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26.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 395/5 |
Motivazione del Consiglio: posizione (UE) n. 17/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock
(2016/C 395/02)
I. INTRODUZIONE
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1. |
La Commissione europea ha presentato la proposta il 14 settembre 2012 (1). |
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2. |
Il 12 dicembre 2012 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere (2). |
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3. |
Il 19 dicembre 2012 il Consiglio ha deciso di scindere la proposta in due parti (3) e ha modificato una parte dell'attuale piano per il merluzzo bianco mediante il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio (4). |
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4. |
Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura l'11 giugno 2013 (5). |
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5. |
Il 1o dicembre 2015 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio ritenendo che la proposta avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, anziché dell'articolo 43, paragrafo 3 (6). La Corte ha tuttavia disposto il mantenimento degli effetti di tale regolamento fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento basato sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, al più tardi entro il 31 dicembre 2016. |
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6. |
Il 27 aprile 2016 il Coreper ha conferito alla presidenza un mandato iniziale per condurre negoziati informali riguardo a un regolamento modificativo basato sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (7). Dopo un riesame della posizione di negoziato del Parlamento europeo ricevuta dal Consiglio il 7 giugno 2016 (8), il mandato della presidenza è stato riveduto il 22 giugno 2016 (9). |
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7. |
Nel corso della riunione del trilogo tenutasi il 29 giugno 2016, i negoziatori delle istituzioni hanno raggiunto un compromesso politico. Con lettera del 13 luglio 2016 il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha informato il presidente del Coreper (parte prima) che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento. Il compromesso raggiunto il 29 giugno 2016 è stato approvato dal Coreper il 20 luglio 2016 (10) ed ha ricevuto l'accordo politico del Consiglio il 27 luglio 2016 (11). |
II. OBIETTIVO
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8. |
L'obiettivo della proposta era modificare l'attuale regolamento del 2008 per un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco (12) ("piano per il merluzzo bianco"). Nella proposta si suggerisce tra l'altro di inserire una certa flessibilità nelle norme sui totali ammissibili di catture - al fine di migliorare l'armonizzazione del calcolo dello sforzo di pesca - e di inserire nuovi incentivi modificati nel sistema delle limitazioni dello sforzo di pesca, al fine di evitare le catture di merluzzo bianco e ridurre i rigetti. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
A. Aspetti generali
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9. |
La posizione del Parlamento in prima lettura appoggiava una serie di emendamenti alla proposta anche con il sostegno del Consiglio tramite il suo regolamento (UE) n. 1243/2012, successivamente annullato. I colegislatori hanno tuttavia convenuto con la Commissione di optare per una revisione sostanziale delle loro posizioni alla luce del fatto che la riforma della politica comune della pesca (PCP) ha modificato dal 2014 il quadro di gestione dei piani pluriennali. |
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10. |
La modifica del quadro di gestione ha interessato principalmente la discussione sulla modifica del piano per il merluzzo bianco in tre modi:
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B. Obiettivo del piano per il merluzzo bianco
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11. |
La posizione del Consiglio contiene una modifica all'obiettivo del piano (articolo 1, punto 3, della posizione del Consiglio). Ciò è giustificato dal fatto che il regolamento di base stabilisce l'obiettivo generale di conservazione per la gestione degli stock, nonché dalla volontà di evitare un riesame approfondito dei punti di riferimento biologici per gli stock di merluzzo bianco da avviare attraverso i piani pluriennali successivi. La soluzione trovata insieme al Parlamento europeo è analoga a quella concordata per il piano pluriennale, adottato di recente, per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico (14). |
C. Regolamentazione dello sforzo di pesca
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12. |
Il Consiglio ha soppresso tutte le disposizioni relative alla regolamentazione dello sforzo di pesca (cfr. articolo 1, punti 1, 2, e da 9 a 11, della posizione del Consiglio). Tale posizione corrisponde alla posizione riveduta del Parlamento che ha appoggiato tale iniziativa al fine di eliminare un ostacolo all'attuazione dell'obbligo di sbarco introdotto dal 2016 per le attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale. Questa iniziativa più radicale ha sostituito gli emendamenti 4 e 5, da 9 a 17 e da 19 a 21 della posizione in prima lettura del Parlamento del 2013, che erano motivati da analoghe preoccupazioni (semplificazione, flessibilità) ma sempre nell'ambito del sistema di regolamentazione dello sforzo di pesca. |
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13. |
Il Consiglio ha mantenuto, nel piano per il merluzzo bianco, l'obbligo per gli Stati membri di limitare la capacità di pesca totale (in kW) per gli attrezzi regolamentati in una zona (articolo 1, punto 8, della posizione del Consiglio). Tale obbligo, che faceva precedentemente parte del capitolo sulla regolamentazione dello sforzo di pesca, è ora completamente separato. |
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14. |
In linea con gli emendamenti iniziali 8 e 18 del Parlamento europeo, il Consiglio ha convenuto di inserire un considerando (considerando 5) in cui si sottolinea l'importanza delle misure adottate dagli Stati membri per ridurre i rigetti ed evitare la cattura di merluzzo bianco considerandole validi risultati nel quadro del piano per il merluzzo bianco che potrebbero facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco. |
D. Norme sul totale ammissibile di catture
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15. |
La posizione del Consiglio riduce il numero di norme sul totale ammissibile di catture (articoli da 6 a 10 del piano per il merluzzo bianco) e le rende più flessibili. In particolare, l'articolo 6 non contiene più i livelli di precauzione della biomassa riproduttiva, poiché tali livelli dovrebbero essere riesaminati dai colegislatori su proposte della Commissione riguardanti i nuovi piani di gestione pluriennali insieme ai relativi obblighi di gestione (articoli 7 e 8 del piano per il merluzzo bianco). |
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16. |
La semplificazione dell'articolo 6 e la soppressione degli articoli 7 e 8 del piano per il merluzzo bianco (cfr. articolo 1, punti 4 e 5 della posizione del Consiglio) mostrano chiaramente la natura transitoria della modifica del piano per il merluzzo bianco, come indicato nel nuovo considerando 6. La posizione di negoziato riveduta del Parlamento europeo ha confermato questo approccio. I colegislatori hanno inoltre esaminato la necessità di approvare le modifiche al piano per il merluzzo bianco ancora nel 2016 e il fatto che i pareri scientifici circa lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord propongono di riesaminare la strategia di gestione (cfr. emendamento al considerando 2). |
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17. |
La proposta della Commissione relativa alla nuova formulazione dell'articolo 9 su un procedimento speciale per la fissazione dei TAC in caso i dati siano scarsi aveva già accolto una modifica durante la prima lettura del Parlamento (emendamento 7). La posizione del Consiglio, rispecchiando una revisione della posizione di negoziato del Parlamento europeo, va nella stessa direzione in termini di riduzione della rigidità ma è favorevole ad un livello di dettaglio molto inferiore. |
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18. |
Infine, nella posizione del Consiglio è soppresso l'articolo 10 del piano per il merluzzo bianco a seguito della richiesta del Parlamento che indica che non è più in linea con l'interpretazione dei colegislatori riguardo alle decisioni sulle scelte politiche. |
IV. CONCLUSIONE
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19. |
Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione, della posizione del Parlamento europeo in prima lettura nonché della revisione della sua posizione di negoziato. |
(1) Cfr. doc. 13745/12 PECHE 343 CODEC 2130.
(2) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 125.
(3) Cfr. doc. 17340/12 PECHE 528 CODEC 2934.
(4) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 10.
(5) Cfr. doc. 10685/13 CODEC 1375 PECHE 251 PE 272.
(6) Cause riunite C-124/13 e C-125/13.
(7) Cfr. doc. 8030/16 PECHE 142 CODEC 481 + ADD1.
(8) Cfr. doc. 9742/16 PECHE 198 CODEC 805.
(9) Cfr. doc. 10391/16 PECHE 230 CODEC 908 + ADD 1.
(10) Cfr. doc. 11122/16 PECHE 271 CODEC 1047.
(11) Cfr. doc. CM 3652/16 PECHE PROCED.
(12) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(13) Cfr. doc. 11636/16 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62.
(14) GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.