15.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/232


P8_TA(2016)0111

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0061 — C8-0033/2016 — 2016/2022(BUD))

(2018/C 058/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0061 — C8-0033/2016),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0077/2016),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, per facilitare il reimpiego e il reinserimento dei lavoratori collocati in esubero, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi, e produttori a valle), soprattutto nella regione di livello NUTS 2 del Norrland settentrionale (SE33), e che si prevede la partecipazione alle misure di 500 lavoratori in esubero su 647 ammissibili al contributo del FEG; che di tali lavoratori 470 sono stati collocati in esubero presso Volvo Group Truck Operation EMEA in seguito alle riduzioni che hanno interessato lo stabilimento di Umeå, e altri 177 presso quattro fornitori e produttori a valle (IL Logistics AB, Lemia, Caverion e Isringhausen);

E.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

F.

considerando che il controllo finanziario delle misure sostenute dal FEG compete agli Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 793 710 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (2 989 518 EUR);

2.

osserva che le autorità svedesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 16 settembre 2015 e che la valutazione della Commissione è stata completata il 16 febbraio 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.

esprime rammarico per il fatto che la Commissione non sia stata in grado di rispettare il termine ultimo per il completamento della valutazione della presente domanda a causa di una carenza eccezionale di personale; ricorda che nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG a impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG;

4.

osserva che la fabbricazione di veicoli commerciali non è più dominata dai fabbricanti europei e nordamericani, a causa di nuovi fabbricanti asiatici di autocarri; rileva che nel 2014 la produzione di autocarri pesanti nell'Unione è diminuita, così come le esportazioni di veicoli commerciali pesanti, autobus e pullman (una diminuzione di 6,3 miliardi di EUR, o - 11 %), mentre le importazioni complessive di veicoli commerciali nell'Unione sono aumentate (+10 %); osserva che per l'industria degli autocarri è stato difficile affrontare importanti trasformazioni e l'esigenza di adattarsi diventando nel contempo sempre più globale; che le autorità svedesi sostengono che la parziale delocalizzazione dello stabilimento della Volvo di Umeå è giustificata dalla necessità di aumentare l'efficienza e diminuire i costi al fine di rispondere alla concorrenza mondiale attuale e futura nel quadro del programma di ottimizzazione della Volvo;

5.

rileva che gli esuberi rappresentano una sfida nella regione della contea di Västerbotten (di cui Umeå è la capitale), in quanto le offerte di lavoro riguardano settori altamente qualificati e la maggior parte dei lavoratori interessati possiede solo un titolo di istruzione secondaria; constata che la domanda fa riferimento a una recente relazione secondo cui nella regione Västerbotten saranno necessari 40 000 nuovi lavoratori; accoglie con favore le misure a favore dei lavoratori che necessitano di un'istruzione specializzata;

6.

invita gli Stati membri ad elaborare, di concerto con le parti sociali, delle strategie intese ad anticipare i previsti cambiamenti del mercato del lavoro e a tutelare i posti di lavoro nell'Unione e le competenze sulla base di valutazioni d'impatto globali in ambito commerciale effettuate dalla Commissione per ogni accordo commerciale;

7.

constata che i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) non sono inclusi nella domanda, poiché la regione in questione non soddisfa i requisiti per l'intervento nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

8.

valuta positivamente il fatto che le autorità svedesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 30 gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

9.

osserva che la Svezia prevede nove tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) valutazione approfondita e pianificazione individuale, ii) varie attività di ricerca di un impiego e coaching, iii) misure per la motivazione e la salute, iv) imprenditorialità e creazione di imprese, v) istruzione e formazione, vi) convalida delle competenze, vii) assistenza per la ricerca di un impiego da parte di fornitori di servizi privati, viii) spese di viaggio e costi correlati, ix) indennità per la ricerca di un impiego;

10.

accoglie positivamente le misure a favore della motivazione e della salute dei lavoratori; ritiene che tali azioni siano necessarie per rafforzare la loro motivazione e aiutare i lavoratori la cui salute ha subito ripercussioni per il fatto di essere stati collocati in esubero; apprezza inoltre le misure riguardanti la convalida delle competenze dei partecipanti;

11.

prende atto dell'ammontare elevato da spendere in indennità e incentivi; osserva inoltre che il finanziamento di tali azioni è limitato a un importo massimo del 35 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto coordinato di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

12.

attende la risposta della Commissione a conferma del fatto che l'indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale; resta altresì in attesa dell'analisi di complementarità delle misure sostenute dal FEG;

13.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti così come con i soggetti pubblici locali;

14.

ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, l'impostazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe anticipare le future prospettive del mercato del lavoro e le qualifiche richieste nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;

15.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale e al potenziale futuro dei settori professionali;

16.

chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare un'occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;

17.

osserva che le autorità svedesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

osserva che ad oggi il settore della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è stato oggetto di 22 domande di intervento del FEG, inclusa quella in esame, di cui 12 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica globale;

19.

invita la Commissione a esaminare con attenzione i casi in cui i fondi FEG sono richiesti per esuberi dovuti a strategie di delocalizzazione delle imprese, a garantire che le imprese abbiano rispettato appieno gli obblighi nei confronti dei lavoratori collocati in esubero, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, e far sì che il FEG sia utilizzato come misura complementare;

20.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

21.

apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

22.

ricorda alla Commissione la sua responsabilità e l'obbligo di fornire in tempo utile informazioni che confermano che la proposta indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale e di fornire un'analisi dettagliata per evidenziare la complementarità delle misure del FEG;

23.

chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

24.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

25.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/618)