COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 318 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull'adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, della
direttiva 2013/30/UE
{SWD(2016) 182 final}
1.Base giuridica e obiettivo della relazione
Le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolgono un ruolo importante nel rafforzamento della produzione interna di energia dell'Unione europea, contribuendo pertanto alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. Tuttavia, dette attività devono essere svolte con l'applicazione delle migliori pratiche e i più elevati livelli di sicurezza. Per questo motivo, a seguito della tragedia della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, la Commissione ha proposto una nuova normativa. Il 12 giugno 2013 è stata adottata la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (di seguito: la direttiva). Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le procedure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 19 luglio 2015.
La Commissione non ha ancora concluso la sua valutazione intesa a stabilire se la legislazione nazionale degli Stati membri sia pienamente conforme alla direttiva sulla sicurezza in mare, tanto più che non tutti gli Stati membri le hanno comunicato di averla pienamente attuato. Applicando le procedure vigenti, la Commissione vi darà seguito a livello bilaterale con ciascuno Stato membro per garantire quanto prima il pieno recepimento. Per svolgere tutti i compiti finalizzati a garantire un elevato livello di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è tuttora indispensabile che le autorità dispongano di adeguate risorse umane e amministrative.
Al fine di essere conforme alle prescrizioni della direttiva da luglio 2015, ciascuno Stato membro deve avere istituito, tra l'altro, un'autorità ("autorità competente") che possa svolgere le funzioni di regolamentazione imposte agli Stati membri dalla direttiva. Gli articoli 8 e 9 della direttiva, unitamente al relativo allegato III, definiscono le disposizioni e i compiti, le modalità organizzative e le procedure delle autorità competenti degli Stati membri necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni richieste.
La Commissione è tenuta, in applicazione della direttiva (articolo 27, paragrafo 4), a presentare agli Stati membri una relazione sull'adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della direttiva e, se del caso, a includervi proposte per assicurare che tutte le autorità competenti degli Stati membri abbiano le risorse necessarie (per esempio bilancio complessivo, personale e attrezzature) per lo svolgimento dei loro compiti. Nel 2013 e 2014 la Commissione ha cooperato strettamente con gli Stati membri, principalmente nel contesto del gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore (EUOAG), per valutare le loro risorse disponibili e i loro piani per l'ulteriore sviluppo delle capacità delle rispettive autorità competenti. A giugno 2014 la Commissione ha presentato ai rappresentanti degli Stati membri in seno all'EUOAG le conclusioni della propria valutazione, analizzandole con i delegati dell'EUOAG in un seminario apposito; li ha inoltre presentate in una riunione del gruppo "Energia" del Consiglio, durante la quale gli Stati membri le hanno chiesto di valutare ulteriormente, in una relazione scritta approfondita, la situazione negli Stati membri e in particolare i piani nazionali per lo sviluppo delle capacità nell'ambito del recepimento della direttiva. Da allora hanno avuto luogo ulteriori scambi tra i servizi della Commissione e gli Stati membri sotto forma di contatti bilaterali.
Per rispondere a questa richiesta degli Stati membri e in relazione al suo obbligo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva, la Commissione presenta questa relazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle risorse in termini di esperti nazionali delle autorità competenti degli Stati membri e sulla loro adeguatezza per la conformità alle funzioni di regolamentazione di cui alla direttiva.
I dettagli della metodologia applicata e la base di informazioni utilizzata per la presente relazione sono inclusi nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (parte 1).
2.Funzioni e categorie di competenza delle autorità competenti per la conformità alle disposizioni della direttiva
L'autorità competente istituita dallo Stato membro deve avere il compito di svolgere le funzioni di regolamentazione prescritte e richiede un'organizzazione che comprende politiche, procedure e processi, una serie di competenze tecniche e di regolamentazione (specifiche del settore delle attività in mare) nonché accordi con le parti interessate per lo svolgimento efficace delle funzioni di regolamentazione. Tuttavia, quando la Commissione ha raccolto i dati per la presente analisi nessuno Stato membro aveva istituito autorità competenti pienamente operative, non avendo quindi ancora recepito la relativa parte della direttiva.
2.1.Panoramica delle funzioni, delle competenze e dei processi di regolamentazione tipici
Un'autorità competente esistente che opera già pienamente in un contesto regolamentare simile a quello previsto dalla direttiva è stata utilizzata per analizzare e determinare l'ambito delle funzioni di regolamentazione, i relativi sistemi di sostegno e le competenze associate del personale. Le principali funzioni sono:
valutazione delle relazioni sui grandi rischi (RoMH) e delle comunicazioni di progettazione per nuovi impianti (sia per gli impianti di produzione sia per quelli non destinati alla produzione);
valutazione delle comunicazioni di operazioni di pozzo e relative informazioni;
valutazione delle informazioni sulle modifiche sostanziali e un riesame periodico approfondito quinquennale delle relazioni precedentemente accettate sui grandi rischi;
controllo della conformità degli impianti esistenti (ispezioni, indagini e misure di esecuzione).
Dette funzioni e le principali modalità organizzative (sistemi, personale) sono definite con maggiore precisione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (parte 2), che correda la presente relazione di ulteriori dettagli tecnici.
2.2. Interazione con le parti interessate
La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri garantiscano che i proprietari e gli operatori, nonché l'autorità competente, abbiano posto in essere sistemi per gli scambi di conoscenze e informazioni con le principali parti interessate. Detto requisito comprende l'obbligo per ciascuna autorità competente di elaborare e rivedere le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in stretta collaborazione con le parti interessate pertinenti.
3.Impianti e attività in mare degli Stati membri dell'UE nel settore degli idrocarburi
Il fabbisogno di risorse è connesso alla dimensione dell'industria offshore ivi compreso il numero di impianti e le relative attività, per esempio il numero di valutazioni delle relazioni sui grandi rischi, le comunicazioni di operazioni di pozzo e il numero di ispezioni. Anche gli Stati membri con un'industria di piccole dimensioni o che ambiscono a sviluppare un settore delle attività in mare richiedono un minimo di spese amministrative generali.
La determinazione del fabbisogno di risorse in relazione alla dimensione dell'industria degli Stati membri si basa su un'indagine, condotta dal Centro comune di ricerca della Commissione (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, parte I), degli impianti esistenti nel 2014 e della dimensione/struttura stimata delle industrie offshore nel 2016.
Figura 1: Numero di impianti in mare per Stati membri dell'UE nel 2014
Sulla base della dimensione dell'industria offshore, vale a dire del numero di impianti in mare, gli Stati membri possono essere suddivisi in tre gruppi; il gruppo 1 comprende gli Stati membri con un numero elevato di impianti di produzione di idrocarburi, il gruppo 2 include gli Stati membri con pochi impianti e il gruppo 3 quelli che non dispongono di alcun impianto, ma presentano attività di esplorazione programmate o prevedibili:
gruppo 1: Croazia, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito;
gruppo 2: Bulgaria, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia, Romania e Spagna;
gruppo 3: Cipro, Francia, Malta, Portogallo.
La maggior parte degli impianti dell'UE è attualmente situata nei cinque Stati membri del gruppo 1.
Oltre al numero di impianti presenti all'interno degli Stati membri, il numero di pozzi di esplorazione e il numero di operazioni nei pozzi esistenti costituiscono una fonte significativa di attività offshore nel settore degli idrocarburi. Sono stati raccolti dati sulle medie passate di perforazione dei pozzi di esplorazione e di altre attività di pozzo in ciascuno Stato membro. È difficile stabilire con precisione questo tipo di dati, dal momento che la perforazione e le operazioni di pozzo dipendono da molti fattori e sono soggette a cambiamento. Pertanto per stimare le risorse necessarie alle autorità competenti per svolgere le funzioni di regolamentazione in operazioni di pozzo e attività di esplorazione in mare sono state sviluppate due scenari di attività, di base e alta. Le stime sono state confrontate con le risorse attuali e programmate affinché le autorità competenti degli Stati membri potessero trarre conclusioni sull'adeguatezza delle loro risorse in termini di esperti nazionali.
Inoltre, l'analisi si è basata sull'ipotesi secondo cui le industrie di dimensioni maggiori e mature del settore degli idrocarburi sono caratterizzate da un numero relativamente stabile di operazioni di pozzo e programmi di esplorazione, mentre le industrie nuove ed emergenti possono presentare una maggiore variazione in queste attività di esplorazione. Secondo lo scenario di base il settore delle attività in mare rimarrà stabile senza alcuna variazione dell'attuale livello di attività (indagine di luglio 2014), mentre lo scenario con un livello alto di attività si fonda sul presupposto di un aumento del 20% dell'esplorazione negli Stati membri con un'industria consolidata nel settore degli idrocarburi in mare e un aumento del 50% delle operazioni esplorative e di pozzo negli Stati membri con industrie di piccole dimensioni o in fase di sviluppo.
4.Fabbisogno di risorse delle autorità competenti dell'UE per la conformità alla direttiva
L'analisi delle risorse umane specializzate necessarie allo svolgimento delle funzioni di regolamentazione delle attività in mare da parte dell'autorità competente di ciascuno Stato membro è stata effettuata utilizzando una stima "bottom-up" di tali risorse.
Per effettuare la stima, gli Stati membri hanno fornito le valutazioni qualitative assegnate ai loro sistemi e procedure vigenti, nonché le valutazioni previste per questi sistemi per il 2016. Una parte delle risorse delle autorità competenti è stata attribuita allo sviluppo di questi sistemi e modalità di regolamentazione.
La stima delle risorse necessarie si riferisce al fabbisogno futuro degli Stati membri, che dipende inevitabilmente dalle loro attività future. Al fine di chiarire come queste stime dipendono dalle attività, sono stati nuovamente considerati i due scenari utilizzati per valutare i livelli futuri dell'attività offshore (cfr. sezione 3). Il fabbisogno di risorse è stato stimato per ciascuna delle 5 principali categorie di funzioni di regolamentazione:
-
valutazione dei documenti relativi ai grandi rischi,
-
ispezione degli impianti,
-
indagine sugli incidenti ed elaborazione della politica di regolamentazione,
-
processi e procedure ed
-
elaborazione di linee guida e norme con le parti interessate.
Le stime relative a ciascuna categoria sono state realizzate utilizzando i due scenari di attività in mare.
Un confronto tra gli scenari del 2014 e 2016 indica un aumento significativo del fabbisogno di risorse via via che la direttiva sulla sicurezza in mare viene attuata. Ciò è in gran parte dovuto alle risorse necessarie per valutare le relazioni sui grandi rischi (RoMH), che le autorità competenti riceveranno dagli impianti nuovi ed esistenti tra luglio 2015 e luglio 2018. Dopo questo triennio, il fabbisogno di risorse per la valutazione delle relazioni dei grandi rischi calerà notevolmente. Il fabbisogno di risorse sarà maggiore se si ipotizza un livello alto di attività in mare anziché dello scenario di base. Tuttavia, lo scenario di base è ritenuto più pertinente nell'attuale contesto economico.
Peraltro, l'elevato livello di risorse necessario per l'elaborazione di politiche di regolamentazione (~15% del fabbisogno totale) e l'aggiornamento di linee guida e norme (~20%) riflette la quantità di lavoro aggiuntivo necessario per elaborare le politiche, le procedure e i processi nonché le modalità di interazione con tutte le parti interessate associate alle funzioni di regolamentazione della direttiva.
Le informazioni sullo stato attuale e sugli sviluppi previsti delle procedure e dei processi di regolamentazione nonché delle modalità di interazione con le parti interessate, come illustrato nella sezione successiva, indicano che anche il fabbisogno di risorse per elaborare dette procedure normative e modalità probabilmente diminuirà dopo i primi anni di attuazione della direttiva. Tuttavia, i settori indicati richiederanno ancora un riesame e un ulteriore miglioramento contemporaneamente allo sviluppo delle autorità competenti.
5.Livelli attuali e previsti delle risorse delle autorità competenti all'interno degli Stati membri dell'UE
La Commissione con la collaborazione delle autorità competenti esistenti, se già istituite, o coadiuvata dalle amministrazioni responsabili incaricate del loro sviluppo, ha raccolto informazioni sulla dimensione e sulla composizione delle risorse attuali e previste in termini di esperti all'interno delle autorità competenti (2014 e 2016).
Sono stati raccolti dati in merito allo stato attuale e previsto delle politiche, delle procedure e dei processi di regolamentazione rispetto ai requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato III della direttiva.
I dati sono poi stati analizzati ipotizzando un numero approssimativo di risorse di cui, gli Stati membri possono avere bisogno per conformarsi ai requisiti della direttiva.
Figura 2:
Personale disponibile e previsto per Stato membro (equivalenti a tempo pieno - ETP, 2014 e 2016)
Le informazioni ricavate dall'indagine indicano che gli Stati membri prevedono di aumentare gli effettivi delle loro autorità competenti entro il 2016. Al fine di disporre di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione in linea con la direttiva, prevedono la formazione/lo sviluppo del personale in servizio, accordi di esternalizzazione/consulenza tecnica, trasferimenti tra dipartimenti governativi o condivisione di risorse e assunzioni.
5.1.Stato attuale e previsto delle politiche, delle procedure e dei processi di regolamentazione
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 1 hanno attualmente istituito politiche, procedure e processi di regolamentazione, ma non sempre sono pienamente conformi a tutti i requisiti della direttiva; questi Stati membri prevedono di raggiungere la piena conformità entro il 2016 e, in tal senso, alcuni di essi richiedono maggiori sforzi rispetto ad altri.
Tra le politiche, le procedure e i processi principali che richiedono un ulteriore impegno alle autorità competenti degli Stati membri del gruppo 1 figurano:
valutazione delle relazioni sui grandi rischi;
procedure di valutazione delle comunicazioni di operazioni di pozzo;
linee guida interne tecniche e di regolamentazione delle attività in mare;
sistema di formazione o garanzia di competenza per il personale con compiti di regolamentazione delle attività in mare.
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 2 dispongono attualmente di politiche, procedure e processi di regolamentazione meno sviluppati rispetto al gruppo 1, dal momento che la maggior parte degli Stati membri di questo gruppo ha dovuto attuare per la prima volta un regime di sicurezza per i grandi rischi in mare. Tuttavia stanno mettendo a punto i sistemi necessari per conseguire la conformità alla direttiva, il che comporta un'ulteriore pressione sulle risorse specializzate delle autorità competenti del gruppo 2.
Le autorità competenti del gruppo 3 dispongono attualmente dei sistemi di sostegno regolatorio delle attività in mare meno sviluppati. In genere devono ancora istituire alcune politiche, procedure e alcuni processi di regolamentazione, ma non a livello degli Stati membri del gruppo 1, data la portata delle loro attività in mare. La maggior parte degli Stati membri del gruppo 3 ritiene di poter migliorare i sistemi di sostegno regolatorio per garantirne affidabilità e solidità entro il 2016, il che comporta un'ulteriore pressione significativa sulle risorse delle rispettive autorità competenti.
5.2.Modalità organizzative attuali e previste per l'interazione con le parti interessate
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 1 al momento dell'indagine presentavano modalità organizzative ben consolidate per interagire con le parti interessate; tuttavia, occorre migliorare nettamente l'interazione con i comitati per le norme tecniche e altre autorità competenti. Tre Stati membri sembrano conformarsi alla maggior parte dei criteri esaminati e per gli altri due sono necessari maggiori sforzi per avanzare in questa direzione.
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 2 presentano modalità organizzative meno avanzate per la collaborazione con le parti interessate e l'elaborazione delle norme tecniche; va però considerato che il settore da regolare è di dimensioni più modeste e il campo d'applicazione di tali modalità quindi è più ridotto. Nonostante ciò la loro elaborazione può assorbire una parte significativa delle risorse dell'autorità competente. In vari Stati membri di questo gruppo manca l'interazione con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori e con i comitati per le norme tecniche internazionali e nazionali.
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 3 presentano le modalità organizzative più elementari per la collaborazione con le parti interessate e l'elaborazione delle norme tecniche, ma i rispettivi settori industriali sono più piccoli, in cui sono attivi meno licenziatari, proprietari oppure operatori. Esistono notevoli carenze, principalmente nell'interazione con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, nonché con i comitati per le norme tecniche internazionali e nazionali. Gli Stati membri del gruppo 3 ritengono che entro il 2016 saranno poste in essere adeguate modalità organizzative. È probabile che lo sviluppo di tali modalità richieda una parte significativa delle risorse disponibili considerata la dimensione delle rispettive autorità competenti.
6.Analisi del possibile divario tra le risorse in essere/previste e quelle necessarie secondo le stime
È stata condotta un'analisi dei divari tra il fabbisogno di risorse quale illustrato nella sezione 4 e le risorse disponibili, sia attualmente (2014) sia previste nei piani degli Stati membri per il 2016 (sezione 5), per ciascuno dei tre gruppi di Stati membri e l'UE nel complesso e per ciascuno scenario di attività, di base e di livello alto.
Per ciascuno scenario sono state calcolate le competenze necessarie per le tre principali funzioni di regolamentazione (come illustrato nella parte 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione). È stata poi calcolata l'adeguatezza delle risorse umane in termini di esperti disponibili per le rispettive autorità competenti degli Stati membri sottraendo le risorse necessarie stimate dalle risorse attualmente disponibili (o previste).
Al momento dell'indagine del JRC di cui sopra il prezzo del petrolio era di 115 USD al barile; tuttavia, il prezzo è diminuito a meno di 40 USD al barile e ciò ridurrà notevolmente il livello di attività di esplorazione in mare. Data questa congiuntura economica, lo scenario di base è di conseguenza considerato il più adeguato per il confronto tra le risorse necessarie e la previsione di risorse disponibili nel 2016.
Figura 3:
Stima del fabbisogno di competenze e competenze effettive e previste per le attività in mare (ETP) nel 2016 – Scenario di base
Fonte: Bio di Deloitte
Gruppo 1
Per gli Stati membri del gruppo 1 il fabbisogno complessivo stimato di risorse tecniche e di regolamentazione nel 2016 delle autorità competenti in relazione alle attività in mare è pari a circa 288 ETP e il numero totale delle corrispettive competenze disponibili previste per il 2016 risulta quasi identico. In media, tra il 2014 e il 2016 è necessario un aumento del 10-20% degli effettivi. Sussistono, tuttavia, evidenti carenze nelle categorie tecniche di immersione (-17,5%), oleodotti e gasdotti (-12,8%), ingegneria meccanica (-10%), elettricità (-9%), ingegneria strutturale (-25%) e architettura navale (-60%).
In sede EUOAG, tutti gli Stati membri hanno indicato difficoltà nell'assunzione di personale con le suddette competenze tecniche, per vari motivi, ivi compresi la competitività dei salari e la disponibilità delle competenze richieste.
Gruppo 2
Per gli Stati membri del gruppo 2, il fabbisogno complessivo stimato di risorse tecniche e di regolamentazione delle autorità competenti in relazione alle attività in mare è pari a circa 50 ETP. Il numero totale di esperti con le corrispettive competenze risulta sensibilmente positivo, vale a dire >50 ETP, grazie alle notevoli risorse di uno degli Stati membri di questo gruppo in tutte le discipline tecniche.
Numerosi paesi presentano livelli relativamente elevati di una singola competenza. Tuttavia, con un'eccezione, nessuno Stato membro dispone di tutte, il che è comprensibile dato che questo settore richiede una vasta gamma di competenze tecniche e la maggior parte delle carenze è inferiore a un ETP. In alcuni casi gli Stati membri hanno risolto tali carenze con l'assunzione a breve termine di consulenti esterni. La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato di essere pronta a considerare eventuali accordi con un'altra autorità competente per la condivisione di competenze. Le carenze più significative individuate si riscontrano nella categoria "Esperti di regolamentazione e sistemi di gestione della sicurezza". La formazione o lo sviluppo di capacità può contribuire a far fronte a questa situazione. Quattro Stati membri del gruppo 2 hanno riscontrato problemi di finanziamento.
Gruppo 3
Gli Stati membri appartenenti a questo gruppo non dispongono di alcun impianto di produzione e pertanto le loro attività in mare consisteranno essenzialmente in programmi di perforazione. Il fabbisogno complessivo stimato di risorse tecniche e di regolamentazione delle loro autorità competenti in relazione alle attività in mare è pari a circa 16 ETP. In generale, le autorità competenti più piccole non hanno al loro interno tutte le competenze necessarie per svolgere operazioni in mare, per esempio, ingegneri dei processi, esperti di protezione ambientale, sommozzatori e altre categorie di ingegneri. La maggior parte delle autorità competenti degli Stati membri del gruppo 3 ha indicato come soluzione accettabile la possibilità di stringere accordi con altre autorità competenti per la condivisione delle competenze per affrontare carenze di lieve entità. La stima del fabbisogno di risorse di regolamentazione non ha tenuto conto della valutazione delle relazioni sui rischi di incidenti gravi per le piattaforme di perforazione mobili in mare (MODU)/impianti che non sono situati stabilmente nella giurisdizione dello Stato membro. Ciò comporterebbe un fabbisogno di risorse aggiuntivo notevole in caso di programmi di perforazione in mare.
Il suddetto fabbisogno di risorse è stato calcolato considerando solo le funzioni legate alla regolamentazione e i requisiti procedurali. È riconosciuto che saranno necessarie ulteriori risorse per istituire e gestire un'organizzazione che sia in grado di fungere da autorità competente. Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE presentano diversi livelli di maturità e lo studio non ha stimato il livello di risorse necessarie per stabilire la struttura organizzativa di ciascuna autorità competente. È pertanto probabile che un organismo, in particolare se nuovo o in evoluzione, richieda risorse aggiuntive per poter svolgere le funzioni di autorità competente. Esistono limiti di finanziamento, che sono particolarmente importanti in due Stati membri del gruppo 3.
7.Conclusioni e raccomandazioni
Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'industria, innanzitutto nell'ambito dell'EUOAG, le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in alcune zone dell'Unione, come il Mare del Nord, dovrebbero diminuire a casa della netta flessione del prezzo del petrolio. È possibile che la diminuzione delle operazioni in mare riduca l'attività previsto a carico delle autorità competenti e il loro fabbisogno di risorse, sebbene anche lo smantellamento degli impianti richieda competenze specifiche. Ciò significa che le carenze determinate in base all'indagine summenzionata possono essere di entità minore del previsto.
Il confronto tra il fabbisogno stimato e la situazione effettiva registrata mostra carenze nell'UE nel 2014 di circa il 10%. Il confronto tra la capacità amministrativa effettiva nel 2014 e il fabbisogno di risorse delle autorità competenti nel 2016, un anno dopo il termine di attuazione di luglio 2015, indica che le carenze per determinate discipline potrebbero aumentare senza un'azione adeguata da parte degli Stati membri. Queste carenze previste variano da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri sono consapevoli della necessità di un potenziamento delle risorse e prevedono di assumere e formare personale.
Se gli Stati membri assumono conformemente ai loro piani, la maggior parte delle discipline sarebbe dotata di adeguate risorse, ma persisterebbero carenze a livello di sommozzatori (-21%), ingegneri meccanici (-8%), personale per interventi di emergenza (-14%) e architetti navali (-14%). Tuttavia, la disponibilità di sufficienti risorse umane e la capacità delle autorità competenti di attirare esperti in operazioni in mare che consentano loro di poter svolgere le funzioni di regolamentazione rischiano ancora di ostacolare la corretta attuazione della direttiva.
Sono necessarie adeguate risorse finanziarie per assumere personale qualificato, in particolare in determinate discipline tecniche, e per formare i nuovi assunti nei settori carenti. Al fine di attrarre esperti in discipline con carenze evidenti sono necessari congrui livelli di retribuzione.
Se le cifre sono ripartite per gruppi di Stati membri, le carenze sembrano più evidenti in varie categorie, come per esempio l'immersione, l'ingegneria meccanica, elettrica e strutturale, gli interventi di emergenza e l'architettura navale, come indicato nella sezione 6. Tuttavia, esistono notevoli variazioni tra i diversi gruppi (per i dettagli si veda anche la parte 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).
Oltre a determinare gli obiettivi per le risorse, per affrontare le eventuali carenze nel 2016 può anche essere utile delineare una strategia operativa per il loro conseguimento, ripartita in tappe e azioni precise. Sono disponibili varie opzioni su cui possono basarsi queste strategie, in particolare fonti per l'assunzione di esperti, formazione collettiva e condivisa, trasferimento di esperti a livello bilaterale/multilaterale, condivisione delle conoscenze e reti di competenze esterne (per ulteriori dettagli si veda anche la parte 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione).
Gli Stati membri dovrebbero garantire che la loro autorità competente si sviluppi in modo da consentire il recupero dei relativi costi dai licenziatari, dai proprietari e dagli operatori di attività in mare nel settore degli idrocarburi.
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 1 dovrebbero evitare eventuali carenze di competenze assumendo un numero adeguato di effettivi in possesso delle competenze tecniche e di regolamentazione e formando il personale alle funzioni di regolamentazione pertinenti. Oltre alle risorse umane è necessario che ottimizzino i processi di regolamentazione e i sistemi associati.
Le autorità competenti degli Stati membri del gruppo 2 (numero esiguo di impianti) e del gruppo 3 (nessun impianto di produzione, ma piani di sviluppo) avranno probabilmente carenze in una serie di discipline attinenti alle attività in mare nel 2016, che tuttavia dovrebbero in generale essere inferiori a 1 equivalente a tempo pieno. Data questa situazione, difficilmente l'intera gamma delle competenze necessarie sarà presente all'interno dell'autorità competente di uno Stato membro con un'industria di piccole dimensioni o in via di sviluppo. In questo contesto gli Stati membri possono considerare la condivisione e la messa in comune delle risorse mediante un meccanismo di collaborazione in rete. Per rendere operativa detta proposta, gli Stati membri devono definire gli aspetti pratici relativi alla responsabilità e alla logistica nei regimi di servizio pubblico.
Le autorità competenti di piccole dimensioni e di recente creazione dovrebbero adeguare le opzioni disponibili alle loro esigenze specifiche. Per esempio, la rete di competenze esterne di un regime di sostegno congiunto potrebbe comprendere entità condivise da vari Stati membri o ricorrere, per funzioni meno sensibili, a esperti provenienti dal settore. Per ulteriori dettagli sulla serie di opzioni, si veda la parte 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione. Si può considerare, per esempio, un centro virtuale di esperti della sicurezza in mare che assiste le autorità competenti degli Stati membri nel soddisfare il loro fabbisogno di competenze.
Infine, il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore potrebbe contribuire alla necessaria cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione volta a elaborare strumenti per agevolare la condivisione e la messa in comune di personale, in particolare a vantaggio delle autorità competenti piccole e di recente creazione.