Bruxelles, 5.2.2016

COM(2016) 47 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente i progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva 2009/15/CE relativi alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime


1.Introduzione

Nel quadro del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nel 2009 il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ("il regolamento") 1 e la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ("la direttiva") 2 . La presente relazione è intesa ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione di tale normativa in conformità rispettivamente all'articolo 17 del regolamento e all'articolo 12 della direttiva.

2.Contesto

Il regolamento e la direttiva hanno abrogato la direttiva 94/57/CE del Consiglio 3 e formano un insieme legislativo coerente che fornisce il quadro normativo per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (altrimenti detti "organismi riconosciuti") nell'UE.

La direttiva disciplina le relazioni tra gli Stati membri, in quanto Stati di bandiera, e gli organismi riconosciuti che tali Stati autorizzano a svolgere compiti per loro conto per quanto riguarda il certificato statutario delle navi battenti la loro bandiera.

Il regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento e gli obblighi degli organismi riconosciuti, in relazione alle attività sia statutarie che di classificazione. Si tratta di requisiti di tipo strutturale e sistemico, basati in gran parte su norme internazionali. Essi mirano a garantire che gli organismi riconosciuti dall'UE applichino scrupolosamente le loro norme e procedure in base a un rigoroso sistema di garanzia della qualità, per tutte le navi classificate nei loro registri a prescindere dalla bandiera.

Il regolamento disciplina inoltre la concessione e la revoca del riconoscimento UE, stabilisce la valutazione periodica degli organismi riconosciuti da parte della Commissione e istituisce un sistema di penalità per i casi di non conformità.

Uno Stato membro, qualora intenda autorizzare un organismo a svolgere per suo conto le ispezioni e le visite di controllo relative ai certificati statutari attestanti la conformità alle convenzioni internazionali, deve affidare questi incarichi unicamente ad un organismo riconosciuto, ossia un organismo riconosciuto conformemente al regolamento 4 .

Il processo di riconoscimento è gestito a livello centrale e il riconoscimento è concesso dalla Commissione. Una volta riconosciuto a livello dell'UE, l'organismo è libero di concludere accordi bilaterali con qualsiasi Stato membro e quest'ultimo non può rifiutare, ma solo limitare, il numero di organismi riconosciuti da esso autorizzati sotto la sua bandiera.

Il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) 5 assiste la Commissione nell'attuazione di tale normativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva e dell'articolo 12 del regolamento.

3.Elenco degli organismi riconosciuti

3.1.Base giuridica per il riconoscimento e il mantenimento dei riconoscimenti esistenti

Le seguenti disposizioni del regolamento disciplinano la procedura di riconoscimento ed il mantenimento dei riconoscimenti concessi prima del 2009 a norma della direttiva 94/57/CE del Consiglio:

articolo 4: decisione di concedere il riconoscimento presa dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 6 ; soggetto giuridico pertinente titolare del riconoscimento; limitazione del riconoscimento; pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti;

articolo 15: mantenimento del riconoscimento e riesame dei riconoscimenti limitati concessi in applicazione della direttiva 94/57/CE prima dell'entrata in vigore del regolamento;

articolo 16: verifica che il titolare del riconoscimento sia il soggetto giuridico pertinente; decisione di modificare il riconoscimento, se del caso.

3.2.Modifiche dell'elenco

Nel 2007 erano tredici gli organismi titolari del riconoscimento UE 7 . Da allora l'elenco è cambiato come segue:

il riconoscimento limitato del "Registro Internacional Naval, SA" (RINAVE) è scaduto il 18 aprile 2008 e non è stato rinnovato 8 ;

dieci organismi hanno conservato il riconoscimento (senza limitazioni) al momento dell'entrata in vigore del regolamento nel 2009 conformemente all'articolo 15 del regolamento;

il riconoscimento del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) è stato mantenuto ed esteso senza limitazioni 9 conformemente all'articolo 15 del regolamento;

il riconoscimento limitato dell'Hellenic Register of Shipping (HRS) è scaduto il 30 agosto 2010 e non è stato rinnovato 10 .

Più di recente l'elenco degli organismi riconosciuti è stato modificato come segue:

nel 2013, a seguito della fusione di "Det Norske Veritas" (DNV) e "Germanischer Lloyd" (GL), la Commissione ha modificato il riconoscimento di DNV concedendolo al nuovo soggetto giuridico pertinente "DNV GL AS" 11 conformemente all'articolo 4 e all'articolo 16 del regolamento;

nel 2014 la Commissione ha concesso il riconoscimento al registro navale croato 12 conformemente all'articolo 4 del regolamento;

nel 2015 la Commissione ha modificato i riconoscimenti di quattro organismi a norma dell'articolo 16 del regolamento e concesso ciascun riconoscimento al soggetto giuridico pertinente al quale avrebbe dovuto essere concesso 13 .

3.3.Elenco degli organismi riconosciuti dall'UE a partire dal maggio 2015

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, la Commissione redige, tiene aggiornato e pubblica un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento.

A tal fine la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio 14 , che conferisce al direttore generale per la Mobilità e i trasporti il potere di pubblicare l'elenco degli organismi riconosciuti e di aggiornarlo, all'occorrenza.

L'elenco aggiornato è stato pubblicato il 19 maggio 2015 come informazione proveniente dalla Commissione europea (2015/C 162/06) 15 . L'elenco comprende undici organismi: American Bureau of Shipping (ABS); Bureau Veritas SA — Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV); China Classification Society (CCS); Croatian Register of Shipping (CRS); DNV GL AS; KR (Korean Register); Lloyd’s Register Group LTD (LR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK); Polish Register of Shipping (PRS); RINA Services S.p.A.; Russian Maritime Register of Shipping (RS).

4.Ricorso agli organismi riconosciuti da parte degli Stati membri in quanto Stati di bandiera

4.1.Recepimento della direttiva 2009/15/CE

A norma dell'articolo 13 della direttiva gli Stati membri erano tenuti a concludere il recepimento della direttiva entro il 17 giugno 2011. La completezza del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stata valutata dalla Commissione ed è risultata globalmente soddisfacente.

4.2.Rapporti funzionali fra gli Stati membri e gli organismi riconosciuti

L'articolo 5 della direttiva dispone che gli Stati membri che decidono di autorizzare un organismo riconosciuto instaurino formalmente un "rapporto funzionale" con l'organismo interessato sotto forma di patto scritto formale o di atto giuridico equivalente. A norma del paragrafo 4 del suddetto articolo i singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sui rapporti funzionali instaurati con gli organismi riconosciuti.

Tutti gli Stati membri che si avvalgono di uno o più organismi riconosciuti hanno fornito le informazioni richieste circa i loro rapporti funzionali, compresi gli eventuali aggiornamenti o modifiche. La Commissione ha verificato che gli accordi conclusi fossero in linea con i requisiti previsti.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di uno, hanno concluso accordi con uno o più organismi riconosciuti. Il numero di accordi conclusi da ciascuno Stato membro varia da uno a dieci, con una media di sei organismi riconosciuti autorizzati per Stato membro.

Il numero di accordi conclusi con gli Stati membri dagli organismi riconosciuti dall'UE varia da uno a 25, con una media di 14 per organismo riconosciuto.

A norma dell'articolo 8 della direttiva uno Stato membro può sospendere o revocare l'autorizzazione concessa a un organismo riconosciuto qualora consideri che l'organismo in questione non possa più svolgere per suo conto i compiti indicati all'articolo 3 (ispezioni, controllo e/o rilascio dei certificati statutari). In tal caso lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e indica gli elementi che hanno motivato la sua decisione 16 . Dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica di questo tipo.

4.3.Controllo degli organismi riconosciuti da parte degli Stati membri

Ciascuno Stato membro deve accertarsi che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto svolgano efficacemente le funzioni loro attribuite in relazione alle navi battenti la propria bandiera. A tal fine ciascuno Stato membro controlla ogni due anni gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto e trasmette i risultati di tali verifiche alla Commissione e agli altri Stati membri (articolo 9 della direttiva).

Gli Stati membri hanno in linea generale rispettato tale obbligo e hanno fornito alla Commissione le relazioni di verifica richieste 17 . La direttiva non stabilisce tuttavia prescrizioni specifiche circa la struttura, il contenuto e il livello di dettaglio delle relazioni di verifica: la loro completezza e la loro qualità variano quindi notevolmente da uno Stato membro all'altro. La Commissione ha avviato una discussione con gli Stati membri al fine di concordare un elenco di elementi minimi che devono rientrare nelle relazioni.

Gli Stati membri devono controllare gli organismi riconosciuti anche nella loro veste di Stati di approdo (articolo 10 della direttiva) e sono tenuti a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri "i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti". Ad oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica di questo tipo dagli Stati membri.

5.Controllo e monitoraggio degli organismi riconosciuti a livello dell'UE

5.1.Valutazioni periodiche

Quadro normativo

A norma dell'articolo 8 del regolamento "Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento (...) almeno ogni due anni" e "La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell’organismo riconosciuto nonché un’ispezione a campione delle navi, sia in servizio sia in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell’organismo riconosciuto". La Commissione effettua la valutazione allo scopo di 1) verificare se gli organismi riconosciuti rispettano gli obblighi in applicazione del regolamento e soddisfano i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento e 2) analizzare ogni caso specifico di non conformità e le sue (potenziali) conseguenze in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente.

Visite e ispezioni

La Commissione ha incaricato l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 18 di effettuare, per suo conto, le necessarie visite e le ispezioni tecniche di cui sopra. Tale prassi è stata codificata dall'ultima modifica del regolamento istitutivo dell'EMSA 19 che dispone che "l'Agenzia svolge ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici vincolanti dell'Unione per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 (...)".

L'obiettivo è fornire alla Commissione le prove fattuali e le analisi tecniche necessarie ai fini della valutazione. Tale accordo ha inoltre consentito all'EMSA di sviluppare solide competenze in questo settore e di mantenere un pool di ispettori qualificati 20 .

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle valutazioni periodiche, è stato elaborato un approccio basato sul rischio per la pianificazione, la preparazione e lo svolgimento delle visite e delle ispezioni, che utilizza un'ampia serie di informazioni e dati (ad esempio, conclusioni delle valutazioni precedenti, relazioni degli Stati membri, statistiche sulla flotta e sul personale, attività di indagine sulla costruzione di nuove navi, sinistri, dati sui controlli da parte dello Stato di approdo ecc.).

Nei cinque anni e mezzo compresi tra il giugno 2009, quando il regolamento è entrato in vigore, e la fine del 2014 l'EMSA ha effettuato 111 visite e ispezioni, tra cui 31 visite di sedi, 66 visite di filiali e 14 ispezioni di navi. Il 40% circa delle visite ha avuto luogo nei paesi UE/SEE, mentre il 60% nei paesi terzi 21 .

Valutazione da parte della Commissione e correzione delle carenze

La Commissione valuta periodicamente e complessivamente il rispetto, da parte degli organismi riconosciuti, degli obblighi e dei criteri minimi imposti dal regolamento, sulla base delle conclusioni, delle analisi tecniche e, se del caso, delle raccomandazioni dell'EMSA.

La valutazione periodica si concentra sulle prestazioni sistematiche dell'organismo e combina diversi approcci analitici al fine di determinare le possibili cause profonde dei problemi rilevati come pure l'entità e la gravità delle potenziali conseguenze. La valutazione è indirizzata all'organismo riconosciuto interessato, insieme a una descrizione approfondita e a una valutazione dei pertinenti casi di non conformità rilevati, con l'invito ad adottare azioni preventive e correttive di tipo strutturale al fine di risolvere le situazioni di non conformità e prevenire il loro ripetersi 22 .

Gli organismi riconosciuti hanno adottato azioni preventive e correttive assai diversificate, che vanno dall'adattamento di elementi specifici dei rispettivi sistemi alla riorganizzazione completa di questi ultimi. Finora gli organismi riconosciuti hanno collaborato in maniera trasparente ed efficace, dando prova di professionalità e di impegno a favore della sicurezza.

Almeno una volta ogni due anni i risultati consolidati delle visite, delle ispezioni e delle valutazioni sono discussi con gli Stati membri nell'ambito del comitato COSS, il che permette anche di fornire alle amministrazioni nazionali informazioni utili ai fini del controllo degli organismi riconosciuti da esse autorizzato nel quadro della direttiva (cfr. sezione 4.3 sopra).

5.2.Poteri coercitivi ed esecutivi della Commissione

I casi di non conformità al regolamento da parte degli organismi riconosciuti vengono di norma trattati nel quadro della valutazione periodica (articolo 8), che comprende il follow-up dell'attuazione delle azioni correttive pertinenti adottate dagli organismi riconosciuti in risposta alla valutazione della Commissione e discussioni collettive su questioni trasversali.

La Commissione dispone ciononostante anche di poteri coercitivi ed esecutivi specifici in modo che sia possibile "trattare in modo tempestivo, efficace e proporzionato il mancato rispetto degli obblighi da parte di un organismo riconosciuto" (considerando 10 del regolamento): ciò significa che la Commissione può prescrivere formalmente a un organismo riconosciuto di adottare provvedimenti preventivi e correttivi entro termini fissati (articolo 5) e infliggere ammende e/o penalità di mora (articolo 6).

Qualora le suddette misure non raggiungano il loro scopo o qualora l'organismo presenti comunque una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, la Commissione può revocarne il riconoscimento, conformemente alla procedura d'esame 23 e dopo aver dato all'organismo in questione la possibilità di presentare le sue osservazioni (articolo 7).

La Commissione non ha avuto bisogno finora di applicare gli articoli 5, 6 o 7.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento e nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 : in questo modo il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare le ammende e le penalità di mora, così come i criteri specifici in base ai quali la Commissione valuta la gravità del caso e in che misura siano state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente, sono noti in anticipo agli organismi interessati.

5.3.Prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento

Il riconoscimento è concesso (e mantenuto) in base alle prestazioni dell'organismo in termini di qualità e sicurezza. Il regolamento dispone pertanto (articolo 14, paragrafo 1) che la Commissione adotti i criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi, nonché i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente. Un requisito analogo esisteva già nella direttiva 94/57/CE (abrogata), il che ha portato all'adozione della decisione 2009/491/CE della Commissione sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente 25 .

Tale decisione ha cominciato ad applicarsi contemporaneamente all'entrata in vigore del regolamento. Essa combina i dati basati sul controllo da parte dello Stato di approdo 26 (fermi connessi con l'organismo riconosciuto) prodotti dai memorandum d'intesa di Parigi e di Tokyo e dalla guardia costiera degli Stati Uniti per ottenere un punteggio complessivo.

La Commissione ha attuato questa decisione e condiviso regolarmente i risultati con gli Stati membri. Dal 2009 le prestazioni degli organismi riconosciuti dall'UE, valutate sulla base di tali criteri, sono state sistematicamente dichiarate da "buone" a "eccellenti".

La Commissione ha avviato i lavori preparatori di base per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, il che presuppone un riesame della decisione 2009/491/CE della Commissione.

6.Dimensione internazionale

6.1.Lo Spazio economico europeo

Sia il regolamento che la direttiva sono rilevanti ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) 27 , così come lo era la direttiva (abrogata) 94/57/CE del Consiglio. Dal 2009 il Comitato misto SEE non ha potuto tuttavia integrarli nel pertinente allegato dell'accordo a causa dell'opposizione di alcuni Stati EFTA membri del SEE che hanno ritardato il processo fino ad ora. Tali Stati continuano ad applicare la direttiva 94/57/CE del Consiglio 28 . Ciò ha comportato una serie di divergenze nell'applicazione delle disposizioni per gli organismi riconosciuti che operano all'interno del SEE, in contrasto con l'obiettivo dell'accordo SEE.

6.2.Il codice IMO per gli organismi riconosciuti

Il considerando 8 della direttiva recita: "A livello mondiale numerosi organismi riconosciuti dalle parti contraenti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono sufficientemente attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono di adeguate ed affidabili strutture e competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale" 29 . Consapevoli che disposizioni e norme comuni per gli organismi riconosciuti avrebbero avuto un maggiore impatto sulla sicurezza se adottati e applicati a livello mondiale, al considerando 4 del regolamento i colegislatori hanno affermato che "gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere l'elaborazione a cura dell'IMO di un codice internazionale per gli organismi riconosciuti".

Gli Stati membri e la Commissione hanno contribuito in modo attivo all'elaborazione del codice nell'ambito dei comitati pertinenti dell'IMO. Alla fine del 2012 l'IMO ha approvato il testo finale del codice IMO relativo agli organismi riconosciuti ("codice RO"), ma la Commissione ha giudicato che alcune modifiche, se adottate, sarebbero risultate in contrasto con la normativa dell'UE in vigore o avrebbero introdotto gravi contraddizioni.

Trattandosi di una questione di competenza dell'UE, il Consiglio ha stabilito la posizione degli Stati membri 30 in seno all'IMO autorizzandoli ad accettare di essere vincolati dal codice, ma precisando che il codice contiene una serie di requisiti minimi e che nessuna delle sue disposizioni può essere interpretata come comportante una qualsivoglia restrizione o limitazione all'adempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione per quanto riguarda tre punti specifici elencati 31 .

Come previsto dal regolamento e dalla direttiva in tali casi, la Commissione ha inoltre utilizzato la cosiddetta "procedura di controllo di conformità" (meccanismo di salvaguardia) per impedire l'integrazione automatica nel diritto dell'Unione di alcune disposizioni del codice RO che erano incompatibili con la legislazione UE in vigore o che avrebbero potuto ripercuotersi negativamente sulle norme di sicurezza dell'UE 32 . La Commissione ha completato la procedura nel dicembre 2014, poco prima dell'entrata in vigore del codice RO 33 .

7.Altri meccanismi previsti dal regolamento

7.1.Articolo 10, paragrafo 1 — Condizioni tecniche e procedurali per il riconoscimento reciproco dei certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti

Pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi da parte delle società di classificazione riconosciute dall'UE, il regolamento impone agli organismi riconosciuti di collaborare per tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e concordare, nei casi in cui ciò sia opportuno, le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti. Questo meccanismo si basa in buona parte sui principi di autoregolamentazione e partenariato con le parti interessate dell'industria marittima.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento la Commissione ha valutato l'attuazione delle suddette disposizioni da parte degli organismi riconosciuti dall'UE 34 e alla fine del luglio 2015 ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 35 basata su uno studio indipendente 36 . In tale relazione si conclude, tra l'altro, che il regime elaborato e messo in atto dagli organismi riconosciuti dall'UE è conforme all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento.

7.2.Articolo 11 - Istituzione di un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità (QACE)

Il regolamento prevede che entro il 17 giugno 2011 gli organismi riconosciuti istituiscano e mantengano un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità il cui principale obiettivo sia valutare e certificare i sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, elaborare interpretazioni delle norme di gestione della qualità tenendo conto della natura specifica degli organismi riconosciuti e adottare raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.

Il soggetto in questione è stato istituito nel novembre 2010 a Londra (Regno Unito) come società a responsabilità limitata privata e senza scopo di lucro (community interest company), con la denominazione "QACE - Entity for the Quality Assessment and Certification of Organisations Recognised by the European Union (CIC)" 37 .

In applicazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, la Commissione ha valutato, con l'assistenza dell'EMSA, lo sviluppo e il funzionamento di QACE negli ultimi cinque anni e ha riferito agli Stati membri in sede di comitato COSS sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.

La Commissione è globalmente soddisfatta dello sviluppo di QACE e il soggetto può ormai essere considerato un organismo autonomo certificato conforme alla norma ISO 9001:2008.

La struttura di governance di QACE prevede una chiara separazione tra le attività societarie e le attività operative e QACE sembra così funzionare in modo indipendente dagli organismi riconosciuti.

Per quanto riguarda la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, la Commissione prende atto degli sforzi compiuti da QACE per collaborare con il programma privato di certificazione dei sistemi di qualità gestito dalla IACS (Associazione internazionale delle società di classificazione) e incoraggia ulteriori sinergie nella misura in cui possono contribuire alla piena attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento.

8.Conclusioni

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che l'attuazione della direttiva 2009/15/CE e del regolamento (CE) n. 391/2009 sia proseguita efficacemente dal 2009, grazie agli sforzi congiunti e alla cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EMSA.

Pressoché tutte le disposizioni del regolamento e della direttiva sono state attuate come previsto, il che significa che i vari meccanismi e programmi come pure le diverse attività e modalità di lavoro sono avviati e operativi.

È ancora troppo presto per valutare gli effetti di tale normativa e occorre dare la priorità alla prosecuzione dell'attuazione del quadro esistente.

(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82).
(2)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47, quale modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83).
(3)  Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20), quale modificata.
(4)  L'allegato I del regolamento fissa i criteri minimi che gli organismi devono rispettare per ottenere o continuare a godere del riconoscimento UE.
(5)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7)  Elenco degli organi riconosciuti in base alla direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (2007/C 135/04) (GU C 135 del 19.6.2007, pag. 4).
(8)  Decisione 2005/311/CE della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente la proroga del riconoscimento limitato del "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 15).
(9)  Decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34).
(10)  Decisione 2009/354/CE della Commissione, del 30 marzo 2009, che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell'Hellenic Register of Shipping (HRS) (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 42).
(11)  Decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107).
(12)  Decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43).
(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22).
(14)  GU L 110 del 24.4.2015, pag. 24.
(15)  GU C 162 del 19.5.2015, pag. 5.
(16)  Sono esclusi i casi di cessazione dell'accordo di autorizzazione su iniziativa dell'organismo riconosciuto o di comune accordo tra lo Stato membro e l'organismo riconosciuto interessato.
(17)  Uno Stato membro non ha rispettato tale obbligo ed è in corso una procedura d'infrazione.
(18)  L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è stata istituita nel 2002 come parte del pacchetto "Erika II". L'ispezione degli organismi riconosciuti è stata una delle prime attività svolte dall'Agenzia dopo la sua entrata in funzione.
(19)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 31).
(20)  L'EMSA dispone di nove ispettori a tempo pieno incaricati delle ispezioni degli organismi riconosciuti ed effettua fino a venti visite/ispezioni all'anno in diversi paesi e regioni del mondo.
(21)  Ciò comprende un numero considerevole di visite in Asia orientale e in Estremo Oriente, dove attualmente si svolge la maggior parte delle attività di costruzione navale. La metà degli organismi riconosciuti dall'UE ha inoltre la propria sede in paesi terzi: ABS (USA), CCS (Cina), ClassNK (Giappone), KR (Corea) e RS (Russia).
(22)  A titolo di esempio, l'analisi delle cause profonde della reiterata inosservanza dell'obbligo di applicare un requisito in materia di costruzione navale stabilito da una convenzione (inosservanza constatata nel corso di varie ispezioni e comprovata mediante la verifica di campioni delle relazioni sulle visite di controllo) ha permesso di identificare una carenza sistemica nella procedura applicata da un organismo per aggiornare e mantenere le sue norme, mentre dall'analisi delle conseguenze è emerso che le pertinenti visite di controllo relative a un determinato gruppo di navi non erano state effettuate nel rispetto dei pertinenti requisiti di sicurezza applicabili; l'organismo riconosciuto in questione ha modificato il proprio sistema di qualità per garantire che le proprie norme e procedure fossero mantenute aggiornate (prevenzione) e ha programmato una nuova ispezione delle navi potenzialmente interessate dal problema (correzione).
(23)  Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011.
(24)  GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12, e GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.
(25)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6.
(26)  Numero di fermi connessi con l'organismo riconosciuto, vale a dire numero di navi sottoposte a fermo da parte delle autorità di controllo dello Stato di approdo a causa di anomalie tali da giustificare un fermo (gravi carenze nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle convenzioni) imputabili all'attività/responsabilità dell'organismo riconosciuto.
(27)  L'accordo sullo Spazio economico europeo, entrato in vigore il 1º gennaio 1994, riunisce gli Stati membri dell'UE e i tre Stati EFTA membri del SEE — Islanda, Liechtenstein e Norvegia — in un mercato unico, denominato "mercato interno". L'accordo SEE prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà (libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali) in tutti i 31 Stati membri del SEE. Esso garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE.
(28)  Si applica la direttiva 94/57/CE del Consiglio quale modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE; cfr. accordo SEE, allegato XIII, parte V, punto 55b, pag. 55.
(29)  All'epoca non esisteva, a livello di IMO, un insieme consolidato di disposizioni o norme vincolanti che disciplinasse il riconoscimento, l'autorizzazione e il controllo degli organismi riconosciuti da parte degli Stati di bandiera.
(30)  Decisione 2013/268/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni (GU L 155 del 7.6.2013, pag. 3).
(31)  Dichiarazione allegata alla decisione 2013/268/UE del Consiglio: 1/la definizione di "certificati statutari" e di "certificati di classe"; 2/il campo di applicazione degli obblighi e dei criteri stabiliti per gli organismi riconosciuti, 3/i compiti della Commissione europea per quanto riguarda il riconoscimento, la valutazione e, se appropriato, l'imposizione di misure correttive o sanzioni nei confronti degli organismi riconosciuti.
(32)  Il regolamento e la direttiva contengono riferimenti dinamici alle "convenzioni internazionali", il che significa che gli emendamenti delle convenzioni sono automaticamente integrati nel diritto dell'UE al momento stesso della loro entrata in vigore a livello internazionale. Tali emendamenti possono però essere esclusi in base alla procedura di controllo di conformità stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82) e direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83).
(34)  Per ulteriori informazioni: http://www.euromr.org
(35)  COM(2015) 382 final.
(36)   http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2015-05-29-report-mutual-recognition.pdf
(37)  Per ulteriori informazioni: http://qace.co , comprese le relazioni annuali 2012, 2013 e 2014.