21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/67 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005»
[COM(2016) 134 final — 2016/0074 (COD)]
(2016/C 389/09)
Relatore:
Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE
Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 7 e 11 aprile 2016, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43.2 e 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
[COM(2016) 134 final — 2016/0074 (COD)].
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 30 giugno 2016.
Alla sua 518a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 luglio 2016 (seduta del 13 luglio 2016), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 74 voti favorevoli e 1 astensione:
1. Conclusioni
1.1. |
Il CESE condivide pienamente l’approccio della Commissione sulla necessità di aggiornare e semplificare l’attuale sistema di governance delle misure tecniche, che dovrebbe basarsi su una strategia a lungo termine in materia di gestione e conservazione delle risorse. |
1.2. |
Molte novità e molte modifiche proposte consentirebbero alla flotta di adeguarsi direttamente all’obbligo di sbarco e al rendimento massimo sostenibile (MSY). Il CESE non può che accogliere con favore le suddette proposte, in quanto si tratta di riforme in grado di fornire una maggiore flessibilità operativa e assicurare una maggiore selettività degli attrezzi da pesca. |
1.3. |
Tuttavia, alcune delle proposte sono state presentate senza tenere pienamente conto delle condizioni pratiche dell’attività di pesca e senza valutare le ripercussioni economiche e sociali. Per il Comitato, tali proposte non rappresentano un compromesso ragionevole tra la salvaguardia degli interessi a breve e medio termine del settore della pesca e una migliore conservazione delle risorse ittiche. In tale contesto, desidera dedicare una particolare attenzione ai seguenti aspetti: |
1.3.1. |
Il Comitato invita la Commissione a rivedere le modifiche proposte relative alle dimensioni delle maglie e a prendere in considerazione le maglie di riferimento utilizzate dalle flotte nelle diverse attività di pesca, senza inutili o ingiustificati aumenti o diminuzioni. |
1.3.2. |
Il Comitato ribadisce l’importanza di non proporre modifiche delle taglie minime applicate per determinate specie senza una motivazione adeguata. |
1.3.3. |
Il Comitato ritiene che dovrebbero essere introdotte norme favorevoli all’innovazione e alla creazione di valore per le catture accidentali. |
1.3.4. |
Esorta inoltre a rendere più flessibili i massimali della capacità di pesca espressa in stazza lorda (GT) imposti agli Stati membri nell’ambito della politica comune della pesca (PCP) per adeguare le navi all’obbligo di sbarco e incoraggiare il miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo. |
1.4. |
Il CESE chiede al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione di istituire un vero e proprio dialogo con i pescatori e i loro rappresentanti, prima che venga adottata qualsiasi decisione su tali proposte. L’osservanza delle norme richiede il tacito consenso e la collaborazione dei pescatori. Le disposizioni hanno maggiori probabilità di essere applicate coinvolgendo pienamente la gente di mare nel dibattito. |
1.5. |
Il Comitato invita infine a mantenere tale impegno al dialogo con le parti interessate nel corso di tutto il processo di regionalizzazione. |
2. Contesto
2.1. |
Per misure tecniche si intende un ampio gruppo di norme che stabiliscono come, dove e quando si può esercitare l’attività di pesca. Attualmente esiste un gran numero di regolamenti, modifiche, modalità d’applicazione e misure tecniche temporanee applicabili sia nelle acque dell’UE sia sulle navi europee operanti al di fuori delle acque dell’Unione. In pratica, sono più di 30 i regolamenti contenenti misure tecniche; tra questi hanno particolare rilevanza quelli che si applicano nell’Atlantico (1), nel Mediterraneo (2) e nel Mar Baltico (3). |
2.2. |
In passato abbiamo assistito a due tentativi infruttuosi di rivedere ed aggiornare il complesso quadro normativo di misure tecniche su proposta della Commissione. |
2.3. |
È quanto mai urgente adeguare la legislazione e le politiche di pesca dell’UE alle nuove modifiche introdotte dalla PCP, ossia l’obbligo di sbarco e il conseguimento del rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock su base progressiva e graduale, al più tardi entro il 2020. L’introduzione di tali obiettivi costituisce una importante sfida per il settore della pesca dell’UE. |
2.4. |
Va inoltre osservato che fino a poco tempo fa, le decisioni in materia di politica della pesca venivano prese esclusivamente dal Consiglio. Ciò ha determinato l’adozione di misure tecniche particolareggiate sotto forma di regolamenti dell’UE piuttosto che di norme sviluppate a livello regionale e adattate alle specificità di ciascun bacino e zona di pesca. In tale contesto, l’approccio globale alla microgestione, insieme con il desiderio delle istituzioni dell’UE di raccogliere tutti i dettagli tecnici sotto forma di emendamenti, ha portato a un regime giuridico complesso che lascia poco margine di manovra e che risulta difficilmente comprensibile e attuabile per il settore. |
2.5. |
La Commissione propone un nuovo regolamento quadro (4) contenente disposizioni generali, norme comuni e regole di riferimento (per regione) che fungono da misure applicabili per difetto fino a quando le misure regionalizzate non saranno elaborate e introdotte nel diritto dell’UE. |
3. Sintesi della proposta della Commissione
3.1. |
Con la proposta all’esame, la Commissione intende contribuire al conseguimento dei principali obiettivi della nuova PCP, in modo flessibile e su base regionale. In particolare, il CESE sottolinea la necessità di ridurre le catture di novellame e di pesci riproduttori delle specie marine, di accrescere la selettività degli attrezzi da pesca, di evitare le catture delle specie protette, di ridurre i rigetti in mare e diminuire il più possibile l’impatto sull’ambiente. |
3.2. |
Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha presentato un testo volto a semplificare l’attuale sistema di governance delle misure tecniche, basato su una strategia a lungo termine in materia di gestione e conservazione delle risorse. Nella proposta di regolamento, la Commissione presta particolare attenzione alla questione dei rigetti, alla regionalizzazione, ad un maggior coinvolgimento delle parti interessate e ad un aumento della responsabilità dei pescatori. |
3.3. |
Le principali novità e modifiche introdotte dalla proposta sono le seguenti:
|
4. Osservazioni generali
4.1. Osservazioni preliminari
4.1.1. |
L’attuale regolamentazione sulle misure tecniche è il quadro giuridico più obsoleto che conosciamo oggi, e pertanto il CESE giudica della massima importanza che il nuovo regolamento semplificato sia adottato rapidamente al fine di consentire al settore di adattarsi alle sfide in modo pratico e sostenibile. |
4.1.2. |
Il CESE ritiene che le misure tecniche debbano essere adottate dopo aver consultato direttamente e in modo soddisfacente le parti interessate. Le misure devono essere più flessibili, rispondenti alle esigenze specifiche e adottate mediante un processo decisionale rapido ed efficace, che consenta l’adattamento ai nuovi sviluppi. |
4.1.3. |
La riforma della PCP ha introdotto una strategia innovativa in materia di gestione della pesca, sulla base di un rinnovato approccio orientato ai risultati e all’introduzione della regionalizzazione. Il Comitato concorda pienamente con questo nuovo approccio. |
4.2. Conservazione
4.2.1. |
Il Comitato appoggia pienamente la strategia della Commissione volta ad eliminare o a semplificare le zone in cui la pesca è vietata o limitata per garantire la protezione del novellame (circa la metà) e che, a causa degli sforzi del settore, della ricostituzione degli stock o di cambiamenti ambientali, non sono più operative o sono obsolete. |
4.2.2. |
Il Comitato appoggia inoltre l’idea di portare avanti ogni sforzo per perfezionare le misure tecniche, come modo per migliorare lo stato delle zone di pesca e facilitarne la conservazione, basandosi sul parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e tenendo conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, dal settore della pesca e dalle altre parti interessate. |
4.3. Ripercussioni economiche e sociali
4.3.1. |
È evidente che molte delle norme proposte implicano importanti cambiamenti nei metodi e negli attrezzi da pesca, causando un impatto reale da un punto di vista economico e sociale. La Commissione riconosce che le nuove sfide della PCP avranno, a breve termine, un notevole impatto sul settore della pesca; a lungo termine, invece, il settore godrà di considerevoli benefici. A tutt’oggi, però, la Commissione non ha fatto alcun tentativo di stimare i costi sociali ed economici che risulteranno a breve termine dall’attuazione della proposta. Il Comitato ritiene che in assenza di tali informazioni non si potrà stabilire se le proposte siano o no un compromesso ragionevole tra la salvaguardia degli interessi a breve e medio termine del settore della pesca e una migliore conservazione delle risorse ittiche. |
4.3.2. |
Per contrastare gli effetti negativi a breve termine (ad esempio, la riduzione delle catture delle specie bersaglio e le spese per l’acquisto di nuove attrezzature) sia sugli armatori sia sui pescatori e la gente di mare, il Comitato considera opportuno sostenere il settore delle catture attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). |
4.3.3. |
Il CESE ritiene che la proposta non fornisca alcuna valutazione di impatto sulla sicurezza in mare. Le nuove politiche in materia di pesca comportano rischi potenziali per la sicurezza dell’equipaggio (per esempio aumento delle ore lavorative per la trasformazione delle catture accessorie) o delle imbarcazioni (ad esempio la stabilità della nave a causa dell’aumento delle catture accessorie) che dovrebbero essere analizzati e presi in considerazione. |
4.4. Attuazione e rispetto delle norme
4.4.1. |
Il nuovo regolamento di base della PCP (5) prevede diverse misure tecniche e di conservazione per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti. La misura più importante per raggiungere questo obiettivo è la definizione di piani pluriennali, che stabiliranno il quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati e che dovranno trattare, in particolare, una serie di misure tecniche adeguate [articolo 10, paragrafo 1, lettera f)]. |
4.4.2. |
Per la Commissione la proposta si giustifica in quanto garantisce la certezza giuridica fino a quando i piani di gestione pluriennali non saranno approvati, e questo rappresenta una soluzione provvisoria per adeguare l’attuale sistema giuridico alle nuove disposizioni della PCP riguardanti le misure tecniche. Il CESE giudica necessaria questa fase di transizione. |
4.4.3. |
Il Comitato sostiene che, per uno sviluppo e un’attuazione adeguati della regionalizzazione, la Commissione dovrebbe proporre piani pluriennali e programmi di rigetti in mare sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri al fine di evitare un ritorno alla microgestione. La CE dovrebbe limitarsi a controllare e coordinare la compatibilità delle proposte presentate dagli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi della PCP. Ciò assicurerà una rapida adozione di queste misure di adeguamento alle nuove realtà della pesca, mediante un approccio «dal basso verso l’alto» che consentirà una loro migliore accettazione da parte del settore. |
4.5. Regionalizzazione e processo decisionale
4.5.1. |
Anche il Comitato giudica fondamentale mantenere alcune misure comuni di base che siano applicabili a tutte le attività di pesca e a tutte le regioni ma solo per quanto concerne le definizioni, i principi e gli obiettivi comuni in linea con la nuova PCP, al fine di evitare un vuoto giuridico. |
4.5.2. |
Il Comitato desidera tuttavia sottolineare che la futura entrata in vigore di tutte le misure legislative sull’obbligo di sbarco cambierà radicalmente la gestione attuale della pesca. L’approccio non sarà più incentrato sugli sbarchi di pesce ma si concentrerà sulle catture. È pertanto della massima importanza che i co-legislatori non ripetano gli errori del passato ed accettino l’idea che le disposizioni tecniche dell’UE vengano decise a livello regionale in stretta consultazione con chi è tenuto ad attuare e a rispettare quotidianamente le norme. |
4.5.3. |
Inoltre, il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe promuovere la creazione di un clima di fiducia che dia ai pescatori la libertà di scegliere gli strumenti più adeguati per conseguire una maggiore selettività e la riduzione delle catture accidentali. Non va dimenticato che i pescatori avranno la piena responsabilità delle catture effettuate e non degli sbarchi a terra; di conseguenza, devono avere la possibilità di decidere le migliori misure selettive. |
4.5.4. |
Purtroppo, la Commissione non ha applicato in modo armonizzato questo approccio basato sulla libera scelta della maglia ottimale, e infatti il testo contiene delle differenze riguardanti le dimensioni delle maglie per le piccole specie pelagiche e demersali. Per le specie pelagiche c’è stata una notevole riduzione della dimensione delle maglie, mentre per le specie demersali le dimensioni sono aumentate. La regolamentazione all’esame non dovrebbe essere utilizzata per aumentare le dimensioni minime delle maglie attualmente utilizzate dai pescatori senza un’adeguata giustificazione. Non va dimenticato che i pescatori cercano di trarre il massimo vantaggio economico possibile dalla vendita delle specie catturate e tenteranno di prevenire la cattura di novellame e di specie non bersaglio dato che saranno detratti dai rispettivi contingenti e potranno essere venduti esclusivamente per produrre farine di pesce, olio o prodotti simili il cui valore alla prima vendita è trascurabile. |
4.5.5. |
La regionalizzazione comporta un maggiore coinvolgimento delle parti interessate. Legiferare in stretta collaborazione con gli Stati membri, i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli ambienti scientifici e gli altri soggetti interessati presenta una serie di vantaggi fra i quali figurano: norme più chiare, semplici e adeguate alla specificità di ciascun bacino e ciascuna attività di pesca, un elevato grado di rispetto delle norme da parte dei pescatori, una più facile applicazione da parte degli ispettori, una più ampia credibilità e legittimità delle politiche, un più sicuro rispetto degli obiettivi ambientali e una maggiore selettività della pesca. Il Comitato raccomanda pertanto che le misure tecniche per gli attrezzi da pesca siano elaborate e adottate a livello locale e regionale. |
4.5.6. |
Un buon esempio degli effetti negativi dovuti al mancato rispetto del precedente approccio può essere quello della flotta mediterranea, che ha attraversato gravi difficoltà causate dall’introduzione di norme specifiche obbligatorie (6), come la riduzione dello spessore del filo ritorto. Questa misura tecnica ha provocato problemi di sicurezza e di manovrabilità delle imbarcazioni, una più frequente rottura delle reti dovuta al loro indebolimento o ad una loro minore resistenza, la svalutazione del prezzo delle catture e un inutile aumento degli scarti per via del deterioramento causato dall’uso di un filo tanto sottile e tagliente. |
4.6. Incentivi per i pescatori: eliminazione, riduzione e prevenzione delle catture accidentali
4.6.1. |
Il Comitato ritiene che la piena partecipazione del settore della pesca al processo decisionale, attraverso le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori, costituirà un enorme incentivo per raggiungere il massimo rispetto e una migliore comprensione delle norme. |
4.6.2. |
Nel considerando 21 della proposta si afferma che per attuare l’obbligo di sbarco gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio per le catture accidentali. Tuttavia, si fa solo riferimento al sostegno agli investimenti per la costruzione e l’adattamento dei luoghi di sbarco. Il CESE ritiene opportuno fare riferimento anche agli investimenti a bordo per lo stoccaggio, la lavorazione e il valore aggregato delle catture accidentali. |
4.6.3. |
Inoltre, l’adeguamento delle imbarcazioni al divieto di rigetto è ostacolato dai limiti di volume (GT) imposti dalla PCP, poiché, indipendentemente da una maggiore selettività degli attrezzi da pesca utilizzati, il divieto di effettuare rigetti porterà ad un aumento delle catture accidentali che dovranno essere immagazzinate e/o trasformate a bordo. Alla luce di quanto precede, il Comitato propone di rendere il sistema più flessibile (7). Raccomanda pertanto che eventuali rinnovi o modifiche della nave tali da comportare un aumento del volume (ad esempio la creazione di aree supplementari per lo stoccaggio o di impianti per la trasformazione delle catture accidentali) siano iscritti in un registro distinto o in una linea separata del registro di stazza totale delle navi da pesca. |
4.6.4. |
D’altra parte, il Comitato ritiene che l’aumento in termini di volume non dovrebbe essere considerato come un aumento della capacità di pesca. La procedura descritta nel paragrafo precedente si dovrebbe pertanto applicare, in caso di rinnovo della nave, anche all’aumento di volume causato dalle misure attuate per migliorare la sicurezza dell’equipaggio, le condizioni di lavoro e l’alloggio a bordo, purché tale aumento del volume non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio. |
4.6.5. |
Il settore della pesca ha condotto ingenti sforzi negli ultimi anni per sviluppare metodi di pesca ad alta tecnologia al fine di ridurre al minimo i rigetti in mare e il loro possibile impatto sull’ambiente. In effetti, lo CSTEP ha sottolineato in diverse occasioni che in termini di miglioramento della selettività è stato fatto di più negli ultimi quattro anni che nei vent’anni precedenti. Il Comitato tuttavia sottolinea la necessità di moltiplicare gli sforzi e i finanziamenti a favore della pesca demersale per promuovere sviluppi tecnologici nel campo della selettività. |
4.6.6. |
Il CESE ribadisce l’importanza di non approfittare del presente regolamento per modificare, senza una giustificazione, le taglie minime applicate per alcune specie. Da un lato, vi sono casi in cui le taglie aumentano, ad esempio per l’occhialone nel Mare Mediterraneo, mentre in altri casi vengono estese a zone in cui non esistevano (acque occidentali). Nel caso della spigola, l’aumento delle taglie approvato alla fine del 2015 per alcune zone (acque nordoccidentali) si estende ad aree che non erano incluse nella presente legislazione (acque sudoccidentali). |
5. Osservazioni specifiche sui vari articoli
5.1. Articolo 6
Considerando che molte presunte definizioni creano confusione nei settori interessati, il CESE ritiene che quando si fa riferimento a un apparecchio o a parte di esso ci dovrebbe essere un grafico allegato per comprendere più facilmente il significato della definizione, utilizzando il metodo cui fa ricorso la Commissione stessa nella figura 2 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2187/2005, del Consiglio, il quale viene modificato dal nuovo regolamento all’esame sulle misure tecniche.
5.2. Articolo 13
Al termine del paragrafo 2 si afferma che «la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili», cosa che risulta comprensibile quando si tratta di proteggere gli habitat a rischio; per tale motivo, sarebbe necessario disporre di una mappa delle zone da proteggere al fine di migliorare le conoscenze dei fondali marini senza vietare del tutto l’attività della flotta, costretta a trovare nuove zone delle specie che cattura ma ostacolata in questo dalla nuova politica dell’obbligo di rigetto. Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe condurre una mappatura di tutte le aree marine vulnerabili al fine di sapere esattamente quali di esse godono di protezione e a quale scopo. Inoltre, al fine di assicurare la piena sostenibilità, è importante attenuare non soltanto le conseguenze ambientali ma anche l’impatto socioeconomico delle potenziali chiusure delle zone di pesca.
5.3. Articolo 17
Il Comitato esprime preoccupazione per il contenuto dell’articolo17, paragrafo2 della proposta, dal momento che la flotta europea cattura simultaneamente una serie di specie non soggette ai TAC e ai contingenti per il valore commerciale, il che consente alle imprese di sfruttare in modo redditizio le catture effettuate dai loro pescherecci. Si raccomanda fortemente di tenere conto che queste specie (8), pur non essendo soggette ai TAC, fanno parte delle catture abituali e pertanto rivestono una certa importanza.
5.4. Articolo 37
La Commissione europea non fa alcun riferimento agli investimenti a bordo per lo stoccaggio, la trasformazione e il valore aggregato delle catture accidentali ma c’è di più: in realtà impedisce qualsiasi possibilità di trasformazione fisica o chimica per la produzione di farine o di olio di pesce a bordo. I pescatori sono poco incentivati a conservare le catture accidentali di pesce a bordo se il prezzo di vendita è circa un centesimo di euro al chilo per il consumo non umano. Per questo motivo, il CESE chiede di cancellare l’articolo 54 bis proposto all’articolo 37.
6. Osservazioni specifiche sugli allegati
6.1. Acque nordoccidentali (parte B dell’allegato VI)
6.1.1. |
L’UE dovrebbe promuovere la creazione di un clima di fiducia che dia ai pescatori la libertà di scegliere gli strumenti più adeguati per conseguire una maggiore selettività e ridurre le catture accidentali. Non va dimenticato che i pescatori avranno la piena responsabilità delle catture effettuate e non degli sbarchi a terra; di conseguenza, devono avere la possibilità di decidere le migliori misure selettive. |
6.1.2. |
Nell’allegato, la Commissione europea impone ai pescherecci da traino di cominciare ad utilizzare attrezzi da traino con sacchi di 120 mm, il che porterà inevitabilmente alla scomparsa di questa flotta, dal momento che con una maglia di 100 mm, utilizzata nella zona biologicamente sensibile, le catture sono minori del 35 % rispetto a quelle ottenute con le maglie di 80 mm. |
6.1.3. |
Il Comitato non può condividere l’introduzione totalmente ingiustificata di nuove zone dove si applicano misure di mitigazione a favore dei cetacei, né l’inclusione immotivata di misure intese ad evitare le catture accidentali di uccelli marini, poiché ciò richiede un’ulteriore analisi e una giustificazione scientifica. |
6.2. Acque sudoccidentali (parte B dell’allegato VII)
6.2.1. |
Il CESE non condivide la proposta di aumentare la dimensione minima delle maglie del sacco per tutte le specie demersali. Passare da una maglia di 70 a una di 100 mm significa invitare i pescherecci a non effettuare catture e condannarli alla scomparsa. Per le modalità di lavoro, la scarsità dei rigetti nelle attività di pesca in questione e la varietà delle specie bersaglio, si consiglia di mantenere un’apertura di maglia di 70 mm. |
6.2.2. |
Per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei e uccelli marini nelle sottozone CIEM VIII e IX, il CESE ritiene che, prima della loro adozione, la Commissione dovrebbe fornire le necessarie giustificazioni scientifiche, dal momento che queste stesse misure sono già state respinte per l’assenza o per la scarsa presenza di cetacei e uccelli marini nelle acque in questione. |
6.3. Mar Mediterraneo (parte B dell’allegato IX)
6.3.1. |
Per quanto concerne il divieto di utilizzare reti di più di 3 mm di spessore del ritorto, il Comitato ritiene che, sulla base dello studio scientifico effettuato dall’Istituto spagnolo di oceanografia (IEO), questo spessore dovrebbe essere portato a 5 mm, dal momento che il mantenimento di tale spessore non è giustificato dal punto di vista della conservazione delle risorse e provoca solo un danno economico in quanto le reti si rompono più frequentemente. |
6.3.2. |
Per quanto riguarda il divieto di detenere a bordo o di calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde (comprese le Plesionika spp.), il Comitato ritiene che per questo tipo di gamberi si dovrebbe poter mantenere il numero di reti autorizzate oggi, vale a dire 1 500 nasse. Gli studi scientifici esistenti hanno dimostrato che l’attuale livello delle catture consente una biomassa totale superiore a quella del rendimento massimo sostenibile ed evidenziano che l’attività, nelle condizioni attuali, risulta sostenibile ed effettuata in modo responsabile. |
Bruxelles, 13 luglio 2016.
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
(1) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, relativo all’Atlantico nordorientale (e dal 2012 al Mar Nero) (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9)..
(3) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
(4) COM(2016) 134 final.
(5) Regolamento (UE) n. 1380/2013 articolo 7.
(6) Regolamento (CE) n. 1967/2006.
(7) In linea con la proposta di raccomandazione del Consiglio consultivo per le specie pelagiche V1 2015 04 18.
(8) Si fa ad esempio riferimento alla gallinella (Triglidae), al calamaro (Loligo spp), al grongo (Conger conger), alla seppia (Sepia officinalis), al pesce San Pietro (Zeus faber), alla passera (Glyptocephalus cynoglossus), al pesce castagna (Brama brama), al totano (Illex spp), al pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) e anche alla cappasanta (Pecten maximus).