9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/8


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma REFIT: la prospettiva locale e regionale

(2017/C 185/02)

Relatore:

François DECOSTER (FR/ALDE),

vicepresidente del consiglio regionale del Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Testo di riferimento:

Lettera di consultazione della Commissione europea del 13 gennaio 2016

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

sostiene gli sforzi della Commissione europea per garantire che le politiche europee tengano meglio conto delle preoccupazioni dei governi nazionali e degli enti regionali e locali, e ribadisce che questa deve essere una responsabilità congiunta di tutti i livelli di governance;

2.

condivide l’opinione secondo cui una migliore regolamentazione non significa semplicemente produrre meno legislazione a livello dell’Unione, ma anche stabilire a che livello gli obiettivi prefissati possono essere meglio raggiunti, e sottolinea che l’applicazione effettiva del principio di sussidiarietà è un elemento fondamentale di una migliore regolamentazione;

3.

sottolinea che ogni regolamentazione deve trovare un equilibrio tra preoccupazioni e aspettative altrettanto valide in materia di «sicurezza» (sul piano individuale, giuridico, amministrativo e finanziario), da un lato, e in materia di «efficacia» e di «libertà» o flessibilità, dall’altro; è compito del processo democratico bilanciare queste preoccupazioni in contesti concreti ed è responsabilità dei rappresentanti democraticamente eletti a tutti i livelli spiegare ai cittadini gli inevitabili accomodamenti e compromessi;

4.

è consapevole del lavoro svolto dal gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi (gruppo Stoiber), della sua relazione finale e dei pareri divergenti;

5.

prende atto dell’accordo interistituzionale (AII) «Legiferare meglio» sottoscritto il 13 aprile 2016 dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, e si augura che questo nuovo accordo possa contribuire a migliorare il processo decisionale dell’UE in tutte le fasi — pianificazione, elaborazione, adozione, attuazione e valutazione; è tuttavia preoccupato che il ruolo specifico svolto sia dai rappresentanti democraticamente eletti a livello locale e regionale che dal CdR non sia menzionato, nel quadro dell’AII «Legiferare meglio», in contesti diversi da quello delle parti interessate, malgrado il peso e il mandato conferito dal trattato di Lisbona;

6.

auspica di essere coinvolto in ulteriori iniziative sull’interpretazione e l’attuazione del nuovo accordo per esprimere appieno il proprio potenziale di organo consultivo nell’iter legislativo; ricorda che numerosi membri del CdR svolgono un ruolo nell’applicazione delle politiche UE;

7.

accoglie con favore la richiesta della Commissione dell’UE di elaborare un «parere di prospettiva più ampio» che fornisca «suggerimenti aggiuntivi sui requisiti imposti dalla regolamentazione dell’UE e modalità più semplici per ottenere risultati uguali o persino migliori»;

8.

si compiace delle richieste su politiche specifiche che la Commissione europea ha presentato al Comitato affinché elabori pareri di prospettiva su temi come — ad esempio — l’ambiente, l’energia, i servizi finanziari e l’agricoltura, in cui gli enti locali e regionali possono individuare gli oneri e fornire suggerimenti per un miglioramento in linea con le loro esigenze;

9.

osserva che questo parere di prospettiva più ampio offre una panoramica degli effetti della regolamentazione sugli enti locali e regionali e invita a condurre un’analisi specifica, in funzione delle politiche e dei settori, che individui strozzature e oneri;

10.

accoglie con favore l’impostazione generale che permette di coinvolgere attori specificamente regionali e locali nella consultazione connessa a una migliore regolamentazione; a tale riguardo, apprezza ad esempio la relazione «Dutch Provinces for better EU regulation» (Province dei Paesi Bassi per una migliore regolamentazione dell’UE) e richiama l’attenzione sulle strozzature individuate e sulle soluzioni specifiche proposte;

11.

si compiace, a tale proposito, dell’adozione del patto di Amsterdam al fine di un’attuazione concreta dell’agenda urbana per l’UE, dato che l’aspetto «Legiferare meglio» svolge un ruolo di primo piano nei partenariati tematici. È in questo contesto, inoltre, che è stato condotto lo studio «Bridge! Better EU Regulation for Local and Regional Authorities» (Bridge! Una migliore regolamentazione dell’UE per gli enti locali e regionali), che presenta esempi di situazioni concrete in cui la prassi a livello locale e regionale è in contrasto con la normativa europea;

12.

esorta la Commissione europea a esaminare le soluzioni proposte in rapporto ai regolamenti settoriali, alla proporzionalità, alle strozzature transfrontaliere, agli aiuti di Stato e alla pressione esercitata dalla revisione contabile, e a tenerne conto nell’elaborazione di nuove normative;

13.

riconosce sia il ruolo specifico svolto dagli enti locali e regionali in una serie di aree che sono interessate in misura rilevante dalla legislazione dell’UE, sia la loro funzione di autorità responsabili dell’attuazione concreta della legislazione dell’UE e della gestione dei fondi dell’Unione, e sottolinea che, grazie alle loro responsabilità specifiche, essi hanno buone opportunità per valutare quali aspetti dei quadri di regolamentazione siano problematici e debbano essere eventualmente modificati;

14.

ritiene che tutti i livelli di governance debbano garantire che la legislazione sia adeguata, efficace ed efficiente, e che non generi costi e oneri superflui, tutelando al tempo stesso i cittadini, i consumatori, la sostenibilità e l’ambiente;

15.

reputa che le istituzioni europee debbano dimostrare a tutti i cittadini l’importanza dei quadri di regolamentazione e il valore aggiunto rappresentato dalla legislazione dell’UE, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

16.

conviene che le recenti difficoltà economiche hanno creato un clima in cui i costi aggiuntivi dovuti all’eccesso di regolamentazione hanno aggravato l’impatto dei tagli di bilancio per molti enti locali e regionali, che avevano già visto ridursi le risorse a loro disposizione. Questa situazione si è dimostrata gravosa e ha comportato una maggiore pressione su tali enti affinché cercassero di ridurre i costi amministrativi, malgrado le crescenti richieste di interventi. Il CdR ribadisce la propria posizione secondo la quale è necessario perseguire una semplificazione e riduzione della burocrazia, qualora essa abbia ripercussioni sugli interventi più importanti che gli enti locali e regionali sono tenuti ad effettuare;

17.

apprezza che il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il CdR abbiano confermato, con le relazioni e i pareri precedentemente adottati, l’importanza per l’UE di agire in maniera coordinata, in uno spirito di partenariato fra le istituzioni nazionali ed europee, oltre che assieme agli enti locali e regionali;

18.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale di sostegno ai cittadini per aiutarli a superare i disagi causati da problemi economici di vecchia data, anche attraverso programmi dell’UE, e, nel riconoscere la necessità di riforme strutturali, rammenta che la certezza del diritto e un facile accesso ai programmi dell’UE costituiscono dei presupposti fondamentali affinché tali enti siano in grado di svolgere il proprio ruolo;

19.

rileva l’importanza del finanziamento dell’UE affinché molti enti locali e regionali applichino le normative dell’Unione e sia possibile, in particolare, attuare una politica di coesione differenziata a seconda delle capacità economiche;

20.

riconosce che l’accessibilità dei programmi dell’UE e i regimi di regolamentazione richiesti possono generare notevoli difficoltà in rapporto all’interpretazione dei quadri normativi e delle norme di attuazione, revisione contabile e rendicontazione; reputa inoltre che in particolare il regime di revisione contabile crei spesso delle difficoltà ai finanziatori di progetto per quanto riguarda la conservazione dei registri per lungo tempo, come affermato anche nel parere del CdR sulla semplificazione dei fondi SIE;

21.

accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo sul tema Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive  (1), in cui è stata sostenuta l’importante funzione svolta dal CdR come istituzione politica, e conviene sul fatto che il programma REFIT non deve essere utilizzato per compromettere alcuna norma;

22.

pur sostenendo l’obiettivo di ridurre la burocrazia ed eliminare gli oneri superflui a livello di regolamentazione, sottolinea che il programma REFIT non deve servire da pretesto per abbassare il livello di ambizione, in particolare in campi come l’ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e i diritti dei consumatori;

23.

condivide l’obiettivo di recepire la legislazione dell’UE a livello nazionale il più possibile così com’è e di andare oltre tali standard soltanto quando ciò sia reso necessario da ragioni oggettive e specifiche. Gli Stati membri e le regioni devono tuttavia continuare a essere liberi di decidere, caso per caso, ciò che è indispensabile ai fini di un’adeguata attuazione. La proposta della Commissione che imporrebbe di motivare le misure di gold-plating, ossia di sovraregolamentazione, contribuirebbe ad aumentare la trasparenza. Tuttavia, il rafforzamento degli obblighi di rendicontazione in relazione al recepimento a livello nazionale e regionale non deve portare a un’ingerenza nelle questioni che attengono all’organizzazione e alle procedure amministrative nazionali;

24.

sottolinea che, nell’esaminare la legislazione, è importante considerare sia i costi che i vantaggi e gli svantaggi (sociali, ambientali e di altro tipo) per i cittadini e per l’economia, come pure il cosiddetto «costo della non Europa» (2), cioè quello derivante dall’assenza di un’azione comune a livello europeo in un determinato settore;

25.

ribadisce, a questo proposito, il suo invito alla Commissione europea a elaborare una definizione standard di gold-plating valida per tutta l’UE, per garantire la certezza del diritto nell’attuazione e nell’applicazione delle norme europee, e per ridurre gli oneri burocratici eccessivi (3).

Raccomandazioni specifiche

26.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di metodi digitali e degli strumenti connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), tra l’altro nell’ambito del piano d’azione dell’UE per l’eGovernment, per offrire un formato e una procedura comuni per la raccolta dei dati necessari alle esigenze di monitoraggio e rendicontazione, riducendo così gli oneri amministrativi derivanti dall’inserimento dei dati nelle banche dati sia nazionali che europee;

27.

evidenzia l’importanza di «controlli dell’adeguatezza» in grado di identificare le sovrapposizioni e le incongruenze che sono sorte col tempo per effetto di una serie di obiettivi e di nuove iniziative politiche, in particolare per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e conformità;

28.

sottolinea l’esigenza di comprendere meglio il ventaglio degli obblighi di rendicontazione introdotti per ottemperare alla legislazione dell’Unione; propone che i requisiti di rendicontazione per gli enti locali e regionali siano elencati e uniformati il più possibile, e che le metodologie di rendicontazione impiegate siano tese a ridurre l’onere regolamentare per i cittadini e le PMI, come pure per gli enti locali e regionali.

Comunicazione, consultazione e lingua utilizzata

29.

riconosce che la lingua e l’uso di questa possono rappresentare un ostacolo oppure un invito alla partecipazione; un linguaggio facilmente accessibile e comprensibile è un aspetto essenziale del cambiamento legislativo e normativo;

30.

ritiene che l’inclusività richieda un linguaggio, strutture e regolamenti semplici e chiari atti a garantire che l’UE, le sue finalità, i suoi programmi, le sue politiche, la sua legislazione e l’aiuto concreto da essa offerto siano accessibili a tutti;

31.

esorta quindi la Commissione europea a semplificare e a rendere largamente comprensibile il linguaggio utilizzato e propone che l’impiego di tecnicismi sia ridotto al minimo, conformemente ai requisiti di legge;

32.

ritiene che sia necessario interpretare in modo più accessibile all’utente e più coerente le norme e i regolamenti dell’UE — compresi, ad esempio, i requisiti per una revisione contabile proporzionata, un impiego maggiore dei tassi fissi e la semplificazione delle domande, delle richieste e della rendicontazione — e che sia altresì necessaria un’interpretazione più chiara dei regolamenti (ad esempio, la legislazione sugli aiuti di Stato e sugli appalti);

33.

reputa che l’UE debba prestare un’adeguata attenzione a una strategia di comunicazione attiva concepita per coinvolgere i partner, sostenere l’attività e attrarre gli investimenti;

34.

sottolinea il ruolo formativo e informativo svolto sia dagli enti locali che da quelli regionali in rapporto alle politiche e ai programmi dell’UE, allo scopo di avvicinare i cittadini a tali politiche e programmi;

35.

sottolinea il ruolo dei centri d’informazione Europe Direct EDIC, la cui funzione è quella di far conoscere ai cittadini la legislazione e i programmi dell’UE adeguandone il contenuto e il lessico a quello dei cittadini stessi;

36.

osserva che i centri di conoscenza, come Europa Decentraal nei Paesi Bassi, svolgono un ruolo importante nell’agevolare la corretta applicazione e interpretazione della legislazione dell’UE, e nel fornire, attraverso i loro esperti, informazioni e consulenze a titolo gratuito agli enti locali e regionali e alle loro associazioni. Le numerose richieste ricevute dai centri di conoscenza dimostrano peraltro la necessità di semplificare la legislazione UE;

37.

esprime apprezzamento per l’attuale prassi che invita il cittadino a partecipare alle consultazioni. Tuttavia, i contributi dei singoli cittadini sono rari, in quanto gran parte delle consultazioni sono difficilmente accessibili per via delle barriere linguistiche e dell’impiego di termini e contesti tecnici, e risultano quindi, nella maggior parte dei casi, poco invitanti. Pertanto, esse sono accessibili solo ad alcuni cittadini, i quali padroneggiano le competenze e le capacità linguistiche necessarie a prendervi parte; è importante garantire che tutte le parti interessate e soprattutto la società civile abbiano accesso su un piano di parità ai documenti di consultazione, i quali dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali dell’UE e redatti nel modo più semplice, chiaro e comprensibile, per riuscire a fornire le maggiori informazioni possibili riguardo alle regolamentazioni promosse;

38.

è dell’avviso che le consultazioni dei cittadini debbano integrare, non sostituire, le consultazioni pubbliche strutturate e non debbano ridurre il ruolo degli organi istituzionali pertinenti riconosciuti dal trattato di Lisbona;

39.

ribadisce l’importanza di riservare nella fase dell’iniziativa legislativa una consultazione dedicata alle assemblee legislative regionali e locali, tramite il CdR, poiché le stesse, rappresentando i territori, costituiscono la sintesi democratica delle esigenze reali dei cittadini, anche di coloro che non sono individualmente in grado di far sentire la propria voce;

40.

in questo senso è necessario che le istituzioni regionali e locali siano considerate con priorità rispetto alle corporazioni private, sia in virtù del ruolo loro riconosciuto dal trattato di Lisbona, sia perché costituiscono espressione di democrazia e rappresentanza politica.

Programmi e finanziamento: assistenza tecnica, consulenza e rendicontazione

41.

chiede alla Commissione di creare uno sportello unico di consulenza in materia di regolamentazione per assicurare che a coloro che richiedono un finanziamento dell’UE sia offerta una consulenza tempestiva, adeguata, chiara e che non dia adito a dubbi;

42.

propone di ricorrere all’opinione di esperti del settore nel corso del periodo di programmazione, in modo che i miglioramenti al quadro legislativo e di regolamentazione possano essere basati sull’esperienza concreta;

43.

propone un meccanismo specifico per l’utilizzo dei fondi per l’assistenza tecnica, allo scopo di costituire servizi giuridici responsabili per i programmi a cui tutti i richiedenti abbiano libero accesso e che possano offrire una consulenza solida e coerente, basata sull’interpretazione uniforme adottata delle disposizioni giuridiche secondo le indicazioni della Commissione europea, nonché sulle prassi esistenti, riguardo ai regolamenti dell’UE in materia di finanziamenti, in modo da eliminare gran parte delle incertezze e responsabilità attualmente a carico del beneficiario finale;

44.

propone che i meccanismi di gestione operino una distinzione netta fra l’amministrazione del programma e la realizzazione del progetto/programma, in modo da evitare potenziali conflitti d’interesse e parzialità nella valutazione;

45.

suggerisce di aumentare al massimo, entro i limiti di bilancio attuali, le risorse finanziare per consentire un approccio basato sui programmi che sia orientato alla realizzazione concreta, così da combinare fra loro una serie di progetti correlati e misurare il successo in base ai risultati generali e non in funzione degli esiti del singolo progetto — in settori come l’energia, per citare solo un esempio;

46.

propone di esplorare le opportunità di sviluppo e miglioramento dei modelli di ingegneria finanziaria, compresi i fondi specializzati di capitale di rischio (CR) per settori d’importanza cruciale, un allineamento più efficace delle sovvenzioni accordate con lo strumento di finanziamento JESSICA per stimolare il mercato degli investimenti immobiliari, e la possibilità di un programma di microcredito, basato sul programma JASMINE, per sostenere le imprese in fase di avviamento e le piccole aziende;

47.

suggerisce di aumentare le opportunità di finanziamento complementare, in particolare quello del settore privato, per garantire che gli enti locali e regionali abbiano a disposizione i fondi necessari per far fonte alle necessità locali;

48.

chiede alla Commissione di proporre un meccanismo affinché i fondi non utilizzati e disimpegnati siano restituiti al bilancio dell’UE per essere riassegnati allo Stato membro interessato a titolo di entrate con destinazione specifica, al fine di assicurarne l’assegnazione e l’utilizzo, all’interno di tale Stato membro, nel quadro delle politiche settoriali per le quali tali fondi erano stati stanziati;

49.

attualmente, il mancato utilizzo delle risorse finanziarie è dovuto, in particolare, alla configurazione imperfetta, complessa e troppo dettagliata del sistema di attuazione, insieme con un’inadeguata definizione delle priorità. È essenziale garantire un’adeguata comunicazione con gli enti locali e regionali come pure con gli organi nazionali al fine di ridefinire e chiarire le priorità, in modo che i beneficiari non risultino svantaggiati;

50.

è fondamentale, pertanto, garantire che i programmi di finanziamento pluriennali dell’UE, in particolare, abbiano una certezza programmatica e un’affidabilità intrinseca per realizzare gli obiettivi perseguiti. Una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale non deve quindi portare a riassegnazioni di fondi o al finanziamento di nuove iniziative politiche a scapito di programmi già approvati;

51.

propone una chiara assegnazione dei compiti per le parti interessate nella rendicontazione e nel monitoraggio dei programmi finanziati dall’Unione a livello comunale o regionale, compreso un riesame delle spese e dei risultati, e la definizione di misure correttive; chiede alla Commissione di fornire assistenza, anche finanziaria, agli enti locali e regionali ogniqualvolta la semplificazione, sia essa legislativa o di altro tipo, comporti un aumento dei costi pubblici per la prestazione dei loro servizi.

Politica di coesione

52.

chiede che la Commissione europea prosegua nella semplificazione della politica di coesione tenendo conto delle proposte degli enti locali e regionali esposte nel parere sul tema La semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli enti locali e regionali, relatore: Petr Osvald (CZ/PSE) (4);

53.

ricorda che i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) sono il principale strumento dell’UE per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale in tutti gli Stati membri e che la loro semplificazione è essenziale per raggiungere gli obiettivi strategici; andrebbero previsti miglioramenti immediati nell’attuale periodo di programmazione, oltre a una semplificazione nel lungo termine che possa condurre a una revisione sostanziale del meccanismo di attuazione esistente e della legislazione vigente;

54.

richiama in particolare l’attenzione sull’esigenza di semplificare, anche apportando modifiche legislative e non legislative, nei settori connessi alla revisione contabile, ai requisiti e agli orientamenti di rendicontazione, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e alla sovraregolamentazione;

55.

osserva che gli sforzi di semplificazione richiedono una collaborazione mirata tra tutti i servizi competenti della Commissione, specialmente le direzioni generali REGIO, EMPL, COMP e GROW;

56.

esorta la Commissione europea a fornire maggiori informazioni e supporto alla formazione degli enti regionali e locali sulle sinergie tra fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e fondo europeo per gli investimenti strategici (FESR).

Ricerca e innovazione

57.

chiede che vengano semplificate le procedure di domanda e rendicontazione per i fondi a favore della ricerca e dell’innovazione, anche rafforzando l’applicazione dei costi standard, specialmente per quanto riguarda la revisione contabile.

Politica agricola comune (PAC) e sviluppo rurale

58.

pone l’accento sulle raccomandazioni formulate nel proprio parere sul tema La semplificazione della politica agricola comune (PAC) approvato a ottobre 2015 (5);

59.

ribadisce la necessità di rafforzare il principio della fiducia nei confronti dei destinatari finali alleggerendo l’obbligo di allegazione dei giustificativi di spesa in fase di rendicontazione finale e intervenendo sulla fase del controllo, focalizzando l’attenzione sui risultati dei progetti finanziati;

60.

nutre il timore che, malgrado l’obiettivo dichiarato della nuova PAC di ridurre la legislazione a livello dell’UE, la produzione normativa della Commissione sia aumentata per effetto dell’adozione di atti delegati;

61.

rinnova la propria richiesta di aumentare la coerenza e la complementarità tra la PAC e altre politiche dell’UE, come la politica ambientale (e i relativi fondi); una maggiore coerenza è necessaria soprattutto tra il fondo per lo sviluppo rurale e gli altri fondi strutturali e d’investimento europei, che assieme attuano un quadro strategico comune basato sugli obiettivi politici generali della strategia Europa 2020;

62.

ritiene che la PAC vada definita in modo compatibile con l’obiettivo della coesione territoriale sancito dal trattato di Lisbona e che si debba evitare che le misure dell’UE aumentino gli squilibri territoriali e o mettano a rischio i servizi pubblici, ad esempio nelle aree rurali.

Semplificazione per le PMI

63.

ritiene estremamente importante tenere pienamente conto delle reali esigenze degli attori degli ambienti imprenditoriali regionali e locali nel processo in atto volto a creare una migliore regolamentazione per le PMI;

64.

sottolinea che la piattaforma REFIT deve prestare sufficiente attenzione anche agli oneri normativi che gravano sulle autorità pubbliche. Occorre evitare che tali oneri vengano trasferiti dalle imprese alle amministrazioni pubbliche e viceversa;

65.

rileva, dopo aver consultato i vincitori del premio Regione imprenditoriale europea, organizzato dallo stesso Comitato delle regioni, che tra le aree prioritarie per la semplificazione — o quelle in cui il livello di semplificazione introdotto attraverso la regolamentazione esistente non è ancora sufficiente — figurano la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati con fondi FESR, l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, i diritti dei consumatori e il programma REACH. Fra le priorità per un ulteriore intervento sono stati individuati anche i requisiti di rendicontazione per le statistiche commerciali (Intrastat);

66.

ritiene necessario agire nel campo della semplificazione amministrativa per le PMI, soprattutto riguardo all’IVA;

67.

chiede l’adozione di misure volte a semplificare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici; teme che il grado di semplificazione che verrà introdotto con le nuove direttive e con il documento di gara unico europeo possa non essere sufficiente a garantire norme più a misura delle PMI in materia di appalti;

68.

fa osservare che le misure di semplificazione citate non devono compromettere l’autonomia degli enti locali e regionali per quanto riguarda l’adozione di norme più rigorose in funzione delle loro circostanze specifiche e delle esigenze dei loro cittadini, in particolare in settori quali la parità e la politica sociale, industriale o ambientale;

69.

sottolinea che la legislazione dell’UE relativa agli aiuti di Stato in rapporto ai servizi di interesse economico generale (SIEG) è diventata troppo dettagliata e complessa, a causa del gran numero di atti di diritto secondario e di testi non vincolanti in materia di aiuti di Stato. Un’ulteriore semplificazione aumenterà la certezza giuridica, accelererà la realizzazione di progetti di investimento, garantirà la fornitura tempestiva di servizi d’interesse economico generale e stimolerà la crescita e l’occupazione;

70.

evidenzia la necessità di sensibilizzare le piccole imprese innovative circa le nuove procedure per gli appalti pubblici, i loro vantaggi e limiti, e il sostegno disponibile. Fra tre anni le norme dell’UE sugli appalti pubblici saranno oggetto di una valutazione d’impatto intesa a verificare se hanno facilitato l’accesso delle PMI agli appalti, ridotto gli impedimenti burocratici e contribuito alla nascita di partenariati a lungo termine per forniture e servizi che non sono attualmente sul mercato;

71.

rinnova il proprio invito ad aumentare sia le soglie «de minimis» nel caso di aiuti di Stato ai SIEG, sia la soglia per l’esenzione dall’obbligo (di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) di notificare un aiuto di Stato, sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concesso a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, in quanto queste misure porteranno a un’ulteriore semplificazione per gli enti locali e regionali e per le imprese che ricevono una compensazione.

Diritto ambientale

72.

richiama l’attenzione sul proprio parere sul tema Legislazione ambientale dell’UE: migliorare la rendicontazione e la conformità, adottato ad aprile 2016 (6), e chiede che la Commissione europea e gli Stati membri ne seguano le raccomandazioni in fase di controllo dell’adeguatezza degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nella legislazione ambientale;

73.

richiama specialmente l’attenzione sulle raccomandazioni specifiche formulate nel parere in rapporto ai requisiti eccessivamente gravosi in materia di revisione contabile e rendicontazione, e chiede in particolare di realizzare l’automazione degli strumenti di rendicontazione e di trovare sinergie tra gli obblighi di rendicontazione previsti in varie direttive; rinnova il proprio invito a creare «quadri di valutazione dell’attuazione» per ulteriori direttive nel settore della legislazione ambientale;

74.

appoggia la possibilità di una direttiva orizzontale dell’UE che definisca, sulla base dei principi enunciati nel suddetto parere del CdR, le disposizioni relative all’assicurazione di conformità nell’intero acquis dell’UE in materia di ambiente;

75.

constata che nel 2013 l’Unione europea aveva fissato un’ampia serie di obiettivi, 63 vincolanti e 68 non vincolanti, la maggior parte dei quali da raggiungere entro il 2015 e il 2020. Quando tali obiettivi vengono proposti e modificati, occorre misurare e prendere in considerazione il loro impatto sui governi subnazionali e sulle imprese. Gli eventuali obiettivi inutili già stabiliti vanno eliminati, in modo da dotare i leader dei governi locali di un’autonomia sufficiente per poter adattare le misure alle condizioni economiche e ambientali locali;

76.

ribadisce la necessità non solo di un’appropriata ripartizione delle responsabilità e delle risorse, ma anche di flussi d’informazione chiari tra i comuni, le regioni e il livello nazionale per quanto concerne i requisiti di monitoraggio e rendicontazione in materia ambientale degli Stati membri, allo scopo di garantire che le relazioni e gli indicatori relativi allo stato dell’ambiente siano coerenti, efficienti e affidabili.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  P8_TA(2016)0104.

(2)  Studio del Parlamento europeo — Mappa del costo della non-Europa, 2014-2019.

(3)  Parere sul tema Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea (2013).

(4)  CdR 8/2016.

(5)  CdR 2798/2015.

(6)  CdR 5660/2015.