Strasburgo, 12.4.2016

COM(2016) 221 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti


I.    Introduzione

La reciprocità dell’esenzione dall’obbligo del visto è un principio della politica comune dei visti dell’UE e un obiettivo che l’Unione deve perseguire in modo proattivo nei suoi rapporti con i paesi terzi, contribuendo in tal modo ad aumentare la credibilità e la coerenza delle proprie relazioni esterne. Secondo tale principio l’UE, quando decide di revocare l’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, considera se tale paese conceda o meno l’esenzione dal visto ai cittadini di tutti gli Stati membri. Occorre osservare a tale proposito che il Regno Unito e l’Irlanda non prendono parte allo sviluppo della politica comune in materia di visti 1 . Dal 2001 sono stati istituiti diversi meccanismi ai sensi del diritto comunitario/dell’Unione che prevedono misure da adottare nei casi di non reciprocità. La stragrande maggioranza di tali casi, notificati nei confronti di otto paesi, è stata risolta con il sostegno attivo della Commissione.

La relazione più recente 2 che valuta la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti, adottata dalla Commissione nel novembre scorso, ha individuato quattro paesi con i quali persisteva tale situazione: il Brunei nei confronti della Croazia; il Canada nei confronti della Bulgaria e della Romania; il Giappone nei confronti della Romania; gli Stati Uniti d’America (USA) nei confronti della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, della Polonia e della Romania. La presente comunicazione tiene conto degli sviluppi intervenuti dal novembre 2015.

Se il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto entro il 12 aprile 2016, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 3 (in seguito il “regolamento”) impone alla Commissione di adottare un atto delegato che sospenda per 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in causa. Il regolamento richiede inoltre che la Commissione tenga conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’UE e dei suoi Stati membri. Analogamente, al momento dell’adozione del regolamento, 21 Stati membri hanno dichiarato che “le istituzioni competenti dell’Unione sono tenute, prima di adottare qualsiasi proposta o decisione, ad esaminare attentamente e a prendere in considerazione potenziali conseguenze politiche negative (...) che potrebbero risultare da tali proposte o decisioni”.

Per garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nell’applicazione del meccanismo di reciprocità e considerando la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, la presente comunicazione valuta le conseguenze e gli effetti di tale sospensione per i cittadini dei paesi terzi interessati.

II.    L’attuale meccanismo di reciprocità istituito dal regolamento

Il meccanismo di reciprocità, approvato dai legislatori nel 2013 a titolo di compromesso, consta di diverse fasi che hanno inizio con la notifica, da parte di uno Stato membro, nel caso in cui un paese terzo i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto mantenga o introduca tale obbligo per i cittadini di uno o più Stati membri, e con la pubblicazione di tale notifica nella Gazzetta ufficiale 4 .

A norma del regolamento 5 , immediatamente dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la Commissione interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nei settori politico, economico e commerciale al fine di reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato. Sono stati presi contatti con tutti i paesi terzi notificati dagli Stati membri.

Se il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle notifiche degli Stati membri e successivamente a intervalli regolari non superiori a sei mesi, adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi, oppure presenta una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto.

La Commissione ha introdotto un quadro di “riunioni trilaterali” periodiche fra il paese terzo, lo Stato o gli Stati membri interessati e la Commissione. Considerando l’impegno profuso dagli Stati membri e dai paesi terzi nel corso di queste riunioni, le conseguenze probabilmente negative della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto e il fatto che nessuno degli Stati membri interessati ha chiesto alla Commissione di adottare misure di sospensione, la Commissione non ha proposto tali misure e ha adottato tre relazioni 6 nella prima fase del meccanismo.

In base alla fase successiva della procedura 7 , se entro 24 mesi dalla data di pubblicazione delle notifiche il paese terzo non ha revocato l’obbligo del visto, la Commissione adotta a norma del regolamento un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dal visto per un periodo di 12 mesi per i cittadini di tale paese terzo.

Il regolamento definisce in modo particolareggiato i parametri della sospensione, che ha una durata di 12 mesi per tutti i cittadini del paese terzo interessato 8 e deve avere effetto entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’atto delegato.

L’atto delegato (ossia la sospensione dell’esenzione dal visto) entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data della notifica o se, prima della scadenza di tale termine, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine di quattro mesi è prorogato di due mesi se il legislatore ne fa richiesta. In altre parole, la decisione sarebbe sostanzialmente adottata dal Parlamento europeo e/o dal Consiglio.

Il regolamento 9 prevede che la delega di potere alla Commissione possa essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. A tale fine è necessaria una decisione adottata dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta e/o dal Consiglio a maggioranza qualificata.

III.    Sviluppi intervenuti dopo l’adozione della terza relazione che valuta la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi

a.Giappone (notifiche: Romania)

Il 17 dicembre 2015 il Giappone ha informato ufficialmente il ministero degli Affari esteri della Romania che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini rumeni, compresi i titolari di passaporti temporanei, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018. La Commissione osserva pertanto che, fino al 31 dicembre 2018, è garantita la piena esenzione dal visto con il Giappone.

b.Brunei (notifiche: Croazia)

Dalla terza relazione è emerso che il Brunei ha notificato alla Commissione che è stata concessa ai cittadini croati e a quelli del Liechtenstein l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo massimo di 90 giorni. Tuttavia, queste decisioni non erano ancora state attuate quando la relazione è stata adottata. Da allora la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna hanno chiesto più volte al Brunei di mettere in atto l’esenzione, aggiornare i rispettivi siti web e informare la IATA del cambiamento. La Commissione ha ricevuto segnali positivi in occasione di questi contatti e, più recentemente, il 6 aprile 2016 la missione del Brunei presso l’UE ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’esenzione dal visto sarà messa in atto tra poche settimane.

c.Canada (notifiche: Bulgaria e Romania)

Il 6 aprile 2016 si è svolta una quarta riunione trilaterale, in cui il Canada ha spiegato che dal 15 marzo 2016 il sistema eTA (Electronic Travel Authorization) è divenuto obbligatorio per tutti i viaggiatori esenti dal visto. Tuttavia, al fine di agevolare una transizione fluida, è stato introdotto un periodo di “tolleranza” che durerà fino al 29 settembre 2016. 

Il Canada ha riconfermato il proprio impegno a estendere l’eTA ai cittadini bulgari e rumeni che si sono recati in Canada con un visto nei dieci anni precedenti o che sono titolari di un visto statunitense valido a fini diversi dall’immigrazione, una volta che l’eTA sia stabile e pienamente operativo, ma non è stata ancora fissata una data per tale estensione.

Durante la riunione il Canada ha anche fornito dati aggiornati per quanto riguarda il tasso di infrazioni in materia di immigrazione e il tasso di rifiuto del visto, due degli indicatori chiave per l’esenzione nel quadro della politica dei visti canadese. Negli ultimi tre anni il tasso medio di rifiuto del visto è rimasto ben al di sopra della soglia richiesta del 4% sia per la Bulgaria che per la Romania (la media nel periodo 2013-2015 si aggira attorno al 16% per entrambi i paesi). Per quanto riguarda il tasso di infrazioni in materia di immigrazione (la cui soglia è in media del 3% su tre anni), i due Stati membri hanno registrato risultati relativamente migliori (2013-2015): 4,3% per la Bulgaria e 2,5% per la Romania. Inoltre, il Canada ha annunciato di aver proposto, al fine di raccogliere maggiori informazioni su determinati settori (quali il rilascio dei documenti di viaggio e dei documenti originatori, l’integrazione dei Rom, la gestione delle frontiere e la lotta alla corruzione), l’invio di missioni tecniche di esperti nei prossimi mesi presso entrambi gli Stati membri. Benché ciò non si debba considerare un “riesame dei visti” formale, tali missioni contribuirebbero a instaurare fiducia e permetterebbero agli esperti canadesi di individuare i rischi specifici associati a un’esenzione dal visto ed eventuali opzioni per attenuare tali rischi.

Pertanto non è ancora stata raggiunta la piena reciprocità dell’esenzione dall’obbligo del visto con il Canada per i cittadini bulgari e rumeni. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi, verificando in particolare che il Canada attui nel più breve tempo possibile la prevista estensione dell’eTA a determinate categorie di viaggiatori e, successivamente, ne allarghi la portata ad alcune categorie a basso rischio, come le persone che si recano in Canada per la prima volta.

d.Stati Uniti (notifiche: Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania)

Il 23 febbraio 2016 si è svolta una quarta riunione trilaterale con gli Stati Uniti, che hanno sottolineato il proprio impegno a favore dell’espansione del programma “Viaggio senza visto”, una volta che gli Stati membri ne soddisfino tutti i requisiti, e hanno riconosciuto gli sforzi profusi dagli Stati membri.

Durante la riunione gli Stati Uniti hanno presentato i dati statistici per il 2015 relativi al rifiuto del visto: Bulgaria: 17,26%; Croazia: 5,29%; Cipro: 3,53%; Polonia: 6,37%; Romania: 11,16%. Nessuno dei cinque Stati membri ha rispettato la soglia del 3% richiesta dall’Immigration and Nationality Act (legge statunitense sull’immigrazione e sulla cittadinanza).

Per quanto riguarda gli accordi richiesti degli Stati Uniti nel settore dell’attività di contrasto 10 , tutti gli Stati membri si trovano in una fase molto avanzata; sono stati sottoscritti quasi tutti gli accordi e la segnalazione all’Interpol dei passaporti rubati/smarriti non è stata considerata un ostacolo. Tuttavia, gli Stati Uniti avviano visite in loco presso i paesi candidati al programma “Viaggio senza visto” solo quando il Dipartimento di Stato e il Dipartimento per la Sicurezza interna ritengono che siano stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dall’Immigration and Nationality Act.

Il 18 dicembre 2015 il Congresso degli Stati Uniti ha modificato la legislazione relativa al programma “Viaggio senza visto”. In generale, in base alle nuove disposizioni, a decorrere dal 21 gennaio 2016 11 i viaggiatori di paesi aderenti al programma aventi cittadinanza irachena, iraniana, siriana o sudanese (ossia in possesso di doppia cittadinanza) o che abbiano soggiornato in tali paesi o in Libia, Somalia o Yemen in qualsiasi momento a partire dal 1° marzo 2011, sono tenuti a richiedere un visto e non possono più viaggiare con un’autorizzazione elettronica ESTA nell’ambito del programma “Viaggio senza visto”. Questa legge potrebbe produrre effetti su tutti gli Stati membri ammessi al programma. Nessuno di questi Stati membri ha notificato alla Commissione tali modifiche apportate al programma “Viaggio senza visto” entro 30 giorni dalla loro applicazione, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento. La nuova legge introduce modifiche anche in relazione ai documenti di viaggio: a partire dal 1° aprile 2016, solo i viaggiatori muniti di passaporti biometrici saranno autorizzati a viaggiare senza visto.

Queste modifiche al programma “Viaggio senza visto” hanno introdotto nuove restrizioni di viaggio per i cittadini dei paesi che vi aderiscono. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna hanno comunicato in diverse occasioni al Congresso e all’amministrazione statunitense le preoccupazioni dell’UE in merito alle nuove misure della legislazione degli USA e hanno esortato gli Stati Uniti ad applicare la legge in modo flessibile al fine di limitare le conseguenze negative per i viaggiatori dell’UE in buona fede 12 . In risposta a tali preoccupazioni e avvalendosi delle disposizioni della legge 13 , il governo statunitense ha deciso di esonerare dalla sua applicazione determinate categorie di persone 14 , in base a una valutazione caso per caso. Tali esenzioni si aggiungono a quelle previste espressamente dalla legge (ossia quelle riguardanti il personale militare e di governo in missione). Il modulo ESTA è stato rivisto di conseguenza e ora consente ai richiedenti che ritengono di appartenere a tali categorie di fornire ulteriori informazioni e alle autorità statunitensi di prendere una decisione sulla loro ammissibilità ai fini dell’ESTA in base a una valutazione caso per caso.

I cittadini bulgari, croati, ciprioti, polacchi e rumeni rimangono soggetti all’obbligo del visto. Nell’ottica del raggiungimento della piena reciprocità dei visti per i cinque Stati membri in questione, la Commissione è da tempo dell’idea che concedere l’esenzione dal visto ai cittadini di questi cinque paesi non comporterebbe un aumento della pressione migratoria né una minaccia alla sicurezza per gli Stati Uniti. Pertanto, la Commissione inviterà gli USA a prendere in considerazione, come primo e immediato passo, una misura analoga all’estensione canadese dell’eTA ai viaggiatori bulgari e rumeni “a basso rischio” (ossia l’ammissibilità ai fini dell’ESTA per i cittadini dei cinque paesi summenzionati che abbiano utilizzato legalmente un visto USA, per esempio, negli ultimi dieci anni) e, se necessario, a introdurre una legislazione in materia. Inoltre, la Commissione esorterà gli Stati Uniti a considerare le iniziative legislative proposte, in particolare il “Jobs Originating through Launching Travel Act of 2015” (legge del 2015 sulla creazione di occupazione attraverso la promozione dei viaggi) 15 .

Parallelamente al dibattito sulla piena reciprocità dei visti, la Commissione continuerà a monitorare l’attuazione delle modifiche al programma “Viaggio senza visto” che introducono ulteriori restrizioni di viaggio per i cittadini dei paesi aderenti al programma e si impegnerà con gli USA a garantire che tali modifiche siano attuate in modo da limitare le conseguenze negative per i viaggiatori dell’UE in buona fede. In tale contesto, la Commissione inviterà gli Stati Uniti a considerare le iniziative legislative proposte [come ad esempio l’“Equal Protection in Travel Act of 2016” 16 (legge del 2016 sull’eguale tutela nei viaggi)] per attenuare le restrizioni imposte ai cittadini con doppia cittadinanza.

IV.    Valutazione delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dal visto

In base agli orientamenti per legiferare meglio 17 , anche qualora la Commissione non disponga di scelte politiche differenti (come nel caso della situazione attuale), ma si prevede che la legge produca effetti significativi direttamente individuabili, la Commissione deve spiegare tali effetti ai legislatori affinché questi ultimi possano adottare una decisione pienamente informata e basata su dati fattuali.

a.Possibile impatto sui cittadini dell’UE

Nella recente riunione trilaterale, gli Stati Uniti hanno sostenuto che la sospensione dell’esenzione dal visto comporterebbe la reintroduzione di tale obbligo per i cittadini di tutti gli Stati membri 18 . Il principio di reciprocità è contemplato dall’Immigration and Nationality Act (articolo 217, paragrafo 2, lettera A)) 19 . Di conseguenza, è molto probabile che la situazione non migliorerebbe per i cinque Stati membri interessati e peggiorerebbe per tutti gli Stati membri che attualmente beneficiano dell’esenzione dal visto per i viaggi negli USA.

In base alle statistiche dell’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) 20 e del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti 21 , la Commissione stima che i cittadini dell’UE che attualmente beneficiano dell’esenzione dal visto dovrebbero richiedere (ogni anno) almeno 8 milioni di visti per viaggiare negli Stati Uniti. Considerando l’importo dei diritti di visto, pari a 160 USD, e le spese correlate alla domanda (che si aggirano intorno a 200 USD 22 ), la cifra complessiva ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di EUR in termini di costi supplementari per i cittadini/le aziende dell’UE 23 .

Benché il principio di reciprocità non figuri tra gli elementi che rientrano nel quadro politico canadese in materia di visti, non si può escludere che il Canada reagisca in maniera analoga a un’eventuale sospensione dell’esenzione dal visto. La Commissione stima che, se ciò dovesse accadere, i cittadini dell’UE richiederebbero almeno 1,5 milioni di visti, il che porterebbe a 375 milioni di EUR 24 i costi supplementari per gli stessi cittadini/le aziende dell’UE 25 .

b.Fattibilità del trattamento dei visti in caso di sospensione dell’esenzione dal visto

L’America settentrionale è la più importante area di provenienza dei viaggiatori internazionali diretti verso l’UE. In base alle statistiche dell’UNWTO e del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, la Commissione stima che i consolati degli Stati membri dovrebbero essere pronti a trattare all’incirca 10 milioni di domande di visto all’anno nei soli Stati Uniti. Pur disponendo di un’ampia rete consolare negli USA (circa 100 consolati), attualmente gli Stati membri trattano soltanto circa 120 000 domande di visto Schengen all’anno.

Per avviare la cooperazione con fornitori esterni di servizi, attrezzare e dotare di personale i consolati, acquistare e/o affittare nuovi uffici occorrerebbero sforzi ragguardevoli e milioni di euro. I diritti di visto (che generalmente ammontano a 60 EUR/visto) potrebbero non bastare per coprire le spese operative, senza contare i costi connessi alla fase di preparazione. Diversi Stati membri dovrebbero probabilmente rilasciare negli USA tanti visti quanti ne emettono in tutto il resto del mondo.

Anche nel caso del Canada, benché in misura minore, gli Stati membri si troverebbero ad affrontare gravi problemi. Attualmente circa 45 consolati trattano 30 000 domande all’anno, mentre in caso di sospensione dell’esenzione dal visto si potrebbero prevedere almeno 2 milioni di domande.

Ai sensi del regolamento, la sospensione dell’esenzione dal visto deve avere effetto entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’atto delegato (termine massimo consentito per la fase di preparazione). Tale termine appare insufficiente per adottare tutti i provvedimenti necessari (compresa la copertura delle spese) per trattare un aumento enorme delle domande di visto nel rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione (si considerino per esempio i termini per fissare appuntamenti e i tempi di trattamento). Oltre all’assenza di uffici adeguati per ricevere un numero così elevato di richiedenti il visto, al livello insufficiente di cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al numero esiguo di agenti locali e funzionari consolari esperti, l’aumento delle domande inciderebbe anche sul supporto informatico per il trattamento dei visti.

A tale proposito, la componente centrale del sistema di informazione visti (VIS) e il rispettivo sistema di confronto biometrico potrebbero sostenere il carico supplementare nel breve termine (un anno al massimo), ma dovrebbero essere rapidamente ampliati. Escludendo gli aspetti infrastrutturali, in base alle valutazioni interne i costi stimati ammonterebbero ad almeno 20-25 milioni di EUR. Inoltre, diversi Stati membri dovrebbero aggiornare i propri sistemi nazionali e aumentare la capacità dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e quelli nazionali. Nel breve termine i tempi di risposta potrebbero allungarsi (per quanto riguarda le ricerche e il confronto biometrico) a causa dell’aumento del numero di domande e di richieste di informazioni alle frontiere.

Sospendere l’esenzione dal visto comporterebbe inoltre ripercussioni considerevoli per le guardie di frontiera e per le infrastrutture alle frontiere esterne per via dell’aumento dei viaggiatori, i cui visti andrebbero sottoposti a verifica, impronte digitali comprese. Ciò richiederebbe un incremento di personale, la riorganizzazione/ristrutturazione del flusso di lavoro e l’aggiornamento delle infrastrutture, in particolare presso i grandi aeroporti, comportando costi considerevoli.

Non si potrebbero escludere problemi di attuazione neppure nel caso del Brunei, benché la Commissione preveda che il numero di domande di visto da parte di cittadini del Brunei sarebbe molto basso. Attualmente soltanto due Stati membri sono rappresentati e rilasciano visti nel paese. Perciò altri Stati membri dovrebbero stipulare accordi di rappresentanza con loro, affinché i richiedenti il visto non debbano recarsi a Singapore e/o a Kuala Lumpur per presentare una domanda di visto. Potrebbe essere necessario modernizzare i consolati di questi Stati membri (uffici, personale, attrezzature informatiche) anche per il rilascio di un numero ridotto di visti.

In conclusione, la Commissione ritiene altamente improbabile che gli Stati membri possano far fronte all’aumento delle domande di visto da trattare in conformità al codice dei visti entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’atto delegato. I richiedenti affronterebbero di conseguenza lunghi tempi d’attesa per ottenere appuntamenti e per il trattamento delle loro domande di visto. Inoltre, le difficoltà e i costi aggiuntivi correlati alla necessità di recarsi presso il più vicino consolato/fornitore esterno di servizi dello Stato membro competente per presentare la domanda costituirebbero un aspetto importante che potrebbe indurre molti richiedenti a scegliere una destinazione di viaggio diversa dall’UE. Negli Stati Uniti, per esempio, i consolati si concentrano sulla costa orientale e in California. In tale contesto, è ragionevole aspettarsi che la sospensione dell’esenzione dal visto provocherebbe un calo del numero di viaggiatori provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti (e anche dal Brunei), con conseguenti notevoli perdite economiche per l’UE.

c.Conseguenze economiche

Oltre alle ripercussioni sui cittadini dell’UE e alle difficoltà di attuazione, occorre anche tenere conto di conseguenze significative in numerosi ambiti/settori.

Per quanto riguarda il settore del turismo, i visitatori nordamericani potrebbero facilmente passare dall’Unione europea ad altre destinazioni. Spesso una prenotazione si effettua poco prima di intraprendere il viaggio programmato, perciò difficilmente un potenziale visitatore prenoterebbe un viaggio in Europa se temesse che il visto non gli venga rilasciato in tempo. Stando a quella che è considerata una stima prudente, un calo potenziale del 5% del numero di turisti statunitensi/canadesi nell’UE causerebbe una perdita di 1,8 miliardi di EUR per il settore turistico europeo 26 . La sospensione dell’esenzione dal visto comporterebbe ovviamente una grave perdita per il settore dell’aviazione, che coinvolgerebbe le principali compagnie aeree europee e i grandi hub aeroportuali europei. In termini di entrate provenienti dal turismo, è presumibile che gli Stati membri maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche negative (e dalle spese di attuazione) sarebbero Francia, Germania, Italia, Spagna, Grecia e Paesi Bassi. Inoltre, le conseguenze negative si ripercuoterebbero anche sul settore turistico dei cinque Stati membri i cui cittadini sono ancora tenuti a richiedere il visto per visitare il Canada e/o gli Stati Uniti. 

Il Brunei è stato un partner costruttivo nei consessi internazionali; i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione hanno registrato buoni progressi e, nonostante l’esiguità della popolazione, il Brunei è uno dei paesi più ricchi al mondo, con un’economia aperta e fortemente dipendente dagli scambi internazionali e con la bilancia commerciale tra l’UE e il Brunei ampiamente a favore dell’UE. La sospensione dell’esenzione dal visto avrebbe probabilmente effetti negativi anche sul turismo e sui rapporti commerciali con tale paese.

d.Conseguenze per le relazioni esterne

Le conseguenze sarebbero gravi anche per le relazioni esterne (compresi gli scambi commerciali). Il 2016 è un anno molto importante per le relazioni tra l’UE e il Canada, essendo il 40° anniversario della nostra cooperazione ufficiale. L’UE è impaziente di consolidare ulteriormente la già eccellente cooperazione con il Canada, soprattutto nelle questioni di politica estera e di sicurezza, mediante la rapida sottoscrizione e l’attuazione dell’accordo di partenariato strategico (ASP) e dell’accordo economico e commerciale globale (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement). Il prossimo vertice UE-Canada, previsto per l’autunno del 2016, dovrebbe segnare l’inizio di un capitolo nuovo e più attivo per le relazioni tra l’UE e il Canada con la firma di entrambi gli accordi. La sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i cittadini canadesi inciderebbe assai negativamente sul clima generalmente positivo di cooperazione e potrebbe mettere in forse l’agevole conclusione di questi importanti accordi.

Il partenariato strategico tra l’UE e gli Stati Uniti è di portata incomparabile e ha prosperato per oltre 60 anni, poggiando su una solida base di valori comuni. Insieme, l’UE e gli USA vantano la più forte relazione bilaterale commerciale e di investimento al mondo e il processo negoziale per un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) ha raggiunto una fase cruciale che potrebbe essere compromessa dalla sospensione temporanea dell’esenzione dal visto. Ogni giorno l’UE e gli Stati Uniti lavorano fianco a fianco per costruire un mondo più sicuro, democratico e prospero e la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, garantendo la sicurezza dei cittadini e agevolando al contempo la mobilità, è stata sempre una delle priorità principali su entrambe le sponde dell’Atlantico. In generale, la sospensione inciderebbe negativamente sulla cooperazione transatlantica, la cui importanza è fondamentale per il benessere e la sicurezza dei cittadini di entrambi i continenti, in un momento in cui è più che mai importante moltiplicare i nostri sforzi comuni.

Si produrrebbero pertanto gravi ripercussioni sulle nostre relazioni esterne con due partner strategici in un anno in cui importanti accordi commerciali hanno raggiunto una fase cruciale o dovrebbero essere conclusi.

V.    Conclusione

La Commissione accoglie con favore il raggiungimento della piena reciprocità dell’esenzione dal visto con il Giappone.

La Commissione osserva che la piena reciprocità non è stata invece ancora raggiunta con il Brunei ma, in base a contatti recenti, ne prevede il conseguimento con la notifica ufficiale entro la fine dell’aprile 2016.

Per quanto concerne il Canada e gli Stati Uniti, la Commissione rileva che la piena reciprocità dei visti non è ancora stata raggiunta e pertanto la solleciterà nei confronti di questi due paesi. La Commissione esorterà il Canada e gli Stati Uniti i a dimostrare il proprio impegno attraverso l’adozione di misure tangibili per conseguire la piena reciprocità dei visti per tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea.

Per quanto riguarda l’attuale meccanismo di reciprocità, la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad avviare urgentemente discussioni e a prendere posizione sulla soluzione più adeguata da adottare, alla luce della valutazione fornita dalla presente comunicazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati a informare la Commissione in merito alle rispettive posizioni entro il 12 luglio 2016.

(1)

In base alla presente comunicazione, per “Stati membri” si intendono, salvo diversamente specificato, tutti gli Stati membri dell’UE (con l’eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda) e i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

(2)

C(2015) 7455 final del 5.11.2015.

(3)

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 347 dell’11.12.2013, pag. 74.

(4)

La Commissione ha pubblicato le notifiche di non reciprocità il 12 aprile 2014 (GU C 111 del 12.4.2014, pag. 1). Cinque Stati membri (Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania) hanno notificato casi di non reciprocità in relazione a cinque paesi (Australia, Brunei Darussalam, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America).

(5)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b).

(6)

C(2014) 7218 final del 10.10.2014, C(2015) 2575 final del 22.4.2015 e C(2015) 7455 final del 5.11.2015.

(7)

Disciplinata dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento.

(8)

L’articolo 4 del regolamento, che consente agli Stati membri di esentare dall’obbligo del visto alcune categorie di persone, quali i titolari di passaporti diplomatici e i membri degli equipaggi civili di aerei e navi, rimarrebbe applicabile.

(9)

Articolo 4 ter, paragrafo 3.

(10)

Accordo per lo scambio di informazioni relative a terroristi o presunti terroristi; accordo per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità.

(11)

I viaggiatori che si recano in Libia, Somalia e Yemen possono vedersi revocare l’ESTA presso il porto d’ingresso pur essendo ancora autorizzati a recarsi negli Stati Uniti. Da aprile in poi, le informazioni sui viaggi precedenti in questi paesi saranno incluse nel questionario ESTA. Attualmente i cittadini di paesi aderenti al programma “Viaggio senza visto” aventi doppia cittadinanza libica, somala e yemenita possono ancora viaggiare con un’autorizzazione ESTA.

(12)

Per esempio, un articolo d’opinione, firmato dal capodelegazione dell’UE a Washington e dagli ambasciatori di tutti gli Stati membri dell’UE negli Stati Uniti, è stato pubblicato il 14 dicembre 2015 su The Hill, il blog del Congresso (http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/262999-what-the-visa-waiver-program-means-to-europe).

(13)

  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/01/251577.htm

(14)

Rappresentanti di organizzazioni internazionali, ONG umanitarie in missione, giornalisti e alcuni gruppi di uomini d’affari.

(15)

  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1401  

(16)

  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4380/text  

(17)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_5_en.htm

(18)

Cfr. la nota 1.

(19)

  https://www.uscis.gov/iframe/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-4391.html .

(20)

http://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current

(21)

http://travel.trade.gov/outreachpages/inbound.general_information.inbound_overview.asp

(22)

Allegato 6 della Final Rule dell’ESTA, pag. 32289 (disponibile all’indirizzo https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-06-08/pdf/2015-13919.pdf ).

(23)

In confronto, i viaggiatori esenti dall’obbligo del visto che si recano in USA pagano attualmente 14 USD per l’ESTA (che è valido per due anni).

(24)

Tenendo conto dell’importo dei diritti di visto per il Canada (pari a 100 CAD) e supponendo che l’ammontare dei costi indiretti si possa considerare simile a quello delle domande di visto statunitensi.

(25)

In confronto, i viaggiatori esenti dall’obbligo del visto che si recano in Canada pagano 7 CAD per l’eTA (che è valido per un massimo di cinque anni).

(26)

Questa stima si basa su un’indagine del 2013 sul potenziale impatto delle facilitazioni del visto in altri sei grandi mercati target. In base a tale indagine, le agenzie di viaggio hanno calcolato che venderebbero almeno il 20% di viaggi in più se non fosse necessario il visto per viaggiare nell’area Schengen. Richiedere il visto ai cittadini canadesi/statunitensi produrrebbe l’effetto opposto, ma su scala minore

( http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7005&lang=it ).