2.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/23


Avviso riguardante una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Sospensione del termine

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

(2015/C 217/09)

Il 16 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda era il 19 gennaio 2015.

La richiesta è stata presentata dalla società Flughafen Wien e riguardava le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei sul territorio dell’Austria. L’avviso corrispondente è stato pubblicato nella GU C 93 del 20 marzo 2015, pagina 22.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 1, lettera b) della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 130 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta. Tale periodo iniziale scade il 30 luglio 2015.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o al richiedente o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha chiesto alla Flughafen Wien di fornire informazioni supplementari entro il 13 marzo 2015. Il 20 aprile 2015 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornire informazioni supplementari entro il 18 maggio 2015.

Ai sensi dell’allegato IV, punto 2, seconda frase, della direttiva 2014/25/UE in caso di risposte tardive o incomplete alla richiesta della Commissione di chiarimenti o di informazioni supplementari, il periodo di 130 giorni di cui sopra è sospeso per il periodo che intercorre fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine definitivo scadrà quindi 90 giorni lavorativi dopo il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.