2.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/140 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)»
[COM(2016) 273 final — 2016/0145 (COD)]
(2017/C 034/22)
Relatore: |
Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE |
Consultazione |
Consiglio, 01/06/2016 Parlamento europeo, 06/06/2016 |
Base giuridica |
Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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[COM(2016) 273 final — 2016/0145 (COD)] |
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato |
14/06/2016 |
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Sezione competente: |
Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente |
Adozione in sezione |
30/09/2016 |
Adozione in sessione plenaria |
19/10/2016 |
Sessione plenaria n. |
520 |
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
222/0/2 |
1. Conclusioni
1.1. |
Il CESE concorda con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio all’esame, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione), giudicandola necessaria e estremamente utile ai fini del diritto dell’Unione. |
2. Contesto
2.1. |
Obiettivo della proposta della Commissione è di realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994. |
2.2. |
Tale codificazione segue le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992), che ha confermato la decisione della Commissione di procedere alla codificazione di tutti gli atti (originali e successive modifiche) dopo non oltre dieci modifiche. |
2.3. |
La codificazione è necessaria in termini di semplificazione, chiarezza e trasparenza della normativa dell’Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa stessa sancisce. |
2.4. |
La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell’iter di adozione della legislazione dell’Unione. |
3. Osservazioni generali
3.1. |
La proposta della Commissione preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. |
3.2. |
Ciononostante la proposta contiene una serie di modifiche sostanziali all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2930/86, al fine di delegare alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua dei motori. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione. |
3.3. |
La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2930/86 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. |
3.4. |
La proposta comprende tre allegati, che rappresentano l’emendamento dell’allegato (adattato) del regolamento (CE) n. 3259/94 e, nel caso gli articoli abbiano una nuova numerazione, indicano il collegamento tra la vecchia e la nuova numerazione della proposta. |
4. Osservazioni specifiche
4.1. |
Il CESE condivide le modifiche apportate al contenuto dell’articolo 5, paragrafo 3, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico i requisiti per la determinazione della potenza continua del motore, stabilita conformemente alle specifiche adottate dall’Organizzazione internazionale per l’unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. |
Bruxelles, 19 ottobre 2016
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS