2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/142


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007»

[COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)]

(2017/C 034/23)

Relatore:

Thomas McDONOGH

Consultazione

Parlamento europeo, 22/06/2016

Consiglio, 30/06/2016

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)]

 

 

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato

12/07/2016

 

 

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

30/09/2016

Adozione in sessione plenaria

19/10/2016

Sessione plenaria n.

520

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

224/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il recepimento nel diritto dell’UE delle misure adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — ICCAT) a partire dal 2008. Il Comitato sollecita la Commissione europea a svolgere un ruolo più incisivo in questa e in altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

1.2.

Il CESE invita tutte le parti interessate ad assicurare l’esecuzione di queste e di altre misure di conservazione con il massimo rigore. La maggior parte dei pescatori rispettano le regole e meritano condizioni di parità.

1.3.

Il CESE chiede alla Commissione europea di riesaminare e, se del caso, sopprimere l’articolo 7, paragrafo 2, e altresì di modificare, secondo le linee proposte nel presente parere, gli articoli 9, paragrafo 1, 31, 32, da 34 a 36 e 38, paragrafo 4. La possibilità di effettuare, in via eccezionale, il trasbordo in mare, proposta agli articoli da 52 a 59 dovrebbe inoltre essere attentamente riesaminata e, eventualmente, eliminata qualora prevalga l’obbligo generale di trasbordo in porto.

2.   Contesto generale

2.1.

Oltre agli accordi bilaterali, come ad esempio i partenariati o gli accordi di reciprocità per una pesca sostenibile, la Politica comune della pesca (PCP) conferisce all’Unione europea la facoltà di concludere accordi multilaterali nell’ambito delle ORGP. L’obiettivo di tali accordi consiste nel rafforzare la cooperazione regionale allo scopo di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche.

2.2.

L’ICCAT è responsabile della conservazione dei tonnidi e delle specie affini (circa 30 in totale) nell’Oceano Atlantico e nei mari adiacenti. L’UE è parte contraente dell’ICCAT dal 1997, in sostituzione di singoli Stati membri.

2.3.

L’ICCAT ha la facoltà di adottare raccomandazioni vincolanti che devono essere recepite nel diritto dell’Unione, nella misura in cui non formano già oggetto di legislazione precedente.

3.   Osservazioni

3.1.

L’articolo 7, paragrafo 2, della proposta, che limita la sostituzione solo a navi di capacità equivalente o inferiore, si basa sulla raccomandazione 14-01 dell’ICCAT, che non è più in vigore. La nuova raccomandazione 15-01 relativa alla cattura dei tonnidi tropicali, non include nella sua forma attuale alcuna limitazione per quanto riguarda le sostituzioni.

3.2.

L’articolo 9, paragrafo 1, concernente i piani di gestione per i dispositivi di concentrazione del pesce (fish-aggregating devices — FAD) fissa il termine per la trasmissione dei piani al segretariato dell’ICCAT al 1o luglio di ogni anno, vale a dire la data di scadenza stabilita nella raccomandazione 14-01. La raccomandazione 15-01 fissa il termine al 31 gennaio; dato che tale limite si applica alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere una scadenza più ravvicinata, ad esempio il 15 gennaio.

3.3.

Gli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, che impongono il divieto di sbarco di squali non autorizzati, potrebbero includere un riferimento all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP (1), che prevede deroghe al divieto generale di rigetto.

3.4.

L’articolo 38, paragrafo 4, dovrebbe iniziare, come nella raccomandazione 07-07 dell’ICCAT, con la dicitura «ove possibile». Ciò non dovrebbe tuttavia precludere la negoziazione di un compromesso più vincolante all’interno dell’ICCAT.

3.5.

Gli articoli 54 e 55 mirano a introdurre le eccezioni dell’ICCAT per i pescherecci con palangari per quanto riguarda il trasbordo in mare, ma nel caso della flotta dell’UE andrebbe applicata la regola generale, che prevede il trasbordo in porto per tutte le operazioni.

Bruxelles, 19 ottobre 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013.