30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/21


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE»

[COM(2016) 723 final — 2016/0359 (COD)]

(2017/C 209/04)

Relatore:

Antonello PEZZINI

Correlatrice:

Franca SALIS-MADINIER

Consultazione

Parlamento europeo, 16.1.2017

Consiglio europeo, 25.1.2017

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

9.3.2017

Adozione in sessione plenaria

29.3.2017

Sessione plenaria n.

524

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

220/2/7

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE appoggia la proposta di direttiva sulla ristrutturazione preventiva e sulla seconda opportunità e per questa ragione presenta le proposte della società civile organizzata che mirano a integrare il contenuto.

1.2.

Tenuto conto del contenuto e della necessità di completare le norme per il mercato interno, il CESE propende perché la proposta esca sotto forma di regolamento e non abbia timore di procedere alla massima armonizzazione possibile degli attuali sistemi.

1.3.

Il CESE insiste affinché il dovere da parte della direzione dell’azienda di informare e consultare in anticipo e durante le trattative i dipendenti sia formalmente precisato nella direttiva. In particolare, nelle fasi di ristrutturazione precoce, l’attenzione maggiore deve essere rivolta agli interessi dei lavoratori, così come, nella procedura di insolvenza, esplicito riferimento deve essere fatto all’articolo 5.2 della direttiva 2001/23/CE, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori in questo contesto.

1.4.

Il CESE invita la Commissione a porre nella direttiva l’obbligo di «anticipare» le situazione di insolvenza come principio fondamentale attraverso la stipula di un «codice di buona condotta». A tal fine, il CESE propone di integrare nella direttiva il principio del «social warning» secondo modalità opportune.

1.5.

Il CESE raccomanda l’integrazione nella direttiva del principio prioritario di assicurare, in caso d’insolvenza, lo statuto di creditori prioritari a tutti i lavoratori in tutti i paesi membri. Inoltre, il CESE propone la creazione, ove non esista, di un fondo nazionale di mutualizzazione dei rischi che garantisca, in tutti i paesi membri, il pagamento dei salari dei dipendenti. Tale fondo, in vigore in alcuni Stati membri, potrebbe essere alimentato dai datori di lavoro mediante una apposita contribuzione. Gli Stati potrebbero partecipare alla governanza di questo fondo e esserne garanti.

1.6.

Il CESE raccomanda alla Commissione d’istituire rapidamente modalità e tempi per individuare per tempo le difficoltà dell’azienda.

1.7.

Le figure professionali e gli esperti, oltre ai magistrati, chiamati a operare devono avere un’adeguata formazione comune e esperienze multiple, che consentano di operare in terreni fin qui poco esplorati.

1.8.

È necessario verificare i criteri di affidabilità degli imprenditori legati ai comportamenti professionali onesti da documentare con opportuni attestati, rilasciati dalle autorità. Tali attestati giustificano il ricorso alla seconda opportunità.

1.9.

Il CESE incita la direttiva a considerare che l’abuso da parte del dirigente della procedura di insolvenza per negare i diritti ai lavoratori sia pratica illecita e neghi pertanto l’accesso alla moratoria o il beneficio della seconda opportunità al dirigente che ne fa uso.

1.10.

Il CESE apprezza il ruolo residuale attribuito ai tribunali, che intervengono solo in casi di necessità.

1.11.

Il CESE sottolinea il valore sociale dell’impresa e lo sforzo per mantenerla attiva, con procedure snelle, poco onerose e tempestive. In linea con i valori del trattato dell’Unione (articolo 3) e nel rispetto della buona fede dell’imprenditore.

2.   Il regime d’insolvenza d’impresa nell’UE

2.1.

In data 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento UE 2015/848 — il «Regolamento»- relativo alle procedure d’insolvenza fra Stati diversi.

2.2.

La nuova normativa ha accolto le nuove sensibilità sugli obiettivi del diritto fallimentare secondo le quali le procedure concorsuali non sono più considerate in termini meramente liquidatori, ma come strumenti per garantire la conservazione dei mezzi organizzati dell’impresa e, quindi, il diritto al lavoro dei dipendenti, assicurando, ove possibile, la sopravvivenza dell’impresa.

2.3.

Nei vari Stati membri, dove le procedure di ristrutturazione delle aziende prevalgono su quelle di liquidazione, il tasso di recupero dei crediti è dell’83 % contro il 57 % (1).

2.3.1.

Inoltre, molto diversa tra i vari Stati è la durata delle procedure (2), che è compresa tra pochi mesi e svariati anni.

2.3.2.

Vi sono anche molte difformità nella possibilità di accedere a procedure di ristrutturazione prima che l’insolvenza sia conclamata.

2.3.3.

Recenti studi (3) hanno evidenziato una non totale idoneità delle normative concorsuali e una eccessiva divergenza delle normative degli Stati membri, con conseguenti barriere alla circolazione degli investimenti nel mercato unico.

2.4.

Per gli imprenditori, il cui tasso di «mortalità economica» è di circa il 50 % (4) nei primi cinque anni di vita, l’obiettivo è quello di poter godere di una moratoria nei momenti in cui la crisi appare evidente e, successivamente, di poter ottenere la soluzione dai debiti, entro il termine massimo di tre anni, rimuovendo le stimmate del fallimento ed incoraggiando, per l’imprenditore onesto, una seconda opportunità.

2.5.

Significativa innovazione nella direzione della creazione di uno spazio giudiziario unico europeo è la creazione entro giugno 2019 di un sistema di interconnessione elettronico dei c.d. «registri fallimentari» che dovranno essere istituiti presso ciascuno Stato membro, gratuitamente consultabili attraverso il portale di giustizia elettronica europeo.

2.6.

Secondo la Commissione, ogni anno falliscono in Europa 200 000 imprese; il che si traduce in 1,7 milioni di posti di lavoro persi. Ciò potrebbe spesso essere evitato se avessimo procedure più efficaci in materia di insolvenza e ristrutturazione.

2.7.

Dall’esame dell’attuazione della raccomandazione CE del 2014 relativa alla ristrutturazione e alla seconda possibilità è emerso che, nonostante le riforme in materia di insolvenza, le norme sono ancora discordi e restano inefficienti o inesistenti in alcuni paesi. Il piano di azione per l’Unione dei mercati dei capitali del 2015 ha annunciato un’iniziativa legislativa sull’insolvenza delle imprese, compresa la ristrutturazione precoce e la seconda opportunità.

2.8.

L’iniziativa della CE dovrebbe essere vista anche alla luce di varie raccomandazioni che formuliamo per evidenziare, tra l’altro, che:

le disparità tra le legislazioni nazionali di insolvenza possono creare vantaggi o svantaggi competitivi ingiustificati,

la questione dei regimi di insolvenza deve essere considerata dal punto di vista della legislazione del lavoro, poiché diverse definizioni di «lavoro» e di «salariato» possono pregiudicare i diritti dei lavoratori all’interno dell’UE in caso d’insolvenza,

la mancata armonizzazione, per quanto riguarda la classifica dei creditori, può ridurre la prevedibilità degli esiti dei procedimenti giudiziari,

le procedure di insolvenza non dovrebbero poter essere utilizzate abusivamente o strumentalmente da eventuali creditori o da un solo creditore,

occorrono misure per impedire il «forum shopping».

3.   Le proposte della CE

3.1.

La proposta della Commissione — con base giuridica gli articoli 53 e 114 del trattato TFUE — è incentrata su tre elementi principali:

principi comuni sull’uso di quadri di ristrutturazione precoce, che aiuteranno le imprese a continuare la loro attività e a preservare l’occupazione,

norme per consentire agli imprenditori di beneficiare di una seconda opportunità, previo sgravio dai debiti, in un tempo massimo di 3 anni,

misure destinate agli Stati membri per aumentare l’efficienza delle procedure di insolvenza, di ristrutturazione e sgravio, con conseguente riduzione di tempi, di costi eccessivi delle procedure, eliminazione d’incertezze giuridiche per creditori e investitori, e più elevati tassi di recupero dei debiti non pagati.

3.2.

Le nuove norme indicano alcuni principi fondamentali per garantire che i «quadri» in materia di insolvenza e ristrutturazione siano coerenti ed efficaci in tutta l’UE:

le imprese in difficoltà finanziaria, in particolare le PMI, avranno accesso a sistemi di allerta per individuare il deterioramento degli affari e assicurare ristrutturazioni in fase precoce,

i «quadri» di ristrutturazione preventiva, flessibili, devono semplificare i procedimenti giudiziari, in termini di tempi, costi e complessità,

periodo di grazia, per quattro mesi al massimo, per il debitore, prima dell’applicazione di provvedimenti esecutivi, al fine di favorire i negoziati che portino a una ristrutturazione efficace,

assenza di possibilità di azione di blocco dei piani di ristrutturazione da parte di creditori e di azionisti di minoranza dissenzienti, ma con la piena salvaguardia dei loro legittimi interessi,

protezione dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti ad interim in modo da aumentare la possibilità di ristrutturazioni efficaci,

piena tutela del diritto del lavoro durante le procedure di ristrutturazione preventiva, in conformità con la legislazione vigente dell’UE per i lavoratori,

formazione e specializzazione omogenea nell’UE dei curatori fallimentari e dei giudici,

pieno ricorso e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per adempimenti, notifiche e comunicazioni online, per garantire migliore efficacia e snellire la durata di procedure di insolvenza, ristrutturazione e concessione di una seconda opportunità.

3.3.

La proposta di nuova direttiva prende poi in considerazione aspetti di una procedura «in continuità» dove l’imprenditore mantiene il controllo della propria attività, ovvero l’automatic stay, cioè il periodo di quattro mesi all’interno del quale ai creditori non è consentito coltivare azioni individuali di recupero del credito.

4.   Osservazioni particolari sul testo della Commissione

4.1.    Titolo I: Liberazione dei debiti

4.1.1.

Per quanto concerne l’applicazione facoltativa del regime proposto per le procedure di liberazione dai debiti ai consumatori, il CESE, facendo seguito ai numerosi suoi pareri già adottati in materia, si oppone fermamente a questa possibilità, che è contraria alle richieste da esso formulate riguardo all’assoluta necessità di disporre di un regime specifico per il sovraindebitamento dei consumatori.

4.2.    Titolo II: Anticipazione e sistemi di allerta

4.2.1.

Il CESE considera che sarebbe utile precisare la portata e il perimetro di applicazione della direttiva (tipo d’aziende, numero di dipendenti). Con un’attenzione particolare alle PMI e alla loro influenza nell’economia locale.

4.2.2.

Vi è un’ampia convergenza sulla necessità di aiutare le imprese a ristrutturare in tempo, in modo che possano salvare i posti di lavoro e mantenere il loro valore, e anche per sostenere gli imprenditori onesti.

4.2.3.

Sarebbe utile e opportuno definire secondo quali criteri i dirigenti possono essere considerati «onesti». Tali criteri obiettivi dovrebbero essere identificati e formalizzati nella direttiva. Non è da negligere ultimamente il fenomeno delle procedure d’insolvenza tattiche, usate per sottrarsi alle responsabilità legali che negano ai lavoratori i loro diritti. L’uso di tali pratiche, per coloro che ad esse fanno ricorso, deve essere reso dissuasivo tramite la privazione della moratoria e della seconda opportunità.

4.2.4.

Tutte le fasi vanno condotte con il continuo coinvolgimento dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali attraverso l’effettiva consultazione e l’informazione sufficientemente in anticipo. I rappresentanti dei dipendenti e le organizzazioni sindacali devono avere il diritto di proporre delle soluzioni alternative per salvaguardare l’occupazione e devono beneficiare del diritto all’esperto.

4.2.5.

Quando il quadro di ristrutturazione preventiva si manifesta con elementi chiave comuni e condivisibili dovrebbe rispettare un protocollo comune e omogeneo a livello comunitario.

4.2.6.

Il CESE propone che delle procedure per la creazione di un fondo nazionale di mutualizzazione dei rischi che garantisca il pagamento dei salari dei dipendenti siano previste in tutti i paesi membri. Tale fondo potrebbe essere alimentato dai datori di lavoro mediante una apposita contribuzione. Gli Stati potrebbero partecipare alla governanza di questo fondo e esserne garanti (5).

4.2.7.

Al fine di salvaguardare i posti di lavoro e di evitare i licenziamenti, va sostenuto il «social warning», ovvero l’obbligo dell’azienda d’avvertire e allertare sufficientemente in anticipo sulle difficoltà dell’azienda tutte le parti coinvolte. Tale dispositivo, da adottare nei modi opportuni in relazione a ciascuno specifico caso, sarà inoltre una prova utile per stabilire in maniera chiara il comportamento onesto e socialmente responsabile dell’imprenditore.

4.2.7.1.

Va sostenuta la cultura della condivisione con i rappresentanti dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali, con altre organizzazioni di rappresentanza, o con altre parti interessate.

4.2.8.

L’obiettivo da perseguire è quello di ridurre l’intervento dell’autorità giudiziaria/amministrativa, che troppo spesso è chiamata a risolvere precocemente e in modo drastico i problemi di insolvenza.

4.2.9.

Applicare a livello nazionale ed europeo il principio della informazione e consultazione pertinenti (direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo) dei rappresentanti dei lavoratori e riconoscere il loro diritto e la loro protezione nel lanciare l’allerta, poiché essi sono spesso i primi consapevoli dei disfunzionamenti nell’azienda («whistleblower as means of prevention»).

4.2.10.

Va chiarito meglio il paragrafo 3 dell’articolo 3. In particolare dovrebbero essere specificati i parametri in base ai quali le aziende potrebbero essere escluse dal meccanismo di allerta (numero di dipendenti, volumi di fatturato ecc.).

4.3.    Titolo III: Quadri di ristrutturazione preventiva

4.3.1.

Realizzare un quadro generale favorevole e proattivo basato sull’armonizzazione delle esperienze e delle procedure.

4.3.2.

Per realizzare quanto contenuto nell’articolo 114 del TFUE, cioè attuare il Mercato interno, è necessario che la Commissione provveda, anche con atti delegati, ad armonizzare le procedure di insolvenza, che appaiono oggi troppo diverse tra i singoli Stati.

4.3.3.

Allo stesso modo vanno suggerite e armonizzate a livello comunitario opportune procedure di preinsolvenza che tengano conto dei motivi che ostacolano il normale flusso finanziario, talvolta legati a ritardi nei pagamenti (6).

4.3.4.

Stabilire norme di buona condotta fra donatori d’ordini e prestatori di servizio che impongano tempi massimi per il pagamento delle prestazioni.

4.3.5.

Altre volte i motivi sopravvengono per motivi politici non dipendenti dalle capacità dell’imprenditore.

4.3.6.

La protezione dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti interinali deve essere garantita attraverso norme comuni e modalità di comportamento che agiscano in maniera omogenea nei diversi paesi e siano in grado di tutelare anche le legittime posizioni espresse dalle minoranze.

4.3.7.

Alcune amministrazioni regionali nei paesi europei hanno già messo in atto «organismi paritetici» (7) con il compito di intervenire tempestivamente quando si profila la necessità di intervenire per sostenere un’azienda in difficoltà (8).

4.3.8.

Sarebbe opportuno fare uno studio su queste «organizzazioni» e trarre insegnamenti utili dalle esperienze più significative.

4.3.9.

La creazione di «organismi paritetici», con forti competenze, con chiare visioni di foresight e con solide finalità sociali, potrebbe aiutare a colmare le carenze di anticipazione o di innovazione strategiche che hanno indebolito il mondo del lavoro nel suo complesso e contribuito alla crisi economica che ha attraversato, pur in forme diverse, l’Europa dal 2008.

4.3.10.

Sia gli strumenti di ristrutturazione precoce, sia la «seconda opportunità» costituiscono dei benefici per l’imprenditore che abbia rispettato le procedure d’allerta e di anticipazione e che richiede di accedervi, ed entrambi hanno la finalità di creare i presupposti per coinvolgere i creditori (in primo luogo i lavoratori e i sindacati).

4.3.10.1.

Per tale motivo appare essenziale che l’imprenditore che ha richiesto di accedere a tali benefici debba immediatamente mettere a disposizione dei propri interlocutori (lavoratori, sindacati, creditori in generale, organi designati per la composizione della crisi) tutte le proprie scritture contabili (bilanci e relativi allegati, documenti bancari, assicurativi, contabilità di magazzino ecc.) e consentire ogni forma di controllo sulla propria attività.

4.3.10.2.

Ciò non solo sarebbe rispettoso del principio di trasparenza, ma consentirebbe anche di rendere efficaci alcuni degli istituti fondamentali richiamati e posti a base della proposta di direttiva.

4.3.10.3.

L’immediato accesso a tutta la documentazione dell’impresa, infatti, potrebbe consentire:

la comprensione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della effettiva situazione economica dell’impresa, al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi,

l’adeguata informazione dei creditori (lavoratori ed altri, anche tramite i propri esperti) nel partecipare alle trattative per l’approvazione del piano e/o alla proposta di misure alternative e per esprimere il proprio parere o voto consapevole sugli elementi del piano di ristrutturazione (articolo 8),

l’adeguata informazione dei professionisti (articolo 17.3) nonché dell’autorità giudiziaria e dei relativi esperti (articolo 13) nei casi in cui costoro siano chiamati a valutare il piano di ristrutturazione,

una più corretta valutazione dell’onestà dell’imprenditore (articolo 22.1) posto che dall’esame della documentazione si può desumere come l’imprenditore si è indebitato (se in buona o mala fede) e se la procedura è stata adottata tempestivamente dopo i primi segnali di crisi dell’impresa.

4.3.11.

La valutazione dell’impatto della ristrutturazione dovrebbe includere gli effetti sull’occupazione, poiché, se noti in anticipo, si possono prendere misure appropriate per salvaguardare l’impiego, come quelle relative alla formazione e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori.

4.3.12.

Per quanto riguarda l’articolo 18 del capo 5: ai dirigenti dovrebbe essere impedito di ridurre i beni aziendali al di sotto del livello necessario per il regolamento di impegni maturati verso i dipendenti.

4.4.    Titolo IV: Accesso alla liberazione dei debiti (seconda opportunità)

4.4.1.

Nel suo parere del 2013 sulle procedure d’insolvenza, che valgono anche per il presente parere, il CESE ha sottolineato, fra l’altro:

che la «seconda opportunità» ivi evocata dovrebbe giovare agli imprenditori che hanno tratto insegnamento dagli errori commessi e sono in grado di ripartire sulla base di un progetto imprenditoriale ripensato,

che i dipendenti dovrebbero essere tutelati meglio, vedendosi riconoscere il rango di «creditore privilegiato», in tutti gli Stati membri,

che il ricorso sistematico al giudice non sembra rappresentare la soluzione migliore, e ha invitato la Commissione a riflettere sulla possibilità di istituire nuovi organi,

che è positivo l’obbligo per gli Stati membri di migliorare le norme in materia di pubblicità, istituendo un registro elettronico delle decisioni giudiziali pertinenti.

4.4.2.

Le norme per la seconda opportunità, riservate agli imprenditori dopo il primo insuccesso, devono essere chiare e comuni nei paesi dell’UE, così come recita l’articolo 114 sul Mercato unico, e devono essere condivise dal mondo dei lavoratori dipendenti che non hanno subito danni né dolo dal primo insuccesso dell’imprenditore.

4.4.3.

Troppo spesso la rigidità delle procedure, in molti Stati, ha favorito azioni talvolta drastiche da parte dei curatori fallimentari

4.4.4.

Le azioni da perseguire, in maniera omogenea e aperta, in tutti gli Stati dell’UE, devono trasformare il vecchio ruolo dei curatori fallimentari in un nuovo ruolo di «curatori di sviluppo dell’occupazione», attraverso una ampia e profonda preparazione culturale e tecnica, anche con l’aiuto dei processi informatici previsti dal «portale giustizia elettronica europea» e potenziati dal regolamento (UE) 2015/848.

4.4.5.

Apprezzabile la semplificazione che viene proposta per accedere alla seconda opportunità. In tal senso appare significativo che l’imprenditore sovraindebitato possa ottenere l’effetto liberatorio dai debiti, una volta decorsi i relativi termini, senza necessità di rivolgersi nuovamente all’autorità giudiziaria o amministrativa (articolo 20.2).

4.5.    Titolo V: Misure per aumentare l’efficacia delle procedure

4.5.1.

Sarebbe utile che la formazione iniziale e successiva dei «magistrati e del personale delle autorità amministrative che si occupano di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità» venisse organizzata direttamente dalla Commissione (anche tramite agenzie).

4.5.2.

Occorre una armonizzazione dei requisiti prescritti per i professionisti che operano all’interno dell’UE: standard minimi dovrebbero essere previsti per detti operatori, quali le formazioni e le qualifiche professionali, essere registrati in quanto tali, la responsabilità e il codice etico professionale.

4.5.3.

Vi è necessità di strumenti di: vigilanza interna, pratiche contabili, di reporting e di controllo per attivare e potenziare l’efficacia delle procedure.

4.6.    Titolo VI: Monitoraggio delle procedure

4.6.1.

Come è stato ribadito nel punto 4.3.10.1 solo un tempestivo ed integrale accesso alla documentazione dell’impresa potrebbe garantire la genuinità e la completezza dei dati da raccogliere per rendere efficace il monitoraggio delle procedure (articolo 29).

4.6.2.

La chiarezza e completezza della documentazione deve essere ribadita dall’atto di esecuzione emanato ai sensi del regolamento (UE) 182/2011.

Bruxelles, 29 marzo 2017.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Banca mondiale — indice Doing Business 2016.

(2)  Cfr. SWD(2016) 357 final.

(3)  https://webcast.ec.europa.eu/insolvency-conference; http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/impact_assessment_en.pdf

COM(2015) 468 final, 30.9.2015 (Insolvency on pagg. 24-25); SWD(2015) 183 final, 30.9.2015 (Insolvency on pagg. 73-78) e altri.

(4)  Eurobarometro Flash 354 (2012), che mette inoltre in rilievo che il 43 % dei cittadini europei non avvierebbe un’attività per timore di fallire.

(5)  Proposta già avanzata nel 1764 da Cesare Beccaria nel suo saggio «Dei delitti e delle pene».

(6)  Secondo studi effettuati dall’Accademia di Avignone, i ritardi nei pagamenti determinano almeno il 30 % della mortalità delle imprese.

(7)  Formati da tecnici dell’amministrazione regionale, rappresentanti del credito e delle forze sociali.

(8)  Cfr. ad esempio l’«Organismo di vigilanza e di sostegno delle aziende in difficoltà» creato dalla regione autonoma della Sicilia nel marzo 2016 — regione autonoma della Sicilia, assessorato alle Attività produttive.