24.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/3


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2015/C 133/04)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2011

(Da applicare in relazione all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera per il 2011)

I.   Applicazione dell’articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio  (1)

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2011 ai familiari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (2) saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

Articolo 94

Annui

Mensili netti

X = 0,20

Malta

902,16 EUR

60,14 EUR

II.   Applicazione dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2011 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati in base ai seguenti costi medi (unicamente pro capite dal 2002):

Articolo 95

Annui

Mensili netti

X = 0,20

Malta

2 198,27 EUR

146,55 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2011

(Da applicare in relazione agli Stati membri dell’UE per il 2011)

I.   Applicazione dell’articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72  (3)

In relazione agli Stati membri dell’UE gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2011 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, secondo quanto stabilito all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

Articolo 94

Annui

Mensili netti

X = 0,20

Malta

902,16 EUR

60,14 EUR

II.   Applicazione dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72  (5)

In relazione agli Stati membri dell’UE gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2011 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 saranno determinati in base ai seguenti costi medi (unicamente pro capite dal 2002):

Articolo 95

Annui

Mensili netti

X = 0,20

Mensili netti

X = 0,15 (6)

Malta

2 198,27 EUR

146,55 EUR

155,71 EUR


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(3)  Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario fino al 1o maggio 2015.

(4)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  Cfr. nota n. 3.

(6)  Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, la riduzione applicata all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (X = 15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.