28.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Derivati su tassi di interesse del franco svizzero

(LIBOR in CHF)

(AT.39924)

(2015/C 72/06)

Il 24 luglio 2013 la Commissione europea (la «Commissione») ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal Bank of Scotland plc («RBS»), JPMorgan Chase & Co e JPMorgan Chase Bank National Association («JPMorgan») (congiuntamente «le parti»).

A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3), il 23 settembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui afferma che, dal 6 marzo 2008 al 13 luglio 2009, RBS e JPMorgan hanno partecipato a un’infrazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

L’infrazione riguarda il mercato dei derivati su tassi di interesse del franco svizzero («CHIRDs»). Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno adottato pratiche anticoncorrenziali configuratesi come una sequela di eventi tra loro correlati con l’obiettivo comune di limitare e/o falsare la concorrenza nel settore dei CHIRDs. A tal fine, le parti hanno discusso la presentazione del tasso del LIBOR in CHF, nella consapevolezza che ciò poteva essere vantaggioso per la posizione di negoziazione dei CHIRDs di almeno uno degli operatori coinvolti. Tali discussioni sono state occasionalmente accompagnate da uno scambio di informazioni sulle posizioni di negoziazione in corso e future e sui prezzi previsti.

Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione destinato alle parti riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (4), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti.

Bruxelles, 17 ottobre 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(4)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).