2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/172


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri»

[COM(2016) 370 final — 2016/171 (COD)]

(2017/C 034/29)

Relatore:

Vladimír NOVOTNÝ

Consultazione

Parlamento europeo, 9/6/2016

 

Consiglio dell’Unione europea, 22/6/2016

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[COM(2016) 370 final — 2016/171 (COD)]

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

6/10/2016

Adozione in sessione plenaria

19/10/2016

Sessione plenaria n.

520

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

205/9/15

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che la modifica proposta permetterà di aumentare la sicurezza della navigazione, soprattutto per i viaggiatori nelle acque dell’UE e, in caso di incidenti in mare, contribuirà a una maggiore efficacia dei servizi di soccorso.

1.2.

Il CESE approva la proposta di aggiungere la nazionalità alle informazioni registrate, in modo che, in caso di incidenti marittimi, tali dati permettano di informare più rapidamente i familiari delle persone a bordo ed evitare incertezze circa la loro sorte.

1.3.

In linea con i risultati delle consultazioni effettuate dalla Commissione, il CESE richiama l’attenzione sui problemi dei piccoli operatori e sulla necessità di tutelare questi ultimi dall’aumento degli oneri amministrativi. A parere del Comitato, la proposta in esame garantisce che nelle acque dell’UE continui ad esservi parità di condizioni di concorrenza per tutti gli operatori.

1.4.

Il CESE approva il fatto che la proposta di direttiva sia accompagnata da un piano di attuazione che elenca le azioni necessarie per attuare le misure di semplificazione e individua le principali sfide tecniche, giuridiche e di tempistica legate all’introduzione delle nuove procedure.

1.5.

Il CESE accoglie con favore la proposta di modificare la direttiva 98/41/CE del Consiglio come un importante contributo all’attuazione del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) e dell’agenda «Legiferare meglio» dell’UE.

2.   Introduzione

2.1.

In esito al controllo dell’adeguatezza della normativa UE in materia di sicurezza delle navi passeggeri, la Commissione europea presenta una serie di proposte volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente in materia al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di obblighi e discrepanze tra i diversi testi legislativi, rispettando al contempo le norme UE e garantendone la corretta applicazione.

2.2.

Scopo della serie di proposte, tra cui figurano la modifica della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, la proposta di direttiva che sostituisce la direttiva 1999/35/CE relativa alle navi da passeggeri in servizio di linea, e, in particolare, la modifica della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri, è fornire un quadro giuridico chiaro, semplice e aggiornato, che sia più facile da attuare, monitorare e far rispettare, aumentando così il livello di sicurezza complessivo del trasporto marittimo.

2.3.

Le modifiche proposte si basano sul programma della Commissione sull’adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT) e rappresentano un contributo all’agenda «Legiferare meglio» dell’UE.

2.4.

La proposta mantiene gli impegni dell’agenda «Legiferare meglio» della Commissione garantendo che la legislazione in vigore sia semplice e chiara, non crei oneri inutili e resti al passo con l’evoluzione politica, sociale e tecnologica. Essa adempie inoltre gli obiettivi della strategia per il trasporto marittimo del 2018, garantendo la qualità dei servizi traghetto nel trasporto regolare di passeggeri all’interno dell’UE.

3.   Il documento della Commissione

3.1.

La direttiva 98/41/CE del Consiglio prevede il conteggio e la registrazione di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti dell’UE. In base ai requisiti attuali, tali informazioni devono essere memorizzate nel sistema di informazione della società di navigazione e rese disponibili in qualsiasi momento per la trasmissione alla competente autorità di sicurezza responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio. I dati registrati non sempre includono informazioni sulla cittadinanza (oltre al nome, all’età e al sesso), rendendo così più difficoltosa l’assistenza prestata alle eventuali vittime e ai loro familiari.

3.2.

Di conseguenza, gli operatori che già trasmettono questi dati all’interfaccia unica nazionale si trovano a dover effettuare una duplice comunicazione di dati. La normativa attuale non tiene conto dello sviluppo di sistemi quali SafeSeaNet e l’interfaccia unica nazionale, e richiede che l’autorità nazionale competente contatti la società di navigazione in caso di emergenza. Ciò è pienamente in linea con il programma REFIT della Commissione, e mira a sfruttare le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione dei dati.

3.3.

Un’operazione di ricerca e salvataggio efficace richiede un accesso immediato a dati precisi sulle persone presenti a bordo. Il testo attuale della direttiva non garantisce che questo avvenga nella misura richiesta. La Commissione propone quindi di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri, innalzando così il livello di sicurezza che tali requisiti mirano a garantire.

3.4.

Rispetto al livello di sicurezza attuale, l’obbligo previsto dalla proposta di registrare le informazioni relative alle persone a bordo in un sistema elettronico già esistente (che, in caso di emergenza. consenta l’immediato accesso ai dati da parte dell’autorità competente) è visto come un grande passo in avanti che non genera costi significativi per gli operatori e per le amministrazioni competenti.

3.5.

La Commissione europea propone di eliminare la doppia comunicazione dei requisiti relativi ai passeggeri e allineare gli obblighi di comunicazione per tutti gli operatori, stabilendo di registrare le informazioni relative al numero di persone a bordo in un sistema elettronico esistente. In questo modo, in caso di emergenza o incidente, i dati sarebbero immediatamente trasmessi all’autorità competente anziché ottenuti dal sistema della società di navigazione, prima di partire da, o arrivare a, qualsiasi porto UE di scalo. Inoltre, per ogni tratta superiore alle 20 miglia nautiche, le informazioni richieste sui passeggeri e sui membri dell’equipaggio verrebbero registrate nel suddetto sistema anziché in quello della società, prima di partire da, o arrivare a, qualsiasi porto UE di scalo.

3.6.

Propone, inoltre, di evitare sovrapposizioni e imporre, per ogni tratta superiore alle 20 miglia nautiche, di registrare la nazionalità dei passeggeri e trasmettere tale dato all’autorità competente, utilizzando gli stessi mezzi e criteri in atto per la registrazione e la trasmissione dei dati già richiesti (quali il nome, l’età ecc.); di chiarire le definizioni relative ai requisiti per la registrazione dei passeggeri di cui alla direttiva 98/41/CE (quali ad esempio la durata del viaggio); di eliminare dalla direttiva 98/41/CE il requisito relativo all’approvazione dei sistemi di registrazione dei passeggeri; e di razionalizzare il meccanismo di comunicazione delle esenzioni/equivalenze ai sensi delle direttive 2009/45/CE e 98/41/CE. La proposta precisa inoltre le definizioni e i requisiti corrispondenti della direttiva 98/41/CE.

3.7.

La proposta garantisce che nelle acque dell’UE continui ad esservi parità di condizioni di concorrenza per tutti gli operatori.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di modificare la direttiva 98/41/CE del Consiglio come un importante contributo all’attuazione del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) e dell’agenda «Legiferare meglio» dell’UE.

4.2.

Il Comitato giudica opportune le modifiche proposte per la dichiarazione con l’ausilio di moderni mezzi di comunicazione elettronica, e ritiene che esse renderanno più efficace ed efficiente il sistema di registrazione e dichiarazione delle persone che viaggiano a bordo delle navi passeggeri.

4.3.

Il CESE ritiene che la modifica proposta permetterà di accrescere la sicurezza della navigazione nelle acque dell’UE e, in caso di incidenti in mare, contribuirà a una maggiore efficacia dei servizi di soccorso.

4.4.

Il CESE approva la proposta di aggiungere la nazionalità alle informazioni registrate, in modo che, in caso di incidenti marittimi, tali dati permettano di informare più rapidamente i familiari delle persone a bordo ed evitare incertezze circa la loro sorte.

4.5.

Il CESE accoglie con favore l’approccio della Commissione europea, la quale, nel corso della preparazione della proposta di modifica della direttiva, ha effettuato consultazioni mirate presso esperti del settore dei trasporti marittimi e rappresentanti dei viaggiatori. I risultati di queste consultazioni sono sintetizzati e valutati nel documento di lavoro della Commissione allegato alla proposta di modifica della direttiva 98/41/CE del Consiglio, mentre le conclusioni di dette consultazioni sono state incorporate nella proposta di direttiva.

4.6.

Il CESE ritiene necessario rafforzare la protezione dei dati personali soggetti a registrazione, come pure modernizzare in maniera sostanziale la direttiva 98/41/CE in linea con l’evoluzione giuridica nel settore della protezione dei dati personali e, in particolare, con il regolamento (UE) 2016/679.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

Secondo il CESE, in accordo con la Commissione europea, la protezione dei dati personali deve essere controbilanciata da requisiti relativi all’accessibilità limitata a tali dati da accordare su richiesta alle autorità nazionali competenti (il meccanismo di scambio in caso di emergenza o in seguito a un incidente è il sistema SafeSeaNet, definito nella direttiva 2002/59/CE). Come l’interfaccia unica nazionale, il sistema SafeSeaNet è basato sul diritto dell’UE in materia di protezione dei dati personali, e garantisce sicurezza e diritti di accesso chiaramente definiti. Il CESE raccomanda che, nella proposta di direttiva, venga specificato più in dettaglio il periodo di conservazione dei dati.

5.2.

Ad avviso del CESE, la proposta di trasmissione all’interfaccia unica nazionale deve tenere sistematicamente conto dei requisiti di riservatezza (definiti all’articolo 8 della direttiva 2010/65/UE), e tale trasmissione deve essere conforme al diritto dell’UE in materia di protezione dei dati personali.

5.3.

In linea con i risultati delle consultazioni effettuate dalla Commissione, il CESE richiama l’attenzione sui problemi dei piccoli operatori e sulla necessità di tutelare questi ultimi dall’aumento degli oneri amministrativi. Per questo motivo il CESE appoggia la proposta della Commissione che dovrebbe consentire ai piccoli operatori di adempiere agli obblighi di registrazione accedendo ad Internet, come alternativa meno costosa e più flessibile, o scegliendo di trasmettere i dati sul numero di persone a bordo attraverso il sistema di informazione automatizzato, un sistema di trasmissione marittimo basato sulla trasmissione di segnali radio ad altissima frequenza. Ciò consentirebbe al centro di ricerca e salvataggio locale di reperire facilmente il dato relativo al numero delle persone a bordo in qualsiasi momento, indipendentemente dalla disponibilità di una persona di contatto.

5.4.

Il CESE approva il fatto che la proposta di direttiva sia accompagnata da un piano di attuazione che elenca le azioni necessarie per attuare le misure di semplificazione e individua le principali sfide tecniche, giuridiche e di tempistica legate all’introduzione delle nuove procedure.

Bruxelles, 19 ottobre 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS