2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/121


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE»

[COM(2016) 450 final — 2016/0208 (COD)]

(2017/C 034/19)

Relatore:

Javier DOZ ORRIT

Consultazione

Consiglio 19/08/2016

Parlamento europeo, 12/09/2016

Base giuridica

Articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

[COM(2016) 450 final — 2016/0208 (COD)]

 

 

Sezione competente:

Unione economica e monetaria coesione economica e sociale

Adozione in sezione

05/10/2016

Adozione in sessione plenaria

19/10/2016

Sessione plenaria n.

520

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

182/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, il riciclaggio di denaro e altre forme di criminalità economica collegate debbano costituire priorità permanenti della politica dell’UE.

1.2.

Il CESE concorda, in linea di principio, con le misure incluse nella proposta di modifica della direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1) e con il carattere urgente del suo recepimento.

1.3.

Data la portata mondiale di questi fenomeni, il Comitato raccomanda che in futuro l’UE e gli Stati membri svolgano un ruolo di ancora maggior rilievo e assumano l’iniziativa nel quadro delle organizzazioni e dei forum internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro i gravi fenomeni criminali che vi sono associati. Per intervenire in maniera più incisiva e ottenere maggiori risultati sono necessarie azioni e misure coordinate a livello internazionale e mondiale, e in questo contesto l’Europa può svolgere un ruolo di primo piano.

1.4.

Il Comitato è consapevole dello sforzo che l’obbligo di adeguamento alla direttiva comporta per le imprese e i soggetti obbligati, nonché per le autorità preposte al controllo. Tuttavia, è uno sforzo necessario da parte di tutti perché si possano raggiungere gli obiettivi pienamente condivisi, tra cui spicca la difesa del sistema finanziario e di altri soggetti obbligati contro la loro utilizzazione al fine di commettere reati. Il Comitato propone di condurre una valutazione dell’impatto dell’applicazione di tali misure.

1.5.

Il CESE esprime il timore che un certo numero di fattori possa limitare seriamente l’efficacia pratica della 4a e della 5a direttiva antiriciclaggio. In primo luogo, l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio, pubblicato il 14 luglio 2016, non contiene molti paesi o giurisdizioni per le quali vi sono indizi fondati del fatto che stiano operando come paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro e non ne comprende alcuno dei 21 menzionati nei Panama papers. Poiché le misure rafforzate di adeguata verifica della 5a direttiva antiriciclaggio si applicano solo ai paesi terzi dichiarati ad alto rischio, il CESE propone di elaborare un nuovo elenco di paesi terzi ad alto rischio oppure di ampliare l’ambito di applicazione delle misure dell’articolo 18 bis della 5a direttiva antiriciclaggio. Il CESE ritiene prioritaria la creazione di registri pubblici dei titolari effettivi di società, fiduciarie, conti bancari e operazioni e l’accesso a tali servizi da parte dei soggetti obbligati.

1.6.

Il CESE sollecita le istituzioni europee a rafforzare le politiche intese a porre fine ai paradisi fiscali. In particolare, ritiene necessario che tutti gli obblighi previsti dalla 5a direttiva antiriciclaggio e, in special modo, l’identificazione dei titolari effettivi dei conti bancari, delle società, delle fiduciarie e delle operazioni, si estendano alla totalità dei territori o delle giurisdizioni sotto la sovranità degli Stati membri.

1.7.

È necessario coordinare più strettamente la lotta contro il riciclaggio con la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali, la corruzione e altri reati collegati, traffico di armi, droga, esseri umani e contro la criminalità economica organizzata. Bisogna sviluppare nuove iniziative contro tutti questi fenomeni e i loro collegamenti con il riciclaggio. Occorre altresì prevedere misure contro la concorrenza fiscale sleale.

1.8.

La lotta contro il terrorismo e il riciclaggio richiede una più stretta cooperazione tra i vari servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri e di questi con Europol.

1.9.

Il CESE ritiene che i trattati di libero scambio e di partenariato economico dovrebbero includere un capitolo sulle misure di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il CESE invita la Commissione ad inserire tale capitolo come proposta dell’UE nei negoziati in corso, in particolare in quello relativo al TTIP e nei trattati già in vigore nel momento in cui si siano oggetto di revisione.

1.10.

Il lavoro delle unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri e il loro costante coordinamento a livello europeo è essenziale. Il CESE ritiene che sarebbe opportuno creare uno strumento di monitoraggio, coordinamento e anticipazione dei cambiamenti tecnologici.

1.11.

Vista l’enorme importanza della lotta contro il riciclaggio e al fine di garantire che le regole in questo settore siano applicate in maniera uniforme ed efficace in tutti gli Stati membri, è essenziale che i testi e i concetti alla base delle misure proposte siano quanto più possibile chiari. Questo favorirà anche la necessaria certezza del diritto per tutti coloro che saranno chiamati ad applicare tali testi.

1.12.

Sarebbe opportuna l’armonizzazione europea del trattamento giuridico, cioè definizioni e pene, del complesso dei reati relativi al riciclaggio, all’evasione fiscale, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo e di quelli collegati, oltre che l’armonizzazione delle sanzioni risultanti dal non rispetto delle disposizioni delle direttive antiriciclaggio

1.13.

Il CESE propone l’istituzione di misure di controllo delle filiazioni dei soggetti obbligati in paesi terzi ad alto rischio e suggerisce di non monitorare solo i clienti.

1.14.

Il CESE propone alla Commissione di prendere in considerazione misure aggiuntive per proteggere i diritti dei cittadini contro l’uso illecito o abusivo delle informazioni registrate da parte delle autorità competenti o dei soggetti obbligati.

1.15.

Il Comitato accoglie con favore il rapido trattamento di queste proposte e auspica che esse entrino in vigore al più presto, senza però che ciò vada a scapito della qualità dei risultati. Occorre pertanto prevedere un calendario realistico per il recepimento dei testi e la loro applicazione negli Stati membri, come anche degli orientamenti chiari al riguardo.

2.   Contesto e proposta della Commissione

2.1.

I brutali attacchi terroristici in Francia, in Belgio e in altri paesi europei e le rivelazioni sul riciclaggio di capitali provenienti da attività criminose in paradisi fiscali, di cui le ultime in ordine di tempo sono quelle dell’ICIJ (2) sui Panama papers, hanno portato la Commissione europea a proporre nuove misure contro l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il 5 luglio 2016, la Commissione ha approvato, insieme alla proposta della 5a direttiva antiriciclaggio, un’altra proposta volta a facilitare l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di riciclaggio (3) e una comunicazione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali (4).

2.2.

Un recente studio del Parlamento europeo (5) segnala che i Panama papers hanno messo in evidenza il ruolo svolto dai paradisi fiscali nel facilitare l’elusione fiscale e la natura aggressiva di alcune pratiche di elusione fiscale in cui è difficile distinguere tra l’elusione e l’evasione. In tal senso, l’opacità, che risulta dalla segretezza, dalla mancanza di tracciabilità e dal mancato scambio di informazioni fiscali, ha svolto un ruolo significativo nei casi di violazione del rispetto delle sanzioni economiche e ha nascosto informazioni utili e necessarie in relazione alla criminalità organizzata, compreso il riciclaggio di denaro legato ad attività terroristiche, alla corruzione e al traffico di droga.

2.3.

L’ICIJ ha pubblicato i Panama papers. La sua banca dati — Offsore Leaks Database  (6) –– contiene riferimenti a 45 131 società dell’UE (7). Dei 21 territori che lo studio Mossack Fonseca utilizzava per le operazioni di evasione e elusione fiscali e riciclaggio, tre sono Stati membri dell’UE, e tre sono giurisdizioni dipendenti da uno di essi (8).

2.4.

La 5a direttiva antiriciclaggio recepisce una parte delle proposte del Piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo  (9): quelle che comportano una modifica della quarta direttiva antiriciclaggio (10) e della direttiva sulle garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e di terzi (11). Il piano propone di anticipare la data di recepimento della 4a direttiva antiriciclaggio dal 26 giugno 2017 al 1o gennaio 2017, data che è anche il termine per il recepimento delle due proposte di direttiva del 5 luglio 2016.

2.5.

Il complesso quadro politico e legislativo della 5a direttiva antiriciclaggio include, soltanto nel 2015, altre due iniziative: l’Agenda europea sulla sicurezza  (12) e la proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo  (13) che stabilisce una nuova definizione dei reati collegati al finanziamento del terrorismo.

2.6.

Il 14 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento delegato relativo all’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio e un elenco allegato (14) che recepisce quello approvato dal GAFI nella riunione tenutasi a Busan (Corea) il 24 giugno 2016.

2.7.

La proposta relativa alla 5a direttiva antiriciclaggio impone alcuni nuovi obblighi di adeguata verifica da applicare da parte dei soggetti obbligati, vale a dire istituti finanziari, professionisti del settore, prestatori di servizi fiduciari e di servizi di gioco d’azzardo, agenti immobiliari ecc., ai loro clienti, a quelli nuovi come a quelli già esistenti. In particolare prevede, all’articolo 18 bis, misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di clienti con attività in paesi terzi ad alto rischio. Gli Stati membri possono anche applicare contromisure nei confronti delle giurisdizioni ad alto rischio, compreso il divieto di insediarvi filiazioni o uffici di rappresentanza o di effettuarvi operazioni finanziarie.

2.8.

Una novità consiste nel fatto sono inclusi nel campo di applicazione della direttiva le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che saranno considerati soggetti obbligati ai fini delle misure di adeguata verifica. Si sopprime l’anonimato per l’utilizzo online delle carte prepagate e si riduce la soglia dell’obbligo di identificazione da 250 a 150 EUR in caso di utilizzo di persona.

2.9.

La 5a direttiva antiriciclaggio propone anche di rafforzare le competenze delle FIU e di promuovere la cooperazione tra di esse, di facilitare l’identificazione dei titolari di conti bancari e di pagamento, istituendo registri centrali nazionali automatizzati per tali conti, e di imporre l’obbligo di identificare e registrare i titolari effettivi delle società (abbassando la soglia dal 25 % al 10 % di partecipazione azionaria), delle fiduciarie e delle fondazioni ed enti analoghi, nonché di permettere l’accesso pubblico a tali informazioni a certe condizioni.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Le varie forme di criminalità che utilizzano il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali contro i diritti fondamentali di tutti i cittadini, sono fenomeni molto gravi. L’espansione delle operazioni di riciclaggio di capitali non accenna a diminuire, nonostante gli sforzi profusi dalle autorità nazionali ed europee.

3.2.

La liberalizzazione dei flussi finanziari nel mondo e la rapidità di applicazione delle nuove tecnologie digitali alle loro operazioni rendono difficile la lotta contro l’uso del sistema finanziario a fini criminali. Le indagini sui recenti attacchi del terrorismo jihadista in Europa hanno fornito informazioni su forme di finanziamento di tali attentati non contemplate dalla 4a direttiva antiriciclaggio. Ciò giustifica il fatto che si proponga la sua modifica quando non è ancora entrata in vigore e che si anticipi il termine per il suo recepimento.

3.3.

Il CESE è d’accordo, in linea di principio, con le misure proposte nella 5a direttiva antiriciclaggio e ritiene che possano essere utili per contribuire a porre fine al terrorismo e al riciclaggio.

3.4.

Si potrebbe sollevare una riserva da ricondurre alle conseguenze sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati personali, di un uso non adeguato da parte delle autorità competenti di una grande quantità di informazioni sensibili. La proposta della 5a direttiva prevede alcune garanzie a tale proposito. Quello che si è venuto a sapere di taluni comportamenti governativi resi noti dalle rivelazioni di WikiLeaks (2010 e 2012) e dai documenti di Snowden (2013) ci inducono a proporre che la Commissione studi la possibilità di stabilire ulteriori misure per la protezione dei diritti dei cittadini contro l’utilizzo abusivo delle informazioni registrate. In particolare, la si invita ad analizzare la fattibilità di stabilire una qualche forma di definizione penale comune per l’uso illecito di informazioni e dati personali. Il CESE potrebbe contribuire alla realizzazione di questo studio.

3.5.

Fatte salve le attuali proposte e le altre iniziative e azioni a livello europeo sostenute dal Comitato nel presente parere, è essenziale che in futuro l’UE e gli Stati membri svolgano un ruolo di ancora maggior rilievo e assumano l’iniziativa nel quadro delle organizzazioni e dei forum internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro i gravi fenomeni criminali che vi sono associati, fenomeni globali e in genere a carattere transfrontaliero. Per intervenire in maniera più incisiva e ottenere maggiori risultati sono necessarie azioni e misure coordinate a livello internazionale e mondiale, e in questo contesto l’Europa può svolgere un ruolo di primo piano.

3.6.

Molti cittadini europei stanno ancora pagando le conseguenze della crisi, le politiche di aggiustamento e l’aumento della povertà e della disuguaglianza, mentre allo stesso tempo vengono a sapere che grandi società multinazionali praticano l’elusione e l’evasione fiscali e personalità importanti del mondo economico, politico, culturale o sportivo evadono le imposte e riciclano denaro in paradisi fiscali. Alcune procedure e giurisdizioni sono utilizzate anche per finanziare organizzazioni terroristiche in grado di commettere i crimini più atroci in Europa e in altre parti del mondo. Si tratta di una situazione insostenibile. Si deve chiedere alle autorità nazionali ed europei di agire con efficacia per porvi fine.

3.7.

Malgrado quanto detto al punto 3.2, il conseguimento degli obiettivi delle direttive antiriciclaggio potrebbe essere seriamente ostacolato dalle debolezze dell’azione politica volta a eliminare i paradisi fiscali, nodi indispensabili per il riciclaggio di capitali. Questo anche a causa di un coordinamento inadeguato delle iniziative antiriciclaggio con le azioni correlate alla lotta contro i reati che lo stimolano (evasione fiscale, appartenenza a organizzazioni terroristiche o criminali, traffico di armi, droga e esseri umani ecc.) in un contesto caratterizzato dal persistere di pratiche di concorrenza fiscale sleale nell’UE.

3.8.

L’elenco dei paesi ad alto rischio pubblicato dalla Commissione il 14 luglio 2016 (15) non ne contiene nessuno di quelli che figurano nei Panama papers. Questo fatto è paradossale in quanto uno degli argomenti utilizzati dalla Commissione per proporre la 5a direttiva antiriciclaggio sono le rivelazioni contenute in tali documenti. Nell’elenco si trova solo un paese ad alto rischio che rifiuta di collaborare: la Corea del Nord. Nel gruppo II, che comprende i paesi che si sono impegnati a ovviare alle carenze e hanno chiesto l’assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, figura l’Iran. Nel gruppo I di paesi che hanno già elaborato il piano d’azione che consentirà loro di uscire dall’elenco non appena siano soddisfatte le disposizioni della direttiva sono compresi nove paesi (di cui quattro in guerra: Afghanistan, Iraq, Siria e Yemen). Parte dei fondi per finanziare il terrorismo passa attraverso questi paesi. Tuttavia, tutte le analisi e indagini mostrano che il riciclaggio dei proventi delle altre forme di criminalità non si realizza nei paesi summenzionati.

3.9.

Si esprime rammarico per il fatto che un organismo come il GAFI, che svolge un importante lavoro nell’analisi della criminalità finanziaria internazionale e nella formulazione di proposte sui mezzi per combatterla, non abbia trovato la forma adeguata per redigere i suoi elenchi di paesi a rischio. È logico che la Commissione si serva delle raccomandazioni (16) e di altre proposte del GAFI per lottare contro il riciclaggio. Ma in questo caso aderire alle sue proposte può annullare parte dell’efficacia della 5a direttiva antiriciclaggio, dato che le misure più rigorose di cui all’articolo 18 bis si applicano solo ai paesi terzi ad alto rischio.

3.10.

Il CESE ritiene che l’efficacia pratica della 5a direttiva antiriciclaggio richiederebbe o la revisione dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio per inserirvi i paesi o territori in cui si effettuano le principali operazioni di riciclaggio oppure estendere il campo di applicazione dell’articolo 18 bis a tutti i soggetti obbligati e alle giurisdizioni che, in virtù delle informazioni detenute dalle FIU sono sospettati di realizzare operazioni di riciclaggio. Il CESE propone inoltre che si stili un elenco unico di giurisdizioni che non collaborano al perseguimento dei reati economici.

3.11.

Il fatto che una parte non trascurabile delle operazioni di riciclaggio si effettuino in giurisdizioni dipendenti da Stati membri dovrebbe portare tutte le istituzioni europee a fondare un forte impegno politico per l’eliminazione dei paradisi fiscali dal loro territorio. In particolare, gli obblighi di identificazione dei titolari effettivi dei conti bancari, della proprietà delle società e di tutte le parti delle fiduciarie e delle operazioni, che si impongono ai soggetti obbligati dell’UE ai sensi della proposta relativa alla 5a direttiva antiriciclaggio, dovrebbero essere estesi a tutti i territori sotto la sovranità degli Stati membri, compresi quelli che beneficiano di regimi fiscali speciali. In tale contesto, per adempiere ai loro obblighi, i soggetti obbligati dovrebbero poter anche ricorrere ai dati dei registri (ufficiali) nazionali. Allo stesso modo, le misure più rigorose di cui all’articolo 18 bis dovrebbero applicarsi alle giurisdizioni dipendenti da Stati membri dell’UE che svolgono operazioni di riciclaggio.

3.12.

L’evasione e l’elusione fiscali sono strettamente collegate al riciclaggio. Parte del denaro riciclato proviene dall’evasione e dall’elusione fiscali. È necessario coordinare la prevenzione e la repressione di entrambi questi reati, sia sul piano legislativo sia in termini di azione politica e di attività dei servizi d’intelligence, di polizia e dei sistemi giudiziari. Il CESE ha apprezzato le ultime iniziative della Commissione per lottare contro l’evasione e l’elusione fiscali nell’UE, ma esse sono ancora insufficienti, per cui sarebbero necessarie altre misure addizionali da coordinare con quelle che si adotteranno contro il riciclaggio.

3.13.

La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo richiede una più stretta cooperazione tra i vari servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri e di questi con Europol. Si deve riconoscere che i livelli attuali di cooperazione sono insufficienti. Nonostante le dichiarazioni pubbliche dei responsabili nazionali ed europei e del sostegno dei cittadini al rafforzamento di questa cooperazione, dopo ogni attentato terroristico vengono alla luce importanti carenze nel coordinamento. A volte è tra servizi diversi dello stesso Stato che vengono scoperte lacune nel coordinamento. Bisogna impiegare tutti i mezzi per porre fine a tale situazione.

3.14.

Negli ultimi anni l’UE ha negoziato o firmato importanti accordi di libero scambio e di partenariato economico. Attualmente è in fase di negoziato un trattato dell’importanza del TTIP. Questi trattati dovrebbero fornire un’eccellente opportunità di istituire misure bilaterali o biregionali per combattere l’evasione e l’elusione fiscali, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il CESE invita la Commissione a studiare il modo di inserire un capitolo di questo tenore nei trattati attualmente in corso di negoziazione e nella revisione di quelli già in vigore. Su questo punto, il CESE concorda pienamente con le conclusioni dello studio del PE menzionato in precedenza (17).

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Le FIU degli Stati membri devono svolgere un ruolo importante in materia di informazione, monitoraggio e prevenzione, compresa l’anticipazione dei rapidi cambiamenti nelle tecnologie che possono essere utilizzate nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo. La rapidità delle risposte nazionali e della condivisione a livello europeo delle rispettive indagini è assolutamente necessaria. Il coordinamento costante e agile delle FIU è essenziale. Il CESE ritiene che sarebbe opportuno creare uno strumento europeo di monitoraggio, coordinamento e anticipazione dei cambiamenti tecnologici.

4.2.

I soggetti obbligati, definiti nella 4a e 5a direttiva antiriciclaggio, devono svolgere compiti di sorveglianza e controllo di persone e movimenti sospetti. Non sono tuttavia contemplati in queste direttive requisiti o obblighi in merito alle attività dei soggetti obbligati in paesi terzi ad alto rischio. Si dovrebbe porre fine a questa situazione in cui si sorvegliano più i clienti che i soggetti obbligati stessi.

4.3.

Risultano particolarmente utili in relazione con il presente parere le seguenti raccomandazioni contenute nel parere del CESE CCMI/132 «Lotta alla corruzione nell’UE: rispondere alle preoccupazioni delle imprese e della società civile» (18): a) elaborare una strategia quinquennale di lotta alla corruzione coerente e a vasto raggio, corredata di un piano d’azione; b) creare una procura europea e rafforzare le capacità di Eurojust; e c) obbligare le società multinazionali a comunicare i dati finanziari chiave sulla loro attività in tutti i paesi in cui operano.

4.4.

Secondo il CESE sarebbe opportuno introdurre un’armonizzazione a livello europeo del trattamento penale, cioè definizioni e pene, del complesso dei reati relativi al riciclaggio, all’evasione fiscale, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo e di quelli collegati. La Commissione e l’Autorità bancaria europea dovrebbero inoltre promuovere l’armonizzazione delle sanzioni per violazione degli obblighi da parte dei soggetti obbligati.

4.5.

La lotta contro il riciclaggio è fondamentale e deve essere portata avanti con energia, determinazione ed efficacia. Perciò è essenziale che i testi e i concetti alla base delle misure proposte siano quanto più chiari possibile. Questo favorirà anche la necessaria certezza del diritto per tutti coloro che saranno chiamati ad applicare tali testi e consentirà un’applicazione uniforme in tutta l’Unione.

4.6.

Il Comitato accoglie con favore il rapido trattamento di queste proposte e auspica che esse siano adottate ed entrino in vigore al più presto, senza però che ciò vada a scapito della qualità dei risultati. Occorre pertanto prevedere un calendario realistico per il recepimento dei testi e la loro applicazione negli Stati membri, come anche degli orientamenti chiari al riguardo.

Bruxelles, 19 ottobre 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  In appresso la 5a direttiva antiriciclaggio: COM(2016) 450 final.

(2)  International Consortium of Investigative Journalists.

(3)  COM(2016) 452 final.

(4)  COM(2016) 451 final.

(5)  EPRS-EP: «The inclusion of financial services in EU free trade and association agreements: Effects on money laundering, tax evasion and avoidance.(EPRS European Parliamentary Research Service -PE L'inclusione dei servizi finanziari negli accordi di libero scambio e di partenariato dell'UE: effetti sul riciclaggio, l'evasione e l'elusione fiscali). Ex-Post Impact Assessment» (valutazione d'impatto ex-post); pag. 18.

(6)  Offshore Leaks Database.

(7)  EPRS, op.cit. pagg. 19 e 20.

(8)  EPRS, op.cit. pag. 21.

(9)  COM(2016) 50 final.

(10)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(11)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

(12)  COM(2015) 185 final.

(13)  COM(2015) 625 final, pag. 2.

(14)  C(2016) 4180 final.

(15)  Regolamento delegato C(2016) 4180 final: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-4180-IT-F1-1.PDF e allegato con l’elenco dei paesi: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-4180-IT-F1-1-ANNEX-1.PDF.

(16)  INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION (Norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione).

(17)  EPRS, op. cit., pag 59.

(18)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 63.