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23.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 433/19 |
Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 21/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio
(2016/C 433/02)
I. INTRODUZIONE
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1. |
Il 19 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto (1), che mira ad aggiornare l'attuale regolamento che istituisce le condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde. (2) |
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2. |
Tra i mesi di gennaio 2014 e novembre 2015 il Gruppo «Politica interna ed esterna della pesca» ha effettuato una lettura approfondita della proposta. |
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3. |
Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2013 (3). |
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4. |
In seguito all'esame da parte del Gruppo degli emendamenti del Parlamento e tenendo conto anche dei principi della nuova PCP (4), la presidenza lussemburghese ha preparato un testo di compromesso, di cui alla terza colonna del documento 5803/5/14, comprendente gli aggiornamenti tecnici illustrati nel documento 15306/15. L'11 novembre 2015 questo testo è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti e su tale base la presidenza ha ricevuto il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento europeo. |
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5. |
A seguito del trilogo del 17 novembre 2015 sotto presidenza lussemburghese e di ulteriori triloghi tenutisi il 26 aprile, il 25 maggio e il 14 e 30 giugno 2016 sotto la presidenza dei Paesi Bassi, è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento. |
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6. |
Con lettera del 13 luglio 2016 il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha informato il presidente del Coreper (parte prima) che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento. |
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7. |
Il 20 luglio 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale in vista di un accordo (5). |
II. OBIETTIVO
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8. |
La proposta ha lo scopo di aggiornare e perfezionare gli elementi fondamentali del regolamento vigente (regime delle autorizzazioni di pesca, raccolta dei dati, monitoraggio dello sforzo e controllo), di semplificare gli obblighi di notifica e di integrare il regime con misure volte a ridurre l'impatto sull'ecosistema della pesca in acque profonde (concetto dell'«impronta di pesca» e progressiva esclusione delle reti a strascico). |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
A. Considerazioni generali
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9. |
La posizione del Consiglio approva in larga misura la proposta della Commissione per quanto concerne la modernizzazione del regime delle autorizzazioni di pesca, un migliore allineamento delle disposizioni in materia di raccolta e registrazione di dati specifici al quadro generale della raccolta di dati, la semplificazione delle notifiche e la revisione delle disposizioni di controllo. Il Consiglio ha tuttavia inserito elementi di flessibilità al fine di ridurre il carico amministrativo ed evitare misure sproporzionate (si vedano ad esempio l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 2, gli articoli 10 e 12 e l'articolo 13, paragrafo 2, della posizione del Consiglio). Inoltre il Consiglio ha soppresso le disposizioni facoltative della proposta sulla gestione dello sforzo di pesca alla luce dei nuovi principi di gestione stabiliti dalla riforma della PCP, tra cui l'introduzione dell'obbligo di sbarco. |
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10. |
Alla luce della riforma della PCP, entrata in vigore solamente il 1o gennaio 2014 e quindi successivamente a quando il Parlamento aveva votato la sua posizione in prima lettura, il Consiglio non ha potuto accogliere taluni emendamenti proposti dal Parlamento europeo che miravano ad andare oltre i nuovi principi della PCP per la pesca in acque profonde (ad es. gli emendamenti 36 e 37 sulla gestione della capacità, gli emendamenti 65 e 66 relativi ai limiti di cattura in caso di scarsità di dati, l'emendamento 71 sull'obbligo di sbarco per le specie di acque profonde) o che riaffermavano elementi della CPC (ad es. l'emendamento 119 sul sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). |
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11. |
Per quanto riguarda le modifiche apportate alla proposta della Commissione, il Consiglio si è basato sulle modifiche suggerite dal Parlamento relativamente all'«impronta di pesca» (emendamenti da 43 a 55) e alle zone designate in cui sono noti o probabili ecosistemi marini vulnerabili (EVM) (emendamenti da 42 a 56). Nella posizione del Consiglio la proposta della Commissione di escludere progressivamente le reti a strascico dalla pesca in acque profonde, che il Parlamento non ha accettato in quanto tale (si veda l'emendamento 62), è stata sostituita, facendo convergere le tre differenti visioni, da un pacchetto di disposizioni: divieto di reti a strascico al di sotto di 800 metri di profondità nelle acque dell'UE e in zone delle acque dell'UE identificate per la protezione degli EVM in acque profonde, condizioni severe per le attività di pesca sperimentale al di fuori della zone di pesca stabilite («impronta di pesca»), con relative sanzioni in caso di inadempienza, rafforzamento del programma di osservazione e requisiti di notifica per le specie che indicano la probabilità di EVM e infine una valutazione dettagliata dell'impatto del regolamento dopo quattro anni. |
B. Elementi particolari
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12. |
Il programma di osservazione effettuato a bordo dei pescherecci di specie di acque profonde costituisce una particolare preoccupazione per le tre istituzioni. Nel tentativo di conciliare l'interesse del Parlamento in un rapido progresso delle conoscenze scientifiche sulle specie di acque profonde e sugli impatti degli attrezzi di pesca con l'interesse del Consiglio di applicare parametri standard di presenza ed evitare di dare preferenza a un tipo di pesca rispetto ad altri in una situazione di scarsità di risorse umane disponibili, si è giunti a un compromesso, che prevede che le navi che pescano specie di acque profonde con reti a strascico o reti da posta ancorate saranno obbligatoriamente soggette per il 20 % al programma di osservazione (articolo 16 della posizione del Consiglio). Tale percentuale potrebbe essere rivista nel quadro della procedura di codecisione in seguito a una valutazione scientifica eseguita su richiesta della Commissione. |
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13. |
Nel corso dei contatti con il Parlamento e la Commissione è emersa una contestazione dell'ambito di applicazione geografico del regolamento: in particolare, il Parlamento sosteneva l'estensione del nuovo regime alle operazioni delle navi dell'UE in acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale, disciplinate da misure della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Il Consiglio ha contestato tale approccio, preoccupato dal fatto che nella medesima zona si applicherebbero norme divergenti e dall'esistenza dello specifico approccio elaborato dalla NEAFC, e ha sottolineato la diversità delle pratiche di pesca. Si è potuti giungere a un compromesso estendendo in maniera selettiva le norme sul programma di osservazione per comprendere le navi dell'UE che operano in acque regolamentate dalla NEAFC (articolo 16, paragrafo 5, della posizione del Consiglio), introducendo in tal modo una norma in materia che è superiore a quella attualmente applicata a livello internazionale. Il Consiglio, inoltre, conviene di continuare ad applicare nelle acque regolamentate dalla NEAFC le disposizioni del regolamento iniziale di accesso per quanto riguarda i porti designati, gli obblighi in materia di informazione e i permessi di pesca (articolo 20, paragrafo 3, della posizione del Consiglio). |
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14. |
Infine, nella sua posizione il Consiglio approva un pacchetto di elementi di valutazione (articolo 19) che dovrebbero condurre a riesaminare dettagliatamente le misure nuove ed esistenti al fine di valutarne l'adeguatezza a conseguire la conservazione a lungo termine degli stock, il basso impatto sugli EMV e il miglioramento delle conoscenze scientifiche. |
IV. CONCLUSIONE
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15. |
Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione del Parlamento europeo in prima lettura. |
(1) Cfr. doc. 12801/12.
(2) Regolamento (CE) n. 2347/2002.
(3) Cfr. doc. 17452/2013.
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013.
(5) Cfr. doc. 11141/16.