di ispezione né stabilisce in modo dettagliato le modalità di esecuzione dell'ispezione. L'articolo 22, tuttavia, stabilisce che la Commissione deve elaborare e adottare linee guida per le ispezioni.

Le notevoli differenze riscontrate nelle misure adottate in relazione alle ispezioni - in particolare le modalità delle ispezioni, la loro natura, l'autorità responsabile, la frequenza - e il numero di ispezioni effettuate nel secondo periodo di rendicontazione, lasciano supporre che gli Stati membri non abbiano interpretato sempre allo stesso modo le disposizioni in materia di ispezioni.

Soltanto sette paesi 14 hanno comunicato di aver riscontrato casi di non conformità a livello nazionale 15 durante il secondo periodo di rendicontazione. Tra le principali tipologie di non conformità sono stati indicati il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni e il fatto che certe strutture operassero senza autorizzazione.

La direttiva ammette che, per talune strutture e in funzione della natura dei rifiuti, le sue disposizioni possano essere oggetto di dispensa o di adattamento. Elenchi nazionali di rifiuti inerti, conformemente alla decisione 2009/359/CE, consentirebbero di operare una distinzione tra le tipologie di rifiuti. Solo otto Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità 16 . 

Le conclusioni che si possono trarre in relazione all'attuazione delle altre disposizioni (quelle applicabili a tutte le strutture) della direttiva sono pertanto le stesse di quelle formulate in relazione alle strutture di categoria A: se da un lato la maggior parte degli Stati membri ha attuato un quadro generale, resta tuttora irrisolto un certo numero di problemi.

Le differenze tra gli Stati membri indicano altresì che sono necessari ulteriori sforzi per garantire che tutti gli Stati membri comprendano e applichino in modo uniforme i concetti fondamentali della direttiva così da garantire l'efficacia delle disposizioni in tutta l'UE.

4.RELAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA

Sulla base delle informazioni acquisite dalla Commissione, nei due periodi interessati dalle relazioni si sono registrati in totale cinque incidenti in due paesi.

Tuttavia non è stata trasmessa alla Commissione una notifica formale degli stessi, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva. Le informazioni sono state acquisite da altre fonti.

Gli Stati membri erano tenuti anche a confermare che nei due periodi di rendicontazione non si erano verificati incidenti. La maggior parte degli Stati membri ha inviato tale conferma. Informazioni più dettagliate saranno necessarie per valutare il conseguimento degli obiettivi della direttiva per quanto riguarda la riduzione dei rischi di incidente.

5.PROBLEMI DI ORDINE GENERALE SULLE RELAZIONI E LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

La qualità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri non è uniforme. Tutti gli Stati membri hanno inviato relazioni nazionali, come previsto dall'articolo 18. Molti di essi hanno inviato informazioni molto dettagliate, complete e aggiornate e il livello di completezza è quantomeno accettabile per tutti gli Stati membri.

La disparità nelle informazioni fornite dagli Stati membri, e la possibilità che determinate disposizioni siano state erroneamente interpretate, crea incertezza quanto alla comparabilità delle informazioni trasmesse, e rende molto difficile valutare l'efficacia degli Stati membri nell'attuazione della direttiva.

Nel complesso, l'esperienza della Commissione nella preparazione della presente relazione ha confermato che le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 non sono sufficienti, da sole, a delineare un quadro chiaro, sufficientemente dettagliato e affidabile sull'attuazione pratica della direttiva. I requisiti in materia di rendicontazione di cui al citato articolo sono incentrati sull'adozione di misure, senza tuttavia alcun riferimento esplicito a informazioni sull'attuazione pratica delle stesse.

Pur avvalendosi di altre fonti, la Commissione è riuscita ad acquisire soltanto informazioni limitate per integrare o confermare le informazioni trasmesse dagli Stati membri, in particolare in relazione agli aspetti legali e amministrativi (compresi gli incidenti). Le informazioni disponibili riguardano gli aspetti tecnico-scientifici mentre non esiste, ad esempio, un registro pubblico delle strutture di deposito dei rifiuti provenienti da attività estrattive.

6.CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE

Sulla base della valutazione della Commissione si può concludere che la maggior parte degli Stati membri ha adottato le misure necessarie per attuare le disposizioni della direttiva. Tuttavia, dalla valutazione emerge che devono ancora essere risolti diversi problemi per garantire che l'attuazione della direttiva permetta di conseguire il livello di protezione auspicato.

Le relazioni degli Stati membri indicano che diverse e importanti disposizioni della direttiva - ad esempio, quelle relative all'individuazione dei depositi per i rifiuti o la concessione delle autorizzazioni e le ispezioni - non sono interpretate e attuate allo stesso modo dagli Stati membri. Al fine di rendere più coerente l'attuazione della direttiva la Commissione intende:

fornire orientamenti generali sull'attuazione delle disposizioni della direttiva; nonché

elaborare linee guida per le ispezioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c).

La Commissione valuterà inoltre le modalità per migliorare le relazioni degli Stati membri in materia di attuazione, anche per quanto riguarda gli incidenti, rendere più capillare la divulgazione dei risultati ottenuti nella valutazione delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e promuovere lo scambio di informazioni sulle attività estrattive e sulle migliori pratiche in materia.

Ad esempio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, si può utilizzare una procedura differente per la raccolta delle informazioni. La raccolta di ulteriori informazioni sull'attuazione pratica della direttiva sosterrà il lavoro della Commissione mirato a:

favorire l'attuazione della direttiva e il rispetto della stessa, in particolare individuando con maggiore efficacia le lacune nella sua attuazione e mettendo a punto eventuali misure correttive;

individuare le migliori pratiche nell'attuazione della direttiva; nonché

esplorare nuove modalità per gestire la comunicazione e semplificare le procedure e, se necessario, prendere in considerazione la possibilità di modificare le disposizioni della decisione 2009/358/CE della Commissione in linea con gli obiettivi del controllo dell'adeguatezza del monitoraggio e della comunicazione in materia ambientale 17 .

Per tradurre in pratica gli impegni assunti nel piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, la Commissione sta lavorando alla messa a punto di orientamenti e migliori pratiche per i piani di gestione dei rifiuti da attività estrattive 18 .

La Commissione continuerà inoltre a raccogliere informazioni per consentire aggiornamenti futuri di aspetti significativi della direttiva, al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente, dedicando particolare attenzione ad aspetti quali la gestione dei rifiuti pericolosi, la sicurezza delle dighe e dei bacini di decantazione e la prevenzione dell'inquinamento.

Dati degli Stati membri

Totale rifiuti 2012 I  

Totale rifiuti da attività estrattive, 2012 II  

Rifiuti minerali e solidificati da attività estrattive III  

Rifiuti minerali e solidificati pericolosi da attività estrattive IV  

Percentuale di rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti minerali e solidificati da attività estrattive

Strutture notificate come in attività V

Impianti di categoria A in attività VI  

Completezza (relazione) VII  

Numero di ispezioni (totale) VIII  

Numero di ispezioni (Cat. A) IX  

Unione europea (28).

2 514 220 000

733 980 000

731 950 000

13 460 000

1,84

Belgio

67 630 317

115 137

30 245

9

0,03

3

0

nc X  

Bulgaria

161 252 166

141 082 596

141 061 523

13 266 720

9,40

nc

2

nc

nc

Repubblica ceca

23 171 358

167 422

88 585

1 359

1,53

7

0

0

Danimarca

16 332 249

18,005

5 704

45

0,79

0

0

0

Germania

368 022 172

8 625 187

8 488 645

7 705

0,09

27

2

1 073

46

Estonia

21 992 343

9 354 964

9 346 454

5

0,00

4

0

53

Irlanda

13 421 334

2 024 984

1 984 284

508

0,03

22

2

154

49

Grecia

72 328 280

47 831 627

47 822 445

90

0,00

2 343

1

nc

nc

Spagna

118 561 669

22 509 144

22 495 556

368

0,00

1 558

25

nc

nc

Francia

344 731 922

2 477 408

2 196 522

1 644

0,07

4 152

1

3 401

1

Croazia

3 378 638

5 034

2 729

257

9,42

nc

nc

nc

nc

Italia

162 764 632

719 666

345 842

1 990

0,58

213

126

349

nc

Cipro

2 086 469

217 888

217 311

0

0,00

13

1

13

1

Lettonia

2 309 581

1 968

1 478

0

0,00

0

0

Lituania

5 678 751

25 911

7 171

25

0,35

0

0

Lussemburgo

8 397 228

131 314

121 034

0

0,00

0

0

Ungheria

16 310 151

91 218

81 827

30 852

37,70

862

6

932

115

Malta

1 452 496

45 103

45 103

0

0,00

0

0

Paesi Bassi

123 612 767

179 164

139 670

3 280

2,35

0

0

Austria

34 047 465

51 339

34 687

7 830

22,57

33

0

60

Polonia

163 377 949

68 035 432

67 599 891

1 301

0,00

99

0

116

Portogallo

14 184 456

242 598

227 253

5

0,00

8

3

18

28

Romania

266 975 602

223 292 741

223 173 154

125 458

0,06

74

2

743

Slovenia

4 546 506

14 448

10 936

0

0,00

nc

nc

0

0

Slovacchia

8 425 384

310 580

299 913

203

0,07

119

3

102

15

Finlandia

91 824 193

52 880 000

52 880 000

0

0,00

90

9

166

41

Svezia

156 306 504

129 480 919

129 455 408

162

0,00

22

15

75

Regno Unito

241 100 639

24 043 977

23 787 471

8 233

0,03

601

4

43

4

(1)

   GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)

   Bulgaria, Danimarca, Francia e Regno Unito.

(3)

   Decisione 2009/358/CE della Commissione, del 29 aprile 2009, sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 39).

Decisione 2009/335/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 25).

Decisione 2009/337/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell’allegato III della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 102 del 22.4.2009, pag. 7).

Decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 46).

Decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 48).

(4)

   Caratterizzazione dei rifiuti — Campionamento e analisi di cianuro dissociabile con un acido debole scaricato nei bacini di decantazione; specifica tecnica europea, CEN/TS 16229:2011 del 29.6.2011.

Caratterizzazione dei rifiuti - Prova statica per la determinazione di potenziale acido e potenziale di neutralizzazione del rifiuto contenente solfuro; norma europea EN 15875:2011 del 26.10.2011.

Caratterizzazione dei rifiuti – Documento di orientamento generale per la caratterizzazione dei rifiuti delle industrie estrattive, CEN/TR 16376:2012 del 24.6.2012.

(5)

   http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mmr_adopted_0109.pdf.

(6)

   Decisione della Commissione che adotta la sintesi del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili ai fini della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e recante modifica della direttiva 2004/35/CE.

(7)

   Decisione 2009/358/CE della Commissione (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 39).

(8)

   Si veda: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mining/Study%20Implementation%20report%20Extractive%20Waste%20Directive.pdf.

(9)

   http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mining/waste_extractive_industries.pdf

(10)

   Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Polonia.

(11)

   Il livello di pericolosità dei rifiuti trattati in una struttura di deposito è uno dei criteri per classificarla nella categoria A (si veda la tabella alla fine della presente relazione).

(12)

   Danimarca, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi bassi.

(13)

   Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(14)

   Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Polonia, Romania e Regno Unito.

(15)

   Un totale di 54 casi registrati ma non tutti gli Stati membri interessati hanno notificato il numero di casi.

(16)

   Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Regno Unito.

(17)

   SWD(2016) 188 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Towards a Fitness Check of EU environmental monitoring and reporting: to ensure effective monitoring, more transparency and focused reporting of EU environment policy (Verso un controllo dell'adeguatezza del monitoraggio e della comunicazione in materia ambientale: assicurare un monitoraggio efficiente, una maggiore trasparenza e una comunicazione mirata della politica ambientale dell'UE).

(18)

   COM(2015) 614 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare".

(I)

 Fonte: env_wasgen, EUROSTAT: rifiuti generati da tutte le attività NACE e dalle famiglie.

(II)

 Fonte: env_wasgen, EUROSTAT: rifiuti generati dalle attività estrattive.

(III)

 Fonte: env_wasgen, EUROSTAT: rifiuti minerali e solidificati generati da attività estrattive.

(IV)

 Fonte: env_wasgen, EUROSTAT: rifiuti minerali e solidificati pericolosi generati da attività estrattive.

(V)

 Dati relativi al secondo periodo quali notificati dagli Stati membri.

(VI)

 Dati relativi al secondo periodo quali notificati dagli Stati membri.

(VII)

 :Informazioni complete disponibili;  informazioni comunicate ma apparentemente incomplete o poco chiare.

(VIII)

 Dati relativi al secondo periodo quali notificati dagli Stati membri.

(IX)

 Dati relativi al secondo periodo quali notificati dagli Stati membri.

(X)

nc: non comunicato.