5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

(2015/C 256/03)

1.

La comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) è modificata come segue.

2.

Al punto 6, il riferimento alla «decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (2)» è sostituito dal seguente:

«Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (3).

(3)  GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.»."

3.

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Nel corso delle indagini in materia di concorrenza, la Commissione può ottenere vari documenti, alcuni dei quali, dopo un esame più approfondito, possono risultare non correlati con l’oggetto del caso in questione (4). Questi documenti possono essere rinviati alle imprese dalle quali provenivano e, una volta rinviati, non costituiscono più componenti del fascicolo istruttorio.

(4)  Sentenza nelle cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e altri/Commissione, EU:C:2004:6, punto 126.»"

4.

La nota 4 del punto 13 è sostituita dalla seguente:

«(4)

Cfr. la sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e altri/Commissione, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98 (Racc., EU:T:2003:245, punti 349-359). Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) punto 44.»

5.

Alla fine del punto 27 è aggiunta la seguente nota:

«(*)

Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) punto 103.»

6.

La nota 6 del punto 42 è sostituita dalla seguente:

«(6)

Cfr. l’articolo 3, punto 7, e l’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).»

7.

La nota 5 del punto 47 è sostituita dalla seguente:

«(5)

Cfr. l’articolo 3, punto 7, e l’articolo 7 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).»

8.

Il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48.

A norma della presente comunicazione, l’accesso al fascicolo istruttorio viene accordato a condizione che le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi previsti per l’applicazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza (5). L’uso di tali informazioni in violazione dei limiti di cui all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 è in talune situazioni soggetto a sanzioni a norma del diritto nazionale (6). Se l’uso a fini diversi o la violazione dei suddetti limiti avvenissero con l’interessamento di un avvocato esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un procedimento disciplinare, al foro presso il quale opera l’avvocato in questione.

(5)  articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1348 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3)."

(6)  Riguardo ai limiti nell’uso di talune categorie di prove nelle azioni per il risarcimento del danno, cfr. gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).»"

9.

La Commissione applica tali modifiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1348 recante modifica del regolamento (CE) n. 773/2004.


(1)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

(2)  GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.