13.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 204/227 |
P8_TA(2016)0353
Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]
(2018/C 204/41)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)
alla proposta della Commissione
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0238/2016).
(*1) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il presente regolamento costituisce una tappa essenziale verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali» del 30 settembre 2015. Finalità dell'Unione dei mercati dei capitali è aiutare le imprese a raccogliere capitali da un maggior numero di fonti di finanziamento diverse dovunque nell'Unione europea (di seguito «l'Unione»), rendere più efficiente il funzionamento dei mercati e offrire agli investitori e ai risparmiatori ulteriori possibilità di contribuire con il loro denaro a rafforzare la crescita e a creare posti di lavoro. |
(2) |
La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha stabilito principi e norme armonizzate sul prospetto da redigere, approvare e pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli su un mercato regolamento. Dati gli sviluppi legislativi e l'evoluzione del mercato intervenuti dopo l'entrata in vigore, la direttiva dovrebbe essere sostituita. |
(3) |
L'informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è essenziale per tutelare gli investitori, in quanto elimina le asimmetrie informative tra questi ultimi e gli emittenti. L'armonizzazione dell'informativa consente la creazione di un meccanismo transfrontaliero di passaporto che facilita il funzionamento efficace del mercato interno per una vasta gamma di titoli. |
(4) |
Approcci divergenti determinerebbero la frammentazione del mercato interno, in quanto gli emittenti, gli offerenti e i soggetti che chiedono l'ammissione sarebbero sottoposti a norme diverse nei diversi Stati membri, il che potrebbe impedire che il prospetto approvato in uno Stato membro possa essere utilizzato negli altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'uniformità dell'informativa e il funzionamento del passaporto nell'Unione le differenze tra le legislazioni degli Stati membri potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei titoli. Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda i mercati dei capitali, e per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori è opportuno definire un quadro normativo per il prospetto a livello dell'Unione. |
(5) |
È opportuno e necessario che le norme in materia di informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato assumano la forma legislativa del regolamento, al fine di assicurare che le disposizioni che impongono direttamente obblighi a carico dei soggetti coinvolti nell'offerta al pubblico di titoli e nella loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione. Poiché un quadro normativo sul prospetto comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti del prospetto, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno degli aspetti possono costituire un ostacolo significativo alle offerte transfrontaliere di titoli, alla quotazione sui mercati regolamentati di più paesi (multiple listing) e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori. Pertanto, l'uso del regolamento, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, dovrebbe limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale, dovrebbe assicurare un approccio uniforme e una maggiore certezza del diritto e dovrebbe impedire l'insorgere di ostacoli significativi alle offerte transfrontaliere e alla quotazione sui mercati regolamentati di più paesi. Il ricorso al regolamento consentirà inoltre di rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in tutta l'Unione e di ridurre la complessità regolamentare e i costi di ricerca e di conformità a carico delle imprese. |
(6) |
Dalla valutazione della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è emerso che alcune modifiche introdotte da tale direttiva non hanno consentito di conseguire gli obiettivi originari e che sono necessarie ulteriori modifiche al regime dell'Unione in materia di prospetto per semplificarne e migliorarne l'applicazione e per accrescerne l'efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell'Unione, contribuendo in tal modo alla riduzione degli oneri amministrativi. |
(7) |
La finalità del presente regolamento è assicurare la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, rafforzando allo stesso tempo il mercato unico dei capitali. La divulgazione delle informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori possano prendere decisioni di investimento informate, assicura, assieme alle regole di condotta, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per accrescere la fiducia nei titoli e contribuire quindi al corretto funzionamento e allo sviluppo dei mercati dei titoli. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto. |
(8) |
I requisiti relativi all'informativa di cui al presente regolamento non impediscono ad uno Stato membro, ad un'autorità competente o ad una borsa valori, attraverso regolamenti interni, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governance societaria) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di titoli su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione del prospetto approvato dall'autorità competente. |
(9) |
I titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che pertanto non dovrebbe avere alcun effetto nei loro confronti. |
(10) |
Nell'ambito di applicazione delle norme in materia di prospetto dovrebbero rientrare sia i titoli di capitale che gli altri titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, al fine di assicurare la tutela degli investitori. Alcuni dei titoli di cui al presente regolamento conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Il presente regolamento copre in particolare warrants e covered warrants, certificati, certificati di deposito e obbligazioni convertibili, quali titoli convertibili su richiesta dell'investitore. |
(11) |
Per assicurare l'approvazione del prospetto e il rilascio del relativo passaporto, nonché il controllo dell'osservanza del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la pubblicità, per ogni prospetto deve essere individuata l'autorità competente. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe determinare chiaramente lo Stato membro di origine che si trova nella posizione migliore per approvare il prospetto. |
(12) |
È probabile che per le offerte al pubblico di titoli di importo totale nell'Unione inferiore a 1 000 000 EUR i costi di produzione del prospetto ai sensi del presente regolamento siano non proporzionati rispetto ai proventi previsti dell'offerta. È pertanto opportuno che l'obbligo di redigere il prospetto ai sensi del presente regolamento non si applichi a tali offerte su piccola scala. Gli Stati membri non dovrebbero estendere l'obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento alle offerte di titoli di importo totale inferiore a tale soglia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre a livello nazionale altri obblighi di informativa che potrebbero costituire un onere sproporzionato o inutile in relazione a tali offerte e che aumenterebbero pertanto la frammentazione del mercato interno. Qualora gli Stati membri impongano tali obblighi di informativa nazionali, dovrebbero informare la Commissione e l'ESMA delle norme applicabili. |
(12 bis) |
La Commissione dovrebbe analizzare tali obblighi di informativa nazionali e incorporare i risultati nel suo lavoro sul finanziamento collettivo («crowdfunding»), tenendo conto della necessità di evitare la frammentazione del mercato interno. È essenziale che il contesto normativo a livello dell'Unione assicuri che le imprese dispongano di sufficienti opzioni per raccogliere capitali. Di conseguenza, nello spirito dell'Unione dei mercati dei capitali e nell'ottica di sbloccare gli investimenti, la Commissione dovrebbe proporre un'iniziativa normativa intesa a regolamentare e armonizzare le pratiche di finanziamento collettivo in tutta l'Unione. |
(13) |
Inoltre, considerate le diverse dimensioni dei mercati finanziari dell'Unione, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di esentare le offerte al pubblico di titoli non superiori a 5 000 000 EUR dall'obbligo del prospetto imposto dal presente regolamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire nella legislazione nazionale la soglia tra 1 000 000 EUR e 5 000 000 EUR, espressa come valore totale dell'offerta nell'Unione per un periodo di 12 mesi, a partire dalla quale l'esenzione si applicherebbe, tenendo conto del livello ritenuto appropriato di protezione degli investitori nazionali. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e l'ESMA della soglia scelta. Le offerte al pubblico di titoli presentate in virtù di tale esenzione non dovrebbero beneficiare del regime di passaporto ai sensi del presente regolamento. Inoltre, tali offerte dovrebbero recare una chiara indicazione del fatto che l'offerta al pubblico non è di natura transfrontaliera e non dovrebbero sollecitare attivamente gli investitori al di fuori dello Stato membro in questione. |
(13 bis) |
Se uno Stato membro sceglie di esentare le offerte al pubblico di titoli di importo totale non superiore a 5 000 000 EUR, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire a tale Stato membro di introdurre a livello nazionale norme che permettano ai sistemi multilaterali di negoziazione di determinare il contenuto del documento di ammissione che un emittente è tenuto a presentare all'ammissione iniziale dei suoi titoli alla negoziazione. In tal caso, potrebbe essere opportuno che l'operatore del sistema multilaterale di negoziazione definisca il modo in cui il documento di ammissione verrà esaminato, il che non comporta necessariamente un'approvazione ufficiale da parte dell'autorità competente o del sistema multilaterale di negoziazione. |
(14) |
Quando l'offerta di titoli è destinata esclusivamente ad una ristretta cerchia di investitori che non siano investitori qualificati ovvero altri investitori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 345/2013 , l'elaborazione del prospetto costituisce un onere sproporzionato, tenuto conto del numero limitato di persone a cui l'offerta è destinata, e pertanto non dovrebbe essere richiesta. Tale regola dovrebbe ad esempio applicarsi in caso di offerta rivolta a parenti e conoscenti personali dei dirigenti della società. |
(15) |
Incentivare amministratori e dipendenti a detenere titoli della propria società può avere un impatto positivo sulla governance societaria e contribuire alla creazione di valore a lungo termine, promuovendo la dedizione e il senso di appartenenza dei dipendenti, allineando gli interessi rispettivi di azionisti e lavoratori e offrendo a questi ultimi opportunità di investimento. La partecipazione dei lavoratori nella proprietà dell'impresa in cui lavorano è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali è verosimile che i singoli dipendenti abbiano un ruolo significativo per il successo dell'impresa. Pertanto, non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di redazione del prospetto per le offerte presentate nell'Unione nel quadro di piani di azionariato dei dipendenti, purché sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta, al fine di tutelare gli investitori. Per assicurare a tutti gli amministratori e a tutti i dipendenti parità di accesso ai piani di azionariato dei dipendenti, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia stabilito nell'Unione o al di fuori di essa, non dovrebbe più essere necessaria una decisione sull'equivalenza dei mercati dei paesi terzi, fintanto che detto documento venga messo a disposizione. In tal modo tutti i partecipanti ai piani di azionariato dei dipendenti beneficeranno di parità di trattamento e di informazione. |
(16) |
Le emissioni con effetto di diluizione delle azioni o dei titoli che danno accesso ad azioni indicano spesso operazioni con un impatto significativo sulla struttura del capitale, la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, per le quali le informazioni contenute nel prospetto sono necessarie. Per contro, quando l'emittente ha azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto non dovrebbe essere richiesto per le ammissioni successive delle stesse azioni sullo stesso mercato regolamentato, anche quando tali azioni derivino dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, purché le azioni nuovamente ammesse rappresentino una quota limitata delle azioni della stessa classe già emesse sullo stesso mercato regolamentato, a meno che tale ammissione sia combinata con un'offerta al pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi, più in generale, ai titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. |
(17) |
Nell'applicare la definizione di «offerta al pubblico di titoli», un criterio decisivo dovrebbe essere la capacità dell'investitore di prendere una decisione individuale di acquistare o di sottoscrivere titoli. Pertanto, quando i titoli sono offerti senza un elemento di scelta individuale da parte del destinatario, ivi comprese le assegnazioni di titoli che non prevedono alcun diritto di rifiutare l'assegnazione, tale operazione non dovrebbe rientrare nella definizione di «offerta al pubblico di titoli» prevista dal presente regolamento. |
(18) |
Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di titoli che non sono soggetti all'obbligo di pubblicare il prospetto dovrebbero poter redigere volontariamente un prospetto completo o un prospetto di crescita dell'Unione, se del caso, conformemente al presente regolamento . Pertanto, dovrebbero beneficiare del passaporto unico se scelgono di rispettare il presente regolamento su base volontaria. |
(19) |
L'obbligo di informativa mediante il prospetto non dovrebbe essere imposto per le offerte destinate unicamente a investitori qualificati. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto. |
(20) |
Un prospetto valido redatto dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale dei titoli tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di titoli fornisce informazioni sufficienti agli investitori, affinché questi possano prendere decisioni di investimento informate. Pertanto, gli intermediari finanziari che collocano titoli o che li rivendono successivamente dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e debitamente completato, e purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio consenso all'utilizzo. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso all'uso del prospetto, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto che consenta alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento finale dei titoli sia conforme all'accordo. Nel caso in cui sia dato il consenso, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, l'intermediario finanziario dovrebbe essere tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso del prospetto di base, le condizioni definitive. |
(21) |
Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori a livello dell'Unione. Per consentire agli investitore di prendere una decisione di investimento informata, il prospetto redatto ai sensi del presente regolamento dovrebbe contenere le informazioni pertinenti e necessarie in relazione a un investimento in titoli di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno per valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i profitti e le perdite e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi con i titoli. Tali informazioni dovrebbero essere elaborate e presentate in una forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e dovrebbero essere adattate al tipo di prospetto redatto ai sensi del presente regolamento, compresi quelli redatti secondo il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie e il regime del prospetto di crescita dell'Unione . Il prospetto non dovrebbe contenere informazioni che non siano rilevanti o specifiche per l'emittente e i titoli in questione, in quanto ciò potrebbe nascondere le informazioni pertinenti per gli investitori e quindi compromettere la loro tutela. Di conseguenza, le informazioni incluse in un prospetto dovrebbero essere adattate per riflettere la natura e la situazione dell'emittente, la tipologia di titoli, la tipologia di investitori cui è destinata l'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché le probabili conoscenze di tali investitori e le informazioni che essi hanno a disposizione perché sono state rese pubbliche in virtù di altri obblighi giuridici o normativi. |
(22) |
La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere un'utile fonte di informazioni per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto e contenere le informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli esaminare, analizzando il prospetto nel suo insieme allo scopo di prendere una decisione di investimento informata . Ciò implica che le informazioni presentate nella nota di sintesi non sono ripetute nel corpo principale del prospetto, salvo in caso di assoluta necessità. Tali informazioni chiave dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali ed i rischi dell'emittente, degli eventuali garanti e dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato , compresi identificatori unici come gli identificatori delle entità giuridiche (LEI) degli attori che partecipano all'offerta e i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) dei titoli in questione . Dovrebbe inoltre descrivere le condizioni generali dell'offerta. In particolare, nella nota di sintesi la presentazione dei fattori di rischio dovrebbe riguardare una selezione limitata di rischi specifici che l'emittente considera più pertinenti per l'investitore al momento di prendere una decisione di investimento . La descrizione dei fattori di rischio che figura nella nota di sintesi dovrebbe essere pertinente per l'offerta specifica ed essere redatta a beneficio esclusivo degli investitori. Essa non dovrebbe contenere osservazioni generiche sul rischio di investimento né limitare la responsabilità dell'emittente, dell'offerente o di qualsiasi persona che agisca per loro conto. |
(22 bis) |
La nota di sintesi dovrebbe contenere una chiara avvertenza che metta in evidenza i rischi, in particolare per gli investitori al dettaglio, nel caso dei titoli emessi da banche soggette a bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(23) |
La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere breve, semplice e chiara e di facile comprensione per gli investitori. Dovrebbe essere redatta in un linguaggio chiaro, non tecnico, in modo da presentare le informazioni in modo facilmente accessibile. Non dovrebbe essere una semplice compilazione di brani del prospetto. È opportuno fissare una lunghezza massima della nota di sintesi, per assicurare che gli investitori non siano scoraggiati dal leggerla e per incoraggiare gli emittenti a selezionare le informazioni essenziali per gli investitori. In casi eccezionali, l'autorità competente dovrebbe tuttavia poter autorizzare l'emittente a redigere una nota di sintesi più lunga, al massimo di dieci facciate di formato A4 quando stampata, qualora la complessità delle attività dell'emittente, la natura dell'emissione o la natura dei titoli emessi lo renda necessario e qualora l'investitore sarebbe indotto in errore in assenza delle informazioni aggiuntive che figurano nella nota di sintesi. |
(24) |
Per assicurare una struttura uniforme della nota di sintesi del prospetto, dovrebbero essere previste sezioni generali e sottosezioni, con contenuto indicativo che l'emittente dovrebbe compilare con descrizioni brevi ed esplicative, includendo cifre, se necessario. Purché presentino le informazioni in maniera corretta ed equilibrata, gli emittenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere le informazioni che ritengono significative e utili. |
(25) |
Il modello della nota di sintesi del prospetto dovrebbe rifarsi il più possibile a quello del documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Quando i titoli rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1286/2014, nella nota di sintesi dovrebbe essere consentito il riutilizzo integrale del contenuto del documento contenente le informazioni chiave, al fine di ridurre al minimo i costi di conformità e gli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tuttavia non dovrebbe essere prevista una deroga all'obbligo di produrre una nota di sintesi quando è richiesto un documento contenente le informazioni chiave, in quanto quest'ultimo documento non contiene le informazioni essenziali sull'emittente e sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione dei titoli in questione. |
(26) |
Nessuno dovrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile in base alla sola nota di sintesi, incluse le sue eventuali traduzioni, a meno che la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza a tal fine. |
(27) |
Agli emittenti che regolarmente raccolgono finanziamenti sui mercati dei capitali dovrebbero essere messi a disposizione formati specifici del documento di registrazione e del prospetto, nonché procedure specifiche per la loro presentazione e approvazione, per garantire loro maggiore flessibilità e permettergli di sfruttare le opportunità del mercato. In ogni caso, i formati e le procedure dovrebbero essere facoltativi e lasciati alla scelta degli emittenti. |
(28) |
Per tutti i titoli diversi dai titoli di capitale, anche quando questi sono emessi in modo continuo o regolare o come parte di un piano di offerta, gli emittenti dovrebbero essere autorizzati a redigere il prospetto nella forma di prospetto di base. Il prospetto di base e le relative condizioni definitive dovrebbero contenere le stesse informazioni contenute nel prospetto. |
(29) |
È opportuno chiarire che le condizioni definitive di un prospetto di base dovrebbero contenere solo informazioni relative alla nota informativa sui titoli specifiche per la singola emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, l'International Securities Identification Number, il prezzo di emissione, la data di scadenza, le cedole, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri elementi non noti al momento della redazione del prospetto di base. Se non sono incluse nel prospetto di base, le condizioni definitive non dovrebbero essere approvate dall'autorità competente, ma unicamente depositate presso l'autorità. Altre nuove informazioni che potrebbero influire sulla valutazione dell'emittente e dei titoli dovrebbero essere incluse in un supplemento al prospetto di base. Né le condizioni definitive né il supplemento dovrebbero essere utilizzati per includere un tipo di titoli che non sia già descritto nel prospetto di base. |
(30) |
In caso di utilizzo del prospetto di base, l'emittente dovrebbe redigere la nota di sintesi in relazione ad ogni singola emissione offerta, in modo da ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la leggibilità per gli investitori. La nota di sintesi specifica dell'emissione dovrebbe essere allegata alle condizioni definitive e dovrebbe essere approvata dall'autorità competente solo quando le condizioni definitive sono incluse nel prospetto di base o in un suo supplemento. |
(31) |
Per accrescere la flessibilità e l'efficacia sotto il profilo dei costi del prospetto di base, all'emittente dovrebbe essere consentito di redigere un prospetto di base composto da documenti distinti e di utilizzare il documento di registrazione universale come parte costitutiva del prospetto di base, se è un emittente frequente. |
(32) |
Gli emittenti frequenti dovrebbero essere incoraggiati a redigere un prospetto composto da documenti distinti, il che consentirebbe loro di ridurre i costi di conformità al presente regolamento e di reagire rapidamente al mercato. Pertanto, gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di elaborare e pubblicare ogni esercizio finanziario il documento di registrazione universale contenente informazioni giuridiche, commerciali, finanziarie, contabili e sull'assetto azionario, oltre alla descrizione dell'emittente per l'esercizio finanziario. Ciò dovrebbe consentire all'emittente di tenere aggiornate le informazioni e, quando le condizioni di mercato diventino favorevoli per l'offerta o l'ammissione, di redigere il prospetto, aggiungendo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi. Il documento di registrazione universale dovrebbe avere varie finalità, nella misura in cui il suo contenuto dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal fatto che l'emittente utilizzi successivamente il documento per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione di titoli di capitale, di titoli di debito o di strumenti derivati. Dovrebbe fungere da fonte di riferimento sull'emittente, fornire agli investitori e agli analisti le informazioni minime necessarie per formulare un giudizio informato sull'attività della società, sulla sua situazione finanziaria, gli utili, le prospettive future, la governance e l'assetto azionario. |
(33) |
L'emittente che abbia chiesto e ottenuto l'approvazione del documento di registrazione universale per due anni consecutivi può essere considerato noto all'autorità competente. Tutti i successivi documenti di registrazione universali e le relative modifiche dovrebbero pertanto poter essere presentati senza previa approvazione e riesaminati ex post dall'autorità competente se questa lo ritiene necessario , a meno che tali modifiche non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente . Ogni autorità competente dovrebbe decidere la frequenza dell'esame sulla base, ad esempio, della propria valutazione dei rischi dell'emittente, della qualità delle precedenti comunicazioni dell'emittente o del tempo trascorso dall'ultima volta in cui è stato esaminato un documento di registrazione universale depositato. |
(34) |
Fintanto che non sia stato integrato nel prospetto approvato, dovrebbe essere possibile modificare il documento di registrazione universale, o su base volontaria da parte dell'emittente, ad esempio in caso di una modifica sostanziale nella sua organizzazione o della sua situazione finanziaria, o su richiesta dell'autorità competente nel contesto di un esame successivo al deposito, quando non siano soddisfatti i criteri di completezza, trasparenza e coerenza. Le modifiche dovrebbero essere pubblicate secondo le stesse modalità del documento di registrazione universale. In particolare, quando l'autorità competente individua un'omissione o un errore materiale o un'imprecisione, l'emittente dovrebbe modificare il documento di registrazione universale rendendo pubblica la modifica senza indebiti ritardi. La procedura di modifica del documento di registrazione universale, non essendo in corso né un'offerta al pubblico né un'ammissione alla negoziazione di titoli, dovrebbe essere distinta dalla procedura di pubblicazione del supplemento al prospetto, che dovrebbe applicarsi solo dopo l'approvazione del prospetto. |
(35) |
Se l'emittente redige un prospetto composto da documenti distinti, tutte le parti che compongono il prospetto dovrebbero essere soggette ad approvazione, compresi, se del caso, il documento di registrazione universale e le relative modifiche, qualora siano stati depositati presso l'autorità competente ma non approvati. Nel caso di un emittente frequente, non dovrebbe essere necessario approvare, prima della pubblicazione, le modifiche al documento di registrazione universale, ma si dovrebbe invece permettere all'autorità competente di esaminarle ex post. |
(36) |
Per accelerare il processo di elaborazione del prospetto e per facilitare l'accesso efficace sotto il profilo dei costi ai mercati dei capitali, agli emittenti frequenti che producono un documento di registrazione universale dovrebbe essere concesso il beneficio di una procedura di approvazione più rapida, dato che la principale componente del prospetto è già stata approvata o è già disponibile per l'esame da parte dell'autorità competente. Il tempo necessario per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbe pertanto essere abbreviato quando il documento di registrazione assume la forma del documento di registrazione universale. |
(37) |
Nel rispetto della procedura per il deposito, la pubblicazione e lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione e dei termini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'emittente dovrebbe essere autorizzato a pubblicare la relazione finanziaria annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE come parti del documento di registrazione universale, tranne nei casi in cui lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento sia diverso da quello ai fini della direttiva 2004/109/CE e la lingua del documento di registrazione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE. In tal modo si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi connessi alle domande multiple, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza su tali relazioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE. |
(38) |
Per evitare decisioni di investimento prese sulla base di informazioni superate dovrebbe essere fissato un chiaro limite temporale alla validità dei prospetti. Al fine di migliorare la certezza del diritto, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall'autorità competente. L'offerta al pubblico di titoli sulla base del prospetto di base dovrebbe estendersi al di là del periodo di validità del prospetto di base solo in caso di approvazione prima della scadenza di un prospetto di base successivo che copra la continuazione dell'offerta. |
(39) |
Per loro natura, le informazioni sulle imposte sul reddito derivante dai titoli contenute in un prospetto possono avere solo carattere generale con poco valore informativo aggiunto per il singolo investitore. Poiché tali informazioni devono coprire non solo il paese in cui si trova la sede sociale dell'emittente ma anche i paesi in cui viene presentata l'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione, nel caso in cui si applichi il regime di passaporto, il prospetto è costoso da produrre, il che potrebbe ostacolare le offerte transfrontaliere. Pertanto, il prospetto dovrebbe contenere solo un avviso circa il fatto che la legislazione fiscale dello Stato membro dell'investitore e dello Stato membro di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli. Tuttavia, il prospetto dovrebbe contenere informazioni appropriate in materia di tassazione quando l'investimento proposto comporta uno specifico regime fiscale, ad esempio nel caso di investimenti in titoli che prevedono un trattamento fiscale favorevole degli investitori. |
(40) |
Una volta che una classe di titoli è stata ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, gli investitori ricevono un'informativa continua dall'emittente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e della direttiva 2004/109/CE. La necessità di un prospetto completo è quindi meno acuta per le offerte al pubblico o le ammissioni alla negoziazione successive da parte dell'emittente. Dovrebbe quindi essere disponibile un prospetto semplificato distinto da utilizzare per le emissioni secondarie di contenuto ridotto rispetto a quanto richiesto secondo il regime ordinario, tenendo conto delle informazioni già pubblicate. Agli investitori devono comunque essere fornite informazioni consolidate e ben strutturate su elementi quali i termini dell'offerta e il suo contesto ▌. Pertanto, il prospetto semplificato per un'emissione secondaria dovrebbe includere le informazioni ridotte pertinenti di cui gli investitori avrebbero ragionevolmente bisogno per comprendere le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, i diritti connessi ai titoli, nonché i motivi dell'emissione e il suo impatto sull'emittente, in particolare la dichiarazione relativa al capitale circolante, la comunicazione dei fondi propri e dell'indebitamento, l'impatto sulla struttura complessiva del capitale e una nota di sintesi concisa in cui figurino le informazioni pertinenti divulgate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a partire dalla data dell'ultima emissione. |
(41) |
Il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie dovrebbe essere esteso anche ai titoli negoziati sui mercati di crescita per le PMI, dato che ai sensi della direttiva 2014/65/UE i relativi gestori sono tenuti a fissare e applicare regole intese ad assicurare un'informativa continua adeguata da parte degli emittenti i cui titoli sono negoziati nelle loro sedi. Il regime dovrebbe essere applicabile anche ai sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati di crescita per le PMI, se tali sistemi multilaterali di negoziazione presentano obblighi di informativa equivalenti a quelli imposti ai mercati di crescita per le PMI a norma della direttiva 2014/65/UE. |
(42) |
Il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie dovrebbe poter essere utilizzato soltanto dopo che sia trascorso un periodo minimo di tempo dall'ammissione iniziale alla negoziazione della classe di titoli dell'emittente. Un termine di 18 mesi dovrebbe garantire che l'emittente abbia rispettato almeno una volta l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE o ai sensi delle regole fissate dal gestore di mercato per i mercati di crescita per le PMI o da un sistema multilaterale di negoziazione con obblighi di informativa equivalenti . |
(43) |
Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione dei mercati dei capitali è agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento sui mercati dei capitali nell'Unione. Dato che di norma queste imprese hanno bisogno di raccogliere importi relativamente più bassi rispetto ad altri emittenti, i costi di elaborazione del prospetto completo possono essere sproporzionatamente elevati e scoraggiare le imprese dall'offrire i loro titoli al pubblico. Allo stesso tempo, a causa delle loro dimensioni e dell'esiguità dei dati passati, le PMI potrebbero comportare un rischio di investimento specifico rispetto ai grandi emittenti e dovrebbero pubblicare informazioni sufficienti affinché gli investitori possano prendere le loro decisioni di investimento. Inoltre, per incoraggiare le PMI a ricorrere al finanziamento sui mercati dei capitali, il presente regolamento dovrebbe garantire che si accordi particolare attenzione ai mercati di crescita per le PMI. I mercati di crescita per le PMI sono uno strumento promettente per permettere alle imprese più piccole che stanno crescendo di raccogliere capitali. Il successo di tali sedi dipende tuttavia dalla loro attrattività per le imprese di una certa dimensione. Analogamente, gli emittenti che offrono al pubblico titoli di importo totale nell'Unione non superiore a 20 000 000 EUR beneficerebbero di un accesso più agevole al finanziamento sui mercati dei capitali per poter crescere e realizzare appieno il loro potenziale, e dovrebbero poter ottenere fondi a costi che non siano sproporzionatamente elevati. È pertanto opportuno che il presente regolamento istituisca un regime specifico e proporzionato di prospetto di crescita dell'Unione che sia a disposizione delle PMI, degli emittenti che offrono al pubblico titoli ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e agli emittenti che offrono al pubblico titoli di importo totale nell'Unione non superiore a 20 000 000 EUR. Pertanto, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra un accesso ai mercati finanziari efficiente sotto il profilo dei costi e la protezione degli investitori nel calibrare il contenuto del prospetto di crescita dell'Unione applicabile alle PMI, e quindi per realizzare questo obiettivo per le PMI dovrebbe essere sviluppato un regime di informativa specifico. Una volta approvati, i prospetti di crescita dell'Unione dovrebbero beneficiare del regime di passaporto ai sensi del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere validi per qualsiasi offerta al pubblico in tutta l'Unione. |
(44) |
Le informazioni ridotte che devono essere pubblicate nei prospetti di crescita dell'Unione dovrebbero essere calibrate in modo da dare risalto alle informazioni che sono significative e pertinenti nel caso di investimenti nei titoli emessi e dovrebbero assicurare la proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti, da un lato, e il costo di elaborazione del prospetto, dall'altro. Per assicurare che tali imprese possano redigere il prospetto senza dover sostenere costi non proporzionati alle loro dimensioni e quindi all'entità dei finanziamenti che intendono raccogliere, il regime del prospetto di crescita dell'Unione dovrebbe essere più flessibile rispetto a quello applicato alle società sui mercati regolamentati, nella misura compatibile con l'obiettivo di assicurare la pubblicazione delle informazioni essenziali necessarie per gli investitori. |
(45) |
È opportuno che il regime di informativa proporzionato relativo ai prospetti di crescita dell'Unione non sia disponibile qualora i titoli debbano essere ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato , perché gli investitori sui mercati regolamentati dovrebbero essere certi che gli emittenti dei titoli in cui investono sono soggetti ad un insieme unico di norme in materia di informativa. Non si dovrebbe pertanto creare , per l'ammissione dei titoli sui mercati regolamenti, un sistema di informativa a due livelli in funzione delle dimensioni dell'emittente. |
(46) |
Il prospetto di crescita dell'Unione dovrebbe essere un documento standard di facile compilazione per gli emittenti e dovrebbe contenere informazioni chiave sull'emittente, sui titoli e sull'offerta. La Commissione dovrebbe elaborare atti delegati per specificare il contenuto ridotto e il formato del prospetto di crescita dell'Unione standard. Nel definire i dettagli del regime di informativa proporzionato relativo ai prospetti di crescita dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di assicurare che il prospetto di crescita dell'Unione sia notevolmente ed effettivamente semplificato rispetto al prospetto completo, in termini di oneri amministrativi e costi di emissione, della necessità di agevolare l'accesso ai mercati dei capitali per le PMI garantendo nel contempo la fiducia degli investitori che investono in tali imprese, della necessità di ridurre al minimo i costi e gli oneri per le PMI, della necessità di ottenere tipi specifici di informazioni particolarmente significative per le PMI, delle dimensioni dell'emittente e da quanto tempo opera, delle varie tipologie e caratteristiche delle offerte e dei diversi tipi di informazioni necessarie agli investitori per quanto riguarda le differenti tipologie di titoli. |
▌ |
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(48) |
L'obiettivo primario che si intende raggiungere con l'inclusione dei fattori di rischio nel prospetto è assicurare che gli investitori compiano una valutazione informata di tali rischi e che prendano quindi decisioni di investimento in piena conoscenza dei fatti. I fattori di rischio dovrebbero quindi limitarsi ai rischi significativi e specifici per l'emittente e i suoi titoli e che sono confermati dal contenuto del prospetto. Il prospetto non dovrebbe contenere fattori di rischio generici e servire soltanto come esclusione della responsabilità, oscurando fattori di rischio più specifici di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza, perché in tal modo si impedirebbe che il prospetto presenti le informazioni in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile. L'ESMA dovrebbe elaborare orientamenti sulla valutazione della specificità e della significatività dei fattori di rischio per aiutare le autorità competenti nell'esame dei fattori di rischio in modo tale da incoraggiare un'informativa adeguata e mirata sui fattori di rischio da parte degli emittenti. |
(49) |
L'omissione dal prospetto di informazioni riservate dovrebbe essere consentita in determinate circostanze, mediante deroga concessa dall'autorità competente, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente. |
(50) |
Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Di conseguenza, quando uno Stato membro garantisce un'offerta di titoli, le predette informazioni non dovrebbero essere fornite nel prospetto. |
(51) |
La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da pubblicare nel prospetto o nel prospetto di base — a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati elettronicamente — dovrebbe semplificare la procedura di redazione del prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza compromettere la tutela degli investitori. Tuttavia, questo obiettivo di semplificazione e riduzione dei costi di redazione di un prospetto non dovrebbe essere conseguito a scapito di altri interessi che il prospetto mira a tutelare, inclusa l'accessibilità delle informazioni. Le informazioni incluse mediante riferimento dovrebbero seguire il regime linguistico applicabile al prospetto. Le informazioni incluse mediante riferimento possono riferirsi a dati relativi agli esercizi passati; tuttavia, qualora le informazioni non siano più pertinenti, a causa di variazioni significative, nel prospetto dovrebbe figurare una dichiarazione in tal senso e dovrebbero essere fornite informazioni aggiornate. Inoltre, gli emittenti frequenti dovrebbero poter decidere di includere le eventuali modifiche del documento di registrazione universale mediante un riferimento dinamico nel prospetto. Tale riferimento dinamico garantirebbe che il lettore sia sempre rinviato alla versione più recente del documento di registrazione universale, senza che sia necessario un supplemento. L'utilizzo di un riferimento dinamico invece di un supplemento non dovrebbe pregiudicare il diritto di revoca dell'investitore. |
(52) |
Le informazioni previste dalla regolamentazione ▌ dovrebbero poter essere incluse nel prospetto mediante riferimento. Gli emittenti i cui titoli sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione e gli emittenti che sono esentati dalla pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE dovrebbero anche essere autorizzati a includere, mediante riferimento, nel prospetto in tutto o in parte le proprie informazioni finanziarie annuali e infrannuali, la relazione di audit, il bilancio, la relazione di gestione o la dichiarazione sul governo societario, purché siano pubblicati elettronicamente. |
(53) |
Non tutti gli emittenti hanno accesso a informazioni e orientamenti adeguati sulla procedura di controllo e approvazione e sulla procedura da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto, dato che le autorità competenti degli Stati membri seguono approcci diversi. Il presente regolamento dovrebbe eliminare dette differenze armonizzando le norme relative alla procedura di controllo e di approvazione e semplificando la procedura di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti , per assicurare che tutte le autorità competenti adottino un approccio convergente nell'esame della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Gli orientamenti sulle procedure da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbero essere accessibili al pubblico sui siti web delle autorità competenti. L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel promuovere la convergenza della vigilanza in questa materia, utilizzando i poteri che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, l'ESMA dovrebbe effettuare verifiche inter pares delle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un lasso di tempo adeguato prima del riesame del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA dovrebbe mettere a punto un sistema di flusso di lavoro centrale che integri il processo di approvazione del prospetto dal suo inizio fino all'approvazione, permettendo alle autorità competenti, all'ESMA e agli emittenti di gestire e monitorare le richieste di approvazione online. Tale sistema fornirebbe le informazioni chiave e consentirebbe all'ESMA e alle autorità competenti di promuovere la convergenza dei processi e delle procedure di approvazione dei prospetti nell'Unione e di garantire che, in futuro, i prospetti siano approvati nello stesso modo in tutta l'Unione. |
(53 bis) |
L'ESMA dovrebbe valutare insieme alle autorità competenti la concezione, il finanziamento e il funzionamento di un sistema di flusso di lavoro centrale nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. |
(54) |
Per facilitare l'accesso ai mercati degli Stati membri, è importante che siano pubblicate le spese addebitate dalle autorità competenti per l'approvazione e il deposito del prospetto e dei relativi documenti , e che queste siano ragionevoli . Le spese imposte agli emittenti stabiliti in un paese terzo dovrebbero riflettere l'onere che tale emissione rappresenta. |
(55) |
Dato che internet assicura il facile accesso alle informazioni, e per assicurare una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto approvato dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico. Il prospetto dovrebbe essere pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, o, se applicabile, sul sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, o sul sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione, o del gestore del sistema multilaterale di negoziazione, e dovrebbe essere trasmesso dall'autorità competente all'ESMA assieme ai pertinenti dati che ne consentono la classificazione. L'ESMA dovrebbe fornire un meccanismo centralizzato di stoccaggio dei prospetti che offra al pubblico l'accesso gratuito e strumenti di ricerca idonei. Per assicurare che gli investitori abbiano accesso a dati affidabili da poter utilizzare e analizzare in modo tempestivo ed efficiente, le informazioni chiave contenute nei prospetti, come il codice ISIN di identificazione dei titoli e il codice LEI di identificazione degli emittenti, degli offerenti e dei garanti, dovrebbero essere leggibili mediante dispositivi elettronici, anche quando si utilizzano metadati. I prospetti dovrebbero rimanere a disposizione del pubblico per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione, per assicurare che il periodo di disponibilità pubblica sia allineato a quello delle relazioni finanziarie annuali e semestrali ai sensi della direttiva 2004/109/CE. Tuttavia, il prospetto su un supporto durevole dovrebbe essere sempre fornito agli investitori, gratuitamente e su richiesta. |
(56) |
È anche necessario armonizzare la pubblicità, al fine di evitare di minare la fiducia del pubblico e di pregiudicare il corretto funzionamento dei mercati finanziari. La correttezza e l'accuratezza della pubblicità, nonché la sua coerenza con il contenuto del prospetto sono della massima importanza per la tutela degli investitori, compresi gli investitori al dettaglio . Fatto salvo il regime di passaporto previsto dal presente regolamento, il controllo della pubblicità è parte integrante delle funzioni delle autorità competenti. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità dovrebbe avere il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nel presente regolamento dell'attività pubblicitaria relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato. Se necessario, lo Stato membro di origine dovrebbe assistere l'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel valutare la coerenza di quest'ultima con le informazioni contenute nel prospetto. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte di un'autorità competente non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi Stato membro ospitante. |
(57) |
Ogni nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione che potrebbero influenzare la valutazione dell'investimento, che emergono dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbero essere debitamente valutati dagli investitori, e pertanto dovrebbero richiedere l'approvazione e la pubblicazione tempestive di un supplemento al prospetto. |
(58) |
Per accrescere la certezza giuridica, dovrebbe essere chiarito il termine entro il quale l'emittente deve pubblicare il supplemento al prospetto e il termine entro il quale gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione dell'offerta a seguito della pubblicazione del supplemento. Da una parte, l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto dovrebbe vigere fino alla chiusura definitiva del periodo di offerta o, se successivo, fino al momento in cui inizia la negoziazione dei titoli sul mercato regolamentato. D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe applicarsi solo se il prospetto si riferisce a un'offerta di titoli al pubblico e il nuovo fattore, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura definitiva dell'offerta e della consegna dei titoli. Pertanto, il diritto di revoca dovrebbe essere connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell'errore o dell'imprecisione che hanno causato il supplemento e dovrebbe supporre che tale evento si sia verificato mentre l'offerta era ancora aperta e prima della consegna dei titoli. Per accrescere la certezza giuridica, il supplemento al prospetto dovrebbe precisare la data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile. Gli intermediari finanziari dovrebbero facilitare la procedura con cui gli investitori esercitano il loro diritto di revocare le accettazioni. |
(59) |
L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, solo la nota di sintesi dovrebbe essere tradotta nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante/degli Stati membri ospitanti o dello Stato membro di origine/degli Stati membri di origine o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui è distribuito il prodotto di investimento . |
(60) |
L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbero avere il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro di origine un certificato attestante che il prospetto , o il documento di registrazione universale quando sia stato approvato solo tale documento, è stato redatto ai sensi del presente regolamento. L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe inoltre notificare all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, se del caso, il certificato di approvazione del prospetto indirizzato all'autorità dello Stato membro ospitante in modo che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, se del caso, abbia la certezza del se e del quando la notifica abbia avuto effettivamente luogo. |
(61) |
Al fine di assicurare che gli obiettivi del presente regolamento siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito di applicazione i titoli emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi. ▌Per assicurare lo scambio di informazioni e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in relazione all'effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero concludere accordi di cooperazione con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati personali in base a tali accordi dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(62) |
L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale autorità dovrebbe essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altre entità, quali autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa o autorità incaricate della vigilanza sulle quotazioni, al fine di assicurare l'efficienza del processo di controllo e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. La delega di funzioni da parte dell'autorità competente ad un'altra entità dovrebbe essere consentita soltanto laddove essa si riferisce alla pubblicazione di prospetti approvati. |
(63) |
Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse effettivi garantisce l'efficacia della vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonomi nelle loro decisioni. |
(64) |
Ai fini dell'individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, diversi dalle abitazioni private, delle persone fisiche al fine di sequestrare documenti. L'accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all'oggetto dell'ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso a tali locali è necessario quando la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito alla richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. |
(65) |
In linea con la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Le sanzioni e le misure amministrative dovrebbero essere effettive, proporzionali e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto dissuasivo. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative. |
(66) |
Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul pubblico in generale, dette decisioni dovrebbero di regola essere pubblicate, a meno che conformemente al presente regolamento l'autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, per il rinvio della pubblicazione o per la non pubblicazione delle sanzioni. |
(67) |
Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per le sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale al [data di applicazione del presente regolamento]. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni. |
(68) |
Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e irrogare sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive e potenziali del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. |
(69) |
Per specificare gli obblighi di cui al presente regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda ▌ le informazioni minime che devono contenere i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g), e paragrafo 4, lettere d) ed e), l'adeguamento delle definizioni di cui all'articolo 2, ▌ il modello del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le informazioni specifiche che devono essere incluse nel prospetto, le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, le informazioni ridotte contenute nel prospetto semplificato ▌ per le emissioni secondarie e le PMI, il contenuto ridotto e il formato specifici del prospetto di crescita dell'Unione previsto dal presente regolamento , la pubblicità per i titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e i criteri generali di equivalenza dei prospetti redatti da emittenti dei paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione ▌ degli atti delegati , il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati . |
(70) |
Per assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'equivalenza della legislazione dei paesi terzi in materia di prospetto, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione delle decisioni relative all'equivalenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(71) |
Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un'adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. |
(72) |
È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall'ESMA, per quanto riguarda il contenuto e il formato della presentazione delle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati da includere nella nota di sintesi, il controllo, l'approvazione, la presentazione e l'esame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica o il suo aggiornamento e le condizioni di perdita dello status di emittente frequente, le informazioni da includere mediante riferimento e gli altri tipi di documenti richiesti ai sensi della normativa dell'Unione, le procedure di controllo e di approvazione del prospetto, la pubblicazione del prospetto, i dati necessari per la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio gestito dall'ESMA, le disposizioni riguardanti la pubblicità, le situazioni in cui un fattore nuovo significativo, un errore materiale o un'imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'ESMA in applicazione dell'obbligo di collaborazione e il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
(73) |
Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione relativamente ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del supplemento al prospetto e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e alle procedure e ai formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA. |
(74) |
Nell'esercizio dei suoi poteri delegati e di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi:
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(75) |
Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(76) |
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminarne l'applicazione e valutare in particolare se il regime di informativa per le emissioni secondarie e per le PMI, il documento di registrazione universale e la nota di sintesi del prospetto continuino ad essere mezzi appropriati per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. |
(77) |
L'applicazione degli obblighi enunciati nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata per consentire l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e permettere ai partecipanti al mercato di assimilare le nuove misure e pianificarne l'applicazione. |
(78) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la tutela degli investitori e accrescere l'efficienza del mercato, istituendo allo stesso tempo l'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(79) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(80) |
Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ▌. |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo e ambito d'applicazione
1. Scopo del presente regolamento è stabilire i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito in uno Stato membro.
2. Il presente regolamento , ad eccezione dell'articolo 4, non si applica ai seguenti tipi di titoli:
(a) |
alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo▌; |
(b) |
ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente regionale o locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri; |
(c) |
alle azioni nel capitale delle banche centrali di Stati membri; |
(d) |
ai titoli che beneficiano della garanzia piena, incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente regionale o locale di uno Stato membro; |
(e) |
ai titoli emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i finanziamenti necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi; |
▌ |
|
(g) |
alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto; |
▌ |
|
(i) |
ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75 000 000 di EUR per ente creditizio su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:
|
3. Il presente regolamento , ad eccezione dell'articolo 4, non si applica ai seguenti tipi di offerta al pubblico di titoli:
(a) |
l'offerta di titoli unicamente a investitori qualificati; |
(b) |
l'offerta di titoli rivolta a meno di 350 persone fisiche o giuridiche per Stato membro e a un massimo complessivo di 4 000 persone fisiche o giuridiche nell'Unione , diverse dagli investitori qualificati ovvero da altri investitori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 345/2013 ; |
(c) |
l'offerta di titoli rivolta a investitori che acquistano titoli per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; |
(d) |
l'offerta di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 1 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi; |
(e) |
le azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; |
(f) |
i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente; |
(g) |
i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente; |
(h) |
i dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; |
(i) |
i titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, indipendentemente dal fatto che sia stabilita all'interno dell'Unione o meno, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione. |
Gli Stati membri non estendono l'obbligo di redigere il prospetto a norma del presente regolamento alle offerte di titoli di cui al primo comma, lettera d). Inoltre, gli Stati membri si astengono dall'imporre, in relazione a tali tipi di offerte, altri obblighi di informativa a livello nazionale che potrebbero costituire un onere sproporzionato o inutile. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA gli obblighi di informativa applicati a livello nazionale, ove previsti, ivi compreso il testo delle disposizioni pertinenti.
4. Il presente regolamento non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti di titoli:
(a) |
titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; |
(b) |
azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando queste nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. Qualora il prospetto sia stato redatto in conformità con il presente regolamento o la direttiva 2003/71/CE al momento dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli che danno accesso alle azioni, o qualora i titoli che danno accesso alle azioni siano stati emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il presente regolamento non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di queste nuove azioni, indipendentemente dalla percentuale da loro rappresentata in relazione al numero di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; |
(c) |
azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, qualora l'emissione di queste nuove azioni non comporti un aumento del capitale emesso; |
(d) |
titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente; |
(e) |
titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente; |
(f) |
azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione; |
(g) |
titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, indipendentemente dal fatto che sia stabilita all'interno dell'Unione o meno, a condizione che detti titoli siano della stessa classe dei titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione; |
(h) |
titoli già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
|
▌
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 42 per stabilire le informazioni minime contenute nei documenti di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), e al paragrafo 4, lettere d) ed e) del presente articolo.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«titoli»: i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE aventi una scadenza inferiore a 12 mesi; |
b) |
«titoli di capitale»: le azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente; |
c) |
«titoli diversi dai titoli di capitale»: tutti i titoli che non siano titoli di capitale; |
d) |
«offerta al pubblico di titoli»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli. Questa definizione si applica anche al collocamento di titoli tramite intermediari finanziari; |
e) |
«investitori qualificati»: le persone o i soggetti di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE e le persone o i soggetti che siano, su richiesta, trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE o che siano riconosciuti come controparti qualificate ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/65/UE, a meno che abbiano richiesto di essere trattati come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati; |
f) |
«piccole e medie imprese (PMI)»:
|
g) |
«ente creditizio»: un'impresa quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); |
h) |
«emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere titoli; |
i) |
«persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra titoli al pubblico; |
j) |
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; |
k) |
«pubblicità»: annunci
|
l) |
«informazioni previste dalla regolamentazione»: tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della direttiva 2004/109/CE o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera k), di detta direttiva e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 ; |
m) |
«Stato membro di origine»:
|
n) |
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta di titoli al pubblico o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato , qualora sia diverso dallo Stato membro di origine; |
n bis) |
«autorità competente»: l'autorità designata da ogni Stato membro a norma dell'articolo 29, salvo disposizione contraria del presente regolamento; |
o) |
«organismo di investimento collettivo ▌»: gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e i fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); |
p) |
«quota di un organismo di investimento collettivo»: i titoli emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo; |
q) |
«approvazione»: l'atto positivo al termine del controllo, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto; |
r) |
«prospetto di base»: un prospetto che risponda ai requisiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, e contenente, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta; |
s) |
«giorni lavorativi»: ai fini del presente regolamento, i giorni lavorativi dell'autorità competente esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi quali definiti dalla legge nazionale applicabile all'autorità competente; |
t) |
«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; |
u) |
«mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE; |
v) |
«emittente di un paese terzo»: un emittente avente sede in un paese terzo; |
v bis) |
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
|
2. Per tener conto degli sviluppi tecnici che si verificano nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni contenute al paragrafo 1 del presente articolo, tranne la definizione di «piccole e medie imprese (PMI)» di cui al paragrafo 1, lettera f), tenendo conto della situazione sui vari mercati nazionali, ▌della legislazione dell'Unione e ▌degli sviluppi economici.
Articolo 3
Obbligo di pubblicare un prospetto e relativa esenzione
1. I titoli ▌possono essere offerti al pubblico nell'Unione solo previa pubblicazione di un prospetto in conformità del presente regolamento .
2. Fatto salvo l'articolo 15, uno Stato membro può decidere di esentare le offerte di titoli al pubblico dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che ▌il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione non superi l'importo di 5 000 000 EUR calcolato su un periodo di 12 mesi.
Le offerte al pubblico presentate in virtù dell'esenzione di cui al primo comma:
(a) |
non beneficiano del regime del passaporto ai sensi del presente regolamento e, pertanto, gli articoli 23 e 24 non si applicano; |
(b) |
recano una chiara indicazione che l'offerta al pubblico non è di natura transfrontaliera; e |
(c) |
non sollecitano attivamente gli investitori al di fuori dello Stato membro di cui al primo comma. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA qualsiasi decisione adottata in conformità del primo comma nonché la soglia scelta per il corrispettivo totale ivi indicato.
3. I titoli ▌possono essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito all'interno dell'Unione soltanto previa pubblicazione di un prospetto.
3 bis. Al fine di tenere presenti le variazioni dei cambi, tra cui i tassi di inflazione e di cambio delle valute diverse dall'euro, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 42, misure volte a specificare la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 4
Prospetto facoltativo
Quando un'offerta di titoli al pubblico o l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato è al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento come specificato all'articolo 1, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto ovvero un prospetto UE della crescita, a seconda del caso, in conformità del presente regolamento.
Tale prospetto redatto su base facoltativa e approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), comporta tutti i diritti e gli obblighi di un prospetto richiesto ▌dal presente regolamento ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza di detta autorità competente.
Articolo 5
Rivendita successiva dei titoli
Ogni successiva rivendita di titoli che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta di titoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità dell' articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è considerata come un'offerta separata e per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di titoli al pubblico si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Il collocamento di titoli tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento finale non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d).
Non è obbligatoria la pubblicazione di un prospetto aggiuntivo nelle predette rivendite successive di titoli o nei predetti collocamenti finali di titoli tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 12 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.
CAPO II
REDAZIONE DEL PROSPETTO
Articolo 6
Il prospetto
1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2, il prospetto contiene le informazioni pertinenti e necessarie di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno nel caso di un investimento in titoli onde poter valutare con cognizione di causa:
(a) |
la situazione patrimoniale e finanziaria, i profitti e le perdite e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti; e |
(b) |
i diritti connessi ai titoli stessi. |
Le informazioni sono redatte e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e possono variare in funzione:
(a) |
della natura dell'emittente; |
(b) |
della tipologia dei titoli; |
(c) |
della situazione dell'emittente; |
(d) |
se del caso, della tipologia di investitore cui è destinata l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione, delle probabili conoscenze di tale tipologia di investitore nonché del mercato in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione; |
(e) |
delle eventuali informazioni messe a disposizione degli investitori in ragione degli obblighi che incombono all'emittente dei titoli in virtù del diritto nazionale o dell'Unione ovvero delle norme dell'eventuale autorità competente o sede di negoziazione da cui o in cui i titoli dell'emittente sono quotati o ammessi alla negoziazione, informazioni cui è possibile accedere mediante un meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE; |
(f) |
dell'applicabilità di un eventuale regime d'informativa proporzionato ovvero semplificato di cui agli articoli 14 e 15. |
2. L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti.
Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sui titoli e una nota di sintesi, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 7 , e dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sui titoli contiene informazioni concernenti i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Articolo 7
La sintesi del prospetto
1. Il prospetto contiene una nota di sintesi che fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'emittente, del garante e dei titoli che vengono offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che deve essere letta insieme con le altre parti del prospetto al fine di aiutare gli investitori al momento di decidere se investire in tali titoli.
In deroga al primo comma, ove il prospetto si riferisca all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale offerti unicamente a investitori qualificati, non è richiesta alcuna nota di sintesi.
2. Il contenuto della nota di sintesi è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante. Esso è letto come un'introduzione al prospetto ed è conforme alle altre parti di quest'ultimo.
3. La nota di sintesi è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e consiste al massimo di sei facciate di formato A4 quando stampato.
Tuttavia, soltanto in casi eccezionali, l'autorità competente può autorizzare l'emittente a redigere una nota di sintesi più lunga, al massimo di dieci facciate di formato A4 quando stampato, qualora la complessità delle attività dell'emittente, la natura dell'emissione o la natura dei titoli emessi lo renda necessario e qualora sussista il rischio che l'investitore sia indotto in errore in assenza delle informazioni aggiuntive nella nota di sintesi.
La nota di sintesi ▌:
(a) |
è presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; |
(b) |
è scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, sintetico e comprensibile al tipo di investitori interessati . |
4. La nota di sintesi è composta delle seguenti quattro sezioni:
(a) |
un'introduzione contenente avvertenze generali e specifiche, anche sull'entità della possibile perdita per gli investitori nella peggiore delle ipotesi; |
(b) |
le informazioni chiave concernenti l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ; |
(c) |
le informazioni chiave sui titoli; |
(d) |
le informazioni chiave sull'offerta stessa e/o l'ammissione alla negoziazione. |
5. L'introduzione della nota di sintesi comprende:
(a) |
la denominazione e i numeri internazionali di identificazione (ISIN) dei titoli; |
(b) |
l'identità e i dati di contatto dell'emittente, tra cui il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI); |
(c) |
l'identità e i dati di contatto dell'offerente , tra cui il codice LEI se l'offerente è dotato di personalità giuridica, o della persona che chiede l'ammissione; |
(d) |
l'identità e i dati di contatto dell'autorità competente del paese d'origine e la data del documento. |
Ai fini del primo comma, lettera d), laddove il prospetto sia composto da documenti distinti approvati da diverse autorità competenti, l'introduzione della nota di sintesi identifica tutte le autorità competenti e ne fornisce i dati di contatto.
Essa contiene le avvertenze che:
(a) |
la nota di sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al prospetto; |
(b) |
qualsiasi decisione di investire nei titoli dovrebbe basarsi sull'esame del prospetto completo da parte dell'investitore; |
(c) |
qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento; |
(d) |
la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli. |
6. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), contiene le seguenti informazioni:
(a) |
in una sottosezione intitolata «Chi è l'emittente dei titoli?», una breve descrizione dell'emittente dei titoli, compresi almeno i seguenti elementi:
|
(b) |
in una sottosezione intitolata «Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'emittente?», una selezione di informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati, comprese ove applicabile le informazioni proforma, fornite per ogni esercizio finanziario del periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale accompagnate da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. L'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio; |
(c) |
in una sottosezione intitolata «Quali sono i principali rischi che sono specifici all'emittente?», una breve descrizione di non più di dieci dei fattori di rischio più significativi specifici dell'emittente contenuti nel prospetto, tra cui, nello specifico, il rischio operativo e di investimento. |
7. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera c), contiene le seguenti informazioni:
(a) |
in una sottosezione intitolata «Quali sono le principali caratteristiche dei titoli?», una breve descrizione dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, comprendente almeno:
|
(b) |
in una sottosezione intitolata «Dove saranno negoziati i titoli?», indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione e l'identità di tutti i mercati nei quali i titoli vengono o verranno scambiati; |
(c) |
in una sottosezione intitolata «Ai titoli è connessa una garanzia?», una breve descrizione della natura e della portata della garanzia, se esistente, nonché una breve descrizione del garante , compreso il relativo codice LEI ; |
(d) |
in una sottosezione intitolata «Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?», una breve descrizione dei dieci fattori di rischio più significativi specifici dei titoli contenuti nel prospetto . |
Qualora debba essere presentato un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione può sostituire il contenuto di cui al presente paragrafo con le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da b) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014. In tal caso, nonché nel caso in cui una sola nota di sintesi riguardi diversi titoli che differiscono solo per alcuni dettagli molto limitati, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, ultimo comma, il limite di lunghezza di cui al paragrafo 3 è ampliato di altre 3 facciate di formato A 4 per ogni titolo supplementare.
8. La sezione di cui al paragrafo 4, lettera d), contiene le seguenti informazioni:
(a) |
in una sottosezione intitolata «A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?», ove applicabile, le condizioni generali, le condizioni e il calendario previsto dell'offerta, i dettagli dell'ammissione alla negoziazione, il piano di ripartizione, l'ammontare e la percentuale della diluizione immediata derivante dall'offerta e una stima delle spese totali legate all'emissione e/o all'offerta, incluse le stime di spese imputate all'investitore dall'emittente o dall'offerente; |
(b) |
in una sezione intitolata «Perché l'emittente ha prodotto il presente prospetto?», una breve descrizione dei motivi per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione, nonché l'uso e la stima dell'importo netto dei proventi. |
9. Nell'ambito di ciascuna delle sezioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8, l'emittente può aggiungere sottorubriche ove ritenuto necessario.
10. La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento.
11. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto e il formato di presentazione delle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati di cui al paragrafo 6, lettera b), prendendo in considerazione i diversi tipi di titoli e di emittenti e garantendo che le informazioni fornite siano brevi, concise e comprensibili .
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Prospetto di base
1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. Il prospetto di base include le informazioni seguenti:
(a) |
l'elenco delle informazioni che verranno incluse come condizioni definitive dell'offerta; |
(b) |
un modello, intitolato «modulo delle condizioni definitive», che deve essere compilato per ogni singola emissione; |
(c) |
l'indirizzo del sito internet dove saranno pubblicate le condizioni definitive. |
3. Le condizioni definitive sono presentate in un documento distinto oppure incluse nel prospetto di base o un suo supplemento. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.
Le condizioni definitive contengono solo informazioni riguardanti la nota informativa sui titoli e non vengono utilizzate per completare il prospetto di base. In tali casi si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).
4. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, l'emittente le mette a disposizione del pubblico in conformità dell'articolo 20 e le deposita presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, appena possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione.
È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e ben visibile attestante:
(a) |
che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini del presente regolamento e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi) al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti; |
(b) |
dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell'articolo 20; |
(c) |
che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive. |
5. Il prospetto di base può essere redatto come un unico documento o documenti distinti.
Quando l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha già depositato in precedenza un documento di registrazione per un determinato tipo di titoli diversi dai titoli di capitale, o un documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, e in una fase successiva scelga di redigere un prospetto di base, il prospetto di base è composto dai seguenti elementi:
(a) |
le informazioni contenute nel documento di registrazione o nel documento di registrazione universale; |
(b) |
le informazioni altrimenti contenute nella pertinente nota informativa sui titoli, escluse le condizioni definitive qualora queste non siano incluse nel prospetto di base. |
6. Le informazioni specifiche su ciascuno dei diversi titoli contenuti nel prospetto di base vengono chiaramente separate.
7. La nota di sintesi è redatta soltanto quando le condizioni definitive sono incluse nel prospetto di base in conformità del paragrafo 3 ovvero registrate, ed è specifica per la singola emissione.
8. La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive, di cui al presente articolo, ed è a esse allegata.
La nota di sintesi della singola emissione è conforme all'articolo 7 e fornisce le informazioni chiave del prospetto di base e delle condizioni definitive. Essa comprende quanto segue:
(a) |
le informazioni del prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione, comprese le informazioni essenziali concernenti l'emittente; |
(b) |
le opzioni contenute nel prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione quali determinate nelle condizioni definitive; |
(c) |
le informazioni pertinenti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base. |
Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi titoli che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un'unica nota di sintesi della singola emissione per tutti i titoli purché le informazioni relative ai diversi titoli siano chiaramente separate.
9. Le informazioni contenute nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 22, da informazioni aggiornate sull'emittente e sui titoli da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
10. L'offerta al pubblico può continuare dopo la scadenza del prospetto di base con il quale è stata avviata a condizione che un prospetto di base successivo sia approvato entro l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente. Le condizioni definitive dell'offerta contengono l'avviso evidente sulla prima pagina indicante l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente e dove sarà pubblicato il prospetto di base successivo. Il prospetto di base successivo contiene o incorpora mediante riferimento il modulo delle condizioni definitive del prospetto di base iniziale e si riferisce alle condizioni definitive che sono pertinenti per l'offerta in essere.
Il diritto di revoca dell'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, si applica anche agli investitori che hanno accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli durante il periodo di validità del prospetto di base precedente, a meno che i titoli siano già stati loro consegnati.
Articolo 9
Documento di registrazione universale
1. Qualsiasi emittente avente la sede legale in uno Stato membro e i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione può redigere ogni esercizio un documento di registrazione sotto forma di documento di registrazione universale che descrive l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, la governance e l'assetto azionario della società.
2. Qualsiasi emittente che decida di redigere un documento di registrazione universale ogni esercizio finanziario lo presenta, per approvazione, all'autorità competente del proprio Stato membro di origine, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 5 .
Dopo che ogni esercizio finanziario, per due anni consecutivi, l'emittente ha ottenuto l'approvazione del documento di registrazione universale da parte dell'autorità competente, i documenti di registrazione universale successivi ovvero le modifiche a tali documenti di registrazione universale possono essere depositati presso l'autorità competente senza approvazione preventiva , a meno che tali modifiche non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente .
Nel caso in cui l'emittente successivamente ometta di depositare un documento di registrazione universale per un esercizio finanziario, il beneficio di deposito senza approvazione è perso e tutti i successivi documenti di registrazione universale sono presentati all'autorità competente per approvazione fino a quando la condizione del secondo comma è nuovamente soddisfatta.
3. Gli emittenti che, prima della data di applicazione del presente regolamento, hanno ottenuto l'approvazione di un documento di registrazione, redatto conformemente all'allegato I o XI del regolamento (CE) n. 809/2004 (20), da parte di un'autorità competente per almeno due anni consecutivi e in seguito hanno depositato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, o ottenuto l'approvazione di, tale documento di registrazione ogni anno, sono autorizzati a depositare un documento di registrazione universale senza approvazione preventiva in conformità con il paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
4. Una volta approvato o depositato senza approvazione, il documento di registrazione universale, nonché le modifiche ad esso apportate di cui ai paragrafi 7 e 9, è messo a disposizione del pubblico senza indugio e secondo le modalità di cui all'articolo 20.
5. Il documento di registrazione universale soddisfa i requisiti linguistici di cui all'articolo 25.
6. Le informazioni possono essere incluse mediante riferimento in un documento di registrazione universale conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18.
7. Dopo il deposito o l'approvazione di un documento di registrazione universale, l'emittente può aggiornare in qualsiasi momento le informazioni ivi contenute depositando una modifica a tale documento presso l'autorità competente.
8. L'autorità competente può in qualsiasi momento rivedere il contenuto di qualsiasi documento di registrazione universale depositato senza approvazione preventiva, nonché il contenuto delle relative modifiche.
Il riesame da parte dell'autorità competente consiste nel controllare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite nel documento di registrazione universale e nelle relative modifiche.
9. Qualora accerti, nel corso del riesame, che il documento di registrazione universale non risponde ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza, e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, l'autorità competente lo notifica all'emittente.
Una richiesta di modifica o informazioni supplementari rivolta dall'autorità competente all'emittente deve essere presa in considerazione dall'emittente soltanto nel documento di registrazione universale successivo depositato per il successivo esercizio finanziario, tranne nei casi in cui l'emittente intende utilizzare il documento di registrazione universale come elemento costitutivo del prospetto trasmesso per approvazione. In tal caso, l'emittente deposita una modifica del documento di registrazione universale al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 5.
In deroga al secondo comma, qualora l'autorità competente notifichi all'emittente che la sua richiesta di modifica riguarda un'omissione o un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'emittente deposita una modifica al documento di registrazione universale senza indebito ritardo.
10. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 9 si applicano solo nei casi in cui il documento di registrazione universale non è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto. Ogni volta che un documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto, nel periodo compreso tra il momento in cui è approvato il prospetto e la chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o, a seconda dei casi, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, se posteriore, si applicano solo le norme dell'articolo 22 riguardanti i supplementi del prospetto.
11. L'emittente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, o al paragrafo 3 ottiene lo status di emittente frequente e beneficia del processo di approvazione più rapido di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a condizione che:
(a) |
in sede di deposito o presentazione per approvazione di ciascun documento di registrazione universale, l'emittente fornisca all'autorità competente conferma scritta che tutte le informazioni previste dalla regolamentazione che è tenuto a divulgare ai sensi della direttiva 2004/109/CE, se applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014 sono state depositate e pubblicate conformemente ai requisiti fissati in tali atti; e |
(b) |
se l'autorità competente esegue il riesame di cui al paragrafo 8, l'emittente modifichi il suo documento di registrazione universale come disposto al paragrafo 9. |
Se non soddisfa una qualsiasi delle suddette condizioni, l'emittente perde lo status di emittente frequente.
12. Se il documento di registrazione universale depositato presso l'autorità competente o da essa approvato è reso pubblico al più tardi quattro mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale di cui a detto articolo.
Se il documento di registrazione universale, o una sua modifica, è depositato presso l'autorità competente o da essa approvato e reso pubblico al più tardi tre mesi dopo la fine dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria semestrale di cui a detto articolo.
Nei casi di cui al primo o secondo comma, l'emittente:
(a) |
include nel documento di registrazione universale una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale; |
(b) |
deposita il documento di registrazione universale a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE; |
(c) |
include nel documento di registrazione universale una dichiarazione di responsabilità nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE. |
13. Il paragrafo 12 si applica unicamente se lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento è anche lo Stato membro di origine ai sensi della direttiva 2004/109/CE, e se la lingua del documento di registrazione universale soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE.
14. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura per il controllo, l'approvazione, il deposito e il riesame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica e le condizioni in cui lo status di emittente frequente può essere perso.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 10
Prospetti costituiti da documenti distinti
1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi sono soggette ad approvazione separata.
Se, dopo l'approvazione del documento di registrazione, è emerso un fattore nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel documento di registrazione che siano atti ad influire sulla valutazione dei titoli, è presentato per approvazione, contestualmente alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi, un supplemento al documento di registrazione. Il diritto di revocare l'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, non si applica in tal caso.
Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione e il suo supplemento, se applicabile, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.
2. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione universale o che abbia depositato un documento di registrazione universale senza approvazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli, la nota di sintesi e tutte le modifiche apportate al documento di registrazione universale depositato, dopo la sua approvazione o il suo deposito, ad eccezione delle modifiche al documento di registrazione universale di un emittente frequente a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, sono oggetto di approvazione separata.
Se l'emittente ha depositato un documento di registrazione universale senza approvazione, l'intera documentazione, comprese le modifiche al documento di registrazione universale, è soggetta ad approvazione, nonostante il fatto che tali documenti restino distinti.
Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione universale, modificato conformemente all'articolo 9, paragrafo 7 o 9, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.
Articolo 11
Responsabilità per il prospetto
1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite nel prospetto.
Tuttavia gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali titoli. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.
3. La responsabilità per le informazioni fornite in un documento di registrazione universale è attribuita alle persone di cui al paragrafo 1 soltanto nei casi in cui il documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo di un prospetto approvato. Questo si applica fatti salvi gli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE quando in un documento di registrazione universale sono incluse le informazioni di cui a tali articoli.
Articolo 12
Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione
1. Il prospetto o il prospetto di base, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 22.
Se il prospetto o il prospetto di base è composto da documenti distinti, la validità decorre dall'approvazione della nota informativa sui titoli.
2. Il documento di registrazione, compreso il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9, che sia stato previamente depositato e approvato, rimane valido per l'uso come elemento costitutivo del prospetto per 12 mesi a decorrere dal deposito o dall'approvazione.
Il termine di validità di tale documento di registrazione non pregiudica la validità del prospetto di cui è elemento costitutivo.
CAPO III
IL CONTENUTO E IL FORMATO DEL PROSPETTO
Articolo 13
Informazioni minime e formato
1. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati riguardanti il formato del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le tabelle che definiscono le informazioni specifiche da includere nel prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti.
In particolare, nell'elaborare le varie tabelle del prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:
(a) |
i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere fornite nel prospetto per i titoli che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati; |
(b) |
i diversi tipi di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale e le relative caratteristiche; |
(c) |
il formato usato e le informazioni da includere nei prospetti di base relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant; |
(d) |
se applicabile, la natura pubblica dell'emittente; |
(e) |
se applicabile, la natura specifica delle attività dell'emittente. |
In particolare, la Commissione elabora due serie distinte e sostanzialmente diverse di tabelle del prospetto che stabiliscono gli obblighi di informazione applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale adeguati alle diverse classi di investitori — qualificati o non qualificati — ai quali è rivolta l'offerta, tenendo conto delle diverse esigenze informative di tali investitori.
2. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati che stabiliscono la tabella che definisce le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, nonché una tabella apposita per il documento di registrazione universale degli enti creditizi.
Tale tabella garantisce che il documento di registrazione universale contenga tutte le informazioni necessarie sull'emittente, in modo che lo stesso documento di registrazione universale possa essere utilizzato anche per la successiva offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli di capitale, titoli di debito o strumenti derivati. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, il resoconto e le prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria, e il governo societario, tali informazioni sono allineate per quanto possibile alle informazioni che debbono essere comunicate nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, compresa la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.
3. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano sugli standard informativi nel settore finanziario e non finanziario stabiliti dalle organizzazioni internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento ].
Articolo 14
Regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie
1. In caso di offerta di titoli al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto semplificato secondo il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie le seguenti persone:
(a) |
gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi e che emettano più titoli della stessa classe; |
(b) |
gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale; |
(c) |
gli offerenti di una classe di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi. |
Il prospetto semplificato di cui al primo comma consiste in una nota di sintesi a norma dell'articolo 7, uno specifico documento di registrazione che può essere utilizzato dalle persone di cui alle lettere a), b) e c), e in una specifica nota informativa sui titoli che può essere utilizzata dalle persone di cui alle lettere a) e c).
Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), l'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente un elenco dei sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).
2. Conformemente ai principi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il prospetto semplificato di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni ridotte pertinenti di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno nel caso di una emissione secondaria per essere in grado di valutare con cognizione di causa:
(a) |
le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, sulla base delle informazioni finanziarie incluse nel prospetto, direttamente o mediante riferimento, riguardanti solo l'ultimo esercizio finanziario, |
(b) |
i diritti connessi con i titoli, |
(c) |
i motivi dell'emissione e il suo impatto sull'emittente , in particolare la dichiarazione relativa al capitale circolante, la comunicazione della capitalizzazione e dell'indebitamento, l'impatto sulla struttura complessiva del capitale e una nota di sintesi concisa delle informazioni pertinenti divulgate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a partire dalla data dell'ultima emissione. |
La nota di sintesi contiene soltanto le informazioni pertinenti richieste dal regime d'informativa semplificato per le emissioni secondarie.
Le informazioni contenute nel prospetto semplificato di cui al paragrafo 1 sono elaborate e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile, e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare le informazioni ridotte di cui al paragrafo 2 , da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa semplificato di cui al paragrafo 1.
Nello specificare le informazioni ridotte da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa semplificato, la Commissione tiene conto della necessità di agevolare l'accesso ai mercati dei capitali, dell'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accesso, nonché delle informazioni che un emittente è già tenuto a divulgare ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014. Al fine di evitare di imporre oneri superflui a carico degli emittenti, la Commissione calibra i requisiti in modo che essi si concentrino sulle informazioni che sono significative e pertinenti ai fini delle emissioni secondarie, e in modo che siano proporzionati.
Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento].
Articolo 15
Prospetto UE della crescita
1. In caso di offerta di titoli al pubblico, le seguenti entità hanno il diritto di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo, fatta eccezione per i titoli destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
(a) |
PMI; |
(b) |
emittenti diversi dalle PMI, laddove l'offerta al pubblico riguardi titoli destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI; |
(c) |
emittenti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), laddove il corrispettivo totale nell'Unione dell'offerta di titoli al pubblico non sia superiore a 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi. |
Il prospetto UE della crescita approvato a norma del presente articolo è valido per ogni offerta di titoli al pubblico in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25.
Il prospetto UE della crescita nell'ambito del regime di informativa proporzionato di cui al primo comma è un documento standard facilmente compilabile da parte degli emittenti.
1 bis. Il prospetto UE della crescita contempla i tre elementi chiave seguenti:
(a) |
le informazioni chiave concernenti l'emittente, quali:
|
(b) |
le informazioni chiave sui titoli, quali:
|
(c) |
le informazioni chiave sull'offerta, quali:
|
▌
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare il contenuto e il formato ridotti specifici del prospetto UE della crescita standard di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. Tali atti specificano le informazioni richieste nelle tabelle del prospetto in un linguaggio semplice, ricorrendo all'inclusione mediante riferimento, ove del caso.
Nello specificare il contenuto e il formato ridotti del prospetto UE della crescita standard, la Commissione calibra gli obblighi di informazione affinché si concentrino:
(a) |
sulle informazioni che sono significative e pertinenti nel caso di investimenti in titoli emessi agli investitori; |
(b) |
sulla necessità di garantire la proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti; e |
(c) |
sul costo di produzione di un prospetto. |
In questo contesto, la Commissione tiene conto dei seguenti aspetti:
— |
la necessità di garantire che il prospetto UE della crescita sia notevolmente ed effettivamente semplificato rispetto al prospetto completo, in termini di oneri amministrativi e costi a carico degli emittenti; |
— |
la necessità di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati dei capitali, assicurando allo stesso tempo che gli investitori possano investire con fiducia nelle PMI; |
— |
la necessità di ridurre al minimo i costi e gli oneri per le PMI; |
— |
la necessità di ottenere tipi specifici di informazioni particolarmente significative per le PMI; |
— |
le dimensioni dell'emittente e da quanto tempo opera; |
— |
le varie tipologie e caratteristiche delle offerte; |
— |
i diversi tipi di informazioni necessarie agli investitori per quanto riguarda le differenti tipologie di titoli. |
Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento].
▌
Articolo 16
Fattori di rischio
1. I fattori di rischio evidenziati in un prospetto sono limitati ai rischi che sono specifici all'emittente e/o ai titoli e sono rilevanti per prendere una decisione d'investimento informata, come confermato dal contenuto del documento di registrazione e della nota informativa sui titoli. ▌
1 bis. I fattori di rischio comprendono anche quelli dovuti al livello di subordinazione di un titolo e all'impatto sulla prevista dimensione o tempistica dei pagamenti ai possessori dei titoli in caso di fallimento o di qualsiasi altra procedura analoga, compresa, se del caso, l'insolvenza di un istituto di credito o la sua risoluzione o ristrutturazione ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
2. L'ESMA elabora orientamenti sulla valutazione ▌della specificità e della significatività dei fattori di rischio e sulla loro suddivisione ▌. Inoltre, l'ESMA elabora orientamenti per aiutare le autorità competenti nell'esame dei fattori di rischio in modo tale da incoraggiare un'informativa adeguata e mirata sui fattori di rischio da parte degli emittenti.
Articolo 17
Omissione di informazioni
1. Qualora il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità di titoli che verranno offerti al pubblico non possono essere inclusi nel prospetto:
(a) |
il prospetto indica i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo; oppure |
(b) |
l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità di titoli offerti al pubblico. |
I dati relativi al prezzo d'offerta definitivo e alla quantità di titoli sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e pubblicati conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di talune informazioni richieste, se ritiene che una qualsiasi delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
(a) |
la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico; |
(b) |
la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché la loro omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi ai titoli oggetto del prospetto; |
(c) |
dette informazioni sono di minore importanza in relazione ad una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non sono tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti. |
Ogni anno l'autorità competente presenta all'ESMA una relazione in merito alle informazioni di cui ha autorizzato l'omissione.
3. Fatta salva l'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni da includere nel prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o ai titoli oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti a quelle richieste, a meno che non ne esistano.
4. Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nella redazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 4, omettere informazioni su tale Stato membro.
5. L'ESMA può elaborare progetti di orientamenti per specificare i casi in cui possono essere omesse informazioni conformemente al paragrafo 2, tenuto conto delle relazioni delle autorità competenti all'ESMA di cui al paragrafo 2.
Articolo 18
Inclusione delle informazioni mediante riferimento
1. Le informazioni possono essere incluse nel prospetto o nel prospetto di base mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all'articolo 25 e siano presentate nel contesto degli obblighi di informativa previsti dal diritto dell'Unione oppure secondo le regole della sede di negoziazione o del mercato di crescita per le PMI :
(a) |
documenti che sono stati approvati da un' autorità competente▌, o depositati presso quest'ultima, in conformità al presente regolamento; |
(b) |
documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g), e all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) ed e); |
(c) |
informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l); |
(d) |
informazioni finanziarie annuali e infrannuali; |
(e) |
relazioni di revisione e bilanci; |
(f) |
relazioni sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); |
(g) |
relazioni sul governo societario ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE; |
(h) |
[relazioni sulle retribuzioni ai sensi dell'articolo [X] della [direttiva rivista sui diritti degli azionisti (23)]; |
(h bis) |
relazioni annuali o qualsiasi informazione richiesta ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2011/61/UE; |
(i) |
statuti e atti costitutivi. |
Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell'emittente.
Se solo alcune parti di un documento sono incluse mediante riferimento, nel prospetto è inclusa una dichiarazione indicante che le parti non incluse non sono pertinenti per l'investitore oppure sono trattate altrove nel prospetto.
2. Nell'includere informazioni mediante riferimento, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato garantiscono l'accessibilità delle informazioni. In particolare, il prospetto include una tabella di corrispondenza che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi di informazione e contiene link a tutti i documenti contenenti informazioni incluse mediante riferimento.
3. Ove possibile unitamente al primo progetto di prospetto presentato all'autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato presenta in formato elettronico consultabile tutte le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso l'autorità competente che approva il prospetto.
4. ▌L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per aggiornare l'elenco di documenti di cui al paragrafo 1, integrandolo con ulteriori tipi di documenti che debbono essere depositati presso un'autorità pubblica o approvati da un'autorità pubblica a norma del diritto dell'Unione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO IV
MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
Articolo 19
Controllo e approvazione del prospetto
1. Il prospetto non può essere pubblicato finché esso , o tutte le parti che lo costituiscono, non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.
▌L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'ESMA e contestualmente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto titoli al pubblico.
Il termine di 20 giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione del progetto di prospetto. Qualora siano necessarie presentazioni successive ai sensi del paragrafo 4, si applica il termine di cui al paragrafo 2.
4. Qualora l'autorità competente accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:
(a) |
informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto e/o delle informazioni supplementari, indicando i motivi dettagliati di tale decisione , e |
(b) |
i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano in tal caso solo a partire dalla data in cui un progetto modificato di prospetto e/o le informazioni supplementari richieste sono presentati all'autorità competente. |
5. In deroga ai paragrafi 2 e 4, il termine di cui a tali paragrafi è ridotto a 5 giorni lavorativi per gli emittenti frequenti di cui all'articolo 9, paragrafo 11. L'emittente frequente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione di una domanda di approvazione.
L'emittente frequente presenta una domanda di approvazione all'autorità competente contenente le necessarie modifiche al documento di registrazione universale, ove applicabile, alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi trasmessi per approvazione.
L'emittente frequente non è tenuto a ottenere l'approvazione per le modifiche apportate al documento di registrazione universale a meno che queste ultime non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente.
6. Le autorità competenti forniscono nei loro siti web orientamenti sul processo di controllo e approvazione al fine di agevolare l'efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti. Tali orientamenti indicano i punti di contatto in relazione alle approvazioni. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto hanno la possibilità di comunicare direttamente e interagire con il personale dell'autorità competente durante l'intero processo di approvazione del prospetto.
▌
9. L'ammontare delle commissioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine per l'approvazione dei prospetti, dei documenti di registrazione, compresi i documenti di registrazione universali, i supplementi e le modifiche, come pure per il deposito dei documenti di registrazione universali, delle relative modifiche e delle condizioni definitive, è ragionevole e proporzionato ed è reso pubblico almeno sul sito web dell'autorità competente.
10. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure per il controllo della completezza, comprensibilità e coerenza e l'approvazione del prospetto.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. L'ESMA esercita i poteri che le sono conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 per promuovere la convergenza della vigilanza in relazione ai processi di controllo ed approvazione delle autorità competenti in sede di valutazione della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. A tal fine l'ESMA elabora orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di vigilanza e attuazione dei prospetti, che coprano l'esame della conformità al presente regolamento e a eventuali atti delegati e di esecuzione adottati in base ad esso nonché l'applicazione di adeguate misure e sanzioni amministrative in caso di violazione ai sensi degli articoli 36 e 37. [Em. 2] In particolare, l'ESMA promuove la convergenza per quanto riguarda l'efficienza, i metodi e la tempistica del controllo, da parte delle autorità competenti, delle informazioni fornite nel prospetto , ricorrendo a verifiche inter pares ove opportuno .
11 bis. L'ESMA sviluppa un sistema di flusso di lavoro centrale che rifletta il processo di approvazione del prospetto dal suo inizio fino all'approvazione, permettendo alle autorità competenti, all'ESMA e agli emittenti di gestire e monitorare le richieste di approvazione online e in tutta l'Unione.
12. Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA organizza e conduce almeno una revisione inter pares (peer review) delle procedure di controllo e di approvazione delle autorità competenti, comprese le notifiche delle approvazioni tra le autorità competenti. La revisione inter pares ha per oggetto anche l'impatto dei diversi approcci di controllo e di approvazione applicati dalle autorità competenti sulla capacità degli emittenti di raccogliere capitali nell'Unione europea. La relazione sulla revisione inter pares è pubblicata entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Nel contesto della revisione inter pares, l'ESMA tiene conto della consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 20
Pubblicazione del prospetto
1. Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto.
Nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto è disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
2. Il prospetto, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato in forma elettronica in uno dei seguenti siti web:
a) |
il sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione; |
b) |
il sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; |
c) |
il sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione o del gestore del sistema multilaterale di negoziazione, ove applicabile. |
3. Il prospetto è pubblicato in un'apposita sezione del sito web che è facilmente accessibile sul sito web. Esso è scaricabile, stampabile e in un formato elettronico consultabile che non può essere modificato.
I documenti contenenti le informazioni incluse mediante riferimento nel prospetto e i supplementi e/o le condizioni definitive relative al prospetto sono accessibili nella stessa sezione contenente il prospetto, anche mediante collegamenti ipertestuali ove necessario.
Fatto salvo il diritto di revoca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli emittenti frequenti di cui all'articolo 9, paragrafo 11, possono scegliere, anziché ricorrere a un supplemento, di integrare eventuali modifiche nel documento di registrazione universale mediante riferimento dinamico alla versione più recente di tale documento di registrazione universale.
4. L'accesso al prospetto non è condizionato né al completamento di una procedura di registrazione, né all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, né al pagamento di una commissione.
5. L'autorità competente dello Stato membro di origine pubblica nel suo sito web tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati, compreso un link ipertestuale alle apposite sezioni del sito web di cui al paragrafo 3, nonché lo Stato membro o gli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. L'elenco pubblicato, compresi i link ipertestuali, è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per il periodo di cui al paragrafo 7.
Contestualmente alla notifica all'ESMA dell'approvazione del prospetto o di un eventuale supplemento, l'autorità competente fornisce all'ESMA una copia elettronica del prospetto e dell'eventuale supplemento, nonché i dati necessari ai fini della sua classificazione da parte dell'ESMA nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 e per la relazione di cui all'articolo 45.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica sul suo sito web informazioni su tutte le notifiche ricevute a norma dell'articolo 24.
6. Al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli interessati, l'ESMA pubblica sul suo sito web tutti i prospetti ricevuti dalle autorità competenti, compresi gli eventuali supplementi, le condizioni definitive e le relative traduzioni, ove applicabile, nonché informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. La pubblicazione è garantita tramite un meccanismo di stoccaggio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente l'accesso e le funzioni di ricerca. Le informazioni chiave contenute nei prospetti, come ad esempio il codice ISIN di identificazione dei titoli e il codice LEI di identificazione degli emittenti, degli offerenti e dei garanti, sono leggibili a macchina, anche quando sono usati metadati.
7. Tutti i prospetti approvati restano a disposizione del pubblico in formato digitale per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione sui siti web di cui ai paragrafi 2 e 6.
8. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi a disposizione del pubblico conformemente al paragrafo 2. Ciascun documento costitutivo del prospetto indica dove sono reperibili gli altri documenti che sono già stati approvati e/o depositati presso l'autorità competente.
9. Il testo e il formato del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, messi a disposizione del pubblico sono sempre identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
10. Una copia ▌del prospetto su supporto durevole è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi persona fisica o giuridica dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli. La consegna è limitata alle giurisdizioni in cui ha luogo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione a norma del presente regolamento.
11. Per assicurare una coerente armonizzazione delle procedure di cui al presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti relativi alla pubblicazione del prospetto.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
12. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dati necessari per la classificazione dei prospetti di cui al paragrafo 5.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 21
Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetta i principi contenuti nel presente articolo.
2. La pubblicità indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.
3. La pubblicità è chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in una pubblicità non sono imprecise o fuorvianti. Tali informazioni sono altresì coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.
4. Tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con quelle contenute nel prospetto.
Qualora un emittente o un offerente divulghino, in forma scritta od orale, informazioni significative rivolte ad uno o più investitori selezionati, tali informazioni sono divulgate a tutti gli altri investitori ai quali è rivolta l'offerta, a prescindere dall'obbligo o meno di prospetto a norma del presente regolamento. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.
5. L'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 4 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Se necessario l'autorità competente dello Stato membro di origine assiste l'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel valutare la coerenza di quest'ultima con le informazioni contenute nel prospetto.
Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte di un'autorità competente non costituisce una condizione preliminare per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi Stato membro ospitante.
5 ter. L'autorità competente non richiede alcuna commissione per il controllo della pubblicità ai sensi del presente articolo.
5 quater. L'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità può concordare con l'autorità competente dello Stato membro di origine, laddove quest'ultima sia un'altra autorità competente, che l'autorità competente dello Stato membro di origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria a norma del paragrafo 5. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indugio l'emittente e l'ESMA.
6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le disposizioni riguardanti la pubblicità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e al paragrafo 5 bis, anche per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari e stabilire procedure in materia di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 .
Articolo 22
Supplementi al prospetto
1. Qualunque nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato sono menzionati senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.
Il supplemento è approvato secondo le stesse modalità del prospetto entro un massimo di cinque giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale a norma dell'articolo 20. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.
2. Se il prospetto si riferisce all'offerta di titoli al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fattori, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.
Qualora un emittente decida di includere le eventuali modifiche apportate al documento di registrazione universale mediante un riferimento dinamico alla versione più recente di tale documento di registrazione universale, in luogo di un supplemento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, il diritto di recesso dell'investitore di cui al primo comma rimane impregiudicato.
3. Nel caso in cui l'emittente prepara un supplemento per informazioni contenute nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l'investitore ha di revocare l'accettazione a norma del paragrafo 2 si applica solo all'emissione o alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di titoli oggetto del prospetto di base.
4. Se il fattore nuovo significativo, l'errore materiale o l'imprecisione di cui al paragrafo 1 riguarda soltanto le informazioni contenute in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale che sono utilizzati contemporaneamente come elemento costitutivo di più prospetti, è elaborato ed approvato un unico supplemento. In tal caso il supplemento menziona tutti i prospetti a cui si riferisce.
5. In sede di controllo del supplemento prima dell'approvazione, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 3, comma 2 bis, l'autorità competente può chiedere che vi sia inclusa in un allegato la versione consolidata del prospetto cui si riferisce, ove ciò sia necessario al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto. Tale richiesta è considerata una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.
6. Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fattore nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO V
OFFERTE E AMMISSIONI ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE E USO DELLE LINGUE
Articolo 23
Validità unionale dell'approvazione di un prospetto e di documenti di registrazione universali
1. Fatto salvo l'articolo 35, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine ed i relativi supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l'ESMA e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell'articolo 24. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.
Le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, si applicano mutatis mutandis ai documenti di registrazione universali già approvati.
Qualora il prospetto sia sottoposto ad approvazione in uno o più Stati membri e contenga un documento di registrazione universale che è stato già approvato in un altro Stato membro, l'autorità competente che esamina la domanda di approvazione del prospetto non riesamina il documento di registrazione universale ma ne accetta l'approvazione preventiva.
2. Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fattori nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 22, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.
Articolo 24
Notifica
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al presente regolamento e una copia elettronica del prospetto stesso. L'ESMA istituisce un portale nel quale ciascuna autorità nazionale competente inserisce tali informazioni.
Ove applicabile, la notifica di cui al primo comma è accompagnata da una traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto.
Qualora un documento di registrazione universale sia stato approvato a norma dell'articolo 9, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis.
Contestualmente alla sua notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è notificato all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, ove del caso .
2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.
3. Contestualmente alla notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica il certificato di approvazione del prospetto all'ESMA.
4. Se le condizioni definitive di un prospetto di base che sia stato precedentemente notificato non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, non appena possibile successivamente al loro deposito l'autorità competente dello Stato membro di origine le comunica per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti e all'ESMA.
5. Le autorità competenti non impongono alcuna commissione per la notifica, o la ricezione della notifica, di prospetti e supplementi o del documento di registrazione universale, ove del caso, o per altre attività di vigilanza collegate, né nello Stato membro di origine né nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti.
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari standard, modelli e procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del supplemento al prospetto o del documento di registrazione universale e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25
Uso delle lingue
1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
2. Qualora venga effettuata un'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante esige la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto. [Em. 3]
Ai fini del controllo e dell'approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.
3. Qualora venga effettuata un'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, incluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine ed inoltre messo a disposizione in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.
L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può esigere la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto.
4. Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua del prospetto di base approvato.
Quando le condizioni definitive sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, le norme linguistiche di cui al presente articolo si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata della singola emissione.
CAPO VI
REGOLE SPECIFICHE RELATIVE AGLI EMITTENTI STABILITI IN PAESI TERZI
Articolo 26
Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento
1. Se l'emittente di un paese terzo intende offrire titoli al pubblico nell'Unione o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato stabilito nell' Unione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento , esso ottiene l'approvazione del prospetto, conformemente all'articolo 19, dall'autorità competente del suo Stato membro di origine.
Una volta approvato a norma del primo comma, il prospetto comporta tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto a norma del presente regolamento, e il prospetto e l'emittente del paese terzo sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro di origine.
▌
Articolo 27
Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine di un emittente di un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto conformemente alla legislazione nazionale dell'emittente del paese terzo e ad essa soggetto, a condizione che:
a) |
gli obblighi di informazione imposti da tale legislazione siano equivalenti a quelli di cui al presente regolamento ; e |
b) |
l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia concluso accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza del paese terzo emittente, conformemente all'articolo 28. |
2. Qualora titoli emessi da un emittente di un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano i requisiti di cui agli articoli 23, 24 e 25.
Per tali emittenti, l'autorità competente dello Stato membro di origine in cui i titoli sono emessi è autorizzata a imporre una tassa aggiuntiva che riflette l'onere che tale emissione rappresenta.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13.
Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione stabilendo che gli obblighi di informazione imposti dalla legislazione di un paese terzo sono equivalenti a quelli di cui al presente regolamento. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
Articolo 28
Cooperazione con i paesi terzi
1. Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, le autorità competenti degli Stati membri concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi , a meno che tale paese terzo non figuri nell'elenco della Commissione relativo ai paesi non cooperativi . Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficace di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
Un'autorità competente informa l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.
2. Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, l'ESMA facilita e coordina l'elaborazione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.
▌
Inoltre, ove necessario, l'ESMA agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure a titolo degli articoli 36 e 37.
3. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 33. Tale scambio d'informazioni deve essere finalizzato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.
3 bis. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3 ter. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello di documento per gli accordi di cooperazione destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri.
CAPO VII
ESMA E AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 29
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento. Gli Stati membri informano di tale designazione la Commissione, l'ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri.
L'autorità competente è ▌indipendente dai partecipanti al mercato.
2. Gli Stati membri possono consentire alla loro autorità competente di delegare il compito della pubblicazione su internet dei prospetti approvati.
Qualsiasi delega di compiti a soggetti avviene tramite una decisione specifica che indica i compiti da svolgere e le condizioni alle quali devono essere svolti e include una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire ed organizzarsi in modo da evitare conflitti di interesse e impedire che le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti delegati siano utilizzate impropriamente o per ostacolare la concorrenza. Tale decisione specifica tutti gli accordi conclusi tra l'autorità competente e il soggetto al quale sono delegati i compiti.
La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto del presente regolamento e dell'approvazione del prospetto spetta all'autorità competente designata a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di cui al paragrafo 2, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.
3. I paragrafi 1 e 2 sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.
Articolo 30
Poteri delle autorità competenti
1. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
a) |
esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori; |
b) |
esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate trasmettano informazioni e documenti; |
c) |
esigere che i revisori dei conti e i dirigenti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni; |
d) |
sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 25 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento siano state violate; |
e) |
vietare o sospendere la pubblicità o esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o i pertinenti intermediari finanziari cessino o sospendano la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo per ritenere che le disposizioni del presente regolamento siano state violate; |
f) |
vietare l'offerta al pubblico se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate; |
g) |
sospendere o imporre ai mercati regolamentati interessati di sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se hanno ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento sono state violate; |
h) |
vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate; |
i) |
rendere pubblico il fatto che un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione non ottempera ai suoi obblighi; |
j) |
sospendere il controllo dei prospetti presentati per approvazione o sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione nel caso in cui l'autorità competente si avvale del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; |
k) |
rifiutare l'approvazione di un prospetto redatto da un determinato emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 5 anni, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione abbia ripetutamente e gravemente violato le disposizioni del presente regolamento; |
l) |
rendere pubbliche, o esigere che l'emittente renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla valutazione dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato; |
m) |
sospendere o imporre ai mercati regolamentati interessati di sospendere la negoziazione dei titoli se, a loro giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori; |
n) |
eseguire ispezioni in loco o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per dimostrare una violazione del presente regolamento. |
Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera n) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, nella massima misura necessaria all'assolvimento della loro responsabilità per il controllo della conformità con il presente regolamento e per l'approvazione del prospetto, con le seguenti modalità:
a) |
direttamente; |
b) |
in collaborazione con altre autorità; |
c) |
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; |
d) |
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. |
3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
4. La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
5. I paragrafi da 1 a 3 sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.
Articolo 31
Cooperazione tra autorità competenti
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.
Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.
2. Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:
a) |
l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale; |
b) |
è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; |
c) |
nello Stato membro destinatario della richiesta è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni. |
3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.
4. L'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.
Un'autorità competente richiedente informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un'indagine o di un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA coordina l'indagine o l'ispezione se una delle autorità competenti lo chiede.
Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, essa può:
a) |
effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente; |
b) |
consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco; |
c) |
consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco; |
d) |
nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco; e/o |
e) |
condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza. |
5. Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 32
Cooperazione con l'ESMA
1. Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 33
Segreto professionale
1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o i soggetti cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
Articolo 34
Protezione dei dati
Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.
Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, l'ESMA si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 35
Provvedimenti cautelari
1. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico hanno commesso irregolarità o che tali persone hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA.
2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.
3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO VIII
MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 36
Misure e sanzioni amministrative
1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 30 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure e sanzioni amministrative appropriate che siano efficaci, proporzionate e dissuasive . Le misure e le sanzioni amministrative si applicano almeno a ▌:
(a) |
violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 10, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 13, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 12, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 10, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 25 del presente regolamento; |
(b) |
mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 30. |
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ]. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.
Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ] gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):
a) |
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione , ai sensi dell'articolo 40 ; |
b) |
un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione; |
c) |
sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; |
d) |
in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento ], o al 3 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; |
e) |
in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento ]. |
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.
Articolo 37
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza
1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
a) |
la gravità e la durata della violazione; |
b) |
il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione; |
c) |
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; |
d) |
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio; |
e) |
l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dal soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; |
f) |
il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto; |
g) |
le violazioni precedentemente commesse dal soggetto responsabile della violazione; |
h) |
le misure adottate dal soggetto responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi. |
2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 36, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 38
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.
Articolo 39
Segnalazione di violazioni
1. Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per incoraggiare e consentire la segnalazione alle stesse di effettive o potenziali violazioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a) |
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni effettive o potenziali e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni; |
b) |
la protezione adeguata dei dipendenti che lavorano in base ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni, almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo da parte dei loro datori di lavoro o di terzi; |
c) |
la protezione dell'identità e dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario. |
3. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a violazioni effettive o potenziali del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento.
4. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.
Articolo 40
Pubblicazione delle decisioni
1. La decisione che impone una sanzione o misura amministrativa per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona sanzionata è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
2. Quando la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dalle autorità competenti sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti:
a) |
rinviino la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o |
b) |
pubblichino la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere; |
c) |
non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
|
3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a impugnazione dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale impugnazione. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.
4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.
Articolo 41
Segnalazione delle sanzioni all'ESMA
1. L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 36. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.
Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.
2. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative o penali o altre misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'ESMA.
3. Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni o misure amministrative imposte ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
CAPO IX
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 42
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 2, paragrafo 2, ▌all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, ▌e all'articolo 27, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento ].
3. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 2, paragrafo 2, ▌all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, ▌e all'articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 2, paragrafo 2, ▌ dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, ▌e dell'articolo 27, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 43
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (25). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44
Abrogazione
1. La direttiva 2003/71/CE è abrogata con effetto dal [data di applicazione del presente regolamento ].
2. I riferimenti alla direttiva 2003/71/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.
▌
4. I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del [data di applicazione del presente regolamento] continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], se questa seconda scadenza è precedente.
Articolo 45
Relazione dell'ESMA sui prospetti
1. Sulla base dei documenti messi a disposizione del pubblico tramite il meccanismo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, l'ESMA pubblica ogni anno una relazione contenente statistiche sui prospetti approvati e notificati nell'Unione e un'analisi delle tendenze tenendo conto dei tipi di emittenti, in particolare delle PMI, e dei tipi di emissioni, segnatamente del corrispettivo dell'offerta, del tipo di valori mobiliari, del tipo di sede di negoziazione e del valore nominale.
2. La relazione contiene in particolare:
a) |
un'analisi della misura in cui i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 sono utilizzati in tutta l'Unione; |
b) |
statistiche sui prospetti di base e sulle condizioni definitive, e sui prospetti redatti in documenti distinti o come un unico documento; |
c) |
statistiche sugli importi medi e complessivi raccolti mediante offerta di titoli al pubblico soggetta al presente regolamento da società non quotate, società i cui titoli sono negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi i mercati di crescita per le PMI, e società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Ove applicabile, tali statistiche forniscono una disaggregazione tra prime offerte al pubblico e offerte successive, e tra titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale; |
c bis) |
statistiche sui costi di produzione di un prospetto disaggregate almeno secondo le varie categorie di emittenti, l'entità e il luogo dell'emissione, le classi di commissioni e oneri sostenuti dagli emittenti e le categorie di prestatori di servizi che li addebitano; le statistiche sono corredate da un'analisi dell'efficacia della concorrenza tra i prestatori di servizi coinvolti nella redazione dei prospetti e da raccomandazioni su come ridurre i costi. |
Articolo 46
Riesame
Entro [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restano mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. La relazione tiene conto dei risultati della revisione inter pares di cui all'articolo 19, paragrafo 12.
Articolo 47
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica da [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].
2 bis. In deroga al paragrafo 2, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono decidere di applicare le soglie stabilite a fini di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), o l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 11, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 36, all'articolo 37, all'articolo 38, all'articolo 39, all'articolo 40 e all'articolo 41 entro [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 177 del 18.5.2016 , pag. 9 .
(2) GU C 195 del 2.6.2016, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del … [(GU …) (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del … .
(4) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(5) Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(7) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(8) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(9) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(14) Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1).
(15) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(17) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(18) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell ' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ( GU L 174 dell' 1.7.2011, pag. 1 ).
(19) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).
(21) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(22) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(23) [GU C … del …, pag. …].
(24) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(25) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
ALLEGATO I
PROSPETTO
I. Nota di sintesi
II. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.
III. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto
L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.
A. |
Statistiche relative all'offerta |
B. |
Metodo e calendario previsto |
IV. Informazioni essenziali
L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. |
Dati finanziari selezionati |
B. |
Capitalizzazione e indebitamento |
C. |
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
D. |
Fattori di rischio |
V. Informazioni sulla società
L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.
A. |
Storia e sviluppo della società |
B. |
Panoramica delle attività aziendali |
C. |
Struttura organizzativa |
D. |
Immobili, impianti e macchinari |
VI. Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria
L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.
A. |
Risultato di gestione |
B. |
Liquidità e dotazione di capitale |
C. |
Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc. |
D. |
Tendenze previste |
VII. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti
L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.
A. |
Amministratori e alti dirigenti |
B. |
Remunerazione |
C. |
Prassi del consiglio di amministrazione |
D. |
Dipendenti |
E. |
Azionariato |
VIII. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.
A. |
Principali azionisti |
B. |
Operazioni con parti collegate |
C. |
Interessi di esperti e consulenti |
IX. Informazioni finanziarie
L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti di bilancio ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.
A. |
Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie |
B. |
Modifiche rilevanti |
X. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.
A. |
Offerta e ammissione alla negoziazione |
B. |
Piano di ripartizione |
C. |
Mercati |
D. |
Possessori di titoli che procedono alla vendita |
E. |
Diluizione (solo per i titoli di capitale) |
F. |
Spese legate all'emissione |
XI. Informazioni supplementari
L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. |
Capitale azionario |
B. |
Statuto e atto costitutivo |
C. |
Principali contratti |
D. |
Controlli sui cambi |
E. |
Avvertenza sulle conseguenze fiscali |
F. |
Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario |
G. |
Pareri di esperti |
H. |
Documenti accessibili al pubblico |
I. |
Informazioni accessorie |
ALLEGATO II
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.
II. Informazioni essenziali sull'emittente
L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. |
Dati finanziari selezionati |
B. |
Capitalizzazione e indebitamento |
C. |
Fattori di rischio |
III. Informazioni sulla società
L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.
A. |
Storia e sviluppo della società |
B. |
Panoramica delle attività aziendali |
C. |
Struttura organizzativa |
D. |
Immobili, impianti e macchinari |
IV. Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria
L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.
A. |
Risultato di gestione |
B. |
Liquidità e dotazione di capitale |
C. |
Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc. |
D. |
Tendenze previste |
V. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti
L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.
A. |
Amministratori e alti dirigenti |
B. |
Remunerazione |
C. |
Prassi del consiglio di amministrazione |
D. |
Dipendenti |
E. |
Azionariato |
VI. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.
A. |
Principali azionisti |
B. |
Operazioni con parti collegate |
C. |
Interessi di esperti e consulenti |
VII. Informazioni finanziarie
L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti di bilancio ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.
A. |
Bilanci consolidati ed altre informazioni finanziarie |
B. |
Modifiche rilevanti |
VIII. Informazioni supplementari
L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. |
Capitale azionario |
B. |
Statuto e atto costitutivo |
C. |
Principali contratti |
D. |
Pareri di esperti |
E. |
Documenti accessibili al pubblico |
F. |
Informazioni accessorie |
ALLEGATO III
NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI
I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.
II. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto
L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.
A. |
Statistiche relative all'offerta |
B. |
Metodo e calendario previsto |
III. Informazioni essenziali sull'emittente
L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. |
Capitalizzazione e indebitamento |
B. |
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
C. |
Fattori di rischio |
IV. Interessi degli esperti
L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.
V. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.
A. |
Offerta e ammissione alla negoziazione |
B. |
Piano di ripartizione |
C. |
Mercati |
D. |
Possessori di titoli che procedono alla vendita |
E. |
Diluizione (solo per i titoli di capitale) |
F. |
Spese legate all'emissione |
VI. Informazioni supplementari
L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. |
Controlli sui cambi |
B. |
Avvertenza sulle conseguenze fiscali |
C. |
Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario |
D. |
Pareri di esperti |
E. |
Documenti accessibili al pubblico |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
(di cui all'articolo 44)
Direttiva 2003/71/CE |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, ad eccezione della lettera h) |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera i) |
Articolo 4, paragrafo 1, commi da 2 a 5 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera h) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 9 |
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 15 |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 14 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 bis |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
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