Bruxelles, 22.8.2016

COM(2016) 509 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009


1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 1 (nel prosieguo “regolamento TEN-E”) stabilisce orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea.

Il regolamento TEN-E introduce il concetto di “progetto di interesse comune” (PIC): un progetto infrastrutturale necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree tematiche prioritari dell’infrastruttura energetica di cui sopra. I PIC sono progetti di infrastrutture energetiche fondamentali per realizzare reti energetiche ben interconnesse in Europa e sono elementi fondanti di varie strategie europee, tra cui la strategia dell’Unione dell’energia, la strategia in materia di energia e clima 2020 e il quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche.

Il regolamento TEN-E stabilisce inoltre i) un quadro normativo per la selezione dei PIC necessari alla realizzazione delle aree e dei corridoi prioritari e ii) una serie di misure che facilitano la tempestiva realizzazione dei PIC, comprese le disposizioni per snellire la concessione di permessi, le disposizioni e gli orientamenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi e degli incentivi correlati al rischio nonché le disposizioni che fissano le condizioni di ammissibilità dei PIC all’assistenza finanziaria.

I PIC sono riportati in un apposito elenco dell’Unione che costituisce uno degli allegati al regolamento TEN-E (nel prosieguo: “elenco dell’Unione”). L’elenco dell’Unione è fissato da un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, in conformità alle condizioni di esercizio della delega di cui all’articolo 16 dello stesso regolamento.

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E prevede che l’elenco dell’Unione sia istituto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei cosiddetti “gruppi regionali”, istituiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 2 , del regolamento TEN-E, seguendo la procedura stabilita all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e nell’allegato III, parte 2, del medesimo regolamento.

Dall’adozione del regolamento TEN-E la Commissione ha esercitato la propria competenza in due occasioni, adottando due regolamenti delegati che hanno istituito due elenchi dell’Unione consecutivi nel 2013 e nel 2015.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che istituiscono un elenco dell’Unione, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E.

In conformità all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sull’esercizio dei poteri di delega al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo.

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, prevede che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi consecutivi di quattro anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di quattro anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1. Atto delegato in vigore

È attualmente in vigore un atto delegato. È stato adottato dalla Commissione in virtù della delega che le conferisce l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, e ha superato il termine per la presentazione di obiezioni da parte dei colegislatori:

regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune 3 .

Il regolamento delegato (UE) 2016/89, entrato in vigore il 16 febbraio 2016, ha modificato l’allegato VII del regolamento TEN-E istituendo il secondo elenco dell’Unione.

3.2. Atto delegato scaduto

Un atto delegato che è stato adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E e che aveva superato il periodo per la presentazione di obiezioni da parte dei colegislatori non è più valido:

regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune 4 .

Il regolamento delegato (UE) n. 1391/2013, entrato in vigore il 10 gennaio 2014, ha modificato il regolamento TEN-E istituendo il (primo) elenco dell’Unione. L’elenco dell’Unione istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 ha sostituito quello istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 5 .



3.3 Consultazioni pubbliche prima dell’adozione di atti delegati

Regolamento delegato (UE) n. 2016/89 del 18 novembre 2015

La Commissione ha svolto una consultazione pubblica dal 22 dicembre 2014 al 31 marzo 2015. Il processo di consultazione era aperto e non era soggetto a limitazioni per quanto riguarda le categorie di portatori di interessi. La consultazione ha rispettato le norme della Commissione in materia.

Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 del 14 ottobre 2013

La Commissione aveva avviato il processo di consultazione sedici mesi prima dell’adozione dell’atto delegato. La (seconda) consultazione pubblica aperta si è svolta dal 20 giugno al 4 ottobre 2012. Il processo di consultazione era aperto e non era soggetto a limitazioni per quanto riguarda le categorie di portatori di interessi. La consultazione ha rispettato le norme della Commissione in materia.

3.4. Atti delegati da adottare in futuro

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, la Commissione ha l’obbligo di assicurare che l’elenco dell’Unione sia istituito ogni due anni. Di conseguenza l’elenco dell’Unione istituito dal regolamento delegato (UE) n. 2016/89 del 18 novembre 2015 sarà sostituito da un nuovo (terzo) elenco dell’Unione che sarà istituito da un regolamento delegato della Commissione, adottato nel 2017 conformemente alla procedura del regolamento TEN-E.

4. CONCLUSIONE

Con la presente relazione la Commissione adempie l’obbligo di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E. La Commissione ritiene di aver esercitato i propri poteri delegati nell’ambito di applicazione conferitole dal regolamento TEN-E, nel rispetto di tutte le disposizioni del regolamento in materia di trasparenza e partecipazione del pubblico.

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E, è opportuno prorogare la delega di potere conferita dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento TEN-E, al fine di consentire alla Commissione di adottare elenchi dell’Unione consecutivi, compreso il terzo nel 2017 che è necessario per raggiungere gli obiettivi in materia di energia e di clima dell’UE.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione ritiene che non debba esserci opposizione alla proroga della delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento TEN-E.

(1)

     (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(2)

     I gruppi regionali, quali definiti dal regolamento TEN-E, sono composti dalla Commissione e dagli Stati membri situati in determinate aree geografiche (corridoi prioritari), come stabilito nell’allegato I, parte 1, del regolamento TEN-E.

(3)

     GU L 19 del 27.1.2016, pag. 1.

(4)

     GU L 349 del 21.12.2013, pag. 28. 

(5)

     Cfr. il considerando (10) e l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/89.