2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/140


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)»

[COM(2016) 273 final — 2016/0145 (COD)]

(2017/C 034/22)

Relatore:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Consultazione

Consiglio, 01/06/2016

Parlamento europeo, 06/06/2016

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

[COM(2016) 273 final — 2016/0145 (COD)]

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato

14/06/2016

 

 

Sezione competente:

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

30/09/2016

Adozione in sessione plenaria

19/10/2016

Sessione plenaria n.

520

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

222/0/2

1.   Conclusioni

1.1.

Il CESE concorda con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio all’esame, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione), giudicandola necessaria e estremamente utile ai fini del diritto dell’Unione.

2.   Contesto

2.1.

Obiettivo della proposta della Commissione è di realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

2.2.

Tale codificazione segue le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992), che ha confermato la decisione della Commissione di procedere alla codificazione di tutti gli atti (originali e successive modifiche) dopo non oltre dieci modifiche.

2.3.

La codificazione è necessaria in termini di semplificazione, chiarezza e trasparenza della normativa dell’Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa stessa sancisce.

2.4.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell’iter di adozione della legislazione dell’Unione.

3.   Osservazioni generali

3.1.

La proposta della Commissione preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione.

3.2.

Ciononostante la proposta contiene una serie di modifiche sostanziali all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.

3.3.

La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2930/86 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati.

3.4.

La proposta comprende tre allegati, che rappresentano l’emendamento dell’allegato (adattato) del regolamento (CE) n. 3259/94 e, nel caso gli articoli abbiano una nuova numerazione, indicano il collegamento tra la vecchia e la nuova numerazione della proposta.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

Il CESE condivide le modifiche apportate al contenuto dell’articolo 5, paragrafo 3, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua del motore, stabilita conformemente alle specifiche adottate dall’Organizzazione internazionale per l’unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

Bruxelles, 19 ottobre 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS